Danno da cose in custodia: la responsabilità del condominio per la caduta di calcinacci
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione torna a fare luce su un tema di grande attualità: il danno da cose in custodia e la responsabilità del condominio per i pregiudizi causati a terzi dalle parti comuni dell’edificio. La pronuncia offre spunti fondamentali per comprendere i limiti entro cui eventi atmosferici avversi, come il forte vento, possano essere invocati quale ‘caso fortuito’ per escludere l’obbligo di risarcimento.
I fatti di causa: la caduta di calcinacci da un balcone
Il caso trae origine dalla richiesta di risarcimento avanzata da un passante, danneggiato dalla caduta di calcinacci provenienti da un balcone di un edificio condominiale. In primo grado, il Tribunale accoglieva la domanda, riconoscendo la responsabilità del condominio in qualità di custode delle parti comuni dell’immobile, ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile.
La Corte d’Appello, tuttavia, ribaltava la decisione. I giudici di secondo grado ritenevano che l’evento fosse da attribuire a un ‘caso fortuito’, identificato in una violenta e imprevedibile raffica di vento che aveva provocato il distacco del materiale. Di conseguenza, il condominio veniva esonerato da ogni responsabilità.
La decisione della Cassazione sul danno da cose in custodia
La Suprema Corte, investita della questione, ha cassato la sentenza d’appello, riaffermando i rigorosi principi che governano la materia del danno da cose in custodia. I giudici di legittimità hanno chiarito che la responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. ha natura oggettiva. Ciò significa che, per ottenere il risarcimento, il danneggiato deve provare unicamente il nesso di causalità tra la cosa in custodia (nel caso di specie, il balcone) e il danno subito. Non è necessario dimostrare la colpa o il dolo del custode.
Quando il maltempo non costituisce caso fortuito
Il fulcro della decisione riguarda la nozione di caso fortuito. La Cassazione ha specificato che un evento atmosferico, per quanto intenso, non integra automaticamente gli estremi del caso fortuito. Per escludere la responsabilità, il custode deve dimostrare che l’evento presentava caratteri di imprevedibilità e inevitabilità tali da renderlo un’eccezione assoluta e da interrompere completamente il nesso causale tra la cosa e il danno.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che raffiche di vento, per quanto forti, rientrino nella normale prevedibilità in determinate aree geografiche e periodi dell’anno. Pertanto, il condominio, in qualità di custode, ha l’obbligo di eseguire una manutenzione adeguata a prevenire che tali eventi, sebbene intensi ma non eccezionali, possano causare danni a terzi.
Le motivazioni della Corte
Le motivazioni della sentenza si concentrano sulla funzione della norma di cui all’art. 2051 c.c., che è quella di imputare la responsabilità a chi ha il potere di controllo e di intervento sulla cosa. Il condominio, avendo il dovere di vigilare e manutenere le parti comuni, non può sottrarsi ai propri obblighi invocando fenomeni meteorologici che non abbiano il carattere dell’eccezionalità assoluta. La prevedibilità non va valutata in astratto, ma in concreto, tenendo conto delle condizioni climatiche tipiche del luogo. La mancata prova, da parte del condominio, del carattere eccezionale e imprevedibile del vento ha quindi reso la sua difesa infondata, ripristinando la sua piena responsabilità.
Le conclusioni
Questa pronuncia rafforza la tutela dei terzi danneggiati da beni in custodia e serve da monito per gli amministratori di condominio. La manutenzione preventiva e diligente delle parti comuni non è solo un obbligo, ma l’unico strumento efficace per evitare di incorrere in pesanti responsabilità civili. Affidarsi alla tesi del ‘caso fortuito’ per eventi climatici prevedibili è una strategia processuale ad alto rischio, che la giurisprudenza tende a respingere con sempre maggiore fermezza.
Quando il condominio è responsabile per i danni causati da parti dell’edificio?
Il condominio è ritenuto responsabile in base all’art. 2051 c.c. quando un danno è causato da una parte comune dell’edificio (es. cornicioni, balconi, tetto). Per ottenere il risarcimento, il danneggiato deve solo dimostrare che il danno è stato causato direttamente dalla cosa in custodia, senza dover provare la colpa del condominio.
Il maltempo può essere considerato un ‘caso fortuito’ che esclude la responsabilità del condominio per danno da cose in custodia?
No, non automaticamente. Secondo la Corte, un evento atmosferico, anche intenso, esclude la responsabilità solo se presenta caratteri di eccezionale imprevedibilità e inevitabilità, tali da essere completamente al di fuori della normale gestione e manutenzione che ci si attende dal custode. Un forte vento, se prevedibile nel contesto climatico locale, non è sufficiente.
Cosa deve fare il condominio per evitare la responsabilità in questi casi?
Il condominio deve dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno, attraverso una costante e adeguata manutenzione delle parti comuni. In alternativa, deve provare che il danno è stato causato da un evento esterno, imprevedibile e inevitabile (il caso fortuito) che ha interrotto ogni legame di causa con la cosa custodita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25980 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25980 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/09/2025