Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10493 Anno 2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10086/2021 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
pec:
-ricorrente –
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10493 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/04/2023
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME e domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1629/2020 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 25/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal Cons. NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME convenne in giudizio davanti al Tribunale di Foggia il Comune RAGIONE_SOCIALE Cerignola per sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivati da una caduta avvenuta in una strada cittadina in data 1/7/2009 a causa del dissesto della pavimentazione stradale in una pubblica via; ad avviso dell’attrice la caduta era stata causata dalla presenza di una basola della pavimentazione non cementata al suolo che costituiva insidia non visibile né prevedibile;
nel contraddittorio con il Comune convenuto, il Tribunale adito, dopo aver acquisito una CTU medico-legale e prove testimoniali, rigettò la domanda ritenendo che la danneggiata, alla quale era noto lo stato dei luoghi abitando nei pressi, aveva tenuto un comportamento imprudente tale da assurgere a causa esclusiva del sinistro e da integrare il caso fortuito;
la Corte d’Appello di Bari, adita in appello, ha rigettato il gravame ritenendo che: il tratto di strada interessato dal sinistro risultava lastricato di basole di rilevanti dimensioni, tutte sconnesse; il sinistro era avvenuto in condizioni di piena visibilità sicché la danneggiata avrebbe dovuto avvedersi con facilità dello stato dei luoghi ed assumere una particolare cautela; la stessa, invece, aveva dichiarato di essere scesa dal marciapiedi perché impegnato in quel momento da molte persone e di aver scientemente camminato sul basolato;
conclusivamente trovava conferma che l’incidenza causale della condotta della danneggiata aveva assorbito per intero il nesso causale ed integrato il fortuito;
avverso la sentenza che, rigettando il gravame, ha condannato l’appellante alle spese del grado, la stessa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo;
ha resistito il Comune di Cerignola con controricorso;
il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza c amerale, sussistendo i presupposti di cui all’art. 380 bis, 1° co. c.p.c. ; entrambe le parti hanno depositato memorie.
Considerato che:
con l’unico motivo di ricorso -violazione dell’art. 2051 e dell’art. 1227 c.c. in relaz ione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. – la ricorrente lamenta che i giudici del merito abbiano omesso di valutare se il comportamento di essa danneggiata avesse le caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità tali da poter effettivamente integrare il fortuito: la corte di merito avrebbe omesso di valutare i requisiti della non prevedibilità e non prevenibilità dell’evento da parte del custode svolgendo una valutazione solo della condotta della danneggiata, senza interrogarsi sul se, a fronte di un luogo connotato da oggettiva pericolosità, il custode avrebbe dovuto prevedere il rischio di cadute, intervenendo tempestivamente per riportare i luoghi in condizioni di sicurezza; la Corte di merito, omettendo di porre a carico del Comune l’onere della prova del fortuito, avrebbe travisato quanto affermato da questa Corte con le pronunce n. 25837 del 2017 e n. 26524 del 2020 le quali impongono di valutare l’imprevedibilità della condotta dal lato del custode ai fini di poter configurare il caso fortuito;
la controversia verte sulle questioni relative alla natura della responsabilità per danno da cose in custodia ex art.2051 c.c., sulla
nozione di caso fortuito e sul rilievo del concorso colposo del danneggiato ex art.1227, primo comma, c.c., questioni sulle quali la sezione Terza ha in atto un progetto avente ad oggetto la rivalutazione degli orientamenti giurisprudenziali;
appare, pertanto, opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, tenuto conto della metodologia organizzativa già adottata in peculiari materie (come la responsabilità sanitaria, le esecuzioni civili, le assicurazioni ed ora la responsabilità da cose in custodia) dalla Terza sezione civile e volta alla rilevazione e concentrazione delle questioni nuove, o che presentano specifiche peculiarità, in apposite udienze dedicate (v. anche Cass., ord. int., n. 3672 del 7/02/2023).
P. Q. M.
La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo. Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il