Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20546 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 20546 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2346/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
– Ricorrente – contro
CONDOMINIO INDIRIZZO, posto in Avellino, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende.
– Controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Napoli n. 2634/2018 depositata il 04/06/2018.
Condominio
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella pubblica udienza del 20 marzo 2025.
Udito il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME il quale ha chiesto che la Corte rigetti il ricorso principale e accolga il ricorso incidentale.
FATTI DI CAUSA
1. La RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘) , con citazione notificata il 07/12/2009, convenne davanti al Tribunale di Avellino il condominio di INDIRIZZO (‘Condominio’) assumendo da un lato di essere proprietaria di alcune unità immobiliari situate al piano terreno e al piano seminterrato del fabbricato condominiale, oggetto di infiltrazioni verificatesi a partire dal 2005, provocate dal cattivo stato di manutenzione delle sovrastanti terrazze a livello di proprietà esclusiva di tre condòmini (COGNOME e Provincia di Avellino), come accertato dal CTU nel prodromico procedimento di accertamento tecnico preventivo; dall’altro che, nonostante le reiterate diffide, il Condominio non aveva deliberato l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria individuati dallo stesso CTU al fine di eliminare le cause dei danni. Chiese, pertanto, che il Condominio venisse condannato all’eliminazione delle cause delle infiltrazioni, ad eseguire, a proprie spese, i necessari lavori di ripristino e al risarcimento dei danni, che quantificò in almeno euro 200.000,00, per la cessazione anticipata dei contratti di locazione dei medesimi immobili in corso con terzi e per l ‘ indisponibilità delle unità immobiliari.
Il Condominio, costituendosi in giudizio, eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, sul rilievo che la responsabilità delle infiltrazioni gravasse sui tre condòmini proprietari esclusivi delle terrazze a livello da cui provenivano le infiltrazioni ; contestò nell’ an e nel quantum la domanda di parte attrice e concluse per il suo rigetto.
Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 871 dell’11/04/2013, accolse la domanda e condannò il Condominio ad eseguire i lavori necessari all’eliminazione delle cause delle infiltrazioni e di ripristino delle unità immobiliari dell’attrice, nonché al risarcimento dei danni, da lucro cessante, per l’anticipat o scioglimento del contratti di locazione, quantificandoli equitativamente in euro 80.000,00.
Interposti appello principale da parte del Condominio e appello incidentale da parte della DMC, la quale reclamò la liquidazione del danno di euro 200.000,00 originariamente richiesto, la Corte d’appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’appello principale e respinto quello incidentale, rigettò la domanda di risarcimento dei danni e disciplinò le spese dei due gradi di merito.
I passaggi chiave della decisione possono essere così sintetizzati: (i) al contrario di quanto sostiene il Condominio, la sentenza del Tribunale non è nulla per difetto di integrità del contraddittorio per non essere stati evocati in giudizio i proprietari esclusivi delle terrazze a livello. Infatti, come insegna Cass. Sez. U. n. 9449 del 2016, la responsabilità per danni da infiltrazione prodotte dal lastrico solare o dal terrazzo di proprietà o di uso esclusivo rientra nell’ambito di operatività dell’art. 2051 c.c., per cui si configura una responsabilità concorrente del condominio, e trova altresì applicazione l’art. 2055 c.c., ben potendo il danneggiato agire per l’intero soltanto nei confronti del condominio, salva, nei rapporti interni tra coobbligati, l’applicazione della regola di riparto di cui all’art. 1126 c.c.; (ii) esiste la legittimazione passiva del Condominio per la sua concorrente responsabilità nella causazione dei danni. Infatti, come ha accertato il primo giudice, le infiltrazioni sono state causate dalle pessime condizioni di manutenzione della pavimentazione delle terrazze a livello, dall’inadeguata impermea bilizzazione e dalle carenze delle caditoie di raccolta delle acque meteoriche, ed è anche provato che il
Condominio non ha assolto all’obbligo di manutenere le parti comuni e che l’assemblea non ha adottato le determinazioni necessari al fine di porre rimedio alle infiltrazioni in atto; (iii) è inammissibile, per genericità del motivo, l’appello incidentale della DMC nella parte in cui veniva chiesto che, in riforma della sentenza di primo grado, la stessa società, quale condòmina danneggiata, venisse esentata dall’obbligo , sancito dal Tribunale, di concorrere pro quota dal pagamento dei lavori di rimozione delle cause delle infiltrazioni; (iv) è errata la condanna del Condominio al risarcimento dei danni, nella misura di euro 80.000,00, per l’anticipata cessazione della locazione tra DMC e la RAGIONE_SOCIALE: è infatti provato che non esiste un nesso causale tra le infiltrazioni e la cessazione anticipata del rapporto locatizio, dipendendo quest’ultima dalla protratta morosità della conduttrice. Del pari non risulta provata l’ulteriore voce di danno allegata dalla società appellata, consistente della difficoltà di collocare gli immobili sul mercato a causa della presenza delle infiltrazioni; (v) le stesse considerazioni giustificano i l rigetto dell’appello incidentale proposto dalla DMC al fine di vedersi riconoscere euro 200.000,00 a titolo di risarcimento del danno; (vi) quanto alla disciplina delle spese del giudizio, il cui onere va ripartito in base all’esito complessivo della lite, quelle del primo grado vanno compensate per metà mentre la residua metà va posta a carico del Condominio, parzialmente soccombente; quelle di appello vanno interamente compensate dovendosi escludere che la DMC, quale parte parzialmente vittoriosa, possa essere condannata alla rifusione, anche solo pro quota , delle spese del giudizio di gravame. Infine, le spese di CTU del procedimento per ATP sono a carico del Condominio.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi.
Il condominio di INDIRIZZO. INDIRIZZO ha resistito con controricorso, nel quale ha articolato ricorso incidentale, affidato a un unico motivo.
Il PM ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale .
In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memorie .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso principale censura , ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.: la ricorrente sostiene di riproporre l’eccezione di inammissibilità dell’appello principale spiegato dal Condominio , per genericità dello stesso, eccezione implicitamente disattesa dalla Corte d’appello, la quale, senza soffermarsi su di essa, avrebbe deciso direttamente il merito del l’impugnazione.
Il secondo motivo censura, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione di norme di diritto nella parte in cui la sentenza ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello incidentale proposto dalla DMC.
Censura, inoltre, la contraddittorietà della motivazione della decisione.
La sentenza sarebbe viziata da intrinseca contraddittorietà perché da un lato individua la ragione della responsabilità concorrente del Condominio in relazione ai danni subiti dalla DMC nella ritardata esecuzione delle opere di ripristino, dall’altro dichiara inammissibile, per genericità, l’appello incidentale svolto dalla DMC al fine di vedersi esonerata, quale condòmina danneggiata, dall’obbligo, sancito dal Tribunale, di concorrere pro quota al pagamento delle opere di rimozione delle cause delle infiltrazioni.
Contraddittorietà che, ad avviso della ricorrente, deriverebbe dal fatto che la sentenza, in prima battuta, individua e valuta proprio
quegli elementi probatori che, in un secondo momento, ascrive alla DMC di non avere fornito.
Sul punto, la ricorrente rileva che, nella comparsa di risposta, a sostegno del proprio appello incidentale, aveva illustrato, in maniera chiara e precisa, che la protratta inerzia del Condominio nell’eseguire le opere di ristrutturazione era stata l’unica causa delle lamentate infiltrazioni.
Sotto altro profilo, la ricorrente rimarca che il proprio appello incidentale era senz’altro ammissibile alla luce dei principi di diritto enunciati da Cass. Sez. U. n. 24406 del 2011.
Il terzo motivo censura, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo: la sentenza, lì dove esclude che sia stato provato il danno da lucro cessante, non considera il fatto decisivo che la cessazione del rapporto di locazione tra la DMC e la società conduttrice degli immobili interessati dalle infiltrazioni è dipesa esclusivamente prima dalla presenza e poi dalla persistenza e dall’aggravarsi delle infiltrazioni stesse, in conseguenza dell’inerzia e all’omissione del Condominio nel rimuovere le cause delle infiltrazioni, quale attività che non poteva essere effettuata direttamente dalla condòmina danneggiata.
Il quarto motivo censura, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione di norme di diritto sul punto relativo alla richiesta risarcitoria.
La sentenza sarebbe viziata per non avere colto quanto accertato dal Tribunale, vale a dire che la causa dell’interruzione della locazione era riconducibile unicamente alla presenza delle infiltrazioni che avevano reso impossibile il godimento dei locali da parte della DMC, la quale aveva dovuto subire la cessazione del rapporto di locazione riguardante gli stessi immobili, ed aveva sopportato i danni, il cui
ammontare era stato liquidato secondo parametri corretti dal giudice di primo grado.
L’unico motivo di ricorso incidentale censura , ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.
La sentenza sarebbe viziata nella parte in cui liquida le spese in ragione del fatto che, per l’unitarietà dei due gradi di giudizio e per l’esito dello stesso -conclusosi coll’accoglimento della richiesta di rigetto della domanda di risarcimento dei danni della DMC e dell’appello incidentale di quest’ultima – complessivamente favorevole al Condominio, quest’ultimo avrebbe diritto al rimborso delle spese processuali.
Passando dalla sintesi dei motivi al loro scrutinio, il primo motivo di ricorso principale è inammissibile.
La ricorrente dichiara che intende riproporre l’eccezione di inammissibilità dell’atto di appello del Condominio per carenza dei requisiti dell’art. 342 c.p.c. , eccezione che sarebbe stata implicitamente respinta dal giudice d’appello , il quale non si è pronunciato su di essa, ed ha esaminato direttamente il merito della controversia.
Per la giurisprudenza di legittimità, il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo a vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall ‘ art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte (Cass. nn. 24808 del 2005, menzionata da Cass. 12131 del 2023; in termini, Cass. n. 25710 del 2024).
Ciò chiarito, tuttavia, la questione della genericità dell’appello non è prospettabile in sede di legittimità poiché si tratta di un aspetto che, come riconosce la ricorrente, la sentenza di appello non affronta e che non può essere proposta per la prima volta in questa sede.
E infatti, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni non affrontate dalla sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di specificità, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel ‘ thema decidendum ‘ del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Sez. 2, Sent. n. 20694 del 2018, Sez. 6-1, Ord. n. 15430 del 2018, Sez. 2, Ord. n. 38228 del 2021, Sez. L, Ord. n. 18018 del 01/07/2024, Rv. 671850).
7. Il secondo motivo, articolato in due distinte censure, è fondato nei termini che seguono.
La sentenza è viziata da intrinseca contraddittorietà: come si desume dalla sintesi delle ragioni della decisione (al punto 2 dei ‘ Fatti di causa ‘), la sentenza è affetta da un vizio strutturale perché non consente un «effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice» (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 8053 del 2014; n. 22232 del 2016; n. 2767 del 2023).
La tesi dell’appellante incidentale DMC, diversamente da quanto afferma la Corte d’appello, non era affatto generica, ma era sufficientemente argomentata nella parte in cui veniva chiesto che DMC, quale condòmina danneggiata, fosse esonerata dall’obbligo , sancito dal Tribunale, di concorrere pro quota al pagamento delle opere di eliminazione delle cause delle infiltrazioni, che , nell’ottica
della richiedente, erano riconducibili esclusivamente a ll’inerzia del Condominio.
In relazione a questa doglianza, quindi, la sentenza è cassata; il giudice di rinvio dovrà riesaminare la questione e gli aspetti fattuali ad essa correlati, alla luce del principio di diritto (v. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 18187 del 24/06/2021, Rv. 661729 – 01) secondo cui il condòmino che subisca, nella propria unità immobiliare, un danno derivante dall ‘ omessa manutenzione delle parti comuni di un edificio, ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza tuttavia essere esonerato dall ‘ obbligo – che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile -di contribuire, a propria volta e pro quota , alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni, nonché alla rifusione dei danni cagionati.
Conseguentemente, la censura in punto di error in iudicando resta assorbita.
8. Il terzo e il quarto motivo, suscettibili di esame congiunto per la loro stretta connessione, sono manifestamente infondati e inammissibili.
Nel terzo motivo la ricorrente non allega alcun fatto ‘storico’, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Si tratta, in realtà, di una generica allegazione di fatti che sono stati comunque presi in considerazione dalla Corte d’appello , ragion per cui, nella sostanza, non si lamenta un ‘ omesso esame ‘ , ma un esame difforme rispetto alle aspettative della parte.
Del resto, è principio pacifico in giurisprudenza che, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento di fatto compiuto dai giudici del merito, tratto dall’ esame degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che lo scrutinio dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’àmbito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione che ne ha fatto il giudice di merito, cui resta riservato il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7/04/2017, n. 9097; Cass. 07/03/2018, n. 5355; Cass. 13/06/2023, n. 16781).
Con riferimento al quarto motivo, oltre ad evidenziarne l ‘inammissibilità per l’ omessa indicazione della norma che si assume violata, va altresì posto l’accento su un altro profilo di inammissibilità, vale a dire che, come hanno chiarito le Sezioni Unite (Cass. Sez. U, 12/11/2020, n. 25573; in senso conf.: Cass. 17/03/2023, n. 7771), in tema di ricorso per cassazione, la deduzione del vizio di violazione di legge non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l ‘ accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l ‘ accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente. In accordo con la giurisprudenza sezionale, occorre ribadire che il vizio di violazione di legge è integrato dalla deduzione di un ‘ erronea ricognizione, da parte
del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l ‘ allegazione di un ‘ erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all ‘ esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (vedi, Cass. 18/04/2023, n. 10263, e i precedenti ivi richiamati).
L’unico motivo di ricorso incidentale , in tema di spese dei gradi di merito, è assorbito.
In conclusione, accolto il secondo motivo di ricorso principale nei limiti di cui in motivazione, rigettati il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso principale, assorbito l’unico motivo di ricorso incidentale, la sentenza è cassata, in relazione al motivo accolto di ricorso principale, con rinvio al giudice a quo , anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso principale nei limiti di cui in motivazione, rigetta il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso principale, dichiara assorbito l’unico motivo di ricorso incidentale, cassa la sentenza, in relazione al motivo accolto di ricorso principale, e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione