SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 2487 2026 – N. R.G. 00058694 2023 DEPOSITO MINUTA 17 02 2026 PUBBLICAZIONE 17 02 2026
TRIBUNALE DI ROMA DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice AVV_NOTAIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. ) del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio RAGIONE_SOCIALE.
in Roma, alla INDIRIZZO;
ATTRICE
CONTRO
, (C.F. ), in persona del pro tempore , rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente dall’AVV_NOTAIO e dal Prof. AVV_NOTAIO (C.F. P.
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO; C.F.
CONVENUTA
NONCHE’ CONTRO
(C.F. , P.Iva ), in persona del legale rappresentante p.t ., con sede in Roma, alla INDIRIZZO, rappresentata e difesa AVV_NOTAIO (C.F. ), con studio in Roma, INDIRIZZO, ed elettivamente domiciliata all’indirizzo di posta elettronica certificata , P. P. C.F.
TERZA CHIAMATA
NONCHE’ CONTRO
( C.F. , in persona del legale rappresentante con sede legale in INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO. CP C.F.
Venti n. 126,
TERZA CHIAMATA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dei fatti storico e processuali rilevanti per la decisione
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 29.12.2023, ha convenuto in giudizio
, deducendo che:
-in data 19.5.2022, alle ore 22.20, mentre percorreva il INDIRIZZO con direzione INDIRIZZO alla guida del motociclo Peugeot Tweet, targato TARGA_VEICOLO di sua proprietà, all’altezza del INDIRIZZO di INDIRIZZO , era caduta a terra a causa di una buca presente sul manto stradale di dimensioni pari a circa 30 x 50 cm, subendo lesioni fisiche e danni materiali al mezzo;
-i dissesti presenti sul manto stradale non erano segnalati, né prevedibili, né visibili stante l’orario notturno e la scarsa visibilità;
-sul posto erano intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale che avevano redatto relazione di incidente stradale e richiesto l’intervento di una ditta di manutenzione per la riparazione del dissesto stradale;
-di essere stata trasportata in autoambulanza presso il RAGIONE_SOCIALE a causa delle lesioni fisiche riportate, dove le erano state riscontrate : ‘ Ferita lacero contusa del gomito, trauma escoriato anca sx ‘ , con prognosi di giorni 10;
-in data 12.12.2023 aveva proposto la procedura di negoziazione assistita senza esito alcuno;
-a seguito dell’incidente, il motociclo aveva riportato danni materiali quantificati in euro 1.308,35;
-a causa dell’incidente, era stata sottoposta a visita medico-legale di parte che aveva riscontrato i seguenti postumi: ‘ In relazione allo stato di salute della paziente antecedente l’evento traumatico, alle alterazioni in senso peggiorativo dello stato anteriore, alle compensazioni terapeutiche e spontanee ottenute, all’età del paziente, al danno biologico -funzionale presente e futuro, nonché del rilevante danno estetico esitato, il danno derivato alla sig.ra è medico-legalmente così valutabile: – I.T.A. gg. 10 – I.T.P. 75% gg. 20 – I.T.P. 50% gg. 20 – Invalidità Permanente complessiva nella misura del 7% (sette percento) della totale, prendendo a riferimento ‘la Tabella delle Lesioni Micropermanenti ex art. 138 comma 2 lett. A del D.Lgs. 209/2005’, ‘la guida alla valutazione medico -legale dell’invalidità permanente (aa. , ‘ e ‘le linee guida SIMLA per la valutazione medicolegale del danno biologico in ambito civilistico’. – spese mediche esibite congrue (pari a circa 650 euro) ‘ ;
-in conseguenza del sinistro, aveva subìto danni biologici quantificati in complessivi euro 18.868,13, cui aggiungere un ulteriore importo del 15% a titolo di danno morale;
-a causa dei danni fisici subìti, aveva sostenuto spese mediche nella misura di euro 656,90, nonché spese di CTP per euro 366,00 e di assistenza stragiudiziale per euro 1.000,00.
La citazione così conclude : ‘ Voglia il Tribunale Ordinario di Roma, respinta ogni contraria istanza e/o deduzione: 1. accertare e dichiarare i fatti così come dedotti e per l’effetto accertare e dichiarare
in persona del Sindaco pro tempore , per le causali di cui alla narrativa che precede, responsabile dei danni subiti dalla Sig.ra ai sensi dell’art. 2051 c.c. o, in via subordinata, ai sensi dell’alt 2043 c.c.; 2. per l’effetto condannare a risarcire tutti i dan ni subiti e subendi dalla Sig.ra nella misura di complessiva di € 21.199,38 (di cui € 18.868,13 a titolo di danno biologico, € 1.308,35 per danno materiale, € 656,90 per spese mediche ed € 366,00 per spese di CTP), oltre spese legali stragiudiziali pari ad € 1.000,00, oltre accessori da distrarsi, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al saldo; 3. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ‘.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.2.2024 si è costituita in giudizio deducendo che:
-all’epoca del sinistro, il servizio di sorveglianza del lotto stradale comprendente il luogo dell’incidente era affidato alla con sede legale in Roma, INDIRIZZO, in ragione di apposito contratto di appalto del 25.2.2022 ( allegato n.3 comparsa );
-sempre al momento del sinistro, il servizio di pronto intervento e manutenzione del lotto stradale comprendente il luogo dell’incidente era affidato alla con sede legale in Colonna (INDIRIZZO), INDIRIZZO, in virtù di disposizione di supplenza nell’ambito dell’Accordo Quadro per attività di pronto intervento e manutenzione ordinaria delle strade di grande viabilità ( allegato n. 4 della comparsa );
-entrambi gli affidamenti prevedevano che le appaltatrici, ove non avesse provveduto il fideiussore con l’apposita garanzia assicurativa, si obbliga vano a garantire e rilevare da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che potesse derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza (mancata manutenzione, sorveglianza o pronto intervento) o colpa dell’adempimento dei medesimi, o, comunque, in dipendenza o in conseguenza diretta o indiretta dell ‘affidamento dei contratti applicativi;
-l’infondatezza della pretesa attorea alla luce dell ‘ insussistenza dell’ ipotesi di cui all ‘ art. 2051 c.c., non potendo il comune attuare un efficace controllo e un’adeguata vigilanza sulla viabilità , data l’estensione del sistema viario della capitale;
-il mancato assolvimento dell’onere probatorio incombente su parte attrice, non potendosi ritenere dimostrato che la buca sulla quale l ‘attrice aveva perso il controllo del motoveicolo integrasse un’insidia, avente le caratteristiche della non visibilità e non prevedibilità, né potendosi ritenere provata la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso;
-il sinistro era dipeso dalla condotta negligente della parte attrice, con conseguente applicabilità dell’art. 1227 c.c., anche alla luce delle condizioni di generale visibilità e illuminazione buona del luogo, come risultava dal verbale della polizia locale;
-l’eccessività della pretesa risarcitoria formulata dall’att rice in ordine alla quantificazione dei danni subìti e l ‘ inammissibilità della richiesta risarcitoria dei danni materiali del motociclo, genericamente avanzata sulla base di un preventivo che non risultava essere stato saldato;
-la carenza di legittimazione passiva e l’assenza di qualsiasi responsabilità in capo a rispetto agli eventi per cui è causa, alla luce della circostanza che, all’epoca dei fatti, la sorveglianza del tratto stradale in cui è avvenuto il sinistro era affidata alla e la manutenzione ordinaria ed il pronto intervento alla
La comparsa così conclude: ‘ In via principale previa estensione del contraddittorio nei confronti dei terzi suindicati e con conseguente differimento della prima udienza di comparizione ai sensi dell’art. 269, c.p.c., rigettare le domande proposte da parte attrice , in quanto infondate in fatto ed in diritto e assolutamente non provate; in via subordinata, accertare e riconoscere l’apporto causale della condotta negligente e colposa dell’attrice nella verificazione dell’evento dannoso lamentato, escludendo conseguen temente il risarcimento del danno o limitandolo proporzionalmente, fermo restando l’integrale rigetto della domanda di risarcimento del danno morale stante l’assoluta carenza di deduzioni sulle specifiche circostanze a sostegno della domanda; sempre in via subordinata, ove venisse accertata qualsivoglia responsabilità di
nella causazione del sinistro per cui è causa, ritenere le Società appaltatrici e
tenute a manlevare la medesima e, per l’effetto, condannare e
in via solidale, direttamente al pagamento dell’eventuale risarcimento del danno. Con vittoria di spese, competenze e compensi professionali ‘.
Con decreto del 21.2.2024 è stata differita la prima udienza al fine di consentire la chiamata in causa di e come richiesto da
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.6.2024 si è costituita deducendo:
-in via preliminare, la propria carenza di legittimazione processuale, assumendo di aver regolarmente adempiuto a tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di Appalto stipulato con
e di aver provveduto, in data antecedente al sinistro occorso a , ad effettuare la segnalazione nel tratto di strada in cui era presente l’anomalia contestata, senza che vi fosse stato alcun intervento di ripristino;
-che il contratto intercorrente fra e la stipulato in data 25.02.2022, aveva ad oggetto esclusivamente la ‘ Sorveglianza ‘ ed il ‘ Monitoraggio finalizzato alla programmazione della manutenzione stradale ‘ di un numero consistente di strade e non anche la manutenzione ed il pronto intervento, affidati, sulla base di una suddivisone in lotti, a diverse ditte; RAGIONE_SOCIALEr
-di aver inserito in data 16.2.2022 nel portale telematico GIS (sistema informativo geografico) di proprietà di una ‘segnalazione ponderata di anomalia’ , corredata di foto georeferenziata, con l’attribuzione di un n. di cronologico ‘ ID NUMERO_DOCUMENTO, con severità ‘Intermedia’, ed annotazione: componente: anomalia: BIT – usura distaccata o danneggiata’, lat,long (N,E): 41.89691,12.51157 ‘ , rendendo
dell’ammaloramento del manto stradale nel luogo oggetto di causa;
-l’inapplicabilità dell’art. 2051 c.c. in relazione ad , stante il difetto della qualità di custode in capo alla medesima;
-l’infondatezza della richiesta di manleva avanzata da avendo la AVR puntualmente adempiuto agli obblighi contrattuali;
-la mancanza di prova in ordine al nesso causale tra il fatto e l’evento dannoso , in quanto la condotta non avveduta del danneggiato aveva integrato il caso fortuito di cui all’art. 2051 c.c.;
-l’ indeterminatezza della pretesa risarcitoria di parte attrice, sia in ordine al danno non patrimoniale, non essendo neanche indicati i barémes adoperati dal CTP nella perizia di parte, sia in ordine al danno patrimoniale, essendo infondata la richiesta di refusione delle spese di assistenza stragiudiziale, in quanto non necessitate e comunque non sostenute, e non provati i danni subìti dal motociclo.
La comparsa così conclude: ‘ Voglia l’Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis rejectis , così giudicare: 1) in via preliminare ed in rito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale passiva in capo alla per i motivi esposti in narrativa e, per l’effetto, disporne l’estromissione dal giudizio, con condanna di alla refusione delle spese processuali; 2) in ogni caso, rigettare la domanda di manleva avanzata dalla convenuta in quanto infondata in fatto ed in diritto, avendo la adempiuto a tutte le obbligazioni contrattuali gravanti in capo alla stessa, come chiarito e provato per tabulas ed avere, nello specifico, segnalato
alla Stazione Appaltante l’anomalia di cui è causa; 3) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare il mancato assolvimento dell’onere probatorio, gravante in capo a parte attrice, in ordine alla verificazione del fatto ed alla sussistenza del nesso causale fra questo e l’evento, ex art. 2697 c.c. e, per l’effetto, rigettare le domande attoree in quanto non provate; 4) in via subordinata, accertata e dichiarata la sussistenza di un concorso di parte attrice nella causazione del danno , per l’effetto diminuire il quantum risarcitorio in ragione della gravità della colpa e dell’entità delle conseguenze che ne sono derivate, ex art. 1227, 1° comma c.c., e comunque ridurre il risarcimento a quel che verrà provato in corso di causa, per i motivi esposti; Con vittoria di spese, nella misura prescritta dal D.M. n. 55/2014 (come aggiornato con il D.M. n. 147/2022), aumentate del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell’ambito del PCT (art. 4, comma 1 -bis ) ‘ .
Con comparsa di costituzione e risposta del 26.6.2024 si è costituita anche deducendo:
-l’assenza di responsabilità contrattuale e l’insussistenza dell’obbligo di manleva in capo alla , non risultando alcun contratto in essere al momento del sinistro con ma soltanto una disposizione di supplenza in base alla quale , assegnataria dei lavori manutentivi del lotto 3 (municipio III e IV) si sarebbe occupata di fornire supplenza per le ‘ criticità urgenti e improrogabili ‘ anche in relazione al lotto 2 (municipio II), a quella data in vuoto manutentivo, su segnalazione di Polizia Municipale o la direzione lavori di RAGIONE_SOCIALE
-l’assenza segnalazioni dirette alla tanto dalla stazione appaltante quanto dalla polizia municipale o dall’impresa sorvegliante, inerente alla buca presunta causa del sinistro;
-che, per tali motivi, la richiesta di manleva di si poneva in contrasto con i principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto e integra va un’ipotesi di responsabilità per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
-in merito all’ an, la carenza della pretesa attorea in ordine alla prova del nesso eziologico;
-in merito al quantum , l’eccessività e la sproporzione della quantificazione del danno operata da parte attrice, sia in ordine al danno biologico che ai danni patrimoniali.
La comparsa così conclude: ‘ Voglia l’Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis , per i motivi sopra esposti, NEL MERITO: 1) in via principale, accertare e dichiarate l’assenza di qualsiasi obbligazione contrattuale di manleva della nei confronti di relativamente al lotto II e per l’effetto condannare ex art. 96 cpc; 2) in via principale rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto; Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario come da mandato a margine del presente atto ‘ .
Nella memoria ex art.171 ter n.1 cpc ha così rispettivamente dedotto in ordine alle contestazioni sollevate da e da in ordine alla correttezza della chiamata in causa effettuata: ‘ Per quanto riguarda , responsabile della sorveglianza, si rileva che la segnalazione NUMERO_DOCUMENTO allegata da controparte costituisce solo una delle fasi procedurali previste dallo Schema di Accordo Quadro e non esaurisce le relative obbligazioni assunte ( … ) La disposizione di supplenza con la quale è stata affidata alla medesima la manutenzione ordinaria ed il pronto intervento costituisce una variazione dell’originario contratto d’appalto relativo a diverso Lotto e comporta l’assunzione delle obbligazioni previste da quest’ultimo, ivi comprese quelle relative alla corretta esecuzione dei lavori ed alla manleva ‘ . RAGIONE_SOCIALEr RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Nel corso del giudizio è stato assunto l’interrogatorio formale dell’attrice la quale, a domanda sui capitoli di cui alla memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 2 di ha così rispettivamente risposto: ‘ 1. Vero che il giorno 19.05.2022, al momento del sinistro, le condizioni metereologiche nella città di Roma erano serene? ‘ ‘ Non ricordo esattamente le condizioni meteo del giorno del sinistro ‘ ; ‘ 2. Vero che il giorno 19.05.2022, al momento del sinistro, i luoghi di causa erano illuminati da illuminazione pubblica in funzione dagli alti lampioni ivi presenti nella Piazza ?’ ‘ Per quel che ricordo l’illuminazione era scarsa considerata anche l’ora serale’ ; ‘ 3. Vero che Lei (la Sig.ra ) percorreva l’arteria stradale sulla linea di mezzeria? ‘ ‘ Non è vero, percorrevo la strada sulla mia destra, solo in quel tratto mi sono dovuta spostare verso sinistra a causa dei veicoli parcheggiati in doppia fila. ‘ ‘4. Lei riconosce nella foto che Le si rammostra l’anomalia in cui ha perso il controllo del motociclo (cfr doc. 5 pag. 2 di questa difesa) ‘ ; ‘ Riconosco dalla foto che mi viene mostrata (doc.5. pag.2 di AVR) il punto in cui ho perso il controllo del motociclo ‘ ; ‘ 5. Vero che, al momento dell’incidente, il tratto stradale percorso, INDIRIZZO, era occupato da altre autovetture che la precedevano (la Sig.ra ) nell’incedere e Le occultavano (alla Sig.ra ) la completa visione del manto stradale? ‘ ‘ Non ricordo che se vi fossero altre autovetture che mi precedevano, posso però dire che sono solita mantenere la distanza di sicurezza e quindi avevo una visione aperta sul tratto di strada ‘ (cfr. verbale di udienza del 22.11.2024). RAGIONE_SOCIALEr
È stato altresì escusso il testimone che, interrogato sui seguenti capitoli della prima memoria di parte attrice, così ha così rispettivamente risposto:
‘ cap. a) Vero che la Sig.ra , il giorno 19/05/2022 alle 22:20 circa, si trovava a percorreva a bordo del proprio motociclo Peugeot Tweet, tg. TARGA_VEICOLO, il INDIRIZZO con direzione INDIRIZZO? ‘ ‘Corretto la seguivo a breve distanza’;
‘cap. b) Vero che in dette circostanze di tempo, luogo ed azione, giunta al INDIRIZZO, all’altezza del INDIRIZZO, la Sig.ra , a causa di una buca presente sul manto stradale di circa
30 cm per 50 cm, finiva a terra così da subire lesioni fisiche e danni materiali al suo motociclo?’ ‘Vero’
‘cap. c) Vero che era assente la segnaletica stradale che avvisasse dei dissesti presenti sul manto stradale?’ ‘Non era segnalata alcuna buca.’
‘cap. d) L’illuminazione artificiale era assente’? ‘Presente l’illuminazione pubblica ma essendo sera la visibilità era limitata.’
‘cap. e) Vero che sul tratto di strada in cui è accaduto l’occorso evento erano presenti veicoli parcheggiati in doppia fila che riducevano la corsia di marcia?’ ‘All’altezza di una fermata dell’autobus in corrispondenza della buca erano parcheggiate macch ine in doppia file .’
A domanda sulla seconda memoria ex art. 171 ter n.2 cpc di ha così risposto:
‘ cap.1) Vero che il tratto di strada ove è avvenuto il sinistro è ampio e pianeggiante?’ ‘Pianeggiante ‘;
A domanda sulla seconda memoria integrativa ex art 171 ter c.p.c. di a risposto : ‘ cap.
Vero che il giorno 19.05.2022, al momento del sinistro, le condizioni metereologiche nella città di Roma erano serene;’ ‘Se per sereno si intende che non pioveva, si ‘; ‘ cap. 2) Vero che il giorno 19.05.2022, al momento del sinistro, i luoghi di causa erano illuminati da illuminazione pubblica in funzione dagli alti lampioni ivi presenti nella Piazza’ ‘Ho già risposto ‘;
‘ cap. 3) Vero che Lei (la Sig.ra ) percorreva l’arteria stradale sulla linea di mezzeria’ ‘No era all’interno della corsia di marcia, lei e lo scooter cadevano all’interno della corsia ‘;
A domanda del giudice: ‘ Dove si collocava la buca? ‘ ha risposto ‘ In prossimità della linea di mezzeria ma all’interno della corsia, al massimo confinante ‘;
‘ cap. 4) Lei riconosce nella foto che Le si mostra l’anomalia in cui ha perso il controllo del motociclo (cfr doc. 5 pag. 2 di questa difesa)’ ‘Si la riconosco ‘;
‘ cap. 5) Vero che al momento dell’incidente, il tratto stradale percorso, INDIRIZZO, era occupato da altre autovetture che la precedevano (la Sig.ra ) nell’incedere?’ ‘Precedevano la signora ma a distanza, lei rispettava la distanza ‘;
A domanda sulla terza memoria ex art.171 ter cpc di parte chiamata ha risposto : ‘ cap. 1) Vero che il tratto di strada, teatro dell’accadimento, risulta ampio e pianeggiante?’ ‘Ho già risposto’; ‘cap. 2) Vero che erano in atto precipitazioni atmosferiche?’ ‘Ho già risposto.’; ‘cap. 3) Vero che la visibilità era garantita dall’illuminazi one pubblica?’; ‘Ho già risposto ‘.
2. Nel merito
In punto di diritto, l’art. 2051 c.c (rubricato: ‘ Danno cagionato da cosa in custodia ‘ ) prevede che ‘ Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito ‘ . Come chiarito dalla giurisprudenza, la norma fonda un’ipotesi di responsabilità oggettiva che trova applicazione sia quando il danno sia stato arrecato dalla cosa in virtù del suo intrinseco dinamismo (cd. seagente), sia quale conseguenza di un’attività umana che determini l’insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima (cfr. Cass., Sez. 3, 13/04/2022, n. 21977). È quindi centrale il rapporto di custodia tra il soggetto e la res , da intendersi quale disponibilità di fatto e a prescindere dall’esistenza di un titolo giuridico a ciò preposto, tale da consentire al custode di controllare la cosa ed eliminare le situazioni di pericolo eventualmente insorte.
Perché sia integrata la fattispecie di cui all’art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il rapporto di custodia tra il danneggiante e la res ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere di dimostrare che il danno si è verificato per caso fortuito, ossia un fatto naturale, del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità sotto il profilo della regolarità causale, secondo l’ id quod plerumque accidit .
In punto di onere probatorio, qualora la cosa oggetto di custodia sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, il danneggiato deve dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava una obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno. Il danneggiato deve inoltre provare di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato. Tale ultima interpretazione è stata accolta dalle SS.UU. nell’ordinanza del 30.6.2022, n. 20943, ove si chiarisce che: ‘ il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell’art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale ‘ .
Nel solco di tali principi, la Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia del 7 settembre 2023, n. 26142, ha sottolineato che: ‘ il fatto integrante il “caso fortuito” è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l’efficienza causale dell’evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res … Esso, quindi, si distingue dagli altri eventi, appartenenti alla diversa categoria degli atti giuridici (fatto del danneggiato e fatto del terzo), parimenti idonei ad escludere in tutto o in parte il nesso causale tra l’evento dannoso e la res, la cui rilevanza, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, trova invece fondamento nella colpa dell’agente, dall’apprezzamento della cui gravità, nonché da quello delle conseguenze derivatene, riservati al giudice del merito, dipende anche l’efficienza causale, meramente concorrente o persino esclusiva, del fatto medesimo. Al di là di tali differenze, tanto il fatto giuridico integrante il “caso fortuito” in senso stretto quanto l’atto giuridico integrante il fatto colposo (concorrente od esclusivo) del danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo dell’illecito, incidendo sull’elemento della causalità materiale ‘.
È pacifico, come chiarito, che il caso fortuito possa essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o ‘ teatro ‘ della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell’evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente. In altri termini, ‘ in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., per la ricostruzione dell’incidenza causale nella determinazione del danno occorre tener conto del comportamento del danneggiato, alla luce del principio di autoresponsabilità, desumibile dall’art. 2 Cost., che richiede a ciascun consociato l’adempimento dei “doveri di solidarietà sociale” (indicati come “inderogabili”); nonché dell’art. 1227 comma primo c.c., che impone al giudice di merito di esaminare d’ufficio l’eventuale incidenza causale del comportamento c olposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso ‘ (Cass., Sez. 3, 13/03/2024, n. 8306). Ed infatti, come ha chiarito la giurisprudenza, ‘ quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso ‘ (Cass., Sez. 3, 16/11/2017, n. 2480 dep. 1/2/2018).
Nella specie appaiono di rilievo per la decisione i seguenti elementi di prova:
Dichiarazioni del testimone oculare che ha riferito della presenza di mezzi in doppia fila;
Verbale della polizia stradale intervenuta nell’immediatezza del sinistro (doc.1 fasc. attrice) che ha rilevato che il luogo del sinistro:
Era a una carreggiata, con doppio senso di marcia;
Presentava luci stradali e visibilità buona;
Aveva pavimentazione rettilinea, asciutta, con buche;
Vi erano scarse condizioni del traffico;
Le condizioni metereologiche erano serene;
‘ Gli scriventi constatavano l’esistenza di una buca dalle dimensioni di circa 30×50 e profonda 5 cm, inoltre il manto stradale presentava un asfalto ammalorato con dislivello e un dissesto a ragnatela (…) Si precisa che sul manto stradale non erano presenti tracce di scarrocciamento né di frenata ‘
Documentazione fotografica dello stato dei luoghi (doc.5 fasc. che di seguito si riproduce per una migliore comprensione della motivazione: RAGIONE_SOCIALEr
Alla luce degli elementi innanzi descritti può affermarsi che -se è vero che la buca ove l’attrice è caduta aveva una profondità di cm.5 ed era quindi astrattamente idonea a costituire un pericolo per la circolazione stradale dei mezzi a due ruote in ragione della perdita di aderenza degli pneumatici che l ‘avessero superata – deve tuttavia osservarsi che:
Trattavasi di buca comunque visibile data la sua estensione, tenuto conto -peraltro- del suo trovarsi al centro della carreggiata di una strada provvista di illuminazione pubblica;
Gli agenti della polizia municipale hanno attestato la presenza di un manto complessivamente dissestato: un simile stato della strada costituisce uno dei fattori in ragione dei quali il conducente di un mezzo a motore deve regolare la velocità al fine di: poter arrestare il mezzo e non arrecare pericolo o disordine per la circolazione (art.141 co.1 cds), oltre che conservare il controllo del mezzo (art.141 co.2 cds). A ciò aggiungasi che -comunquel’orario serale in generale costituisce fattore che deve indurre alla riduzione della velocità stante la visibilità limitata;
La manovra di sorpasso dei mezzi in doppia fila avrebbe dovuto essere effettuata previo accertamento che la visibilità fosse tale da consentirla e che questa potesse essere effettuata senza costituire pericolo o intralcio (art.148 cds).
Da quanto precede emerge che -in occasione del sinistro- parte attrice ha posto in essere una condotta di guida in violazione di diverse disposizioni del codice della strada e tale da integrare un comportamento atto ad elidere ex art.1227 ccil nesso causale fra il bene in custodia e l’evento dannoso.
Non osta alla conclusione che precede quanto dedotto da parte attrice in comparsa conclusionale e, segnatamente l ‘ esistenza di un ‘ obbligazione in capo all ‘ ente pubblico di adottare le eventuali cautele necessarie a scongiurare le situazioni di obiettivo pericolo in quanto -fermo restando l ‘ obiettiva irregolarità del manto stradale- deve tuttavia osservarsi come trattavasi comunque di buca: a) che poteva essere evitata perché ben visibile in quanto collocata nel mezzo di un rettilineo, in zona illuminata dalle luci della strada, su l ‘ utente aveva una buona visuale stante le scarse traffico scarso; b) che per la profondità -esistente, ma comunque non eccessiva- ove ‘ intrapresa ‘ a velocità ridotta secondo quella che è la comune esperienza- avrebbe ragionevolmente comportato solo l ‘ esigenza di tenere con maggiore saldezza il manubrio del mezzo, ma non anche cagionato la caduta di quest ‘ ultimo; c) la prova orale non ammessa, posto che sui medesimi capitoli è già stato escusso il testimone oculare.
Quanto precede non consente l ‘accoglimento della domanda ex art.2051 cc
In ragione dell ‘esclusione del nesso causale, va altresì rigettata la domanda proposta ex art.2043 cc In conclusione, la domanda attore è infondata e va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
A riguardo deve rammentarsi che -in astratto-: ‘ le spese sostenute dal terzo chiamato in causa su istanza di parte o d’ufficio, quando non ricorrano giusti motivi per la compensazione, sono legittimamente poste a carico dell’attore soccombente, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio ‘ (Cassazione civile sez. III, 26/07/2019, n.20295).
Stante le difese spiegate dalle chiamate in causa, occorre tuttavia verificare l’astratta accoglibilità della domanda nei confronti di queste, non potendosi far ricadere sulla parte che agisce il costo di chiamate in causa infondate (cfr. in argomento: Cassazione civile sez. III, 08/04/2010, che ha pronunciato il seguente principio di diritto: ‘ se di una fondata chiamata in garanzia difettano i presupposti per ragioni concernenti il rapporto tra convenuto e chiamato, la responsabilità della chiamata in causa non può farsi risalire all’attore cha abbia proposto una domanda infondata nei confronti del chiamante, in quanto il chiamato è, in tal caso, illegittimamente coinvolto nel processo per assorbente responsabilità del convenuto, da considerarsi soccombente nei suoi confronti ai fini della ripartizione dell’onere delle spese processuali per gli effetti di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c “, orientamento confermato anche da numerose pronunce seguenti fra ex plurimis : Cassazione civile sez. II, 10/03/2025, 06/03/2025, n. 6358; Cass. 21.6.2023 n. 17726; Cass. 17.9.2019 n. 23123; Cass. 8.2.2016 n. 2469; Cass. 2.10.2011 n. 23552).
Nella specie, quanto alla posizione di AVR: a. il contratto di appalto con Roma capitale in essere al momento del sinistro prevedeva solo la sorveglianza e il monitoraggio finalizzato alla programmazione della manutenzione stradale (cfr. contratto di appalto e schema di capitolato di appalto e capitolato speciale, docc.1 e 3 di ; b. ha dimostrato di aver effettuato la segnalazione della buca su cui è caduta l ‘ attrice (cfr. relazione tecnica con segnalazione di anomalia del 16.03.2022, doc.5 fasc. ; c. nelle memorie ex art.171 ter n.1 cpc non è stata puntualmente dedotta un ‘ obbligazione contrattuale che sarebbe rimasta inevasa; d. l ‘ obbligazione di manleva discende dall ‘ eventuale inadempimento ad un ‘ obbligazione contrattuale che, come accennato, nella specie non è stata dedotta. RAGIONE_SOCIALEr RAGIONE_SOCIALEr RAGIONE_SOCIALEr
In difetto di puntuale allegazione circa l ‘ obbligazione asseritamente rimasta inevasa, la domanda nei confronti di non avrebbe quindi potuto trovare accoglimento, con conseguente onere delle spese a carico del chiamante in causa, non sussistendo fondamento contrattuale per la chiamata. RAGIONE_SOCIALEr
Quanto alla posizione di a prescindere dal fatto che è emerso nel corso del giudizio che la predetta non era tenuta alla manutenzione ordinaria nel municipio ove si è verificato il sinistro, bensì in municipio limitrofo- comunque sia non è stata offerta prova dell ‘ eventuale avvenuta segnalazione dell ‘ intervento da effettuare.
Anche nei confronti di la domanda non avrebbe potuto essere quindi accolta. RAGIONE_SOCIALE
Entrambe le spese delle chiamate in causa vanno quindi poste a carico di Roma capitale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (valore della controversia ricompreso nello scaglione da euro 5.201,00 a 26.000,00; parametri medi per le fasi di studio ed introduzione, istruttoria e di decisione). Nei confronti di spetta la maggiorazione ex art.4 co.1 bis DM 55/2014. RAGIONE_SOCIALEr
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
RIGETTA la domanda proposta dall’attrice;
CONDANNA alla refusione delle spese in favore di che si liquidano in euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore delle chiamate in causa che liquida in:
-euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge, in favore di ; RAGIONE_SOCIALE
-euro 6.600,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge, in favore di AVR.
Così deciso in Roma il 17 febbraio 2026.
Il Giudice NOME COGNOME