SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 4293 2025 – N. R.G. 00003684 2023 DEPOSITO MINUTA 16 09 2025 PUBBLICAZIONE 16 09 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 3684/23 R.G.
Il Tribunale di Venezia, nella persona del giudice unico dott.ssa NOME COGNOME, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3684 del Ruolo Generale dell’anno 2023 introdotto da
C.F.
, con l’Avv.
NOME
C.F.
NOME
, C.F.
NOME
contro
C.F.
con l’intervento di
P.I.
P.
CERUTTI
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
ATTRICE
, con l’Avv. NOMECOGNOMENOME
CONVENUTO
, con l’Avv. NOME
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
nel merito:
accertare la responsabilità dei convenuti ai sensi degli artt. 2052, 2051 e 2043 cod. civ. e per l’effetto condannare i medesimi al risarcimento del danno in favore della sig.ra di euro 39.255,03 o di quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
spese, diritti e onorari di lite integralmente rifusi
in via istruttoria:
Quanto alla consulenza medico legale, per l’ammissione della quale si insiste , si prende atto che i convenuti non si oppongono alla sua ammissione e che, al contrario, chiedono di precisare il relativo quesito.
Si chiede che il consulente dell’ufficio valuti ogni aspetto medico sanitario volto a confermare il rapporto causale tra la patologia documentata dalla sig.ra e l’urto alla spalla destra come descritto in atto di citazione e nella memoria integrativa autorizzata.
Per parte convenuta:
Accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva rispetto alla pretesa attorea della sig.ra , un tanto valutando l’invincibile dato dell’esistenza della copertura assicurativa canina come facilmente evincibile dalla dimessa documentazione allegata alla presente comparsa di costituzione.
Nel merito in via principale: rigettare perché infondate in fatto ed in diritto le domande attoree, per tutti i motivi dedotti nella presente comparsa di costituzione, ed in particolare, non essendo stato circostanziatamente descritto il fatto in ipotesi preteso generatore dell’occorso contestato ai convenuti, così come non è stato descritto dall’attrice sig.ra l’agito aggressivo o violento del preteso animale che, parimenti, non veniva individuato con nessuna descrizione somatica neppure di colore e stazza.
Nel merito in via subordinata : rigettarsi le domande tutte rivolte nei confronti dei convenuti, ciò stante l’infondatezza e la temerarietà delle medesime, non avendo l’attrice alcun diritto scaturente da un’aggressione canina né da un comportamento violento canino, piuttosto essendo all’attrice medesima imputabile l’esercizio della sua autodeterminazione all’accesso della residenza dei vicini e alla sua condotta di pedone che la vedeva inciampare su se stessa cadendo a terra, oltre alla alquanto sintomatica estrema negligenza e trascuratezza nel perorare i propri interessi personali tardivamente facendosi refertare la spalla dai suoi sanitari, e di conseguenza l’attrice non si è valsa, per propria colpa, nei termini di legge, della facoltà di dimostrare il che per forza di cose si vede interrotto irreparabilmente, pur ella versando nelle potenziali condizioni di agire per il migliore perseguimento dei propri interessi giuridico-risarcitori e, quindi, in ultima analisi patrimoniali.
Nel merito in via ulteriormente subordinata: in denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità delle domande formulate nei confronti dei convenuti, ridurre le pretese attoree al minimo secondo giustizia, al contempo preliminarmente accertando la corresponsabilità nel fatto colposo del
creditore nella causazione dei pretesi danni di caratura biologica, nonché scorporando l’eventuale posta di danno pregresso alla medesima spalla destra da imputarsi ad altro evento, all’uopo condannando la Compagnia di Assicurazioni ad indennizzare l’attrice, manlevandone i convenuti.
In ogni caso: in denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità della domanda svolta nei confronti dei convenuti, anche laddove meramente ridotta nel proprio valore, condannare la Compagnia ad indennizzare l’attrice, manlevandone i convenuti.
Sempre in ogni caso: spese interamente rifuse, con vittoria di onorari e competenze di giudizio oltre ad accessori come per legge, il Giudice valutando di statuire anche l’eventuale condanna ex art. 96 cpc. per la lite temeraria in via equitativa.
Per la terza chiamata:
In via preliminare di rito
Accertarsi e dichiararsi la nullità dell’atto di citazione ai sensi del quarto comma dell’art. 164 del cpc essendo stata omessa l’esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda che, conseguentemente, risulta del tutto incerta.
Accertarsi e dichiararsi altresì la carenza di legittimazione passiva della Sig.ra con conseguente estromissione della stessa.
Nel merito
Respingersi la domanda risarcitoria attorea in quanto non provata e, comunque, infondata in fatto e diritto e per l’effetto, respingersi la
domanda di manleva e garanzia svolta dai convenuti nei confronti di .
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Nel merito in via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertata e dichiarata la prevalente e/o concorrente responsabilità della Sig.ra nella produzione dell’evento, nonché l’effettivo danno patrimoniale e non patrimoniale dalla stessa subito, porsi a carico di il risarcimento dovuto dal Sig. nei limiti delle condizioni di operatività e delle previsioni di polizza e, comunque, entro il massimale di Euro 550.00,00 con conseguente contenimento della domanda di manleva entro tale importo massimo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato premesso che in data 18.12.2021 si trovava nell’abitazione di INDIRIZZO a Ceggia per un breve soggiorno, assieme alla figlia che nel corso della giornata si era recata a far visita a dei vicini , signori e presso la loro abitazione in INDIRIZZO; che in quel l’occasione era caduta rovinosamente a terra per l’urto con il cane di proprietà di questi ultimi ; che la caduta aveva provocato all’esponente una forte contusione alla spalla destra che aveva determinato la rottura massiva della cuffia dei rotatori, comportato la necessità di procedere ad interventi chirurgici e sedute riabilitative. Ciò premesso, evocava in giudizio e
per sentir accertare la responsabilità dei convenuti ex artt. 2052, 2051 e 2043 c.c. e, per l’effetto condannare i medesimi al
risarcimento del danno in suo favore pari alla somma di 39.255,03 euro o altra ritenuta di giustizia.
Si costituivano e i quali, preliminarmente, chiedevano l’autorizzazione alla chiamata in causa in favore dei convenuti della compagnia di assicurazioni Eccepivano la carenza di legittimazione passiva della signora in quanto il cane era di esclusiva proprietà di Nel merito chiedevano il rigetto della domanda contestando sia l’ an che il quantum della pretesa avanzata, non essendo l’attrice stata vittima di alcuna aggressione canina, ma essendo caduta in quanto inciampata su sé stessa. In via subordinata chiedevano l’accertamento del concorso colposo in capo all’attrice per il danno subito, e, in ogni caso, di essere manlevati dalla propria compagnia assicuratrice.
Il giudice autorizzava la chiamata in causa e si costituiva regolarmente la terza chiamata aderendo alle difese svolte dai convenuti, chiedendo che la domanda di manleva fosse accolta nei limiti del massimale di polizza.
Il Giudice, con ordinanza di data 20.7.2024, ammetteva la prova per testimoni richiesta e, all’esito, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni nelle forme di cui all’art. 127 ter c.p.c.. Concessi i termini di cui all’art. 190 c.p.c., tratteneva in decisione la causa.
La domanda proposta non può trovare accoglimento e deve pertanto essere respinta.
L ‘azione proposta , come si evince dalla narrativa dell’atto introduttivo, si basa sulla responsabilità asseritamente sussistente in capo ai due convenuti nella loro qualità di proprietari del cane che avrebbe provocato la caduta
della signora per cui essa è fondata sull’art. 2052 c.c.. In tal senso le allegazioni svolte tardivamente in sede di comparsa conclusionale da parte dell ‘ attrice che ravviserebbe una responsabilità dei due convenuti nella loro qualità di proprietari dell ‘ abitazione in cui era entrata, non rilevano. A tal riguardo va quindi innanzi tutto esclusa la responsabilità della signora che, pacificamente, non è proprietaria del cane.
Deve altresì essere esclusa la responsabilità anche del sig. Va infatti osservato come, nel caso di specie, la caduta sia da attribuire esclusivamente alla disattenzione della signora la quale, come testimoniato dalla figlia è indietreggiata senza accertarsi di non avere ostacoli dietro di sé ed è inciampata nel cane che si trovava fermo dietro di lei. La teste infatti ha dichiarato di aver aspettato la madre seduta nella macchina lato passeggero a pochi metri dal giardino dei signori -e di aver potuto apprezzare direttamente quanto accaduto . Quest’ultima ha dichiarato: ‘ Sì è vero; era appena entrata; io posso dirlo in quanto ero in macchina, lungo la strada, ove è la recinzione che delimita il giardino frontale della abitazione dei signori dove c’è l’ingresso; perciò si vede tutto benissimo; mia madre era entrata per portare un pensiero, dei cioccolatini ai vicini di casa; all’ingresso si è presentato un cane di dimensioni medio grandi, si è posizionato dietro di lei; a quel punto, il cane si è posizionato dietro di lei, lei ha fatto un passo indietro ed è caduta; il cane non è assolutamente aggressivo, l’ha solo fatta cadere appena lei ha fatto un passo indietro’.
Può quindi essere affermato che il cane sia stato l’occasione per cui si è verificato il sinistro, ma non che ne sia stato cau sa: l’animale infatti non ha spinto, né tantomeno aggredito la sig.ra la quale avrebbe potuto cadere
su un qualsiasi ostacolo posto dietro di lei (un gradino, una scatola ecc.). La caduta è quindi da imputarsi alla sola incauta manovra della signora che è indietreggiata ‘alla cieca’, senza avvedersi se vi erano ostacoli dietro di lei, tantopiù sapendo che i signori avevano un cane.
E ‘ quindi evidente che la caduta della signora non è stata ‘ provocata ‘ dal cane, che era totalmente inerme e fermo al momento della caduta, e che quindi non sussista alcun rapporto eziologico di ‘ causa-effetto ‘ tra la presenza del cane e la caduta. Inoltre, anche dove dovesse ravvisarsi un nesso causale tra la caduta e la presenza dell ‘ animale, il comportamento della signora ha in sé i caratteri della imprevedibilità in quanto normalmente prima di retrocedere è necessario avvedersi dell’assenza di ostacoli, specie allorquando, come nel caso di specie, la persona possa godere di una agilità limitata, e sappia della presenza di un possibile ostacolo, per cui deve ritenersi che il rilievo di una condotta colposa del danneggiato nel caso di specie, sia stato idoneo a interrompere il nesso causale (Cass. n. 26524/2020).
Va ricordato infatti che del danno cagionato da animale risponde ex art. 2052 c.c. il proprietario o chi ne ha l’uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa (anche solo omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l’animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest’ultimo e l’evento dannoso, che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi, può interrompere, sicché, mentre grava sull’attore l’onere di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra l’animale e l’evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto (Cass. n. 17091/14). La responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un animale, di cui all’art. 2052 c.c., quindi si fonda non su un
comportamento o un’attività – commissiva od omissiva – ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l’animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale – a carico del convenuto – può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità (Cass. n. 10402/16). Ricorre quindi il caso fortuito solo quando la condotta del danneggiato assuma i caratteri di una oggettiva imprevedibilità ed imprevenibilità, con conseguente interruzione del decorso eziologico riconducibile all ‘animale : in tal caso la res da causa della lesione degrada a mera occasione della stessa. Quindi la condotta del danneggiato può avere la capacità di interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno ‘quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale’ (Cass. n. 2480/2018 e n. 9315/2019).
Va altresì respinta la domanda svolta da parte convenuta di condanna ex art. 96 c.p.c., non essendovi prova che l ‘ azione sia stata proposta con dolo o colpa grave.
L’attrice dovrà quindi essere condannata a rifondere le spese di lite di parte convenuta e della terza chiamata, che sono liquidate nei limiti del disputatum, nei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, nella persona del giudice unico dott.ssa NOME COGNOME, definitivamente pronunciando:
-Rigetta la domanda svolta da parte attrice nei confronti dei convenuti;
-Condanna l’attrice a rifondere le spese di lite nei confronti dei convenuti e della terza chiamata che liquida, sia per i primi che per la seconda, in 7.616,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Venezia, 20.8.2025
Il Giudice
Dott.ssa NOME COGNOME