Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36617 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36617 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 333/2023 R.G. proposto da:
NOME, NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME, domiciliazione telematica , dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè
contro
COGNOME NOME, domiciliazione telematica , presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO n. 375/2022 depositata il 04/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 375 del 2022 della Corte di appello di Lecce, esponendo, per quanto qui ancora importa, che:
-avevano convenuto in giudizio NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per ottenere il risarcimento dei danni indicati come causati dalla condotta di quelli che, il primo quale geologo, il secondo direttore dei lavori, il terzo amministratore unico di RAGIONE_SOCIALE, avevano sbancato il terreno di loro proprietà per eseguire opere di copertura di una confinante discarica;
-avevano allegato che i convenuti erano stati condannati dal giudice penale in specie per il reato di danneggiamento;
-il Tribunale aveva accolto la domanda limitatamente al richiesto danno patrimoniale inerente ai costi di ripristino del terreno scavato;
-la Corte di appello aveva riformato la decisione osservando che in sede civile andava dimostrato il danno conseguenza, e nel caso la prova era mancata, poiché: il consulente d’ufficio aveva verificato che le opere non avevano inciso sulla capacità produttiva del fondo né sul suo valore di mercato; nella perizia esperita in altro giudizio, quello avente ad oggetto l’opposizione a correlate sanzioni amministrative, era stato escluso vi fosse stata una modifica significativa dei luoghi, anzi rilevando che l’avvenuta ricostruzione dell’alveo della gravina aveva permesso un miglior deflusso idraulico delle acque;
resistono con distinti controricorsi NOME COGNOME e NOME COGNOME;
le parti hanno depositato memorie;
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che era stata accertata la sottrazione di materiale nella loro proprietà, di ingente volume e altrimenti da acquistare e pagare presso cave, così com’era stato comminato in sede penale l’ordine di ripristino quale pena accessoria non estinta come il diverso reato di cui all’art. 181 del codice dei beni culturali pure contestato, sicché non poteva negarsi la sussistenza di un danno conseguenza, laddove nessun valore poteva avere la perizia nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative cui i deducenti non avevano preso parte;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, cod. proc. civ., poiché la Corte di
appello avrebbe di conseguenza altresì errato nella regolazione delle spese di lite, comunque almeno da compensare stante la riassunta vicenda;
Considerato che
il primo motivo è parzialmente fondato, con assorbimento del secondo;
la Corte di appello ha preso le mosse da un principio che va ribadito, ossia quello per cui nei reati di danno, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l’accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto di reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un’ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l’evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (Cass., 05/05/2020, n. 8477, conf. Cass., 02/08/2022, n. 23960);
anche di recente le Sezioni Unite hanno ribadito il principio per cui il danno in sede civile può essere risarcito quando conseguenza pregiudizievole accertata, pure con presunzioni, e non solo come evento, dunque mai ‘in re ipsa’: Cass., Sez. U., 15/11/2022, n. 33645 (pagg. 20 e seguenti);
nel caso, è certamente un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità, quello per cui non sono state rilevabili diminuzioni della capacità produttiva del fondo e del suo valore di mercato come tale;
sul punto, la Corte territoriale poggia la sua decisione anche sulla relazione tecnica d’ufficio svolta nel contraddittorio proprio di questo giudizio;
e sempre sul punto, anche a mente di quanto osservato in memoria da parte resistente, la Corte di appello evidenzia la mancata offerta di prova del ‘quantum’ oltre che dell”an’;
ma la stessa decisione non spiega perché la pure accertata sottrazione di materiale dal terreno utilizzabile e infatti utilizzato, e dunque potenzialmente acquistabile, non debba essere considerato danno conseguenza risarcibile, non indicando che non avesse un valore commerciale fino al punto da essere asportabile senza alcun pregiudizio economicamente vagliabile nei discussi sensi;
il profilo di radicale carenza di motivazione al riguardo deve ritenersi sostanzialmente dedotto, secondo quanto riassunto, al di là della riportata rubrica della censura;
consegue quanto anticipato; spese al giudice del rinvio;
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo, assorbito il secondo, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Lecce perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27/11/2023.