Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17312 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17312 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24107-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore AVV_NOTAIO, legale rappresentante pro tempore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– RAGIONE_SOCIALE –
contro
COGNOME NOME, domiciliata ope legis in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC de ll’AVV_NOTAIO COGNOME che la rappresenta e difende;
– controRAGIONE_SOCIALE –
avverso la sentenza n. 332/2018 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 23/01/2019 R.G.N. 98/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte.
R.G.N. 24107/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/04/2024
CC
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RILEVATO
che, con sentenza del 2019 la Corte d’Appello di Campobasso confermava la decisione resa dal Tribunale di Isernia e sulla domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, dichiarava, sul presupposto dell’illegittimità, per difetto della causale giustificatrice, dei contratti a termine in base ai quali l’istante era stata assunta presso l’RAGIONE_SOCIALE, il diritto dell’istante, non alla conversione a tempo indeterminato del rapporto, come richiesto in via principale, stante la natura pubblicistica dello stesso, ma al risarcimento del c.d. danno comunitario, quantificato in otto mensilità della retribuzione globale di fatto;
che per la cassazione di tale decisione ricorreva l’RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resisteva, con controricorso, la COGNOME;
che il Procuratore AVV_NOTAIO depositava la propria requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso;
che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha poi depositato memoria.
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., imputa alla Corte territoriale l’ error in procedendo dato dall’avere la Corte territoriale omesso di pronunziarsi, così contravvenendo al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sulla doglianza intesa a censurare la decisione resa dal primo giudice in ordine alla ravvisata abusiva reiterazione dei contratti a termine per carenza di prova, stante la mancata produzione dei contratti cui non poteva supplire l’attestazione di servizio prodotta dall’istante;
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che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., l’RAGIONE_SOCIALE propone la medesima doglianza di cui al motivo che precede con riferimento all’omessa pronunzia in ordine alle censure sollevate a fronte di quanto statuito dal primo giudice in ordine alla sussistenza ed all’entità del danno risarcibile; che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., l’RAGIONE_SOCIALE imputa alla Corte territoriale il malgoverno delle regole sull’onere della prova, che assume discendere dall’avere la Corte esonerato l’originaria istante dalla prova sulla stessa incombente dell’abusivo ricorso al contratto a termine, nonostante la puntuale censura sul punto dall’RAGIONE_SOCIALE, così illegittimamente gravata della prova contraria;
che con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 preleggi, 32, l. n. 183/2010, 8, l. n. 604/1966 e 28, l. n. 81/2015, lamentando l’erroneità del riferimento operato dalla Corte territoriale all’art. 32, l. n. 183/2010 quale parametro di determinazione del danno comunitario per essere stata la norma in questione novellata dall’art. 28, l. n. 81/2015 già al momento della proposizione del ricorso;
che nel quinto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, l. n. 183/2010 e 8, l. n. 604/1966 è prospettata in relazione al porsi la statuizione resa dalla Corte territoriale in ordine alla determinazione del danno risarcibile asseritamente in contrasto con i criteri di cui all’art. 8, l. n. 604/1966;
che i primi tre motivi risultano infondati non ricorrendo i denunciati errores in procedendo , atteso che la pronunzia di rigetto della censura in ordine all’abusivo ricorso al contratto a termine sancito dal primo giudice si evince non solo dal
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rinvio per relationem al decisum di primo grado, ma altresì dal diretto apprezzamento, in sé insindacabile, della valenza probatoria del certificato di servizio prodotto dalla COGNOME, da cui si desume la corretta applicazione delle regole sull’onere della prova, per essere questo limitato per il lavoratore alla dimostrazione dell’avvenuto impiego a termine, mentre il datore è tenuto a comprovare la legittimità del ricorso ad esso, ossia della ricorrenza dei requisiti richiesti dall’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, nel testo applicabile ratione temporis;
che parimenti non si ravvisa alcuna omessa pronuncia sul risarcimento del danno perché la Corte distrettuale ha richiamato il principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n. 5072/2016 e precisato che, per le ragioni indicate dalle Sezioni Unite, il lavoratore è esonerato dalla prova del pregiudizio subito;
che il vizio di omessa pronuncia, configurabile solo allorquando risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (cfr. fra le tante Cass. n. 12652/2020 e Cass. n. 2151/2021);
che il giudice del merito non è tenuto ad esaminare espressamente e singolarmente ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, atteso che ai sensi dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. è necessario e sufficiente che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, con la conseguenza che si devono ritenere disattesi per implicito tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’ iter argomentativo seguito
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che parimenti infondati risultano il quarto ed il quinto motivo, i quali, in quanto strettamente connessi, essendo entrambi volti a censurare la determinazione equitativa del danno comunitario, possono essere qui trattati congiuntamente, non ravvisandosi alcuna violazione di legge nel riferimento all’art. 32, l. n. 183/2010, poiché la norma indicata, in coerenza con la pronunzia di questa Corte a sezioni unite n. 5072/2016, è stata utilizzata solo quale parametro oggettivo per la liquidazione del danno comunitario, parametro la cui misura è compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità, ed il rinvio all’art. 8 della legge n. 604/1966 opera limitatamente ai criteri alla luce dei quali l’indennità deve essere determinata;
che in materia di sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., sulla misura dell’indennità di cui all’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, in caso di illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro, la determinazione, operata dal giudice di merito, tra il minimo ed il massimo è censurabile – al pari dell’analoga valutazione per la determinazione dell’indennità di cui all’art. 8 della legge n. 604 del 1966 – solo in caso di motivazione assente, illogica o contraddittoria” (cfr. Cass. 13664/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione);
che nel caso di specie, attraverso il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado ( riportata in parte qua nel ricorso) la Corte territoriale ha ancorato la quantificazione dell’indennità risarcitoria alla durata complessiva dell’illegittimo rapporto di lavoro (parametro, questo, anche recentemente valorizzato da questa Corte: Cass. n. 34741/2023), sicché la motivazione non può dirsi mancante
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alla luce del principio di diritto enunciato da Cass. n. 5083/2014;
che il ricorso va, dunque, rigettato, senza attribuzione delle spese per risultare il controricorso tardivamente notificato, il 4.9.2019 oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso, risalente al 23.7.2019 ( alle controversie di lavoro non è applicabile la sospensione feriale).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della RAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 17 aprile