Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 6525 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 6525 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2026
Oggetto
DANNO COMUNITARIO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 05/02/2026
CC
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13776-2025 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 905/2024 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 10/12/2024 R.G.N. 459/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 905 del 10/12/2024 la Corte di Appello di Messina, pronunciando sul ricorso in riassunzione proposto da NOME COGNOME a seguito di rinvio operato da Cass. n. 396/2023, dichiarava cessata la materia del contendere.
NOME, premesso di aver lavorato come LSU, secondo la L.R. n. 67/88, inizialmente presso il Comune di Meri dal 1996; che il 14/11/2001 aveva invece stipulato col Comune di Barcellona P.G. un contratto di diritto privato a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali) di durata annuale, sulla base della L.R. n. 85/95, con inquadramento e mansioni corrispondenti alla categoria A1; che alla scadenza detto contratto era stato prorogato fino al dicembre 2006 con adeguamento dell’orario a 24 ore settimanali; che alla scadenza detto contratto era stato prorogato fino al 31/12/2011; aveva impugnato le clausole del termine e le relative proroghe per mancanza di ragioni oggettive che le giustificassero, secondo gli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 368/2001; e per violazione dell’art. 5, co. 4 bis del d.lgs. n.3 68/2001.
Aveva altresì dedotto il suo diritto alla stabilizzazione secondo gli artt. 1, co. 519, della legge n. 296/2006, e l’art. 3, commi 90 e 94, della legge n. 244/2007. Aveva infine lamentato di aver percepito, nel periodo 2001/2006 a 18 ore settimanali, un trattamento economico inferiore a quello tabellare.
Aveva quindi chiesto: dichiararsi la nullità di tutte le clausole del termine; il suo diritto alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro; il risarcimento dei danni provocati dall’illecito (da mancata realizzazione professionale e perdita di chance ); differenze retributive per € 9.319,21; ed altre scaturenti dalla progressione economica
orizzontale e dagli scatti commisurati all’anzianità globale; il conseguente adeguamento contributivo.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza n. 625/2013, aveva respinto tutte le domande proposte, giudicando, in particolare, quanto all’impugnazione delle clausole del termine, inapplicabile alla fattispecie la disciplina limitatrice di cui al d.lgs. n. 368/2001.
La Corte di Appello di Messina, riformava parzialmente detta sentenza, con sentenza n. 1345/2016, liquidando alla lavoratrice le differenze sulla retribuzione mensile e rigettando le altre domande.
La NOME era ricorsa per cassazione.
La Corte di legittimità aveva accolto il ricorso, affermando che (in estrema sintesi): dalle leggi della Regione Sicilia (nn. 85/95, 2/2001, 20/2003, 16/2006, 24/2010) che avevano introdotto, e successivamente prorogato, la possibilità di utilizzare con contratti di lavoro di diritto privato a tempo determinato, anche parziale, ‘per la realizzazione di progetti di utilità collettiva’ soggetti che, già in precedenza, erano stati impiegati come LSU in tali progetti; da ultimo, anche nelle more di processi di stabilizzazione; non emergeva, specie a seguito delle reiterate proroghe e rinnovi, la natura assistenziale dei contratti in questione, necessaria a preservarne l’alterità giuridica rispetto ad ordinari rapporti di lavoro subordinato; che Cort. Cost. n. 96/2019, pur dichiarando inammissibile la questione così come ad essa deferita, aveva affermato che la legge regionale in questione non poteva impedire come tale di apprezzare la correttezza dell’uso del contratto a termine in rapporto ai princìpi antiabu sivi posti dalla Clausola 5 dell’Accordo quadro recepito nella Direttiva n. 99/70 CE; che CGUE 15/3/2012 in C-
157/2011, COGNOME, proprio in tema di LSU, aveva escluso che la Clausola 5 potesse essere aggirata tramite qualificazioni formali dissimulanti rapporti di lavoro subordinato a termine; e che a tal fine era rilevante stabilire se la fattispecie rientrasse, in modo trasparente e controllabile, nelle esimenti previste dalla clausola 2, punto 2, dell’accordo quadro recepito nella Direttiva.
Tanto premesso, aveva censurato il fatto che la Corte di Appello avesse riscontrato il rispetto della natura assistenziale di tale forma di impiego rapportandosi esclusivamente alla L.R. del 1995, senza tener conto del fatto che, nel tempo, il legislatore siciliano, seppure al fine di promuovere la stabilizzazione degli ex LSU, l’ aveva tramutata in mirate occasioni di lavoro a tempo determinato, prive di carattere assistenziale; e per altro verso avesse omesso di verificare, sulla base dell’esame dei contratti e del concreto svolgimento del rapporto, la natura effettiva dello stesso, che, ove subordinata, stante la reiterazione, non poteva non comportare, secondo il diritto vivente, in mancanza di stabilizzazione direttamente riferibile alla precarizzazione, il riconoscimento del cd. ‘danno comunitario presunto da precarizzazione’.
In rapporto a tale condizione, risultando intervenuta la stabilizzazione, la Corte di legittimità aveva altresì affermato la necessità di verificare se si fosse trattato di ‘immissione in ruolo costituente’ (nel senso da ultimo fatto proprio da Cass. n. 23373/2022, ossia attuata dallo stesso Ente utilizzatore ed in rapporto di derivazione diretta con la ragione di fuoriuscita dal bacino degli LSU); condizione necessaria perché l’illecito potesse dirsi ‘sanato’.
Nella sentenza in sede di rinvio qui impugnata la Corte messinese giudicava che quelli in esame erano stati comuni rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato.
Da ciò traeva la conseguenza dell’applicabilità della Clausola 5, che risultava violata in rapporto alla regola prevenzionale antiabusiva del superamento del termine massimo di durata complessiva di 36 mesi, posta dall’art. 5, co. 4, del d.lgs. n. 368/2001; superamento largamente verificatosi, posto che la finalità di stabilizzazione si era verificata solo dopo 18 anni, nel dicembre 2019.
Osservava quindi la Corte territoriale che la Ncomede, nel ricorso in riassunzione, si era limitata a chiedere il risarcimento del danno secondo l’art. 32 della legge n. 183/2010, senza riproporre, se non inammissibilmente nelle note conclusionali, le domande, pure proposte in primo grado, concernenti il riconoscimento del trattamento retributivo e previdenziale corrispondente le mansioni svolte, ivi compresa la progressione economica per anzianità. Rimarcava sul punto che questa Corte, al punto 23 della sentenza rescindente, aveva espressamente evidenziato come tali domande, non esaminate in appello perché assorbite, avrebbero dovuto essere riproposte in sede di rinvio.
La Corte territoriale passava dunque alla verifica della sussistenza dei presupposti della sanatoria dell’illecito, rilevando che tali presupposti sussistevano, posto che il ricorrente era stato stabilizzato, previo atto di indirizzo per la predisposizione di un bando finalizzato alla formazione di una graduatoria utile per la stabilizzazione di 153 unità di personale appartenente al cd. ‘precariato storico’ (deliberazione G.M. n.185 del 28 giugno 2019), al quale era
seguito il 18/12/2019 un avviso pubblico di avvio di una procedura di stabilizzazione riservata a personale precario, basata solo sul lavoro pregresso, priva di qualunque carattere concorsuale.
Per la cassazione della sentenza ricorre la NOME con ricorso affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.
Il primo motivo deduce, in relazione ai nn. 3, 4 e 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., (tra l’altro) la violazione dei criteri stabiliti dalla sentenza rescindente per il riscontro della sanatoria dell’illecito da abuso in reiterazione; violazione dell’art. 36 del d.lgs.165/2001.
16. La ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia tenuto conto del fatto che Cass. n. 14815/2021 abbia stabilito il principio secondo il quale, perché l’illecito sia sanato, occorre che il conseguimento del posto in ruolo «sia conseguibile in tempi ravvicinati»; e prevedibili. Nella specie la stabilizzazione era intervenuta solo nel 2019, sulla base del d.lgs. n. 75/2017, e sulla base di finanziamenti iniziati solo con la L.R. n. 27/2016, malgrado la ricorrente avesse chiesto invano di essere stabilizzato già dal 2007, quando già ciò poteva avvenire secondo la legge n. 296/2006. Più in generale assume che la sanatoria dell’illecito per stabilizzazione non possa neutralizzare retroattivamente ogni ragione risarcitoria a prescindere dalla durata di protrazione dell’illecito.
Svolge ulteriori doglianze riguardo alla mancata adozione di procedure di selezione automatica e prevedibile del personale da stabilizzare, a scelte arbitrarie quanto al regime orario, e a disattese richiese di estensione oraria.
Lamenta ancora l’omessa considerazione del fatto che l’art. 8 del contratto di assunzione la subordinava all’erogazione dei finanziamenti regionali previsti, con clausola risolutiva. La stabilità dell’assunzione sarebbe comunque pregiudicata dal fatto che essa sarebbe stata finanziata con un fondo straordinario, di carattere temporaneo, costituito in forza dell’art. 30, comma 7, della L.R. n. 5/2014, poi prorogato da successive leggi regionali, ma rimasto temporaneo, tanto che l’ultima proroga (artt. 8 L.R. n. 2/2022) lo ascrive a ‘misura di sostegno del reddito’.
17. Il secondo motivo denuncia, sempre in riferimento ai nn. 3, 4 e 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione degli artt. 86, 112, 113, 392 e 394 c.p.c.
La ricorrente deduce che nel ricorso introduttivo del giudizio aveva chiesto, oltre all’indennità di cui all’art. 32 della legge n.183/2010, il riconoscimento di numerosi altri diritti discendenti dalla natura subordinata del rapporto, e diversi dal risarcimento del danno da abusivo ricorso alla clausola del termine, quali pretermissione in procedure PEG/PEO, mancati scatti di anzianità, differenze retributive e contributive, che gli sarebbero spettati, se fosse stata assunto ‘ab origine’ a tempo indeterminato. Respinte per assorbimento tali domande nei primi due gradi di merito, la Corte rescindente aveva in effetti statuito che tali questioni, in quanto assorbite, dovessero essere riproposte nel giudizio di rinvio, con ciò intendendo che in caso di accertamento della natura subordinata del rapporto, dovessero essere riesaminate. La Corte territoriale, mal interpretando la dizione della Corte di legittimità, aveva ritenuto di non dover giudicare sul punto per mancata riproposizione delle domande in questione nel ricorso in riassunzione, con ciò incorrendo in violazione
dell’art. 394 c.p.c., che stabiliva che nel giudizio di rinvio le parti mantengono la stessa posizione che avevano nei precedenti gradi. In particolare, questa Corte avrebbe costantemente affermato che il giudizio che si instaura a seguito della cassazione con rinvio ha lo stesso oggetto di quello svoltosi nei gradi precedenti, dei quali costituisce una prosecuzione, salve le domande incompatibili con i princìpi espressi in sede rescindente; sicché la mancata riproposizione non osterebbe alla necessità della disamina, salva l’ipotesi di rinuncia, non traibile dalla mera mancata riproposizione nel ricorso in riassunzione, tanto più che la riproposizione era avvenuta in conclusionale; rinuncia neanche esperibile dal difensore senza procura speciale. 18. Il terzo motivo denuncia, sempre in relazione ai nn.3, 4 e 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione dell’art. 36 del d.lgs. n.165/2001, e degli artt. 112, 392 e 394 c.p.c. Si lamenta che la NOME, nel ricorso introduttivo del giudizio, aveva rivendicato, a titolo di risarcimento del danno da abuso di contratto a termine, oltre all’indennità risarcitoria da cd. ‘danno comunitario’, anche altre ragioni di danno da perdita di chance retributiva e contributiva, e da perdita di opportunità di partecipare al concorso che, nell’assunto, il Comune avrebbe dovuto bandire per coprire il proprio fabbisogno di personale se non avesse potuto -come non poteva -farne a meno utilizzando abusivamente il lavoro a termine; anche sotto il profilo della chance di essere assunto a tempo pieno. La Corte territoriale, incorrendo nell’errore di diritto denunciato nel secondo motivo, aveva indebitamente omesso di pronunciarsi anche sul punto, come doveroso, anche in ragione del fatto che l’indennità risarcitoria forfettizzata, quand’anche in denegata ipotesi neutralizzata
dalla intervenuta stabilizzazione, non impediva di per sé la risarcibilità del maggior danno, salva la necessità di dimostrarlo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che il primo motivo del ricorso per cassazione pone in discussione l’idoneità dell’intervenuta stabilizzazione a neutralizzare la pretesa al risarcimento del cd. «danno comunitario» o «danno da precarizzazione presunto» nei termini invalsi nel diritto vivente a seguito di Cass. SS.UU. n. 5072/2016, in termini eccedenti le condizioni formulate nella sentenza rescindente, quali mutuate in particolare da Cass. n. 23373/2022, secondo la quale, nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce (comunque) misura sanzionatoria idonea a reintegrare, salva la prova del maggior danno, le conseguenze pregiudizievoli dell’illecito a (mera) condizione che essa avvenga nei ruoli dell’ente che ha commesso l’abuso, e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale.
Viene quindi in rilievo il fatto che, dopo la pubblicazione della sentenza rescindente, l’art. 12, comma 1, del d.l. n. 131/2024, conv. In legge n. 166/2024, è intervenuto a prevedere che: «All’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: Nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un’indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto».
La novella, nel formalizzare in disposizione normativa ed in termini comunque nuovi il regime risarcitorio dell’illecito da indebita reiterazione di contratti a termine, pone, ad avviso del Collegio, due questioni, non già affrontate dalla giurisprudenza di questa Corte, che si ritiene di dover sollevare d’ufficio suscitando sulle stesse il contraddittorio; con rimessione a pubblica udienza.
La prima sta nella necessità di stabilire se essa trovi applicazione ai rapporti pendenti, quale in ipotesi quello in esame, e se del caso a quali condizioni.
La seconda sta nella necessità di stabilire se la novella, omettendo di fare riferimento alla condizione della mancata stabilizzazione nei termini sopra succintamente richiamati, quale invalsa nel diritto vivente, implicitamente la presupponga, ovvero intenda ormai prescinderne, per garantire in ogni caso il risarcimento del danno presunto da precarizzazione.
È opportuno che l’esame di tali questioni avvenga all’esito di udienza pubblica, quale momento privilegiato del giudizio di cassazione nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo di diritto.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/02/2026.
La Presidente NOME COGNOME