Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10453 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10453 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 31419-2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 187/2018 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 23/04/2018 R.G.N. 656/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO
-che, con sentenza del 23 aprile 2018 la Corte d’Appello di Bologna, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Bologna nella causa proposta da NOME COGNOME nei confronti
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/03/2024
CC
del Comune di Bologna, gravame avente ad oggetto la sola domanda reiterata concernente la condanna del Comune al risarcimento del c.d. danno comunitario sul presupposto dell’illegittima stipulazione, nel periodo dal 22.3.2006 al 31.8.2015, di plurimi e successivi contratti a termine per supplenze nel ruolo di maestra nella scuola dell’infanzia di durata complessiva eccedente i trentasei mesi, confermava la decisione del primo giudice di rigetto di detta domanda;
-che la decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto l’infondatezza della pretesa per il ricorrere nella fattispecie della sussistenza di ‘serie ed indiscutibili chance di immissione in ruolo’ del lavoratore, desumibili dalla certezza dei tempi di espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione in ruolo del personale e tali da legittimare il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, non rilevando il concretarsi effettivo della possibilità di accesso privilegiato al pubblico impiego, nella specie frustrato dal mancato conseguimento dell’idoneità all’esito del concorso riservato al personale insegnante precario, né la ridotta capienza dei posti a concorso, superata dalla previsione di utilizzo successivo delle relative graduatorie ai fini del riassorbimento del precariato nei Comuni;
-che per la cassazione di tale decisione ricorreva la COGNOME, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resisteva, con controricorso, il Comune di Bologna;
-che entrambe le parti avevano depositato memoria;
-che la causa chiamata all’udienza del 12.9.2023 veniva rinviata a nuovo ruolo per la trattazione concomitante con altre cause connesse per soggetti e oggetto;
-che, differita la trattazione all’odierna udienza, entrambe le parti hanno nuovamente depositato memoria.
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., pur nella consapevolezza che la pronunzia resa dalla Corte territoriale circa la ritenuta non spettanza del risarcimento del danno per avere la ricorrente beneficiato di una seria ed indiscutibile opportunità di immissione in ruolo, presuppone l’avere la Corte medesima maturato il convincimento circa l’illegittimità
dell’apposizione del termine ai contratti conclusi tra le parti, imputa alla Corte stessa l’omessa pronunzia in ordine alla ricorrenza nella specie di una abusiva reiterazione dei contratti a termine;
-che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., la ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’essersi questa pronunziata travisando l’orientamento accolto da questa Corte per cui l’astratta chance di stabilizzazione deve ritenersi non costituire, nel diritto interno, misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione, in quanto connotata da evidente aleatorietà;
-che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione della clausola 5 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, in connessione con gli artt. 32, comma 5, l. n. 183/2010, 4, l. n. 124/1999, 36, d.lgs. n. 165/2001 e 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 368/2001, la ricorrente torna a lamentare, sotto il diverso profilo del contrasto con il diritto comunitario, la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale nella misura in cui nega al lavoratore il risarcimento del danno c.d. comunitario a fronte della riconosciuta abusiva reiterazione dei contratti a termine per avere fruito di una astratta chance di stabilizzazione da ritenersi, in conformità con l’orientamento di questa Corte inidonea a costituire adeguata misura riparatoria;
-che, ritenuto infondato il primo motivo, per essere la pronunzia che si assume omessa chiaramente presupposta in base al tenore della sentenza impugnata, è a dirsi come il secondo ed il terzo motivo, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, meritino, di contro, accoglimento, alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte, e ribadito fra le più recenti da Cass. 27624/2023 (pronunciata in fattispecie sovrapponibile a quella oggetto di causa ed alla cui motivazione si rinvia) secondo cui la astratta ‘chance’ di stabilizzazione, essendo connotata da evidente aleatorietà, non costituisce misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione;
-l’efficacia sanante dell’assunzione in ruolo presuppone, infatti, che l’assunzione sia avvenuta ed una «stretta correlazione» fra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione (Cass. nn. 6935, 7060, 7061, 29779/2018), sia sotto il profilo soggettivo -nel senso che entrambe devono provenire dal medesimo ente pubblico datore di lavoro (Cass. n. 7982/2018) – sia sotto il profilo oggettivo, nel senso della esistenza di un rapporto di «causa-effetto» tra abuso ed assunzione (Cass. n. 15353/2020);
-che il secondo ed il terzo motivo di ricorso vanno dunque accolti, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà in conformità al principio di diritto qui enunciato, restando rimessi al giudice del rinvio l’esame ex novo dei fatti di causa e la pronunzia su tutte le eccezioni sollevate e non definite nelle precorse fasi del giudizio;
-al giudice del rinvio è demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso e rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 20 marzo 2024