Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21332 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21332 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18704/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE
COGNOME NOME COGNOME domiciliazione dell’avvocato COGNOME COGNOME e COGNOME difesi telematica RAGIONE_SOCIALE EMAIL NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), dall’avvocato COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con ulteriore domiciliazione telematica EMAIL
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliazione telematica EMAIL, dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende la
COGNOME
Numero registro generale 18704,2021
NOME sezionale 1791,2024
Numero di raccolta generale 21332,2E124
Data pubblicazione 30,111712024
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, CALOGERO CLAUDIO MILLIA MILLIA
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CALTANISSETTA n. 185/2021 depositata il 15/04/2021. n
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE
C.B.
anche quali eredi di
I COGNOME l, ricorrono, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della sentenza n. 185 del 2021 della Corte di appello di Caltanissetta, esponendo, per quanto ancora qui di utilità, che:
avevano convenuto l’RAGIONE_SOCIALE chiedendo il risarcimento dei danni anche non patrimoniali, jure proprio e jure hereditario, indicati come causati dalla morte del proprio congiunto, figlio dei primi due deducenti e fratello degli altri;
avevano allegato che la vittima si era recata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Piazza Armerina accusando una forte cefalea, e lì era stata disposta consulenza neurologica che era stata effettuata dal COGNOME COGNOME giunto in ritardo rispetto al suo orario di servizio prima ipotizzando solamente uno stato di stress, poi richiedendo una t.a.c. presso l’Ospedale Umberto I di RAGIONE_SOCIALE, dove NOME era giunto a uno stato non
COGNOME
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
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St Ìillillma di r . ec ica penerale 21332f2024 collaborante e rispondente solo agli Dag p u i bblica9one 30,137,2024 percettivi; di
la t.a.c. encefalo urgente aveva attestato formazione iperdensa, omogenea e rotondeggiante, sicché il paziente, ricoverato presso il reparto di neurochirurgia e raggiunto da stato di coma, era stato trasferito all’Ospedale di Catania, dov’era deceduto;
in sede di processo penale il COGNOME COGNOME era stato condannato con statuizioni civili confermate anche dopo la sopravvenuta dichiarazione di prescrizione del reato di omicidio colposo imputato;
in sede civile il Tribunale aveva quindi liquidato i danni, accordando il ristoro della perdita del rapporto parentale, e della correlata sofferenza morale, ma non il danno biologico iure proprio in capo agli attori, ritenuto non richiesto, né il danno biologico terminale e catastrofale, in capo alla vittima e trasmissibile in via ereditaria, non valutando configurabile quello tanatologico, con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particola re:
ferma l’ormai accertata responsabilità, il danno biologico iure proprio doveva ritenersi complessivamente richiesto dagli attori in citazione, ma doveva constatarsi che gli stessi istanti non avevano precisato nei termini per le precisazioni assertive in cosa sarebbe consistito, allegando le patologie lamentate solo in sede di successiva memoria istruttoria, con conseguente tardività preclusiva;
il danno biologico temporaneo, trasmissibile in tesi per via successoria, non poteva essere accordato posto che tra la condotta illecita del sanitario, di cui rispondeva anche la struttura, e il decesso erano trascorse solo 8 ore, non
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Numero di raccolta generale 21332f2024 essendo pertanto concepibile il consoiidamento di Data pubblicazione 30,137,2024 un’invalidità anche di quel tipo;
il danno morale catastrofale non COGNOME poteva essere riconosciuto poiché non erano stati indicati elementi che potessero provare la lucida consapevolezza dell’imminente perdita della vita in capo alla vittima;
resiste con controricorso solo l’RAGIONE_SOCIALE;
sono rimasti intimati NOME, RAGIONE_SOCIALE;
rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 183, 184, cod. proc. civ., poiché Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che della riconosciuta domanda di risarcimento del danno biologico, fatto principale allegato, avrebbe dovuto permettersi la prova attraverso la dimostrazione dei fatti secondari, COGNOME dalle patologie, correttamente specificati, perciò, con le tempestive istanze istruttorie;
con il secondo motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo, quanto al riconoscimento del danno morale catastrofale, e discusso dalle parti, rappresentato, in particolare, dalla condizione di integrità sensoriale attestata in capo al paziente al momento dell’arrivo all’ospedale di RAGIONE_SOCIALE, proveniente da quello di INDIRIZZO, come da referto malamente obliterato dalla Corte di appello che era giunta quindi ad opposte conclusioni viziate, tenuto al contempo conto del precedente stato di agitazione foto e fonofobica, con conseguente univoca inferenza della consapevolezza attese le molte ore sin dall’ingresso inziale a Pronto Soccorso, avvenuto alle 6 antimeridiane, fino al raggiungimento dello stato di coma attestato alle 12.45 successive;
considerato che
il primo motivo è fondato;
COGNOME
raccoyblicazione a v la Corte territoriale (pag. 9 della sentenza graata COGNOME n uata p b COGNOME 30,137,2024 affermato, senza censure, che gli attori avevano richiesto sin dalla citazione introduttiva il risarcimento del danno biologico iure proprio, così ritenendo che fosse stato allegato idoneamente il fatto costitutivo principale correlato, ossia l’invalidità psicofisica ristorare, indicata come direttamente derivante dalla condotta causativa del decesso del congiunto;
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NOME di
generale 21332f2024
ciò premesso, il Collegio di merito ha invece ritenuto tardivamente allegati i fatti secondari introdotti a dimostrazione della suddetta invalidità, ossia le «patologie patite» (pag. 12 d provvedimento), allegate in fase di articolazione dei mezzi di prova diretta salve poi, nel rispetto del contraddittorio, quelle di pro contraria;
così facendo ha errato, poiché, come chiarito da questa Corte, i fatti secondari, che si collocano appunto sul pian probatorio, sono suscettibili di essere indicati, come tali, f all’ultimo termine preclusivo afferente alle istanze istruttorie, anch se tale termine risulti richiesto ai soli fini dell’indicazione di m probatori compresivi delle produzioni documentali (Cass., 6/05/2020, n. 8525, correttamente richiamata in ricorso, che ha fatto riferimento all’art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. ci applicabile alla fattispecie trattata);
nel caso, secondo le regole processuali applicabili ratione temporis, quali ricostruite, anche in questo caso senza censure, dalla Corte di appello, si trattava delle memorie ex art. 184, cod proc. civ., a nulla rilevando, diversamente da quanto affermato in controricorso, che, nel termine per le emende assertive, non fosse stata fatta specificazione di quei fatti secondari, riguardando quel diverso termine le precisazioni, e poi le repliche alle stesse, de domanda, che in tal caso non è stata precisata, e con la memoria istruttoria intendeva invece essere provata;
il secondo motivo è inammissibile;
COGNOME
in primo luogo, la censura incontra il limite rludell dar N12§0Iniale211373921:2244 decisione conforme, sul punto, dei giudizi di merito; COGNOME Data pubblicazione 30,07,2024 21332/2024
entrambi provvedimenti, infatti, poggiano sul difetto di prov ciò ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. c applicabile ratione temporis, peraltro al contempo reintrodotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, come previsto dall’art. 360, quarto com cod. proc. civ. (cfr., sull’onere della parte di dimostrare ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito sono diverse, Cass., 22/12/2016, n. 26774, Cass., 28/02/2023, 5947);
in secondo luogo, e al contempo, deve opportunamente rimarcarsi che pur volendo ritenere che alle ore 11.20 del gio del decesso, la vittima, presso l’ospedale Umberto I di RAGIONE_SOCIALE, fosse già compiutamente non collaborante oltre che reattiva so agli stimoli tattili e percettivi ma non verbali, nel senso che preciso momento, all’ingresso cioè nel Pronto Soccorso dell struttura, aveva ancora uno stato «sensorio integro», come refertazione iniziale, progressivamente peggiorando in senso p specificatamente limitato sul piano della reazione stimolat ricorrenti attribuiscono a questo dato una potenzialità decis univoca per evincerne la consapevolezza della imminente fine della vita, in capo al paziente, che logicamente esso non ha, se no patto di una complessiva rilettura istruttoria estranea alla pre sede di sola legittimità;
e infatti gli istanti ne sono consapevoli, ricollegando medesimo dato alla progressione, pur sempre rapida, sia pur nell’arco di diverse ore, dalla cefalea, cosi genericamente regis all’inizio, allo stato di agitazione con riferimenti di foto-fon quali ricostruiti dalla relazione peritale d’ufficio;
la Corte territoriale ha sottolineato, sul punto, la comples assenza di una idonea prova di quella lucida consapevolezza, e fatti nel complesso evidenziati, pur vagliati unitariamente
COGNOME
Ncerip sezionale 1791f2024 particolare il non ancor meglio dettagliato stato di agi azione Numero urraccoita generale 21332,2024 fobica, e poi uno stato di sensorialità integra anew Seone 30,1117f2024 sinteticamente refertato con questi soli due termini, precedente il sopore agitato precomatoso oggetto della come detto veloce seppur non immediata evoluzione, non si pongono in rapporto logico di univoco nesso con quella consapevolezza;
spese al giudice del rinvio;
va disposto che, ai sensi dell’art. 52, d.lgs. n. 196 del 20 in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ricorrenti;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo, cassa, in relazione alle censure accolte, la decisio impugnata e rinvia alla Corte di appello di Caltanissetta perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità. Oscuramento dei dati come in motivazione.
Così deciso in Roma, il 10/05/2024.