Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4362 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4362 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2024
Oggetto:
RAGIONE_SOCIALE
AC – 18/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 23509/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l o studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio degli
AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 11772/2019, depositata in data 18 dicembre 2019, e dell’ordinanza di inammissibilità ex artt. 348bis e 348ter cod. proc. civ. RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Milano n. 1880/2021, depositata il 7 giugno 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. RAGIONE_SOCIALE, incorporante l’ originaria attrice RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Milano ha respinto la domanda di risarcimento dei danni subiti per effetto dell’abuso di posizione dominante sanzionato dall’RAGIONE_SOCIALE e del mercato con provvedimento n. 24339 del 9.5.2013 (‘TIM Provvedimento NUMERO_DOCUMENTO‘), reso all’esito del procedimento A428, con cui la predetta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del mercato (‘RAGIONE_SOCIALE‘) ha accertato l’abuso consistito nell’opposizione da parte di RAGIONE_SOCIALE di un numero ingiustificatamente elevato di rifiuti di attivazione dei servizi all’ingrosso (c.d. KO) nel periodo 2009 -2011, di cui RAGIONE_SOCIALE ha dedotto di essere rimasta vittima, con conseguente impossibilità di esercitare attività concorrenziale nell’ambito d el suo settore di intervento , ovvero il c.d. ‘ultimo miglio’ per la connettività dei clienti finali dell’infrastruttura di connettività. A giudizio del Tribunale, tuttavia, l’attrice non aveva soddisfatto il proprio onere di
allegare e provare gli elementi fattuali a fondamento delle proprie pretese, in particolare in relazione al nesso causale e ai danni asseritamente subiti, siccome il danno era stato semplicemente collegato al numero totale di rifiuti (c.d. ‘KO’) opposti da RAGIONE_SOCIALE agli ordini di lavoro e alle richieste di intervento dei propri concorrenti, posposte in coda a quelle di altri richiedenti, con evidente difficoltà operativa da parte di questi ultimi; si sarebbe in presenza, quindi, di una mancata precisa individuazione dei singoli ordini di lavorazione richiesti da RAGIONE_SOCIALE, prova che costei poteva agevolmente fornire stante la provenienza interna delle dette richieste di lavorazione, sicché la prova non poteva dirsi impossibile o troppo onerosa.
L’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, medio tempore incorporante RAGIONE_SOCIALE, è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di appello ai sensi degli artt. 348bis e 348ter cod. proc. civ.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso nel quale ha argomentato l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso.
Con istanza dell’8 novembre 2023, la ricorrente ha chiesto la trattazione RAGIONE_SOCIALE controversia in pubblica udienza, motivando la richiesta in relazione a ll’elevato tecnicismo RAGIONE_SOCIALE materia trattata , all’evidente peculiarità RAGIONE_SOCIALE controversia e all’ingente valore economico RAGIONE_SOCIALE causa.
Le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
La presente controversia presenta profili di diritto di particolare rilevanza, ai sensi de ll’art. 375 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 3, comma 28, lett. a) n. 1) del d. lgs. n. 149 del 2022 , con riferimento alla questione, rilevante quanto al terzo motivo di ricorso,
RAGIONE_SOCIALE configurazione del danno da illecito anticoncorrenziale, accertato con provvedimento definitivo dell’RAGIONE_SOCIALE, causato nei confronti del concorrente. Pertanto, il ricorso va rinviato a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, come da richiesta RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024.