Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20546 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20546 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22664/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (EMAIL) che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con gli avvocati COGNOME NOME (EMAIL) e COGNOME NOME (EMAIL), giusta procura speciale in calce al ricorso.
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO
(EMAIL), presso cui è domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO.
–
contro
ricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Brescia n. 125/2021 depositata il 03/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, avverso la sentenza n. 125/2021 del 3 febbraio 2021 con cui la Corte d’Appello di Brescia ha confermato la sentenza del n. 274/2016 con cui il Tribunale di Brescia ha accertato la sua responsabilità -per insufficiente sistema di contenimento RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento – nella causazione di danno ambientale ai terreni di proprietà del RAGIONE_SOCIALE posti in prossimità del sito di interesse nazionale ‘Laghi di Mantova polo chimico’.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia ‘Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) in relazione all’adozione da parte di NOME RAGIONE_SOCIALEe misure volte ad evitare e riparare il danno, per non avere la Corte d’Appello valutato i fatti di causa e le
risultanze RAGIONE_SOCIALEa CTU dai quali emergeva inammissibilità o improponibilità ed infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda; Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 2050 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, n. 4, c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)’.
Lamenta che la corte di merito ha erroneamente escluso che NOME avesse fornito la prova di aver adottato idonee misure per evitare il danno ambientale ed ha omesso di considerare i fatti di causa e le risultanze RAGIONE_SOCIALE‘espletata CTU, che invece complessivamente deponevano per la assenza di responsabilità di NOME, in quanto sarebbe stato accertato, per un verso, che NOME aveva adottato diligentemente e tempestivamente le misure previste dalla legge per il contenimento RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento e per la bonifica, e che, per altro verso, il RAGIONE_SOCIALE avrebbe ritardato con il proprio comportamento, approvando in ritardo i relativi progetti, le procedure di bonifica dei terreni.
2. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia ‘Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza o del procedimento (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.); Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 RAGIONE_SOCIALEa legge 349/1986, RAGIONE_SOCIALEa direttiva Cee 2004/35/CE del 21.4.2004, RAGIONE_SOCIALE‘ art. 303, lett. d), d.lgs. 152/2006, RAGIONE_SOCIALE‘art. 311 d.lgs. 152/2006, RAGIONE_SOCIALE‘allegato 3 alla parte sesta del d.lgs. 152/2006, RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 de d.lgs. 22/1997, RAGIONE_SOCIALE‘art. 58, comma 2, del d.lgs. 152/1999, RAGIONE_SOCIALE‘art. 22, comma 3, del d.lgs. 206/2001, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 439 e 442 RAGIONE_SOCIALEa l. 23 dicembre 2005, n. 266 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) per non avere la Corte d’Appello dichiarato l’improcedibilità o inammissibilità o il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda per essere la procedura di bonifica già stata avviata’.
Lamenta, sulla premessa che al caso di specie deve essere
applicato -diversamente da quanto ritenuto nell’impugnata sentenzail Codice RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e non l’art. 18 RAGIONE_SOCIALEa legge 349/1986, che la corte di merito non ha dichiarato l’inammissibilità/l’improcedibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda, né l’ha rigettata, per essere la procedura di bonifica già stata avviata, incorrendo quindi in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 303, lett. i) del Codice RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, nonché in errore processuale che comporta la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 RAGIONE_SOCIALEa legge 349/1986, RAGIONE_SOCIALEa direttiva Cee 2004/35/CE del 21.4.2004, RAGIONE_SOCIALE‘ art. 303, lett. d), d.lgs. 152/2006, RAGIONE_SOCIALE‘art. 311 d.lgs. 152/2006, RAGIONE_SOCIALE‘allegato 3 alla parte sesta del d.lgs. 152/2006, RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 de d.lgs. 22/1997, RAGIONE_SOCIALE‘art. 58, comma 2, del d.lgs. 152/1999, RAGIONE_SOCIALE‘art. 22, comma 3, del d.lgs. 206/2001, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 439 e 442 RAGIONE_SOCIALEa l. 23 dicembre 2005, n. 266 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) per aver erroneamente dichiarato IES responsabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2050 c.c.; nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza o del procedimento (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)’.
Lamenta che l’impugnata sentenza è viziata nella parte in cui identifica nell’art. 18 RAGIONE_SOCIALEa legge 349/1986, anziché nel Codice RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, la normativa ai sensi RAGIONE_SOCIALEa quale deve essere valutata la contestata responsabilità di IES per danno ambientale, laddove, poi, male interpreta tale disposizione ed afferma la responsabilità di IES ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2050 cod. civ.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ‘Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. per vizio di extrapetizione (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) per aver la sentenza pronunciato oltre i limiti RAGIONE_SOCIALEa domanda’.
Censura l’impugnata sentenza là dove avrebbe accolto una
domanda mai formulata dal RAGIONE_SOCIALE; il RAGIONE_SOCIALE avrebbe agito ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento del danno ambientale limitato alla diffusione RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento nei soli terreni di proprietà di IES e non anche alle ‘aree poste al di fuori di essa’.
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ‘Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza o del procedimento per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul terzo motivo di appello di NOME o, in subordine, per omessa motivazione (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.).
Lamenta che la corte territoriale ha totalmente omesso di pronunciare sul terzo motivo di appello, con cui ci doleva RAGIONE_SOCIALEa statuizione in prime cure di accertamento RAGIONE_SOCIALEa -invece insussistente- responsabilità esclusiva di IES.
Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ‘Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’esistenza di un inquinamento diffuso ed all’insussistenza di una responsabilità esclusiva di IES per il danno ambientale (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.); violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Lamenta che la corte d’appello ha omesso di considerare l’esistenza di un inquinamento diffuso in tutto il SIN – Sito di Interesse Nazionale, con conseguente impossibilità di imputare a NOME la responsabilità esclusiva del danno ambientale.
Con il settimo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge 426/1998, RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 comma 1 del d.lgs. 22/1997, RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 comma 1 lett. n) del d.lgs. 22/1997, RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 RAGIONE_SOCIALEa l. 179/2002, del d.m. 07.02.2003, RAGIONE_SOCIALE‘art. 240, lett. r) del d.lgs. 152/2006, RAGIONE_SOCIALE‘art. 303, lett. h) del d.lgs. 152/2006, RAGIONE_SOCIALE‘art. 311, comma 3 d.lgs. 152/2006, RAGIONE_SOCIALE‘art. 18, comma 7 RAGIONE_SOCIALEa legge 349/1986 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2055 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.’.
Deduce che l’impugnata sentenza, nell’affermare la esclusiva responsabilità di NOME per danno ambientale, sarebbe incorsa nella violazione RAGIONE_SOCIALEa normativa speciale che ha istituito il SIN RAGIONE_SOCIALE‘Area Laghi di Mantova e Polo Chimico, con riconoscimento ex lege di inquinamento RAGIONE_SOCIALE‘intero sito e quindi non esclusivamente attribuibile a IES, nonché con riferimento all’art. 240, lett. r) del d.lgs. 152/2006, che definisce ‘l’inquinamento diffuso’ come non imputabile ad una singola origine.
Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 18, lett. n), del d.lgs. 22/1997, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa l. 426/1998, RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 l. 17972002, del decreto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del 07.02.2003 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1227 c.c. (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) per mancata dichiarazione di concorso di colpa del RAGIONE_SOCIALE‘.
Lamenta che l’impugnata sentenza ha erroneamente escluso il concorso di colpa del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, che, proprio nell’anno 2003, periodo in cui si sarebbe verificato l’illecito ambientale, aveva assunto la gestione degli interventi di bonifica del SIN di Mantova, e che, come accertato dalla CTU, del tutto trascurata dalla corte d’appello, avrebbe ritardato l’approvazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica RAGIONE_SOCIALEe aree di proprietà RAGIONE_SOCIALEa IES.
In disparte il pur non marginale rilievo per cui l’impugnata sentenza viene censurata anche ai sensi del n. 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., nonostante la presenza di cd. doppia conforme, non avendo il ricorrente dimostrato che siano diverse le ragioni RAGIONE_SOCIALEe due pronunce di merito (v. Cass., 09/08/2022, n. 24508: ‘Nell’ipotesi di ‘doppia conforme’ prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado e quelle poste a base RAGIONE_SOCIALEa sentenza di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello, dimostrando che
esse sono tra loro diverse), il primo motivo è infondato.
Sotto la formale invocazione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge sollecita un riesame del fatto e RAGIONE_SOCIALEa prova, precluso in sede di legittimità: secondo consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di questa Suprema Corte, al giudice di merito spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (v. tra le tante Cass., 13624/2018; Cass., 16467/2017; Cass., 742/2015).
9.1. D’altra parte, il motivo neppure deduce correttamente il vizio di omessa motivazione.
Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di affermare, il vizio di motivazione che va denunciato in cassazione può consistere nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ RAGIONE_SOCIALEa motivazione (Cass., Sez. Un., 8053/2014).
Tali evenienze non ricorrono nel caso di specie, ove, dalla lettura RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza, emerge che la corte territoriale ha affermato la responsabilità di IES con espressa motivazione, riferita ai risultati, documentati, di ben quattro campagne di monitoraggio RAGIONE_SOCIALEe acque in situ organizzate dal Comune di Mantova.
Il secondo motivo è infondato.
In tema di disciplina applicabile nei giudizi relativi alla materia ambientale, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che, per la definizione di danno ambientale e l’identificazione RAGIONE_SOCIALE‘attività idonea a determinare la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘agente, deve farsi riferimento alla normativa vigente al momento in cui si sono verificati i fatti, mentre per i criteri di liquidazione del danno si applica, anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 97 del 2013, l’art. 311, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, nel testo modificato, da ultimo, dall’art. 25 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 97 citata, come da espressa previsione normativa (Cass., 04/04/2017, n. 8662, anche richiamata da Cass., Sez. Un., 01/02/2023, n. 3077, cui si deve la analitica ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa disciplina multilivello in tema di prevenzione e riparazione del danno ambientale, nonché Cass., 27/03/2019, n. 8468).
L’impugnata sentenza ha pronunciato in conformità ai suindicati principi di diritto (v. pp. 8 e 9), mentre la censura proposta si limita, del tutto genericamente ed assertivamente, a rilevare che ‘l’art. 303, lett. i), del Codice RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in vigore al momento RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALE‘azione giudiziaria da parte del RAGIONE_SOCIALE‘, menziona, sempre apoditticamente, procedure di bonifica che sarebbero state avviate, e non considera, oltretutto, che la citata disposizione fa riferimento alla liquidazione del danno ambientale, mentre nel caso di specie l’azione proposta dal RAGIONE_SOCIALE è di mero accertamento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità.
Il terzo motivo è infondato, per le medesime ragioni svolte in sede di scrutinio del secondo motivo.
La corte di merito, richiamando il precedente costituito da Cass., 8662/2017, ha espressamente posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione l’art. 18 RAGIONE_SOCIALEa legge 349/1986, motivando la sua vigenza ratione temporis sul seguente rilievo: ‘… in relazione alla
specifica attività omissiva idonea a determinare la responsabilità di NOME, come prospettata nell’atto introduttivo del giudizio e come emergente dai risultati RAGIONE_SOCIALEe campagne di monitoraggio del 2003, 2004, 2005 e febbraio 2006, deve quindi trovare applicazione l’art. 18 RAGIONE_SOCIALEa legge 349/1986, essendo il Codice RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (d.lgs. 152/2006) entrato in vigore il 29 aprile 2006, successivamente ai fatti posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda’ (p. 11 RAGIONE_SOCIALEa sentenza).
E’ ben vero che, in tema di responsabilità per danno ambientale, le Sezioni Unite di questa Corte (v. il punto 41 RAGIONE_SOCIALEa già citata sentenza 3077/2023) hanno avuto modo di rilevare ‘l’inapplicabilità degli artt. 20502051 c.c.’, che ‘… discende direttamente dalla natura interamente speciale propria del codice RAGIONE_SOCIALE‘ambiente; si è cioè di fronte, dopo l’introduzione RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 2004/35/CE, ad un corpo normativo appositamente dedicato, come chiarito in dottrina, alla tutela RAGIONE_SOCIALE‘illecito ecologico, ormai slegato dal sistema regolativo RAGIONE_SOCIALE‘illecito civile ordinario di cui agli artt. 2043 e ss. c.c., come si evince dalla minuta descrizione tanto del regime di responsabilità quanto dei soggetti responsabili’.
Nel caso di specie, tuttavia, per un verso la corte territoriale ha escluso l’applicabilità al caso di specie del Codice RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in quanto normativa sopravvenuta, per altro verso ha ritenuto la IES responsabile -conformemente alla prospettazione del RAGIONE_SOCIALE originario attoreper omessa adozione di misure di sicurezza atte ad impedire la diffusione e la trasmigrazione RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento dall’area di sua proprietà alle risorse ambientali circostanti, ed ha fatto riferimento all’art. 2050 cod. civ. unicamente per qualificare come pericolosa, nel senso di inquinante, l’attività di raffineria svolta da RAGIONE_SOCIALE sul proprio terreno.
Nessuna contraddittorietà o inintelligibilità RAGIONE_SOCIALEa motivazione è
dunque ravvisabile, dato che questa sussiste solo ‘in presenza di contrasto insanabile tra argomentazioni addotte nella sentenza impugnata che non consenta la identificazione del procedimento logicogiuridico posto a base RAGIONE_SOCIALEa decisione’ (Cass., 8718/2005; Cass., 13624/2018), donde l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa ulteriore censura che compone il motivo, dedotta ai sensi del n. 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ.
11.1. Infine, il motivo è inammissibile là dove deduce il vizio di cui al n. 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ. in maniera generica ed in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 348 -ter cod. proc. civ., in presenza di cd. ‘doppia conforme’.
12. Il quarto motivo è infondato.
Secondo consolidato orientamento di questa Suprema Corte, ricorre vizio di extrapetizione qualora il giudice pervenga a pronunciare oltre i limiti RAGIONE_SOCIALEa domanda e RAGIONE_SOCIALEe eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi RAGIONE_SOCIALEa pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (v., tra le tante, Cass., 13/05/2022, n. 15368).
Nel caso di specie, dalla lettura RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza risulta che la corte di merito ha pronunciato conformemente alla domanda proposta dal RAGIONE_SOCIALE, la quale -trascritta e riportata nel ricorso (v. p. 48)così recita: ‘Accertare la sussistenza del danno all’ambiente consistente nella diffusione incontrollata nel suolo e nelle acque sotterranee RAGIONE_SOCIALEe sostanze inquinanti contenute nei terreni di proprietà RAGIONE_SOCIALEa convenuta …’, e dunque richiede l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa diffusione RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento nell’ambiente circostante, mentre la specificazione in ordine ai ‘terreni di proprietà RAGIONE_SOCIALEa convenuta’ si riferisce all’esistenza ed all’origine RAGIONE_SOCIALEe sostanze determinanti l’inquinamento stesso.
13. Il quinto motivo è infondato.
La corte di merito si è pronunciata per implicito sul terzo motivo di appello, e -sempre implicitamente- lo ha respinto, là dove ha espressamente affermato l’esclusiva responsabilità di RAGIONE_SOCIALE, sul rilievo di quanto emerso dalle campagne di monitoraggio RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento (p. 13) e, per altro verso, là dove ha escluso qualsivoglia concorso di colpa del RAGIONE_SOCIALE nella causazione RAGIONE_SOCIALE‘accertato danno ambientale (p. 14).
14. Il sesto motivo è inammissibile.
Deduce il vizio di cui al n. 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ. in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 348 -ter cod. proc. civ., data la presenza di cd. doppia conforme.
15. Il settimo motivo è inammissibile.
Non risulta correlato alla motivazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza e non ne coglie la specifica ratio decidendi , secondo cui, espressamente, ‘le censure … relative … alla natura diffusa RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento del SIN rimangono assorbite dal fatto che tutte le disposizioni di legge richiamate a sostegno RAGIONE_SOCIALEe censure sono successive ai fatti oggetto di causa’ (v. p. 14 RAGIONE_SOCIALEa sentenza).
Come già rilevato in sede di scrutinio del secondo e terzo motivo di ricorso, la corte territoriale ha infatti motivato nel senso RAGIONE_SOCIALEa inapplicabilità al caso di specie del Codice RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa applicazione, ratione temporis , RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 RAGIONE_SOCIALEa legge 349/1986.
Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento, al quale occorre dare continuità, secondo cui nel giudizio di cassazione i motivi devono avere i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione gravata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnato e l’esposizione di censure che individuino in modo intelligibile ed esauriente le ragioni per le quali quel capo è affetto dal vizio denunciato, con la conseguenza che la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum RAGIONE_SOCIALEa sentenza gravata è
assimilabile alla mancata enunciazione e comporta l’inammissibilità, in tutto o in parte, del ricorso (Cass., 20251/2020; Cass., 20910/2017).
16. L’ottavo motivo è infondato.
La corte di merito ha escluso il concorso di colpa del RAGIONE_SOCIALE sul rilievo per cui solo dal 2007, dunque in epoca successiva ai fatti di causa, il RAGIONE_SOCIALE aveva assunto l’impegno alla bonifica sottoscrivendo un Accordo di Programma; tale valutazione è di fatto e congruamente motivata, e pertanto è incensurabile in sede di legittimità (Cass., 02/02/2022, n. 3119; Cass., 11916/2001).
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, al competente ufficio di merito, RAGIONE_SOCIALE ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Civile RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione il 13
maggio 2024.
Il Presidente NOME COGNOME