Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7073 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7073 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1824/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona RAGIONE_SOCIALEa Commissaria straordinaria legale pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
Avverso le SENTENZE RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di PALERMO non definitiva n. 2347/2017, depositata l’11/12/2017, e definitiva n. 1422/2020, depositata il 25/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con ricorso affidato a sei motivi, la RAGIONE_SOCIALE ha impugnato sia la sentenza non definitiva n. 2347/2017, pubblicata l ‘ 11 novembre 2017, sia la sentenza definitiva n. 1422/2020, pubblicata il 25 settembre 2020, con le quali la Corte di appello di Palermo, all ‘ esito del giudizio di gravame, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 32/2011 del Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Partinico, la condannava, a titolo di risarcimento del danno ambientale in favore del Comune di Partinico, per una quota di responsabilità pari al 70% (per gli scarichi inquinanti, nel periodo settembre 1991-settembre 1992, determinanti il degrado del canale Maltempo, del torrente Puddastri e del fiume Nocella: condotta per la quale era stata riconosciuta la penale responsabilità di NOME COGNOME, amministratrice unica e legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa stessa società), all ‘ esecuzione, fino alla complessiva somma di euro 1.115.646,00,: ‘1) RAGIONE_SOCIALEe misure di riparazione primarie attuali: a) per efficientamento del depuratore comunale e tombatura scarichi illeciti, fino alla concorrenza di euro 677.878,00; b) per progettazione e realizzazione di una rete di monitoraggio e campionamento RAGIONE_SOCIALEe acque superficiali del sistema RAGIONE_SOCIALE Nocella, fino alla concorrenza di euro 77.768,00; c) per la realizzazione di una campagna di indagine condotta da una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il controllo del corridoio RAGIONE_SOCIALE Puddastri-Nocella, fino alla concorrenza di euro 108.448,00; 2) RAGIONE_SOCIALEe misure compensative riferite alle perdite temporanee supplementari: a) per l ‘ ampliamento del budget complessivo attinente ai contratti relativi al personale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE controllo del corridoio RAGIONE_SOCIALE PuddastriNocella, fino alla concorrenza di euro 251.552,00′; confermando, altresì, la condanna, in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE amministrazione comunale, al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 130.129,00, a titolo di risarcimento del danno all ‘ immagine.
-La Corte territoriale, con la sentenza non definitiva n. 2347/2017, così provvedeva sull ‘ appello RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE affidato a dieci motivi di impugnazione: a ) rigettava i primi tre motivi (con i quali, rispettivamente, si deduceva la nullità RAGIONE_SOCIALEa citazione, l ‘ irregolare instaurazione del rapporto processuale, la maturata prescrizione del diritto azionato); b ) accoglieva il quarto motivo di appello, con cui si censurava l ‘ erronea individuazione dei criteri normativi per la determinazione e la liquidazione del danno ambientale, affermando la persistente legittimazione del Comune di Partinico ‘prevista in costanza RAGIONE_SOCIALE‘ originaria disciplina di cui alla L. 18 luglio 1986, n. 349’, dovendosi, però, fare riferimento, ai fini del risarcimento del danno, ai criteri previsti dall ‘ art. 311, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006; c ) riteneva non fondata la censura, svolta con il quinto motivo (che denunciava, ulteriormente, ‘l’ erronea ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa vicenda di inquinamento dedotta in giudizio sia in termini di condotte imputabili alla COGNOME sia con riguardo alla relativa estensione temporale’), con cui si deduceva il carattere esplorativo RAGIONE_SOCIALE ‘ espletata C.T.U., tale da aver supplito, illegittimamente, alle carenze allegatorie RAGIONE_SOCIALE ‘ attore; d ) disponeva, quindi, con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per il rinnovo RAGIONE_SOCIALEa C.T.U. ‘al fine di procedere ad una nuova valutazione del danno’ in base ai criteri di cui al citato art. 311 e, dunque, in riferimento alle misure di riparazione primaria, complementare e compensativa, nonché, ‘per il caso di omessa o in perfetta loro esecuzione, determinandone il costo da rendere oggetto di condanna’.
2.1. -Con la sentenza definitiva n. 1422/2022, il giudice di appello riteneva (per quanto ancora interessa in questa sede) che: a ) in riferimento alle censure svolte dal quarto all ‘ ottavo motivo di gravame: a.1 ) alla luce RAGIONE_SOCIALEe risultanze RAGIONE_SOCIALEa C.T.U. espletata in secondo grado (in base anche agli elementi già in atti, desumibili, tra l ‘ altro, dal procedimento penale a carico RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, nonché
di ulteriori elementi reputati necessari), era dimostrato che l ‘ illecita immissione di reflui (borlande e condense) provenienti dalla RAGIONE_SOCIALE per un periodo di 13 mesi, compreso tra il 1991 e il 1992, costituiva fattore responsabile del degrado sui corsi d ‘acqua Maltempo, Puddastri e Nocella, ossia ‘degli effetti persistenti sullo stato biologico RAGIONE_SOCIALE ‘ecosistema’ (essendo state colpite le risorse ambientali includenti le acque superficiali, i suoli e sedimenti, la flora e l ‘habitat) ‘determinati dall’ alterazione chimica del corpo idrico … anche se alterazione temporanea’; a.2 ) pur essendo provato che anche altri soggetti riversavano i propri scarichi inquinanti nei corsi d ‘ acqua Puddastri e Nocella, la responsabilità RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE per l ‘ inquinamento era, però, da stimare in una quota pari al 70%; a.3 ) ‘dato il tempo trascorso dal verificarsi RAGIONE_SOCIALE ‘evento dannoso … le riparazioni da imputare al soggetto obbligato non possono non essere applicate al contesto socioambientale attuale’, per cui le misure di riparazione primaria relative al periodo di imputazione (MRPi), ‘intese come azione di ripristino RAGIONE_SOCIALEa risorsa e RAGIONE_SOCIALEa sua capacità di erogare servizi ecosistemici’, non erano da reputarsi all’ attualità come ‘opzioni ragionevoli di riparazione’; a.4 ) ‘(d)’ altra parte, poiché tali misure sono state già in parte adottate dal Comune di Partinico tra il 2002 e il 2005 nell ‘ ambito del Progetto di Riqualificazione del torrente Puddastri e del tratto finale del Fiume Nocella … con opere effettivamente realizzate pari a euro 1.500.711,00 … le stesse sono state logicamente e correttamente utilizzate quale termine di confronto, cui è associato un costo posto alla base del calcolo del valore, che, in ragione RAGIONE_SOCIALEa tipologia RAGIONE_SOCIALEe pressioni imputabili alla RAGIONE_SOCIALE, viene indicato quale budget da impiegare a sostegno RAGIONE_SOCIALEe misure concretamente ed efficacemente ancora eseguibili’ (MRPa: misure di riparazione attuali); a.5 ) in relazione al dedotto giudicato esterno formatosi nella causa risarcitoria intentata dall ‘ RAGIONE_SOCIALE contro la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE in seguito alla
sentenza n. 292/2015 pronunciata dalla stessa Corte territoriale (giudizio dal quale era stato tratto e stato preso in considerazione il primo dei due progetti di risanamento del corridoio RAGIONE_SOCIALE del Nocella elaborati dai consulenti tecnici d ‘ ufficio ivi nominati), non poteva ‘affatto farsi questione di bis in idem , trattandosi di giudizio intercorso fra altre parti’, essendo, inoltre, di carattere plurioffensivo il fatto posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE ‘ azione risarcitoria esercitata dal Comune di Partinico, quale soggetto anch ‘ esso legittimato ‘a pretendere le attività riparatorie in forma specifica inerenti al danno ambientale, subito nel contesto territoriale’; b ) in riferimento al nono motivo di gravame: b.1 ) era da condividere il convincimento del Tribunale sulla sussistenza del danno all ‘ immagine subito dal Comune di Partinico, essendo comprovato dalla documentazione in atti il ‘notevole nocumento al proprio prestigio istituzionale, legato alla netta percezione da parte dei consociati RAGIONE_SOCIALE ‘ estrema difficoltà RAGIONE_SOCIALE ‘ Amministrazione nel governare il fenomeno RAGIONE_SOCIALE ‘ inquinamento indotto dalla condotta illecita tenuta dalla RAGIONE_SOCIALE e nel farvi fronte con adeguate risorse, che non potevano che essere distolte da altre rilevanti pubbliche finalità’; b.2 ) non era, invece, condivisibile, in quanto non esaustivo, il parametro utilizzato dal primo giudice per la liquidazione del danno anzidetto (ossia, il criterio di riferimento matematico di ragguaglio, ex art. 135 c.p., RAGIONE_SOCIALEa pena detentiva inflitta alla COGNOME, autrice del delitto di danneggiamento aggravato), ponendo tale parametro ‘l’ accento esclusivamente sul disvalore RAGIONE_SOCIALEa condotta’, mentre ‘il danno da lesione del prestigio di una Amministrazione pubblica va parametrato anche alle attività necessarie per ripristinare la dignità perduta da parte di una istituzione rappresentativa RAGIONE_SOCIALEa collettività’; b.3 ) tuttavia, pur essendo tali premesse metodologiche in parte diverse da quelle del primo giudice, nella specie, tenuto conto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1227 c.c., ‘anche RAGIONE_SOCIALEa concorrente condotta posta in essere dallo stesso
Comune e dai terzi’, il danno all’ immagine era da liquidare nella stessa complessiva somma di euro 130.129,00, individuata dal Tribunale, cioè ‘di poco superiore al 10% del valore economico RAGIONE_SOCIALEe misure riparatorie già imposte’; c ) in riferimento al decimo motivo di appello, era da confermare la sentenza di primo grado sul rigetto, per difetto di prova, RAGIONE_SOCIALEa domanda riconvenzionale proposta dalla RAGIONE_SOCIALEsul presupposto che essa sarebbe stata additata dagli amministratori comunali, in modo preordinato, quale unica responsabile del degrado ambientale rilevato, in realtà ascrivibile alla stessa P.A. soggetti terzi’; c.1 ) per un verso, non sussisteva alcun errore del Tribunale nell ‘ interpretazione di detta domanda e, per altro verso, oltre a non essere frutto di ‘costrizione’ la scelta imprenditoriale di dislocare lo stabilimento industriale all ‘ interno del territorio comunale di Partinico, definito ‘realtà ambientale e socio economica caratterizzata da un costante fenomeno di degrado ambientale’, non era stato «neppure specificamente allegato nessun elemento certo riferibile ad un pubblico amministratore RAGIONE_SOCIALE ‘ ente locale, che consenta di ritenere che la RAGIONE_SOCIALE sia stata ‘strumentalmente indicata’ dal Comune di Partinico come la vera e unica responsabile RAGIONE_SOCIALE ‘ accertata contaminazione RAGIONE_SOCIALE ‘ area RAGIONE_SOCIALE Nocella-Puddastri e del mare».
3. -Ha resistito con controricorso il Comune di Partinico.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 311 del d.lgs. n. 152/2006 e violazione degli artt. 81 e 111 c.p.c., per aver la Corte territoriale, in adesione ad orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità di cui si auspica un mutamento, erroneamente ritenuto legittimato il Comune di Partinico all ‘ azione di risarcimento del danno ambientale nonostante la sopravvenuta legittimazione del RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 311 del d.lgs. n.
152/2006, non essendo al tal fine pertinenti gli istituti processuali, evocati dal giudice di appello, RAGIONE_SOCIALEa perpetuatio jurisdictionis (art. 5 c.p.c.) e RAGIONE_SOCIALEa sostituzione processuale (artt. 81 e 111 c.p.c.).
1.1. -Il motivo è infondato.
Giova rammentare che, in tema di risarcimento del danno ambientale, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa l. n. 97 del 2013, anche se riferiti a fatti anteriori alla data di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa direttiva comunitaria recepita da tale legge, è applicabile l ‘ art. 311 del d.lgs. n. 152 del 2006, nel testo modificato, da ultimo, dall ‘ art. 25 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 97 cit., ai sensi del quale resta esclusa la risarcibilità per equivalente, dovendo ora il giudice individuare le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa ivi prescritte e, per il caso di loro omessa o incompleta esecuzione, determinarne il costo, in quanto solo quest ‘ ultimo (ovvero il suo rimborso) potrà essere oggetto di condanna nei confronti dei danneggianti (tra le altre: Cass. n. 9012/2015; Cass. n. 16806/2015; Cass. n. 14935/2016; Cass. n. 8662/2017; Cass. n. 8468/2019).
A tal riguardo, si è, quindi, precisato che i profondi cambiamenti normativi intervenuti non hanno precluso, in sé, né la legittimazione attiva di un soggetto o ente territoriale diverso dallo Stato e neppure l ‘ ammissibilità di una domanda di risarcimento danno proposta, come in origine previsto, per equivalente, che potrebbe in astratto essere accolta adattandola alle nuove previsioni di legge, con la previsione cioè di quelle misure di riparazione, primaria, complementare e compensativa destinate a tenere luogo, per un effettivo ripristino, del risarcimento per equivalente (Cass. n. 8468/2019, citata).
La Corte territoriale si è attenuta a tali consolidati principi, che trovano conforto in espressa previsione normativa e che, come tali, non sono scalfiti dagli argomenti addotti a sostegno RAGIONE_SOCIALEa censura.
2. -Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2909 c.c., per aver la Corte territoriale erroneamente escluso la ‘efficacia dirimente di giudicato riflesso’ RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 292/2015 pronunciata dalla RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Palermo nella causa tra l ‘ RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, avendo questa il medesimo oggetto del presente giudizio.
La ricorrente sostiene che lo stesso danno, ‘con la condanna RAGIONE_SOCIALE ‘operatore al risarcimento attraverso le misure di riparazione’, era stato già ‘ristorato’ all’RAGIONE_SOCIALE, sicché ‘una volta identificato il risarcimento dovuto (solo) allo Stato nella realizzazione RAGIONE_SOCIALEe misure riparatorie atte a ripristinare l ‘ integrità RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE offeso, non è concepibile che tale risarcimento venga riconosciuto più volte per iniziative separate di una moltitudine di enti (Regioni, Province e Comuni)’ e ‘(p)osto che al Comune di Partinico è stata riconosciuta la legittimazione a rivendicare non un diritto proprio, ma RAGIONE_SOCIALEo Stato, non si può negare che il giudicato spiega effetti riflessi sull ‘odierno contendere’.
2.1. -Il motivo è infondato.
Lo è, anzitutto e in via assorbente, proprio nell ‘ invocare l ‘ efficacia di giudicato riflesso RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 292/2015 pronunciata dalla stessa Corte di appello di Palermo in controversia -intentata dall ‘ RAGIONE_SOCIALE) contro la RAGIONE_SOCIALE e la sua legale rappresentante NOME COGNOME – nella quale non era parte il Comune di Partinico e ciò in quanto è la stessa efficacia riflessa del giudicato ad essere pretesa non riconosciuta dall ‘ ordinamento giuridico, che non ammette che il giudicato possa produrre effetti nei confronti di terzi rimasti estranei al processo, nemmeno quando essi siano titolari di una situazione giuridica dipendente, potendo, semmai, assumere solo efficacia di prova documentale in un
successivo giudizio (tra le altre: Cass. n. 18325/2019; Cass. n. 12394/2020; Cass. n. 35037/2021 ; Cass. n. 12969/2022).
Va, comunque, osservato che la sentenza n. 292/2015 (depositata in atti dalla società ricorrente) è ben lungi dall ‘ aver condannato l ”operatore’ (ossia la RAGIONE_SOCIALE; essendo stata, peraltro, rigettata la domanda svolta nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE per maturata prescrizione del diritto al risarcimento danni azionato dall ‘A.R.T.A.) ‘al risarcimento attraverso le misure di riparazione’, giacché la condanna è intervenuta (nella misura di euro 145.927,14, di cui euro 104.233,67 a titolo di danno patrimoniale ed euro 41.693,47 per il danno non patrimoniale) a ristoro del danno ambientale ‘per equivalente’, essendo dette somme (segnatamente, quelle a titolo di danno patrimoniale) quantificate ‘ai fini del recupero del paesaggio RAGIONE_SOCIALEa zona interessata dall ‘inquinamento’ (p. 8 RAGIONE_SOCIALEa sentenza). Del resto, la stessa sentenza n. 292/2015 ha escluso espressamente l ‘ applicazione alla controversia del d.lgs. n. 152/2006, non solo ritenendo preclusa dal giudicato penale la questione di legittimazione attiva del RAGIONE_SOCIALE, ma anche argomentando (p. 4 RAGIONE_SOCIALEa sentenza) sul fatto che trattavasi di ‘un danno ambientale verificatosi in epoca molto anteriore rispetto all ‘ entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa normativa menzionata dagli appellanti (dal settembre 1991 al settembre 1992) ‘.
Dunque, nel caso di specie non giova alla società ricorrente richiamare il principio -enunciato da questa Corte (Cass. n. 16806/2015) – secondo cui non residua alcun danno ambientale risarcibile ogniqualvolta, avutasi la riduzione al pristino stato, non persista la necessità di ulteriori misure sul territorio, giacché a tal fine si impone una verifica alla stregua RAGIONE_SOCIALEa nuova normativa, ossia in base alla disciplina (innanzi evidenziata) di cui al d.lgs. n. 152/2006, la quale prescinde dalla logica del ‘risarcimento per equivalente’ e richiede l’ attuazione effettiva RAGIONE_SOCIALEe misure di
riparazione primaria, complementare e compensativa ivi prescritte, RAGIONE_SOCIALEa cui realizzazione non è dato affatto conto dalla parte ricorrente (la quale potrà, semmai, in una futura sede esecutiva eventualmente opporre l ‘ adempimento esatto RAGIONE_SOCIALEe misure riparatorie che si sovrappongono ovvero il corrisposto rimborso dei costi che sono stati sostenuti a tal fine).
-Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 311 del d.lgs. n. 152/2006, e successive modificazioni, e RAGIONE_SOCIALE ‘ allegato 3 alla parte VI del medesimo d.lgs. n. 152/2006, per avere la Corte territoriale, non tenendo conto che ‘il fenomeno di inquinamento ascritto alla RAGIONE_SOCIALE ha avuto natura transitoria ed ha esaurito da decenni i suoi effetti’, dichiarato, in violazione del giudicato interno sul punto e, comunque, irragionevolmente, per un verso, ‘che le misure di ripristino ambientale sono state già realizzate (a spese del RAGIONE_SOCIALE) fra il 2000 ed il 2005′ e, per altro verso, che ‘quelle opere andavano prese a parametro RAGIONE_SOCIALEe proprie valutazioni’, così da costruire un budget in favore del Comune per il ripristino più volte del medesimo sito con costi a carico RAGIONE_SOCIALEo stesso danneggiante.
3.1. -Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
3.1.1. – È infondato, anzitutto, quanto al profilo di censura che evoca la sussistenza di un giudicato interno sulla statuizione del giudice di primo grado circa la ‘temporaneità degli effetti dannosi sull ‘ RAGIONE_SOCIALE degli illeciti contestati all ‘odierna ricorrente’.
Varrà rammentare che il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima RAGIONE_SOCIALEa sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell ‘ ambito RAGIONE_SOCIALEa controversia, sicché l ‘ appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione
sull ‘ intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (tra le altre: Cass. n. 10760/2019; Cass. n. 30728/2022).
Nella specie, la RAGIONE_SOCIALE aveva interposto appello avverso la sentenza di primo grado deducendo dieci motivi di gravame, tra l ‘ altro censurando (cfr. pp. 9 e 10 RAGIONE_SOCIALEa sentenza non definitiva n. 2347/2017) l ‘ erronea individuazione dei criteri normativi per la determinazione e la liquidazione del danno ambientale (quarto motivo) e ‘l’ erronea ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa vicenda di inquinamento dedotta in giudizio sia in termini di condotte imputabili alla RAGIONE_SOCIALE sia con riguardo alla relativa estensione temporale’ (quinto motivo), così da rimettere in discussione, rispetto alla posizione di essa società appellante, sia il profilo RAGIONE_SOCIALE ‘ an RAGIONE_SOCIALEa responsabilità, sia quello RAGIONE_SOCIALEa sussistenza e RAGIONE_SOCIALEa consistenza del danno risarcibile.
E in coerenza con il perimetro RAGIONE_SOCIALE ‘ impugnazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e con quanto deciso con la sentenza non definitiva n. 2347/2017, la Corte di appello di Palermo emetteva l ‘ ordinanza di prosecuzione del giudizio (con rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa c.t.u.) ritenendo ‘necessario valutare il danno conseguente alle emissioni inquinanti riversate sui corsi d ‘ acqua Maltempo, Puddastri e Nocella …. previo accertamento sia dei fattori in concreto responsabili del degrado e/o RAGIONE_SOCIALE ‘ incremento del loro degrado che RAGIONE_SOCIALEa responsabilità imputabile proporzionalmente a ciascuno di essi, individuando le misure di riparazione primaria … complementare … compensativa e, per il caso di omessa o imperfetta loro esecuzione, determinandone il costo’ (ordinanza n. 5234 RAGIONE_SOCIALE ‘ 11 dicembre 2017, depositata dal Comune controricorrente).
Nessun giudicato interno si è, dunque, formato sulla anzidetta asserita statuizione del Tribunale.
3.1.2. -Sono inammissibili gli ulteriori profili di doglianza.
Con essi, infatti, non è colta la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza definitiva impugnata la quale, diversamente da quanto dedotto in ricorso, si fonda (alla stregua di ampia e articolata motivazione che richiama le complessive risultanze RAGIONE_SOCIALEa c.t.u.: cfr. § 2.1. dei ‘Fatti di causa’; pp. 11, 13 -18 RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1422/2020) sull ‘ accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza, in conseguenza RAGIONE_SOCIALEe illecite immissioni addebitabili alla società ricorrente, di ‘effetti persistenti sullo stato biologico RAGIONE_SOCIALE ‘ ecosistema, determinati dall ‘ alterazione del corpo idrico’ (ribadendo, quindi, l’ accertamento del Tribunale sul fatto che ‘la RAGIONE_SOCIALE ha dunque cagionato una significativa alterazione RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE le cui conseguenze pregiudizievoli hanno avuto effetto duraturo’) rispetto ai quali pregiudizievoli effetti persistenti residuavano ‘misure concretamente ed efficacemente ancora eseguibili’ (MRPa: misure di riparazione attuali) per addivenire alla relativa completa riparazione.
-Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., ‘ error in iudicando ‘ e violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1227 c.c.
La Corte territoriale avrebbe, anzitutto, travisato il compendio probatorio ai fini del riconosciuto risarcimento del danno all ‘ immagine, reputando che gli sversamenti di reflui si sarebbero protratti ininterrottamente per un anno, mentre, da accertamenti dei NAS, vi erano stati ‘due soli episodi a settembre del 1991 e a settembre RAGIONE_SOCIALE ‘anno successivo’ e, altresì, affermando, contrariamente alle emergenze processuali del giudizio penale, che ‘in merito alla quota di responsabilità del 70% si sono pronunciati diversi tecnici … anche in sede penale’.
Di qui, pertanto, anche la dedotta violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1227 c.c., ‘posto che la corretta valutazione del compendio probatorio avrebbe dovuto indurre ad escludere (comma 2) o quanto meno a ridurre (comma 1) la percentuale di concorso al danno non patrimoniale (invece arbitrariamente aumentata d ‘ ufficio rispetto alla decisione di primo grado)’.
4.1. -Il motivo è inammissibile in tutta la sua articolazione.
4.1.1. -Va, anzitutto, evidenziato che la prospettazione di un vizio di travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova in sede di legittimità non può che fondarsi, in ogni caso (e, quindi, anche ove se ne ammettesse la proponibilità), non soltanto sull ‘ esclusione di qualsiasi profilo di valutazione RAGIONE_SOCIALEa prova da parte del giudice, ma pure sul carattere di decisività che deve necessariamente assumere il travisamento stesso, richiedendosi, a tal fine, che la decisione sarebbe stata certamente (e non solo possibilmente o probabilmente) diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che il materiale probatorio palesa essere inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito.
Nella specie, la Corte territoriale (cfr. § 2.1. dei ‘Fatti di causa’; pp. 11 -13, 18-20, 23-28 RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1422/2020) ha accertato: a ) anzitutto, la responsabilità RAGIONE_SOCIALEa odierna società ricorrente in ordine alle illecite immissioni inquinanti nel corpo idrico nel periodo settembre 1991-settembre 1992 e con effetti di esiti permanenti suscettibili di attuale riparazione; b ) inoltre, la responsabilità RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE società per il danno all ‘ immagine subito dal Comune di Partinico, ossia per il ‘notevole nocumento al proprio prestigio istituzionale, legato alla netta percezione da parte dei consociati RAGIONE_SOCIALE ‘ estrema difficoltà RAGIONE_SOCIALE ‘ Amministrazione nel governare il fenomeno RAGIONE_SOCIALE ‘ inquinamento indotto dalla condotta illecita tenuta dalla RAGIONE_SOCIALE e nel farvi fronte con adeguate risorse, che non potevano che essere distolte da altre rilevanti pubbliche finalità’, riconoscendo a tal riguardo anche la
‘concorrente condotta posta in essere dallo stesso Comune e dai terzi’, così da determinare la quota di responsabilità RAGIONE_SOCIALEa stessa RAGIONE_SOCIALE in misura pari al 70%.
E un tale accertamento è stato effettuato dal giudice di appello in forza di un complessivo apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe informazioni probatorie a sua disposizione, il quale esclude che si possa ravvisare sia la sussistenza di un errore di mera percezione sul contenuto oggettivo RAGIONE_SOCIALEa prova, sia, in ogni caso, la decisività RAGIONE_SOCIALE ‘ errore stesso.
Del resto, a conforto RAGIONE_SOCIALEa già assorbenti considerazioni che precedono, non può non rilevarsi che l ‘ impugnata sentenza n. 1422/2020, per un verso, ha confermato quanto dal Tribunale accertato in ordine al fatto che ‘(a)ttraverso la propria condotta illecita, consumata in molteplici episodi e per periodi oscillanti da un minimo di due mesi ad un massimo di sei mesi fra il settembre del 1991 ed il settembre del 1992, la RAGIONE_SOCIALE ha dunque cagionato una significativa alterazione RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE le cui conseguenze pregiudizievoli hanno avuto effetto duraturo’ (accertamento che, quindi, dà evidenzia alla circostanza che gli sversamenti erano ricorrenti e che non si riducevano al solo momento RAGIONE_SOCIALEe ispezioni dei NAS) e, per altro verso, ha individuato la quota di responsabilità RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE nella misura del 70% non fondando il proprio convincimento sulle sole risultanze peritali del giudizio penale.
4.1.2. -Ne consegue anche l ‘ inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa censura che evoca la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1227 c.c., giacché essa muove dall ‘ erronea prospettiva RAGIONE_SOCIALE ‘ operatività di detta fattispecie legale in base ad un fatto storico diverso da quello accertato dal giudice del merito, mentre la deduzione del c.d. vizio di violazione di legge per erronea sussunzione del ‘fatto’ nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina postula, per l ‘ appunto, che l ‘ accertamento operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso,
rimanendo, quindi, estranea alla denuncia di un tale vizio ogni critica che investa la quaestio facti , esclusivamente riservata all ‘ apprezzamento del giudice di merito (tra le altre: Cass. n. 6035/2018; Cass., S.U., n. 25573/2020).
5. – Con il quinto mezzo è prospettata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 1226 e 1227 c.c., per aver la Corte territoriale, nel liquidare il danno non patrimoniale all ‘ immagine in euro 130.129,00, fatto riferimento (dopo aver reputato illogico il criterio utilizzato dal Tribunale) all ‘ illogico parametro RAGIONE_SOCIALEa misura superiore al 10% del valore economico RAGIONE_SOCIALEe misure riparatorie, giacché ‘sganciato da un nesso di causalità con la liquidazione del costo RAGIONE_SOCIALEe misure di riparazione’, là dove, invece, idoneo criterio di liquidazione poteva trarsi dalle tabelle del tribunale di Milano del 2018 in tema di liquidazione del danno da diffamazione (e, quindi, anche all ‘ immagine), le quali, in base al grado RAGIONE_SOCIALE ‘ offesa, fissano un risarcimento variabile fino ad euro 50.000,00 per i casi ‘di gravità elevata’, salvo maggiori importi, «solo però per casi ‘eccezionali’».
5.1. -Il motivo è infondato.
La Corte territoriale, nel dar corso ad una liquidazione equitativa ‘pura’ del danno all’ immagine patito dal Comune di Partinico, ha indicato sia il percorso logicogiuridico seguito nell ‘ individuare concretamente il danno risarcibile (ancorandolo, come già detto, al ‘notevole nocumento al proprio prestigio istituzionale, legato alla netta percezione da parte dei consociati RAGIONE_SOCIALE ‘ estrema difficoltà RAGIONE_SOCIALE ‘ Amministrazione nel governare il fenomeno RAGIONE_SOCIALE ‘ inquinamento indotto dalla condotta illecita tenuta dalla RAGIONE_SOCIALE e nel farvi fronte con adeguate risorse, che non potevano che essere distolte da altre rilevanti pubbliche finalità’), sia il criterio di liquidazione ritenuto adeguato (riferito ‘anche alle attività necessarie per ripristinare la dignità
perduta da parte di una istituzione rappresentativa RAGIONE_SOCIALEa collettività’, assumendo come idoneo allo scopo un parametro ‘di poco superiore al 10% del valore economico RAGIONE_SOCIALEe misure riparatorie già imposte’) e, quindi, escludendo motivatamente la congruenza del criterio di liquidazione utilizzato dal primo giudice (ossia, quello matematico di ragguaglio, ex art. 135 c.p., RAGIONE_SOCIALEa pena detentiva inflitta alla COGNOME, autrice del delitto di danneggiamento aggravato), sia pure giungendo, poi, a quantificare il danno nella stessa consistenza monetaria.
Il giudice di appello si è, pertanto, attenuto al principio (tra le altre: Cass. n. 22272/2018; Cass. n. 18795/2021) secondo il quale la liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. ‘pura’, consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell ‘ esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e RAGIONE_SOCIALE ‘ integralità del risarcimento. Ne consegue che la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del “minimo costituzionale” richiesto dall ‘ art. 111, comma sesto, Cost.) sia nel vizio di violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1226 c.c. allorché non siano indicate le ragioni RAGIONE_SOCIALE ‘ operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione; ciò che, nella specie, alla luce RAGIONE_SOCIALEe precedenti considerazioni, è invece da escludere.
6. -Con il sesto mezzo (proposto in subordine ‘al mancato accoglimento dei motivi che precedono’) è dedotta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 324, 329 e 342 c.p.c., per aver la Corte territoriale affermato la corresponsabilità di essa RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE nella causazione del danno ambientale nella misura del 70% e liquidato in base a tale percentuale l ‘ importo complessivo dei costi di riparazione, là dove il Tribunale aveva fissato detta misura nel 65%, con statuizione non fatta oggetto di impugnazione da parte del Comune di Partinico.
6.1. -Il motivo è infondato alla luce RAGIONE_SOCIALEe medesime considerazioni svolte in sede di scrutinio del terzo motivo di ricorso al § 3.1.1. (cui integralmente si rinvia), non essendosi formato alcun giudicato interno sulla statuizione del primo giudice relativa alla quota di responsabilità per danno ambientale RAGIONE_SOCIALEa società odierna ricorrente.
-Il ricorso va, dunque, rigettato e la società ricorrente condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 11.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza