SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LAQUILA N. 255 2026 – N. R.G. 00000350 2024 DEPOSITO MINUTA 05 03 2026 PUBBLICAZIONE 06 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA
composta dai Signori magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 350/2024 R.G. rimessa in decisione a ll’udienza d el 28.01.2026 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cupello INDIRIZZOCH) alla INDIRIZZO, giusta procura alle liti allegata al l’atto di appello
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Salvo (CH) alla INDIRIZZO, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di risposta in appello
A PPELLATA
appello avverso sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 229/2023 pubblicata il 02.10.2023,
OGGETTO: non notificata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
<>.
Appellata:
<>.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza sopraindicata il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato, con condanna alle spese di lite, ivi incluse quelle di CTU e quelle inerenti il pregresso procedimento per ATP, la domanda proposta da il quale -premettendo di aver realizzato, interamente su proprio terreno, un ‘muro di cinta’ a confine della proprietà della convenuta di e deducendo di aver subito dei danni a causa della condotta d i quest’ultima , che aveva addossato al manufatto un grande quantitativo di terreno di riporto, tanto da modificare lo stato dei luoghi -aveva incardinato il giudizio di merito successivo all’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la condanna di
al risarcimento dei danni subiti (richiesti in € 789,00 sulla scorta dell’accertamento tecnico eseguito nell’ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.) , alla rimozione del terreno di riporto dalla proprietà della convenuta al fine di parificare i livelli tra le due proprietà, al rimborso delle spese di CTU sostenute nel procedimento di ATP nonché, infine, alla refusione delle spese di lite per ciascuna fase di giudizio.
1.1 La decisione del giudice di prime cure è basata essenzialmente sulle risultanze della CTU RAGIONE_SOCIALEa in sede di ATP dall’ing. , dalla quale è emerso che le microlesioni (16) rinvenute nel muro sono causalmente riconducibili al ‘ritiro del calcestruzzo’ e, dunque, addebitali al medesimo danneggiato, poiché conseguenza di una non corretta progettazione (edificazione su terreno vegetale) ed edificazione (mancanza di giunti elastici, permeabilità all’apice del muro) del manufatto, tant’è che le f essurazioni sono state riscontrate non solo in corrispondenza del segmento su cui poggia il terreno di riporto ma per tutta la lunghezza del muro posto a confine delle due
proprietà; di contro, alcuna attribuzione causale è stata ravvisata in capo alla convenuta, che ha sì provveduto ad addossare una modesta quantità di terreno di riporto (pari a circa 5.50 mq), ritenuto tuttavia inidoneo a provocare danni e a compromettere la tenuta stagna del muretto, in quanto causa unicamente di residuali e del tutto trascurabili infiltrazioni nei tratti di adiacenza.
In conseguenza di quanto sopra, il Tribunale ha dunque rigettato sia la domanda di risarcimento, sia quella tesa a far rimuovere il terreno dalla proprietà della convenuta ai fini del ripristino del livello originario, poiché giudicata strettamente e funzionalmente correlata alla domanda risarcitoria, pertanto connessa al tema del danno asseritamente provocato dall’addossamento del terreno di riporto e non ad altra illegittimità del terrapieno in sé. Poiché, dunque, la presenza di tale terreno non è stata causa nel passato delle fessurazioni lamentate, né potrà esserlo in futuro, non vi era alcuna ragione per comprimere il diritto di proprietà della convenuta.
Avverso tale decisione ha proposto appello chiedendo accogliersi le conclusioni innanzi trascritte e ponendo a fondamento del gravame i motivi di seguito riassunti.
2.1 Erroneo rigetto della domanda di risarcimento del danno. Sul punto l’appellante sostiene sull ‘assunto che la CTU espletata corrobora in sostanza le proprie ragioni e la stessa, interpretata in senso opposto dall’allora convenuta, era stata pure condivisa dal primo giudice che il Tribunale avrebbe fornito una motivazione incomprensibile, illogica ed errata. In sintesi, il giudicante, pur avendo rilevato che il muro per cui è causa presenta delle macchie di umidità anche nella parte inferiore, in corrispondenza della presenza del terreno di riporto che, in occasione delle precipitazioni meteoriche, rilascia sul muro la pioggia di cui si impregna, così contribuendo ad incrementare le lesioni, avrebbe tratto da tale premessa una conseguenza contraddittoria, imputando la responsabilità delle lesioni in capo al danneggiato anziché in capo alla .
2.2 Erroneo rigetto della domanda di rimozione del terreno addossato al muro di cinta. Il Tribunale avrebbe fornito una lettura distorta della citazione introduttiva del giudizio e, pur avendo tenuto in debita considerazione l’elaborato peritale, sarebbe giunto, anche in tal caso, a conclusioni erronee , non tenendo in debito conto che l’addossamento del terreno sul muro di cinta costituisce una fonte di danno attuale e futuro, né che l’appellante aveva richiesto la rimozione dello stesso a prescindere dai d anni, proprio per impedire l’ulteriore incremento delle lesioni del muro ed il suo progressivo degrado.
Con deposito di comparsa di risposta si è costituita la quale, eccepita preliminarmente l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c., ha insistito per il rigetto dell’avverso gravame e per l’integrale conferma del provvedimento impugnato.
Sulle conclusioni riportate in epigrafe e all’esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell’art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall’art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all’udienza del 28/01/2026, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
Ritiene la Corte che l’appello sia infondato e come tale vada respinto, non essendo le argomentazioni critiche espresse in gravame tali da avversare le condivisibili statuizioni del primo giudice, che, per contro, devono trovare qui conferma.
Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., da ll’ appellata in quanto -tenuto conto dell’insegnamento di Cass. SS.UU. 27199/2017 l’atto di citazione presenta in maniera chiara le parti della sentenza che intende sottoporre a censura, così come le ragioni che -ad avviso dell’appellante evidenziano la fallacia della motivazione spesa dal Tribunale sui singoli punti esposti in termini di motivi di gravame.
Ciò posto e passando alla disamina dell’impugnazione, va respinto il primo motivo di appello.
7.1 A tal riguardo, appare certamente dirimente quanto accertato in sede di CTU, nell’ambito del pregresso giudizio per accertamento tecnico preventivo, le cui conclusioni sul punto vanno in questa sede nuovamente condivise, poiché coerenti, adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici.
7.2 Vale la pena premettere che l’appellante in sede di ATP si era limitato a dedurre che ‘ Da tempo, però, la confinante sta riversando sul suo fondo grossi quantitativi di terreno di riporto che addossa su quel piccolo muro di cinta; modificando così la situazione dei luoghi, e quel che più conta, addossando insostenibili carichi su quel recinto, che doveva, ovviamente, assolvere ad altre funzioni ‘, nulla lamentando in termini di ‘incremento delle lesioni’, provocate, in sostanza, dal passaggio di acqua meteorica e dedotte soltanto all’esito della relazione peritale, in sede di citazione del primo grado di giudizio.
7.3 Il perito ha categoricamente escluso qualsivoglia criticità in ordine alla paventata mancanza di staticità del muro di cinta (‘ Si è rilevato in situ, sempre in contraddittorio con i CTP: – che il muretto non presenta disallineamenti lungo la linea orizzontale; – che esso risulta perfettamente
verticale in quanto è stato verificato mediante un livello a bolla la perpendicolarità del muretto rispetto al piano di campagna, difatti non sono stati riscontrati fuori piombo, alla data del 6 Aprile 2018. I CTP non hanno avuto nel corso di tali misurazioni osservazioni in merito. Si ritiene quindi che la spinta del terreno di riporto evidenziato in giallo (Cfr All.’3.2 Sovrapposizione profili’) trattandosi (allo stato attuale) di un quantitativo esiguo, non sia sufficiente a provocare danni ed a compromettere la tenuta statica del muretto in oggetto. Da un semplice calcolo si ottiene che tale spinta nel punto di massima altezza del terreno di riporto (54 cm), risulta pari a circa 70 kg/m applicata ad 1/3 dell’altezza del terreno vale a dire a 18 cm dalla base ‘), affermando in conclusione che ‘ Il muro di cinta in oggetto può quindi continuare ad assolvere la sua funzione senza problemi per la sua tenuta statica ‘.
7.4 Quanto alla presenza di microlesioni e macchie di umidità, il CTU ha puntualizzato con altrettanta chiarezza che ‘ Sono state rilevate per tutta la lunghezza del muro numero 16 microlesioni ad andamento verticale, che attraversano il muretto dalla base alla parte superiore (risultano presenti sia nella parte interessata da terreno di riporto che nella parte in cui tale terreno non è presente) ‘, specificando che le stesse sono ‘ dovute in origine a sollecitazioni interne riconducibili a due fattori: – a lievi cedimenti differenziali della fondazione del muro, in seguito a deformazione verticale del terreno sottostante la fondazione, in quanto essa è stata realizzata su terreno vegetale ; – a fessurazioni dovute al fenomeno del ritiro del calcestruzzo, in quanto su tutta la lunghezza il muro risulta privo di giunti elastici. Le sollecitazioni esterne in questo caso sono rivenienti dalle precipitazioni atmosferiche che hanno favorito infiltrazioni di acqua nelle lesioni provocandone un degrado dovuto ai cic li di gelo e disgelo in inverno ‘ .
L’Ausiliario ha poi precisato che ‘ In corrispondenza di tali lesioni si intravedono macchie di umidità rivenienti: – per la parte alta del muro dalle precipitazioni meteoriche che bagnano la cimasa che risulta permeabile, consentendo all’acqua di bagnare la parete e infiltrarsi nelle lesion i; – per la parte più bassa, in corrispondenza del terreno di riporto, dalla presenza dello stesso che in caso di pioggia si impregna di acqua che si infiltra nelle lesioni ‘ , ribadendo, in sede di risposta alle osservazioni avanzate dal solo CTP della allo ra parte convenuta che ‘ Le lesioni presenti non sono dovute in origine alla presenza del terreno di riporto. Tuttavia, la presenza del terreno per la sola parte in cui esso insiste ha contribuito ad incrementare le lesioni consentendo il passaggio di acqua meteorica e creando l’effetto spugna e conseguente degrado ‘.
7.5 Orbene, come innanzi premesso, l’appellante ritiene che in tale ‘contributo’ andrebbe ravvisata la responsabilità della , rappresentando esso la prova che la causa (o parte di essa) del danno lamentato deriverebbe dalla presenza del terreno di riporto in aderenza al muro di confine.
7.6 Tale conclusione non è però condivisibile, per le seguenti ragioni:
in primo luogo, le fessurazioni sono conseguenza di una non corretta progettazione ed edificazione del muro, tant’è che le stesse sono state riscontrate non solo nei punti in cui poggia il terreno di riporto, ma per tutta la lunghezza del muro posto a confine delle due proprietà;
ii) dalle fotografie tempestivamente prodotte dalla (cfr. in particolare ‘foto stato dei luoghi’ allegate alla comparsa di risposta e quelle allegate alla memoria istruttoria ex art. 182, VI c., c.p.c. n. 2) e mai contestate dal si evince che le medesime lesioni verticali ed analoghe macchie di umidità nella parte inferiore del muro sono rinvenibili anche in altri punti della recinzione, in particolare sul lato prospiciente la strada ricoperta da asfalto rosso (verosimilmente, una pubblica via);
iii) lo stesso CTU ha sì asserito che ‘ per impedire danni ulteriori occorre in primis, riportare il livello del terreno al livello originale … rimuovendo il terreno di riporto dalla proprietà ‘, ma ha ritenuto tale operazione affatto sufficiente, poiché ‘ per sanare gli effetti del degrado in corrispondenza delle lesioni (zone di ingresso dell’acqua) occorre creare degli strati esterni impermeabili con funzione di barriera all’acqua ‘; ciò significa che seppure si rimuovesse il terreno, il problema non sarebbe affatto risolto, ma le infiltrazioni di acqua continuerebbero a verificarsi, non essendo il muro impermeabile ab origine;
iv) non da ultimo, le foto prodotte dal difensore d ell’odierno appellante in occasione del sopralluogo del 06.04.2018 dimostrano che nel momento in cui la stava provvedendo allo scarico del terreno di riporto nella sua proprietà, il muro posto a confine presentava già svariate fessurazioni, che pertanto erano preesistenti rispetto al posizionamento del terreno di riporto (cfr. in particolare foto n. 6 dell’all. 6 alla CTU) .
7.7 E’ dunque chiaro che non è possibile ravvisare alcun nesso eziologico tra il danno lamentato dal e la presenza del terreno di riporto sul muro, sicché la condivisibile motivazione espressa sul punto dal Tribunale deve trovare conferma anche in questa sede.
Detta conclusione, del resto, è perfettamente aderente ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sia in materia di risarcimento danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., sia in materia
di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., avendo la Suprema Corte nell’un caso ravvisato nella condotta del danneggiato che non aveva provveduto ad isolare i muri perimetrali del proprio immobile il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di cau salità tra la res e l’evento dannoso (cfr. Cass. Ord. 23011/2025, ove l’omissione del danneggiato è stata qualificata come condotta colposa e inosservante delle ‘cautele normalmente necessarie in rapporto alle circostanze’, tale da interrompere il nesso ca usale tra la cosa in custodia e le infiltrazioni); nell’altro, costantemente affermato che spetta a chi domanda il risarcimento del danno l’onere di provare il nesso di causa tra la condotta che si assume illecita o inadempiente e il danno (fra molte, Cass. 17749/2024). E tale prova, nel caso di specie, difetta completamente, come dimostra con chiarezza la CTU espletata e condivisa integralmente dall’appellante, che ha posto quell’elaborato alla base delle proprie pretese.
7.8 Per quanto sopra, la sentenza merita sul punto di essere condivisa.
Le medesime considerazioni inducono al rigetto anche del secondo motivo di appello.
È evidente difatti che, non essendo riscontrabile alcun nesso di causalità tra l’ addossamento del terreno sul muro di cinta e i danni lamentati, ed avendo peraltro il perito, come innanzi chiarito, escluso qualsivoglia criticità in ordine alla tenuta statica del muro di confine, non vi è alcuna ragione per ordinare alla appellata la rimozione del terreno di riporto.
Concludendo, l’appello va respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, alla stregua del DM 55/2014, come aggiornate con DM 147/2022, scaglione tariffario conforme al valore della domanda (indeterminato complessità bassa), compensi minimi (vista la modestia, in fatto e in diritto, delle questioni trattate). Ai sensi dell’art. 133 d.p.r. 115/2002 , la condanna va pronunciata a favore dell ‘ Erario poiché l’appellata vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Il rigetto del gravame comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte d’Appello dell’Aquila, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
rigetta l’appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l’appellante al rimborso in favore dello Stato delle spese processuali dell’appellata , spese liquidate in € 3.809,00 per compenso, oltre 15% rimborso spese generali ed accessori di legge;
dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l’impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.3.2026.
Il Consigliere estensore
(AVV_NOTAIO NOME COGNOME)
Il Presidente (AVV_NOTAIO NOME COGNOME)