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Danni fauna selvatica: la responsabilità della Regione

Un automobilista ha subito danni materiali a seguito di una collisione con un cinghiale. La Corte di Cassazione, con questa ordinanza, ha chiarito che la responsabilità per i danni da fauna selvatica ricade sulla Pubblica Amministrazione (nella specie, la Regione) secondo il criterio della responsabilità oggettiva previsto dall’art. 2052 c.c. e non per la responsabilità da fatto illecito generico (art. 2043 c.c.). La Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva erroneamente applicato l’art. 2043 c.c., specificando che l’ente pubblico può liberarsi solo provando il caso fortuito, mentre il conducente deve dimostrare di aver adottato ogni cautela per evitare l’incidente.

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Pubblicato il 25 agosto 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Danni da Fauna Selvatica: la Cassazione Conferma la Responsabilità Oggettiva della Regione

L’attraversamento improvviso di animali selvatici è una delle cause più frequenti di incidenti stradali, sollevando una domanda cruciale: chi paga i danni? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di danni da fauna selvatica, chiarendo che la responsabilità della Pubblica Amministrazione è oggettiva e va inquadrata nell’ambito dell’art. 2052 del Codice Civile.

I Fatti del Caso: la Collisione con il Cinghiale

Un automobilista, mentre percorreva di notte una strada provinciale, si trovava coinvolto in una collisione con un cinghiale che invadeva improvvisamente la sua corsia di marcia. A seguito dell’incidente, l’uomo citava in giudizio la Regione per ottenere il risarcimento dei danni materiali subiti dal proprio veicolo.

Il Percorso Giudiziario: dall’Art. 2043 all’Art. 2052 c.c.

Inizialmente, il Giudice di Pace accoglieva la domanda del danneggiato, condannando la Regione sulla base della responsabilità generica per fatto illecito (art. 2043 c.c.), ravvisando una negligenza nella gestione e vigilanza della fauna.

Tuttavia, il Tribunale, in sede di appello, ribaltava la decisione. Pur analizzando il caso sempre nell’ottica dell’art. 2043 c.c., il giudice di secondo grado riteneva che il conducente non avesse fornito la prova di una condotta negligente da parte dell’ente e che, anzi, avrebbe dovuto guidare con maggiore prudenza, data la notorietà della presenza di animali nella zona. La causa giungeva così dinanzi alla Corte di Cassazione.

La Decisione della Cassazione: la corretta qualificazione dei danni da fauna selvatica

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’automobilista, censurando la sentenza del Tribunale per un errore di diritto fondamentale: la scorretta applicazione dell’art. 2043 c.c. in luogo dell’art. 2052 c.c.

La Corte ha ribadito il suo orientamento consolidato, secondo cui i danni cagionati da animali selvatici, facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato e affidati alla gestione delle Regioni, devono essere disciplinati dall’art. 2052 c.c. Questa norma configura una forma di responsabilità oggettiva, che prescinde dalla prova della colpa dell’ente.

La Ripartizione dell’Onere della Prova

L’applicazione dell’art. 2052 c.c. comporta un’inversione dell’onere della prova rispetto alla regola generale:

1. Il Danneggiato: Deve dimostrare unicamente il nesso causale tra il comportamento dell’animale e il danno subito. In caso di scontro con un veicolo, deve inoltre provare, ai sensi dell’art. 2054 c.c., di aver fatto tutto il possibile per evitare l’impatto, adottando una condotta di guida estremamente prudente.
2. La Pubblica Amministrazione: Per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova liberatoria del caso fortuito. Deve cioè dimostrare che la condotta dell’animale è stata un evento eccezionale, imprevedibile e inevitabile, tale da non poter essere impedito nemmeno con l’adozione delle più adeguate misure di gestione e controllo del territorio.

La Critica alla Logica del Giudice d’Appello

La Cassazione ha inoltre definito di ‘rara illogicità’ l’argomentazione del Tribunale secondo cui, se un testimone che seguiva l’auto incidentata aveva visto l’animale, anche il conducente danneggiato avrebbe potuto farlo. La Corte ha sottolineato come la posizione del secondo veicolo sia differente, potendo beneficiare dei fari del primo e di uno spazio di manovra diverso.

Le Motivazioni

La decisione della Suprema Corte si fonda sulla necessità di applicare il corretto regime di responsabilità. La gestione della fauna selvatica è un’attività che, pur essendo di interesse pubblico, comporta dei rischi per la collettività. L’art. 2052 c.c. pone tali rischi a carico del soggetto che trae utilità dalla presenza degli animali (in questo caso, lo Stato/Regione per motivi di tutela ambientale e dell’ecosistema). La responsabilità non deriva da una ‘colpa’ nella gestione (come la mancata apposizione di segnali), ma dalla proprietà stessa della fauna. La presunzione di responsabilità del conducente (art. 2054 c.c.) non esclude quella dell’ente, ma concorre con essa. Sarà il giudice di merito a dover bilanciare le prove fornite da entrambe le parti per stabilire l’eventuale superamento delle rispettive presunzioni.

Le Conclusioni

In conclusione, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale, che dovrà riesaminare il caso applicando i corretti principi di diritto. Questa ordinanza rappresenta un’importante conferma per tutti i cittadini che subiscono danni da fauna selvatica: la strada per ottenere il risarcimento passa per la dimostrazione del nesso causale e della propria guida prudente, ponendo sull’ente pubblico il gravoso onere di provare il caso fortuito.

Chi è responsabile per i danni causati da un animale selvatico che attraversa la strada?
La responsabilità ricade sull’ente pubblico (solitamente la Regione) a cui è affidata la gestione della fauna selvatica. Tale responsabilità è di tipo oggettivo, ai sensi dell’art. 2052 c.c., e non dipende da una sua colpa specifica.

Cosa deve dimostrare il conducente che ha subito un danno per ottenere il risarcimento?
Il conducente deve provare due elementi: 1) il nesso di causalità, ovvero che il danno è stato causato direttamente dal comportamento dell’animale; 2) di aver adottato ogni cautela possibile nella guida per evitare l’incidente, specialmente se si transita in aree note per la presenza di animali.

Come può la Pubblica Amministrazione evitare di pagare i danni?
L’ente pubblico può liberarsi dalla responsabilità solo fornendo la prova del ‘caso fortuito’. Deve dimostrare che la condotta dell’animale è stata un evento eccezionale, imprevedibile e non evitabile neanche con l’adozione delle più adeguate e diligenti misure di controllo e gestione del territorio.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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