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Danni fauna selvatica: chi paga in un parco nazionale?

Un automobilista ha subito danni da un cinghiale in un parco nazionale. La Cassazione ha stabilito che la responsabilità per i danni da fauna selvatica in queste aree non è della Regione, ma dell’ente Parco, in quanto soggetto deputato al controllo degli animali sul suo territorio. Il ricorso contro la Regione è stato quindi respinto.

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Pubblicato il 19 novembre 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Danni da fauna selvatica: chi risarcisce se l’incidente avviene in un Parco Nazionale?

L’incremento della fauna selvatica sul territorio nazionale ha reso sempre più frequenti gli incidenti stradali causati da animali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale: la corretta individuazione del soggetto responsabile a cui chiedere il risarcimento per i danni da fauna selvatica quando il sinistro si verifica all’interno di un’area protetta, come un parco nazionale. La decisione chiarisce che la responsabilità non ricade automaticamente sulla Regione, ma su un ente specifico.

I fatti di causa

Un automobilista citava in giudizio una Regione italiana per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura a seguito dell’impatto con un cinghiale. L’animale aveva improvvisamente attraversato la strada mentre il conducente si trovava all’interno dei confini di un noto parco nazionale.

Inizialmente, il Giudice di Pace accoglieva la domanda, condannando la Regione al risarcimento. Tuttavia, in sede di appello, il Tribunale ribaltava la decisione. I giudici di secondo grado sostenevano che, essendo l’animale uscito dal parco, la responsabilità dell’accaduto doveva essere attribuita all’ente Parco, responsabile per legge della gestione della fauna che vive al suo interno, e non alla Regione.
L’automobilista, non soddisfatto della sentenza, proponeva ricorso per Cassazione.

La questione dei danni da fauna selvatica e la responsabilità

Il ricorrente basava la sua difesa su due punti principali. In primo luogo, sosteneva che la Regione fosse l’unico soggetto passivamente legittimato, ovvero l’unico ente che potesse essere chiamato a rispondere in giudizio. Questo perché la legge affida alle Regioni il controllo generale della fauna, compreso l’obbligo di effettuare selezioni ecologiche per contenere il numero di animali.

In secondo luogo, il ricorrente riteneva che la responsabilità dovesse essere inquadrata nell’ambito dell’articolo 2052 del codice civile (danno cagionato da animali) e non, come ritenuto dal Tribunale, nell’ambito dell’articolo 2043 (risarcimento per fatto illecito), con importanti differenze in termini di onere della prova.

Le motivazioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato e confermando la decisione del Tribunale. I giudici supremi hanno chiarito un principio fondamentale nella gestione dei danni da fauna selvatica.

Se è vero che, in linea generale, la responsabilità per i danni causati da animali selvatici ricade sulla Regione, questa regola non è assoluta. Esistono infatti delle deroghe previste da leggi speciali. Il caso dei parchi nazionali rientra proprio in una di queste eccezioni.

La Corte ha ribadito un orientamento consolidato (richiamando la sentenza Cass. 2502/2022) secondo cui, per i danni avvenuti all’interno di un parco nazionale, la legittimazione passiva spetta all’ente Parco e non alla Regione. La legge istitutiva dei parchi nazionali (L. n. 394/1991) è considerata una lex specialis che prevale sulla normativa generale in materia di fauna selvatica (L. n. 157/1992).

L’ente Parco è un soggetto di diritto pubblico autonomo, sottoposto al controllo del Ministero dell’Ambiente e non della Regione, a cui è specificamente demandata la funzione di controllo sulla fauna selvatica presente nel proprio territorio. Pertanto, se i compiti di prevenzione e gestione sono affidati a un ente specifico, è quest’ultimo a dover rispondere dei danni che ne derivano.

Essendo stato citato in giudizio un soggetto sbagliato (la Regione anziché l’ente Parco), la Corte ha dichiarato irrilevante la discussione sul tipo di responsabilità applicabile (art. 2043 o 2052 c.c.), questione che potrà essere sollevata solo nei confronti del soggetto effettivamente responsabile.

Conclusioni

Questa ordinanza offre un’indicazione procedurale chiara e di grande importanza pratica. Chi subisce un danno da un animale selvatico all’interno di un parco nazionale deve rivolgere la propria richiesta di risarcimento direttamente all’ente Parco e non alla Regione. Agire contro l’ente sbagliato comporta il rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva, con conseguente spreco di tempo e risorse. La decisione sottolinea come la specificità della normativa che regola le aree protette prevalga sulle disposizioni generali, individuando una responsabilità mirata in capo all’ente che ha il controllo diretto e la gestione del territorio e della fauna che lo popola.

Chi è generalmente responsabile per i danni causati dalla fauna selvatica?
In generale, la responsabilità per i danni causati da animali selvatici è attribuita alla Regione, in quanto ente preposto al controllo e alla gestione della fauna sul territorio.

Se un incidente con un animale selvatico avviene in un parco nazionale, chi bisogna citare in giudizio?
In caso di incidente con fauna selvatica all’interno di un parco nazionale, il soggetto da citare in giudizio per il risarcimento dei danni è l’ente Parco, non la Regione.

Perché la responsabilità non è della Regione nel caso di un incidente avvenuto in un parco nazionale?
La responsabilità non è della Regione perché la legge che istituisce i parchi nazionali (L. n. 394/1991) è considerata una ‘lex specialis’ che affida specificamente all’ente Parco la funzione di controllo sulla fauna selvatica all’interno del proprio territorio, derogando alla competenza generale della Regione.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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