Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14951 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14951 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18787/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE L’AQUILA n. 55/2021 depositata il 27/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
–NOME COGNOME ha agito nei confronti della Regione Abruzzo per avere il risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura a causa della all’investimento di un cinghiale, che aveva improvvisamente attraversato la strada all’interno del parco della Maiella.
Il giudice di pace ha accolto la domanda condannando la Regione Abruzzo al risarcimento dei danni, ma, su appello di quest’ultima, la decisione è stata riformata dal tribunale di l’Aquila il quale ha osservato che l’animale era fuggito dalla Parco della Majella, e che dunque la responsabilità dell’incidente doveva ascriversi all’ente parco, che, per legge, ha la responsabilità della fauna selvatica che vive al suo interno.
Questa decisione è oggetto di ricorso per Cassazione da parte del COGNOME con un motivo di censura illustrato da memoria. Si è costituita la Regione Abruzzo per mezzo dell’avvocatura generale dello Stato e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ragioni della decisione
-Con l’unico motivo di ricorso si prospetta violazione degli articoli 2043 e 2049 del codice civile, nonché della legge 11 Febbraio 1992 numero 157 e successive modifiche.
La tesi del ricorrente è che ad essere passivamente legittimata non può che essere la regione in quanto, per legge, è la regione che ha il controllo della fauna che ha l’obbligo di effettuare una selezione ecologica, cioè di catturare gli elementi in sovrannumero e dunque di far sì che la fauna selvatica non proliferi e venga contenuta entro un numero di esemplari accettabili.
Inoltre, secondo il ricorrente, la responsabilità per il danno da fauna selvatica non è una responsabilità ex articolo 2043 bensì piuttosto ex articolo 2052 del codice civile, a differenza di quanto opinato dal tribunale.
Il motivo è infondato.
Se è vero che, in generale, è la regione ad essere passivamente legittimata per le azioni di risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica, è altresì vero che questa regola generale è derogata nei casi in cui una legge speciale stabilisca la responsabilità in capo ad altri.
E’ quanto avviene nel caso del parco nazionale della Maiella.
Va dunque ribadito l’orientamento secondo cui <> (Cass. 2502/ 2022).
Né ha rilievo il fatto che la regione ha compiti generali di tutela della fauna e di selezione ecologica, poiché quei compiti generali attengono a finalità diverse dal controllo dei danni che la fauna selvatica può causare e che mirano piuttosto ad un contenimento della fauna ad altri fini.
E dunque resta fermo che, qualora i compiti di prevenzione siano affidati ad un particolare ente, è quest’ultimo a doversi ritenere responsabile del danno.
Ciò posto, ed essendo dunque passivamente legittimato il parco e non la regione, è irrilevante l’ulteriore questione del titolo della responsabilità, vale a dire se esso sia rinvenibile nell’articolo 2043 anziché nell’articolo 2052 del codice civile: questione che dovrà porsi rispetto ovviamente al soggetto effettivamente legittimato.
Il ricorso va pertanto rigettato, ma le spese, in ragione dei mutamenti di giurisprudenza nonché della difficoltà di individuare il soggetto passivamente legittimato, possono compensarsi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 13/05/2024.