Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21375 Anno 2024
REGIONE ABRUZZO
– intimato – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di L’AQUILA n. 134/2020 depositata il 10/03/2020.
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21375 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 936/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata per legge in ROMA, alla piazza INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME, con domicilio digitale come in atti (CODICE_FISCALE)
– ricorrente –
contro
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 13/05/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME convenne la Regione Abruzzo dinanzi al Giudice di Pace di Pescara (già di San Valentino in Abruzzo Citeriore) per ottenere il risarcimento del danno riportato dalla sua autovettura a causa di una collisione un cervo, avvenuta in data 4/07/2013, sulla INDIRIZZO, in direzione RAGIONE_SOCIALE frazione La Riga;
si costituì in giudizio la Regione Abruzzo eccependo la propria carenza di legittimazione passiva;
il Giudice di Pace, sulla base RAGIONE_SOCIALE legge Regione Abruzzo n. 10 del 24/06/2003, riconobbe in favore RAGIONE_SOCIALE COGNOME il risarcimento del danno subito per l’autovettura , nella misura di oltre mille e trecento euro (€ 1.331,00) ritenendo che la Regione Abruzzo non avesse fornito prova RAGIONE_SOCIALE delega dei poteri gestori ed autonomi, in materia di responsabilità ai sensi dell’art . 2052 cod. civ., ad altri enti;
la Regione Abruzzo propose appello e il Tribunale di l’Aquila , nel ricostituito contraddittorio delle parti, con sentenza n. 134 del 10/03/2020, in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, accolse l’impugnazione e rigettò, pertanto, la domanda proposta in primo grado, ritenendo che lo sconfinamento degli animali non fosse sotto il controllo RAGIONE_SOCIALE Regione Abruzzo , bensì dell’RAGIONE_SOCIALE, nel cui ambito territoriale il sinistro si era verificato;
a vverso la sentenza del Tribunale di L’Aquila p ropone ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidandosi a tre motivi di impugnazione;
la Regione Abruzzo è rimasta intimata;
R.g. n. 936 del 2021 Ad. 13/05/2024; estensore: COGNOME
il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni e non risulta il deposito di memoria per l’adunanza del 13/05/2024 , alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Considerato che:
la ricorrente propone le seguenti censure:
primo motivo, nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 101, comma 2, 112 cod. proc. civ., per aver il Tribunale errato nell’individuare come unico responsabilità l’RAGIONE_SOCIALE, ponendo una questione d’ufficio senza assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie su di essa;
secondo motivo, violazione e (o) falsa applicazione in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 1, 9 RAGIONE_SOCIALE l. n. 157 del 11/02/1992, 11 RAGIONE_SOCIALE l. n. 394 del 6/12/1991, 2043 cod. civ., erronea esclusione RAGIONE_SOCIALE responsabilità RAGIONE_SOCIALE Regione Abruzzo per i danni cagionati da animali selvatici poiché il sinistro si verificava all’interno del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ma j ella, laddove l’RAGIONE_SOCIALE non risultava titolare di alcun potere di gestione, tutela e controllo RAGIONE_SOCIALE fauna selvatica, né in atti risultava alcuna delega, da parte RAGIONE_SOCIALE Regione, in merito;
terzo motivo, v iolazione e falsa applicazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1 e 9 RAGIONE_SOCIALE l. n. 157/1992, 2043, 2052 cod. civ, erronea esclusione RAGIONE_SOCIALE responsabilità RAGIONE_SOCIALE Regione per i danni cagionati da animali selvatici poiché il sinistro si verificava all’interno del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per aver ritenuto il Tribunale una diversa legittimazione passiva, sulla base del solo fatto che il sinistro si era verificato all’interno del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Maiella e tanto in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale che ritiene la sussistenza RAGIONE_SOCIALE legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE Regione, quale titolare RAGIONE_SOCIALE funzione
normativa, amministrativa di programmazione, coordinamento e controllo e di poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni;
il ricorso è infondato;
questa Corte (Cass. n. 2502 del 27/01/2022, Rv 663865 -01) ha già affermato, in controversia del tutto analoga, decisa in fase d’appello dallo stesso Tribunale di L’Aquila e recante n. 135 del 2020 e pubblicata in data 10/03/2020, concernente un sinistro avvenuto ugualmente nel perimetro del RAGIONE_SOCIALE nazionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che «in tema di danni cagionati dalla fauna selvatica all’interno di un RAGIONE_SOCIALE nazionale (ente di diritto pubblico sottratto al controllo RAGIONE_SOCIALE Regione e sottoposto a quello del Ministero dell’ambiente), la legittimazione passiva rispetto all’azione ex art. 2043 cod. civ. del danneggiato compete non già alla Regione ma all’ente RAGIONE_SOCIALE, al quale è riservata la funzione di controllo sulla fauna selvatica dalla l. n. 394 del 1991, costituente “lex specialis” rispetto agli artt. 1, 9 e 19 RAGIONE_SOCIALE l. n. 157 del 1992, che fissano le competenze generali RAGIONE_SOCIALE Regione nella suddetta materia»;
il Collegio condivide detto orientamento, per le ragioni compiutamente esposte nella richiamata ordinanza n. 2502 del 27/01/2022 da intendersi in questa sede integralmente richiamate, e intende ribadirlo, anche con riferimento alla controversia in esame, non risultando, inoltre, alcuna diversa prospettazione da quelle già svolte nell’ambito RAGIONE_SOCIALE controversia decisa dalla sopra menzionata ordinanza la cui parte ricorrente era, peraltro, rappresentata dallo stesso difensore che patrocina l’odierna ricorrente);
il ricorso è, pertanto, infondato;
il ricorso è rigettato;
nulla per le spese di lite, non avendo la Regione Abruzzo svolto attività difensiva alcuna;
R.g. n. 936 del 2021 Ad. 13/05/2024; estensore: COGNOME
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d. P.R. n. 115 del 2002, stante il rigetto dell ‘ impugnazione, deve darsi atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (in forza del comma 1 bis dello stesso art. 13), se dovuto;
il deposito RAGIONE_SOCIALE motivazione dell’ordinanza è fissato nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380 bis 1 cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se, dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Corte di