Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10226 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10226 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7570/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente- contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in CITTADELLA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 202/2023 depositata il 26/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La controversia concerne un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto una porzione di edificio industriale, stipulato nel 2005 tra la RAGIONE_SOCIALE di COGNOME Umberto e C. (promittente venditrice) e NOME COGNOME (promissario acquirente). Nel 2006 il promissario acquirente conveniva ex art. 2932 c.c. il promittente venditore dinanzi al Tribunale di Vicenza e trascriveva la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto. La promittente venditrice domandava in riconvenzionale la risoluzione e il risarcimento dei danni. Nel 2015, all’esito del giudizio di primo grado, veniva dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente, veniva ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. con condanna generica al risarcimento del danno «patito per effetto dell’inadempimento di controparte». Tale decisione è stata confermata dalla Corte di appello ed è passata in giudicato nel 2019.
Nel 2010, mentre il primo giudizio era ancora pendente, la promittente venditrice aveva avviato (sempre dinanzi al Tribunale di Vicenza) un nuovo processo (quello che giunge così al giudizio di questa Corte) per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla trascrizione della domanda giudiziale proposta dal promissario acquirente nel primo giudizio (allegando danni verificatisi successivamente alla scadenza dei termini ex art. 183 c.p.c. nel primo giudizio). Il promissario acquirente si costituiva contestando la domanda e l’istanza di riunione al primo giudizio, istanza che in effetti non veniva accolta, disponendosi invece la sospensione del secondo processo. Dopo la definizione del primo giudizio (nel senso indicato nel capoverso precedente), la promittente venditrice riassumeva questo secondo giudizio che in primo grado si concludeva con l’accoglimento parziale della domanda risarcitoria. Con la sentenza in epigrafe, la
Corte di appello di Venezia ha accolto l’appello incidentale del promissario acquirente, accertando l’inammissibilità della domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 96 c.p.c. per trascrizione ingiusta, in quanto essa avrebbe dovuto essere proposta nel primo giudizio. Ha disposto inoltre la restituzione della caparra confirmatoria di € 32.688.
Ricorre in cassazione la promittente venditrice con un motivo, illustrato da memoria. Resiste il promissario acquirente con controricorso e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. L’unico motivo denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c., per disapplicazione del principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile. Si censura che la Corte di appello di Venezia abbia ritenuto inammissibile la domanda risarcitoria per i danni da trascrizione di domanda giudiziale rivelatasi infondata, sul presupposto che tale risarcimento avrebbe dovuto essere richiesto nel giudizio introdotto dalla domanda trascritta. Si sostiene che tale decisione contrasti con il giudicato formatosi nel primo processo, nel quale il promissario acquirente è stato condannato in via generica al risarcimento dei danni, con liquidazione rimessa ad un separato giudizio, che è quello instaurato nel 2010, attualmente pendente. In altri termini si argomenta che la sentenza di appello ha illegittimamente riesaminato un punto coperto dal giudicato, sovvertendo una statuizione definitiva che aveva già riconosciuto la fondatezza della pretesa risarcitoria e la necessità di quantificarla in un giudizio separato.
1.2. – Il motivo è infondato.
Alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, la domanda risarcitoria ex art. 96 co. 2 c.p.c. per i danni da trascrizione di domanda giudiziale trascrivibile, ma trascritta «senza la normale prudenza» e rivelatasi infondata (c.d. trascrizione ingiusta), è da proporre esclusivamente nel giudizio introdotto da tale domanda, poiché sussiste una competenza funzionale inderogabile del giudice che
accerta l’inesistenza del diritto per cui è stata trascritta domanda giudiziale. Tale principio è stato riaffermato da Cass. SU 6597 del 2011, nel momento in cui ha riconosciuto il potere di domandare il risarcimento del danno in un separato giudizio solo per la trascrizione della domanda giudiziale al di fuori dei casi di cui agli artt. 2652 e 2653 c.c., cioè compiendo una trascrizione illegittima e non già «ingiusta» come in questo caso.
La ricorrente esclude che tale principio operi nel caso di specie, poiché a ciò si frapporrebbe il giudicato di condanna generica con liquidazione dei danni rimessa ad un separato giudizio, giudicato conseguito proprio all’esito del processo introdotto dalla domanda introdotta e trascritta infondatamente.
L’argomento non può ess ere accolto.
Se è vero infatti che il dispositivo della sentenza n. 620/2015 del Tribunale di Vicenza reca indubbiamente una condanna generica, è altrettanto vero che la portata di tale giudicato è da intendere alla luce del passo scarno, ma preciso, della motivazione (già riportato indietro, nella narrazione dei fatti di causa) in cui si puntualizza che si tratta del danno «patito per effetto dell’inadempimento di controparte», quindi del danno da responsabilità contrattuale, e non già della specie di danno da responsabilità extracontrattuale, discendente dall’«illecito processuale», determinato dalla trascrizione ingiusta della domanda.
In sintesi, tra il diritto al risarcimento del danno oggetto del giudicato della condanna generica de qua e il diritto al risarcimento del danno oggetto dell’attuale processo vi è tutta la differenza che passa tra la responsabilità contrattuale da inadempimento del contratto e la responsabilità extracontrattuale da domanda trascritta senza la normale prudenza ex art. 96 c.p.c.
La parte ricorrente obietta energicamente in tutto l’arco del ricorso e della memoria che, in concreto, si è trattato sempre (come nel primo giudizio, così nel secondo) e unicamente di danni da
trascrizione ingiusta della domanda giudiziale. Non si intende mettere in dubbio che ciò sia vero, anche perché risulta dagli atti. Tuttavia, vi sono almeno due salienti condotte processuali anteriori della promittente venditrice che impediscono che la vicenda abbia un esito diverso dal rigetto del ricorso, se si considera -come si deve considerare – prevalente la funzione nomofilattica delle pronunce di questa Corte.
In primo luogo, non si spiega perché la promittente venditrice abbia iniziato un processo distinto per il risarcimento da trascrizione di domanda giudiziale rivelatasi infondata, mentre era ancora pendente il processo promosso da tale domanda (ex art. 2932 c.c.). Infatti, delle due l’una: o i fatti generatori di tali danni si sono verificati anteriormente al maturare delle preclusioni in tale primo processo e allora il secondo processo sarebbe stato un espediente inammissibile per aggirare le preclusioni; oppure (come allega la ricorrente) tali fatti sono sopravvenuti dopo il maturare delle preclusioni e allora, in quanto tali, potevano (e quindi: dovevano) essere dedotti nel primo giudizio senza incontrare ostacolo alcuno nelle preclusioni (che non possono neutralizzare l’incidenza dei fatti sopravvenuti rilevanti nel corso del processo) e senza esporsi al rischio del diniego della riunione dei due giudizi.
In secondo luogo, alla lettura di una motivazione della sentenza di primo grado che preordinava univocamente la condanna generica alla liquidazione in separato giudizio dei danni da responsabilità per inadempimento contrattuale, la promittente venditrice aveva l’onere di proporre appello incidentale facendo valere ex art. 112 c.p.c. il vizio di extra petizione della sentenza, dal momento che ella aveva domandato il risarcimento dei danni ex art. 96 co. 2 c.p.c., mentre le era stata erroneamente accordata una condanna generica al risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale.
– Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo uni ficato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 1.550 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 05/03/2025.