Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17243 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 3 Num. 17243 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/06/2023
SENTENZA
sul ricorso 13539/2020 proposto da:
NOME NOME, domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in persona del Commissario Straordinario, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 197/2020 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 30/01/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2023 dal consigliere NOME COGNOME;
Fatti di causa
NOME COGNOME convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE chiedendo il risarcimento del danno cagionato alla sua autovettura in conseguenza dell’investimento di cane randagio. Il giudice adito accolse la domanda, condannando la RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di Euro 2.139,78. Avverso detta sentenza propose appello la RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza di data 30 gennaio 2020 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE accolse l’appello, rigettando la domanda.
Osservò il Tribunale che, trattandosi di responsabilità ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., l’individuazione dell’ente preposto al controllo ed al fenomeno del randagismo rilevava esclusivamente ai fini dell’imputazione RAGIONE_SOCIALE responsabilità omissiva sul piano causa le, ma non dispensava dall’onere di provare in concreto la colpa dell’ente e che l’attrice si era limitata ad allegare la mera verificazione del sinistro, senza dedurre specifici elementi di fatto idonei a fondare una concreta responsabilità colposa degli enti convenuti. Aggiunge che il primo giudice aveva trascurato di rilevare la più totale assenza di elementi di prova, neppure prospettati dall’istante, riguardo ad esempio alla presenza del cane nella zona nei giorni precedenti al sinistro ovvero
all’esis tenza di eventuali segnalazioni inviate al RAGIONE_SOCIALE in relazione alla presenza dell’animale nel territorio comunale. Osservò ancora che la RAGIONE_SOCIALE aveva dimostrato di essere sempre regolarmente intervenuta ogni volta che fosse giunta segnalazione da parte del Sindaco o RAGIONE_SOCIALE forza pubblica.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di due motivi e resistono con distinti controricorsi il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE. Con ordinanza di data 11 luglio 2022 il ricorso è stato rimesso alla pubblica udienza. Il Procuratore generale ha presentato le conclusioni scritte. E’ stata presentata memoria di parte.
Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, che ha prorogato fino alla data del 30 giugno 2023 l’applicazione dell e disposizioni di cui all’articolo 221, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all’articolo 23, commi 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 9-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 .
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 cod. civ ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n.4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che va considerato fondamento RAGIONE_SOCIALE responsabilità per i danni arrecati dagli animali randagi l’attribuzione per legge ad uno o più determinati enti pubblici (nel caso di specie sulla base RAGIONE_SOCIALE legge regionale la A.S.L.) del
compito RAGIONE_SOCIALE cattura e RAGIONE_SOCIALE custodia e che tale competenza non è in alcun modo condizionata al fatto che privati cittadini segnalino l’esistenza di cani randagi da catturare.
1.1. Il motivo è infondato. E’ ben vero che, sulla base RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di questa Corte come sintetizzata da Cass. n. 33470 del 2022, allorché l’erogazione del servizio di recupero e cattura dei cani randagi spetti alla RAGIONE_SOCIALE e la domanda risarcitoria sia fondata su un fatto che costituisce concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava ad evitare, grava sull’ente l’onere di allegare e dimostrare di avervi dato compiuta osservanza in base ai principi generali in materia di nesso di causalità e di responsabilità colposa; solo ove questa prova venga fornita, spetterà al danneggiato allegare e dimostrare che, ad esempio, il servizio era stato approntato solo sulla carta, ma che in realtà non era operativo o aveva, nella fattispecie, funzionato male, perché vi erano state specifiche segnalazioni che non avevano avuto seguito.
Il giudice del merito ha accertato che la RAGIONE_SOCIALE aveva dimostrato di essere sempre regolarmente intervenuta ogni volta che fosse giunta segnalazione da parte del Sindaco o RAGIONE_SOCIALE forza pubblica. Alla stregua di tale giudizio di fatto, non sindacabile nella presente sede di legittimità, deve ritenersi che il soggetto pubblico si sia attivato in funzione del rispetto dell’obbligo cautelare di condotta impostogli dalla normativa regionale. Una volta assolto tale onere probatorio, spettava al danneggiato provare l’inoperatività del servizio o il suo cattivo funzionamento, prova non assolta secondo il giudice del merito. La decisione impugnata risulta in definitiva conforme alla giurisprudenza di questa Corte, anche nella sua declinazione più recente richiamata dal precedente citato.
Con il secondo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che il giudice ha omesso di esaminare il fatto decisivo rappresentato dalla testimonianza di NOME COGNOME, dirigente del servizio veterinario RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il quale ha dichiarato che «all’epoca del sinistro, il servizio veterinario RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provvedeva al recupero dei cani randagi su segnalazione scritta anche via fax RAGIONE_SOCIALE forza pubblica (polizia municipale, polizia stradale ed altro) e non del singolo cittadino».
2.1. Il motivo è inammissibile. Il fatto, che sarebbe veicolato nel processo dalla testimonianza indicata, è privo di decisività, sotto più profili. In primo luogo esso non è riferito al caso concreto ma alla generica prassi dell’ufficio e dunque non spiega alcuna efficacia ai fini dell’identificazione di una concreta colpa dell’ente in relaz ione alla presente controversia. In secondo luogo esso non ha alcuna incidenza sul giudizio del giudice del merito, il quale non ha fatto riferimento alla mancanza di segnalazioni da parte del singolo cittadino, ma ha dato rilievo alla circostanza che la RAGIONE_SOCIALE era sempre regolarmente intervenuta ogni volta che fosse giunta segnalazione da parte del Sindaco o RAGIONE_SOCIALE forza pubblica, considerando evidentemente quest’ultimo come il profilo condizionante il giudizio di responsabilità, peraltro conformemente a diritto per quanto osservato a proposito del precedente motivo.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 770,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 970,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulterior e importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 9 febbraio 2023