Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6485/2022 R.G. proposto da: COMUNE DI COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO (TEL 06.3724212), presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME (CF: CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CF: CODICE_FISCALE, COGNOME (CF: CODICE_FISCALE
-Ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, ASL BRINDISI
-Intimati – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BRINDISI n. 1064/2021 depositata il 20/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME convenne dinanzi al giudice di pace il comune di Ostuni (odierno ricorrente) e l ‘ Azienda sanitaria locale di Brindisi esponendo che in data 1°/1/2014, alla guida della propria autovettura, percorreva la INDIRIZZO del Comune di Ostuni verso il centro abitato di Ostuni quando un branco di cani randagi provenienti da una strada laterale improvvisamente invadeva la sede stradale.
Per evitare di travolgere il branco l ‘ attore sterzava verso il lato opposto, colpendo di striscio solo uno dei cani, e facendo terminare la corsa dell ‘ autovettura contro il palo della rete elettrica ivi esistente. A causa dell ‘ urto l ‘ autovettura subiva danni quantificati nella misura di euro 4.970,00.
Costituendosi in giudizio il Comune di Ostuni dedusse il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che in materia di danni da randagismo fosse responsabile la Asl.
La Asl convenuta, oltre a sostenere che la responsabilità dei danni causati da randagi fosse ascrivibile al Comune, contestò la veridicità dei fatti.
Con sentenza n. 52/2015 il giudice di pace rigettò la domanda attorea, ritenendo non raggiunta la prova della dinamica dei fatti.
Avverso tale sentenza il Laveneziana propose appello denunziando un travisamento dei fatti e delle risultanze processuali.
Con sentenza n. 1064/2021, depositata in data 20/07/2021, oggetto di ricorso, il Tribunale di Brindisi, in accoglimento dell ‘ appello e in integrale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la Asl di Brindisi e il Comune di Ostuni al risarcimento, in solido, dei danni patrimoniali cagionati dall ‘ attore per il danneggiamento dell ‘autovettura, quantificati nella somma di euro 4.970,00, ‘oltre interessi e rivalutazione dal dì del fatto al momento del soddisfo’.
Avverso la predetta sentenza il Comune di Ostuni propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ‘ art. 380bis 1 c.p.c.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva nel presente procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione della Legge Quadro 14 agosto 1991, n. 281 nonché degli artt. 2, 3 8 della Legge
regionale Puglia n. 12/1995 in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p. c.’ , in relazione all ‘ ente dotato di competenza per procedere alla vigilanza e alla cattura dei cani randagi, laddove non è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune. Oggetto di specifica censura è la porzione di motivazione nella quale si afferma che i comuni ‘ oltre a dover predisporre i canili per il ricovero degli animali vaganti (art. 8 e 9 della legge regionale n. 12/1995), hanno l ‘ obbligo dei controlli connessi all ‘ attuazione della citata legge regionale (art. 2) mentre ai servizi veterinari della Usl e demandata alla vigilanza e controllo dei rifugi. Da ciò si desume che il Comune di Brindisi deve vigilare sull ‘ operato dell ‘ Asl alla quale è demandato al recupero degli animali vaganti. Nel caso de quo non è stato dimostrato a cura né del Comune di Brindisi, né dell ‘ Asl di aver assolto ai loro compiti istituzionali ‘ (così a p. 5, 1° e 2° §, della sentenza).
Il Comune ricorrente assume che la legge regionale Puglia 3/4/1995, n. 12, all ‘art. 6 (la cui rubrica titola ‘Recupero cani randagi’), prevede che ‘ Spetta ai Servizi veterinari delle USL il recupero dei cani randagi ‘, mentre ai Comuni spettano, ai sensi dell ‘art. 2, ‘ Le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico – sanitaria degli stessi, nonché i controlli connessi all ‘ attuazione della presente Legge ‘, i quali vengono tuttavia esercitati ‘ mediante le Unità sanitarie locali (USL), ai sensi della L.R. 2 agosto 1989, n. 13, art. 5 ‘.
In conclusione, il Comune ricorrente eccepisce il proprio difetto difetto di legittimazione passiva, dal momento che la richiamata legge regionale non prescrive un obbligo in capo al Comune di recupero dei cani randagi, obbligo che grava invece esclusivamente sulla Asl.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ In subordine: Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 cod. civ. e degli artt. 113 e 115 c.p.c., nonché degli artt. 8 e 9 della Legge regionale Puglia n. 12/1995 in relazione
all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c. ‘, per avere il Tribunale mancato di individuare un concreto comportamento colposo in capo al Comune, così ammettendo un ‘ ipotesi di responsabilità oggettiva.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., ‘ In subordine: Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 cod. civ. in relazione all ‘ art. 360 n. 3 e 5 cpc.’ , per avere il Tribunale riconosciuto una responsabilità della P.A. addirittura più stringente di quella oggettiva, escludendo la possibilità di eccepire il caso fortuito. Oggetto di specifica censura è la seguente porzione della sentenza gravata: ‘ la presenza di un cane randagio, in applicazione di una massima di comune esperienza di facile verificazione, lascia intendere che non sia stato osservato quel reticolato di norme e principi espressamente previsti dalla norma regolativa del settore ‘ (così a p. 5, penultimo §, della sentenza).
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 1224 c.c. e dei principi statuiti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 in relazione all ‘art. 360 n. 3 cpc.’, per avere il Tribunale erroneamente pronunciato in relazione alla debenza di rivalutazione monetaria ed interessi. A detta del ricorrente, l ‘ applicazione dei principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995 avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad escludere qualunque rivalutazione e ad applicare gli interessi sull ‘ importo devalutato alla data del fatto e annualmente rivalutato.
Sul primo motivo . Il motivo è fondato. Va premesso che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull ‘ ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva in capo alle ASL, alle quali la l.r. Campania n. 16 del 2001, ‘ ratione
temporis ‘ vigente, demandava l ‘ istituzione dell ‘ anagrafe canina e del servizio di accalappiamento dei cani, con conseguente responsabilità per l ‘ omessa predisposizione o il carente funzionamento dello stesso) (Cass., Sez. 6-3, ord. 08/02/2023, n. 3737; conformi Cass., Sez. 63, ord. 09/11/2021, n. 32884; Cass., Sez. 6-3, ord. 09/11/2021, n. 32884).
Con specifico riguardo alla legge regionale Puglia n. 12/1995 questa Sezione ha statuito che « Ai sensi degli artt. 2, 6 e 8, l.r. Puglia n. 12 del 1995, il Comune è privo legittimazione passiva in rapporto alla pretesa risarcitoria per i danni causati dai cani randagi, posto che in base alla menzionata legislazione regionale i Comuni devono limitarsi alla gestione dei canili al fine della mera “accoglienza” dei cani randagi recuperati, mentre al relativo “ricovero”, che presuppone l ‘ attività di recupero e cattura, sono tenuti i Servizi veterinari delle ASL » (così Cass., Sez. III, sent. 28/06/2018, n. 17060; conforme Cass., Sez. III, ord. 26/05/2020, n. 9671).
Ciò si ricava dal tenore letterale degli artt. 2 (tutela sanitaria e vigilanza), 6 (recupero cani randagi) e 8 (canili sanitari) della predetta legge. In particolare, all ‘ art. 6 si prevede (n. 1) che il recupero dei cani randagi spetta ai servizi veterinari delle Usl, mentre l ‘art. 2 si limita a specificare che ‘ i controlli connessi all ‘ attuazione della presente legge sono attribuite ai comuni, che li esercitano mediante le unità sanitarie locali (usl), ai sensi dell ‘ art. 5 della legge regionale 22 agosto 1989, n.13 ‘.
Sul secondo motivo. Il secondo motivo risulta assorbito dall ‘ accoglimento del primo, relativo al difetto di legittimazione passiva del Comune ricorrente. In ogni caso, va rilevato che l ‘ attraversamento della strada da parte di un animale randagio, essendo un evento puramente naturale, può comportare un obbligo dell ‘ ente gravato di impedirne verificarsi nei limiti della esigibilità del comportamento, tenendo conto che nel caso di specie l ‘ impatto tra
la vettura del Laveneziana ed il cane randagio avvenne fuori del centro abitato.
Sul terzo motivo. Anche motivo in esame è assorbito dall ‘ accoglimento del primo motivo, dal momento che, essendo esclusa la legittimazione passiva del Comune ricorrente, ne consegue che alcuna responsabilità può essere attribuita a quest ‘ ultimo.
Sul quarto motivo. Stante l ‘ accoglimento del primo motivo, relativo al difetto di legittimazione attiva del Comune, ne consegue che nulla è dovuto da quest ‘ ultimo a titolo di risarcimento, sicché il presente motivo, relativo al calcolo di interessi e rivalutazione monetaria, risulta assorbito.
Alla fondatezza, nei suindicati termini e limiti del primo motivo di ricorso, consegue la cassazione in relazione dell ‘ impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Brindisi che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il Giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, assorbiti i restanti. Cassa in relazione e rinvia al Tribunale di Brindisi, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25/09/2023.