Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 24260 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 24260 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8489/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME e NOME COGNOME rappresentati e COGNOME
difesi dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE con domiciliazione digitale ex lege
-ricorrenti- contro
COMUNE DI CAMPAGNA, rappresentato e dife so dall’ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, con domiciliazione digitale ex lege
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, con domiciliazione digitale ex lege
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 97/2023 depositata il 31 gennaio 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato quanto segue.
Con atto di citazione del 23 settembre 2019 NOME COGNOME e NOME COGNOME convenivano davanti al Tribunale di Salerno il Comune di Campagna per ottenerne il risarcimento dei danni subiti a causa della improvvisa intrusione nella strada urbana, l’8 giugno 2017, di un grosso cane randagio, che veniva mortalmente travolto dal COGNOME quale conducente di un motociclo di proprietà della COGNOME; precisamente, chiedevano il risarcimento di danni al motociclo nella misura di euro 12.026,67 e il risarcimento per la lesione del motociclista nella misura di euro 5.000.
Il Comune si costituiva resistendo e otteneva la chiamata in causa di RAGIONE_SOCIALE c/o il Rappresentante Generale per l’Italia, che rimaneva contumace.
Con sentenza n. 3284/2021 il Tribunale rigettava la domanda.
La COGNOME e il COGNOME proponevano appello, cui resisteva il Comune; si costituiva resistendo anche la compagnia assicuratrice.
La Corte d’appello di Salerno rigettava il gravame con sentenza n. 97/2023.
La COGNOME e il COGNOME hanno presentato ricorso, composto di tre motivi, da cui si sono difesi con rispettivo controricorso il Comune e la compagnia assicuratrice.
I ricorrenti e la controricorrente RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria.
Ritenuto quanto segue.
Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 5 e 6 L.R. Campania n. 16/2001.
1.1 La Corte d’appello ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva del Comune poiché l’accalappiamento dei randagi, secondo la legge regionale campana, spetterebbe all’Asl, non sussistendo obbligo in tal senso del Comune la cui violazione possa integrare responsabilità civile. In particolare, invoca l’articolo 5, primo comma, lettera c), L.R. Campania n. 16/2001 per cui i servizi veterinari delle Asl ‘attivano il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici’.
Il giudice d’appello ritiene che tale norma non sia stata ‘neppure menzionata dagli appellanti’, i quali avrebbero richiamato solo l’articolo 6, primo comma, lettera b), di tale legge, per cui i Comuni provvedono ‘ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle AA.SS.LL.’.
Sostengono i ricorrenti che la Corte territoriale abbia errato sia sul dato normativo sia sulla giurisprudenza di legittimità: dove la legge regionale impone ai Comuni l’obbligo di assicurare il ricovero e la custodia degli animali, ciò va interpretato nel senso che spetta loro ‘non solo la custodia, ma anche la cattura’, perché questa sarebbe ‘presupposto del ricovero nelle apposite strutture comunali’, alla luce di Cass. 15167/2017, in motivazione; il che sarebbe ribadito da Cass. 17060/2018, per cui il ricovero ‘è implicante la cattura’, e da Cass. ord. 23633/2019 che, applicando la L.R. Lazio n. 34/1997,
in motivazione attribuisce la responsabilità solidale al Comune e all’Azienda Usl ‘per i danni causati ai terzi da cani randagi, delle quali l’uno e l’altra non abbiano assicurato la cattura e la custodia’. Il giudice d’appello non avrebbe attribuito ‘competenza esclusiva’ alle Asl per la cattura dei cani randagi, riconoscendo nel caso in esame all’Asl, secondo la normativa regionale, la competenza per la ‘prevenzione del fenomeno del randagismo’: affermazione che andrebbe ‘letta e interpretata in relazione alla specifica vicenda’ trattata dal giudice d’appello.
1.2 Quale più recente arresto massimato in tema, Cass. sez. 3, ord. 8 febbraio 2023 n. 3737 afferma che la responsabilità civile per danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull’ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281/1991, conferiscono il compito di cattura e custodia (conforme, sempre tra gli arresti massimati, a Cass. sez.6-3, ord. 9 novembre 2021 n. 32884), e ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva delle Asl cui la L.R. Campania n. 16/2001, ratione temporis applicabile, attribuiva tra l’altro il ‘servizio di accalappiamento dei cani’.
Il motivo è quindi infondato, avendo ormai la giurisprudenza di legittimità consolidata offerto una inequivoca soluzione interpretativa.
Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c. per motivazione apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile.
2.1 Non si comprenderebbe come ‘l’Ente convenuto abbia assolto al precipuo compito, impostogli dalla … lett. b) dell’art. 6 co. 1 L.R. Campania n. 16/2001, di assicurare la cattura dei cani randagi’; e comunque le condotte menzionate non escluderebbero ‘la responsabilità per le inadempienze all’obbligo di cattura dei randagi’.
2.2 La frase della motivazione della sentenza qui riportata si riferisce al Comune, sicché, a tacer d’altro – la motivazione è ictu oculi del tutto comprensibile -, la questione che veicola è assorbita dal precedente motivo, che è stato risolto nel senso di escludere la legittimazione passiva del Comune, essendo la cattura dei cani randagi compito della Asl.
Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c., per motivazione illogica, perplessa e obiettivamente incomprensibile.
3.1 La C orte territoriale ha ritenuto infondato l’appello ‘tenuto anche conto della spropositata richiesta di risarcimento’ degli appellanti, attualmente ricorrenti. Si argomenta quindi sul quadro probatorio e sulla richiesta, nell’atto d’appello, dell’ammissione di mezzi di prova.
3.2 Anche questo motivo è evidentemente assorbito dal rigetto della prima censura.
Il ricorso merita quindi rigetto. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese processuali per la natura della vicenda, considerato pure che è insorta anteriormente (nel 2017) alla stabilizzazione giurisprudenziale in tema.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater , d.p.r. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso compensando le spese processuali.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater , d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2025.