Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30381 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30381 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/11/2024
RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI DA FAUNA SELVATICA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15099/2021 R.G. proposto da NOME COGNOME, rappresentata e difes a dall’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
nonché contro
REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente – avverso la sentenza n. 725/2021 del TRIBUNALE DI RAGIONE_SOCIALE, depositata il 3 maggio 2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
NOME domandò giudizialmente la condanna della Regione Campania e della Provincia di Avellino al risarcimento dei danni patiti da un autoveicolo per l’impatto di quest’ultimo, in transito su una pubblica strada, con un animale selvatico (cinghiale);
la domanda è stata disattesa nei due gradi di merito del giudizio; avverso la sentenza in epigrafe indicata, resa in sede di appello, ricorre per cassazione NOME AVV_NOTAIO, affidandosi ad un motivo; resistono, con distinti controricorsi, la Regione Campania e la Provincia di Avellino, enti originariamente convenuti;
parte ricorrente e la controricorrente Provincia di Avellino hanno depositato memoria illustrativa;
il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
l’unico motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ. e degli artt. 1260 e 1376 cod. civ.;
la ricorrente imputa alla gravata sentenza di aver erroneamente disconosciuto la titolarità del diritto azionato (impropriamente confusa -a dire dell’impugnante – con la legittimazione ad agire), peraltro su rilievo officioso, in difetto cioè della imprescindibile eccezione di parte: assume, per converso, che all’epoca del sinistro era proprietaria del veicolo danneggiato, in quanto tale titolare del diritto di credito risarcitorio, in seguito non ceduto ad alcuno;
il motivo è inammissibile;
a fondamento della reiezione della istanza risarcitoria, il giudice territoriale ha addotto il difetto di titolarità del rapporto controverso in capo all’attrice (questione ritenuta rilevabile ex officio e comunque
r.g. n. 15099/2021 Cons. est. NOME COGNOME
eccepita ritualmente sin dal primo grado dalla Regione Campania) in quanto non proprietaria del mezzo danneggiato (trasferito a terzi prima della introduzione della lite) nonché la mancanza di una pregiudizievole incidenza del sinistro sul patrimonio dell’ istante, per difetto di « prova che la NOME abbia sostenuto esborsi in conseguenza del sinistro »;
ciò posto, le difese della ricorrente in questa sede non rivolgono alcuna considerazione critica – men che meno puntuale e specifica, come prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. avverso il secondo profilo testé riassunto, integrante vera e propria autonoma ratio decidendi della pronuncia;
resta pertanto precluso -siccome in ogni caso non conducente alla auspicata cassazione della sentenza gravata -l’esame delle censure sollevate circa la titolarità del diritto controverso, peraltro destituite di fondamento circa la deducibilità soltanto con eccezione di parte del difetto di detta titolarità (basti qui il richiamo, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., Cass., Sez. U, 16/02/2016, n. 2951);
il ricorso è dichiarato inammissibile;
il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue la soccombenza, con liquidazione secondo tariffa, parametrata alle attività difensive effettivamente esplicate nel presente grado da ciascuna controricorrente;
attes a l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
r.g. n. 15099/2021 Cons. est. NOME COGNOME
p. q. m.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente, COGNOME NOME, alla refusione in favore delle parti controricorrenti delle spese del presente giudizio, liquidate: per la Regione Campania in euro 1.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; per la Provincia di Avellino in euro 1.500 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione
r.g. n. 15099/2021 Cons. est. NOME COGNOME