Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31462 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31462 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/12/2025
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliera
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 7457 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da
COGNOME NOME NOMEC.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (P.I.: P_IVA), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’ avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 788/2022, pubblicata in data 5 ottobre 2022;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 19 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME ha agito in giudizio nei confronti del Comune RAGIONE_SOCIALE per ottenere il risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura a seguito di un incidente stradale avvenuto in una via comunale, a suo dire imputabile alle cattive condizioni del fondo stradale.
Oggetto:
RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI DA COSE IN CUSTODIA (ART. 2051 C.C.)
Ad. 19/11/2025 C.C.
R.G. n. 7457/2023
Rep.
La domanda è stata rigettata dal Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre il COGNOME, sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso il Comune di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 -bis , comma 1, c.p.c..
A seguito del deposito di istanza di decisione della parte ricorrente, è stata, peraltro, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Si premette che la proposta di definizione accelerata del ricorso è stata formulata sulla base del rilievo che era stata proAVV_NOTAIOa una « copia del provvedimento impugnato tuttavia priva di attestazione di cancelleria circa la data di pubblicazione e il numero ad essa assegnato, il che implica che quella depositata non può essere considerata conforme all’originale » (era stato, segnatamente, proAVV_NOTAIOo un duplicato informatico di detto provvedimento).
Tale rilievo deve ritenersi superato dall’avvenuto successivo deposito della copia informatica del provvedimento stesso, munita delle attestazioni mancanti nel duplicato, benché esclusivamente sulla base dell’indirizzo di questa Corte (sopravvenuto, rispetto alla proposta), secondo il quale « nel regime di deposito telematico degli atti, l ‘ onere del deposito di copia autentica del provvedimento impugnato, imposto a pena di improcedibilità del ricorso dall ‘ art. 369, comma 2 n. 2, c.p.c., è assolto non solo dal deposito della relativa copia informatica, recante la stampigliatura dei dati esterni concernenti la sua pubblicazione (numero cronologico e data), ma anche dal deposito del
Ric. n. 7457/2023 – Sez. 3 – Ad. 19 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 11
duplicato informatico di detto provvedimento, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell ‘ originale informatico e che, per sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione che ne determinerebbe, di per sé, l ‘ alterazione; ne consegue che, ai fini della verifica della tempestività dell ‘ impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione, ove in contestazione e non desumibili dai sistemi informatici in uso alla Corte di cassazione, vanno desunti dalla consultazione del fascicolo di merito, acquisito d ‘ ufficio ex art. 137-bis disp. att. c.p.c. per i giudizi introAVV_NOTAIOi con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023, ovvero, per i giudizi precedentemente introAVV_NOTAIOi, tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in presenza di istanza del ricorrente ex art. 369, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione antecedente all ‘ abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149 del 2022 » (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12971 del 13/05/2024).
Deve, pertanto, esaminarsi il merito del ricorso.
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione – ex art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c. – degli artt. 115 e 116 c.p.c. ».
Il ricorrente sostiene che né la dinamica dell’incidente e, in particolare, il nesso di causa tra cosa in custodia ed evento dannoso, né i danni conseguentemente subiti dalla propria autovettura, specificamente allegati nell’atto introduttivo del giudizio, erano stati contestati da ll’ente convenuto (che, a suo dire aveva solo negato l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 2051 c.c. ed eccepito la ricorrenza di una ipotesi di caso fortuito costituito dalla conAVV_NOTAIOa colposa del danneggiato), onde « il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale giudice di appello, in riforma della sentenza impugnata, avrebbe dovuto pronunciare esclusivamente sulla sussistenza o meno della responsabilità del Comune di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dovendo sia l’evento che il danno ed
il nesso causale essere considerato come circostanza non contestata e dunque pacifica tra le parti ».
Il motivo è infondato.
Il giudice d’appello ha affermato, sulla questione oggetto della censura, che « era onere dell’attore in primo grado provare il fatto generatore del danno relativamente al quale è stato chiesto il risarcimento, e cioè il danneggiamento materiale subito dalla vettura di sua proprietà a causa di una buca ricoperta d’acqua presente sul t ratto stradale dalla stessa percorso. Tale fatto storico, infatti, diversamente da quanto deAVV_NOTAIOo da parte appellante, è stato contestato dal Comune convenuto sin dalla comparsa di costituzione e risposta in primo grado (cfr. pag. 4 e 5), e quindi non poteva dirsi provato ex art. 115, comma 1, c.p.c. in applicazione del principio di non contestazione ».
La valutazione del contenuto dell’atto di costituzione dell’ente convenuto operata dal giudice d’appello risulta del tutto condivisibile.
Da un complessivo esame del contenuto di tale atto (consentito, per essere esso adeguatamente riportato negli atti legittimamente esaminabili da questa Corte) emerge, infatti, con evidenza, che il Comune di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva operato una contestazione delle circostanze di fatto poste dall’attore a fondamento della propria domanda, dotata di un sufficiente grado di specificità, specie se valutata in relazione al grado di specificità delle predette allegazioni.
L’ente convenuto aveva, in particolare, addirittura eccepito la nullità dell’atto di citazione per l’insufficiente indicazione di quelle circostanze di fatto e, comunque, aveva deAVV_NOTAIOo espressamente che l’attore avrebbe dovuto provare « il nesso causale tra la cosa e il danno, situazione questa che a parere della scrivente non viene assolutamente fornita da controparte nel proprio atto », che « l’evento oggetto del presente giudizio è privo di qualsivoglia fondamento fattuale e concreto realmente
verificatosi », nonché che dalla « descrizione dei fatti proposta da parte attrice non è facile capire le dinamiche dell’accaduto né tanto meno quali sarebbero state le cause dell ‘ evento ed il nesso di causalità tra l’evento dannoso ed il danno e l’eventuale fantomatica omissione dell’Ente ».
Non vi è dubbio che si tratta di contestazioni idonee a configurare una radicale e specifica contestazione delle circostanze di fatto allegate dall’attore a sostegno della sua domanda, le quali, pertanto, come correttamente ritenuto dal giudice d’appello, avrebbero dovuto da quello essere dimostrate.
Va, in definitiva, esclusa qualunque violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., da parte del tribunale, in relazione ai profili fatti valere con il motivo di ricorso in esame.
Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa applicazione – ex art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c. – degli artt. 115, 116 e 246 c.p.c. ».
Il ricorrente si duole della valutazione di inattendibilità, da parte del tribunale, di uno dei propri testimoni (segnatamente, il teste COGNOME), indicato come terzo trasportato a bordo della sua autovettura al momento dell’incidente .
A suo dire, il teste sarebbe stato ritenuto inattendibile dal tribunale anche a causa della sua pretesa incapacità a testimoniare (peraltro non eccepita tempestivamente), benché tale incapacità sarebbe del tutto insussistente.
Il motivo è inammissibile.
In primo luogo, non è affatto vero che il teste COGNOME sia stato ritenuto inattendibile dal tribunale in quanto incapace a testimoniare.
Al contrario, dato atto che la situazione di incapacità del teste non era stata eccepita e non era rilevabile di ufficio, il giudice di secondo grado si è limitato ad affermare che ciò non impediva di valutare l’attendibilità dello stesso : ciò che, del resto, è conforme a consolidata giurisprudenza di legittimità.
E tale attendibilità ha valutato negativamente, sulla base di una motivazione ampia e dettagliata, relativa alla contraddittorietà delle dichiarazioni rese dallo stesso, non sulla base della predetta incapacità.
Si tratta, dunque, di una valutazione non sindacabile nella presente sede, in considerazione del consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, per cui « la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti; tale attività selettiva si estende all’effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull’efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova » (Cass., Sez. 6 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017; conf., ex multis : Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014; Sez. L, Sentenza n. 42 del 07/01/2009; Sez. L, Sentenza n. 12747 del 01/09/2003; nel medesimo senso: Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019).
Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e falsa applicazione – ex art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c. – degli artt. 116 e 132 c.p.c. ».
Il ricorrente sostiene che i giudici di merito avrebbero disatteso le conclusioni contenute nella relazione del consulente tecnico di ufficio in ordine ai danni subiti dalla sua autovettura in conseguenza dell’incidente, senza una adeguata e logica motivazione e facendo riferimento a circostanze a suo dire ‘ estranee al giudizio ‘ .
Il motivo è inammissibile.
La censura riguarda esclusivamente l’entità dei danni che avrebbe subito l’autovettura dell’attore a seguito dell’incidente. L a domanda dell’attore è stata , però, rigettata (in primo luogo) per il difetto di prova sulla stessa dinamica del predetto incidente e, quindi, del nesso di causa tra cosa in custodia ed evento dannoso; e ciò è, di per sé, sufficiente ad escludere la deAVV_NOTAIOa responsabilità dell’ente convenut o.
D’altra parte, non hanno trovato accoglimento le censure, formulate con i precedenti motivi di ricorso, aventi ad oggetto tale pregiudiziale, assorbente ed autonoma ragione di rigetto della domanda.
Ne consegue che non possono avere alcun rilievo concreto, ai fini della decisione del presente ricorso, le questioni relative ai danni subiti dal veicolo dell’attore ed alla loro effettiva riconducibilità all’incidente.
In ogni caso, le censure formulate con il motivo di ricorso in esame si risolvono, in sostanza, nella contestazione della prudente valutazione delle prove (ivi inclusa la consulenza tecnica di ufficio) e del giudizio di attendibilità dei testimoni da parte del tribunale, valutazioni che risultano correttamente effettuate e sostenute da una motivazione certamente adeguata, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non sindacabile nella presente sede. 5. Con il quarto motivo si denunzia « Violazione e falsa applicazione – ex art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c. – degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché del D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 37/2018 ».
Il ricorrente sostiene che le spese di lite avrebbero dovuto essere compensate, essendo state rigettate alcune eccezioni preliminari di rito sollevate dal comune appellato, in secondo grado, e che, quanto meno, tali spese avrebbero dovuto essere liquidate in misura inferiore a quella operata dal tribunale, corrispondente ai valori medi della tariffa.
Il motivo è manifestamente infondato.
Il giudice di appello ha correttamente applicato il disposto dell’art. 91 c.p.c., secondo il quale la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese in favore di quella vittoriosa (cd. principio di soccombenza): non vi è dubbio, infatti, che la soccombenza della parte attrice nel presente giudizio sia stata integrale.
Né può assumere rilievo, in proposito, il rigetto di alcune eccezioni pregiudiziali di rito, avendo rilievo, ai fini del cd. principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., esclusivamente l’accoglimento o il rigetto della domanda proposta, non l’esito delle eventuali questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5373 del 05/04/2003; Sez. 6 2, Sentenza n. 18503 del 02/09/2014).
Inoltre, la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se aAVV_NOTAIOata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005; conf., in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 851 del 01/03/1977; Sez. 3, Sentenza n. 1898 del 11/02/2002; Sez. L, Sentenza n. 10861 del 24/07/2002; Sez. 3, Sentenza n. 10009 del 24/06/2003; Sez. 1, Sentenza n. 17692 del 28/11/2003; Sez. 3, Sentenza n. 6756 del 06/04/2004; successivamente: Sez. 1, Sentenza n. 28492 del 22/12/2005; Sez. 3, Sentenza n. 7607 del 31/03/2006; Sez. 3, Sentenza n. 22541 del 20/10/2006; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26912 del 26/11/2020).
Né può ritenersi sindacabile la liquidazione delle spese di lite, da parte del giudice del merito, laddove essa sia avvenuta nell’ambito dei limiti minimi e massimi previsti dalla tariffa , come nella specie.
Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, infatti, « non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone ch e l’esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla ‘forcella’ di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura » (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 28325 del 29/09/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021; Sez. L, Ordinanza n. 12537 del 10/05/2019; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017; conf. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26608 del 09/11/2017; Sez. L, Ordinanza n. 22991 del 02/10/2017; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 29606 del 11/12/2017; è opportuno sottolineare che il principio dell’assenza di vincoli, anche motivazionali, in caso di liquidazione delle spese in misura diversa dai valori medi della tariffa, purché non inferiori ai minimi, non è stato in alcun modo inciso dalle successive decisioni che, per il regime conseguente alle modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018, hanno affermato l’inderogabilità dei suddetti valori minimi; cfr., in
motivazione: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9815 del 13/04/2023; Sez. 2, Sentenza n. 10438 del 19/04/2023; Sez. 2, Sentenza n. 11102 del 24/04/2024; Sez. 2, Sentenza n. 24993 del 22/08/2023).
In nessun caso, quindi, può ritenersi sindacabile, in sede di legittimità, una liquidazione delle spese del giudizio di merito che si sia attenuta proprio ai valori medi della tariffa.
6. Il ricorso è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Non sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente, nella presente sede, ai sensi dell’art. 96, comma 3 e 4, c.p.c., e dell’art. 380 bis c.p.c., in quanto il rigetto del ricorso ha avuto luogo per ragioni diverse e incompatibili con quelle indicate nella proposta di definizione accelerata.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, liquidandole in complessivi € 1.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti
in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 19 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME