Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17098 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17098 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/06/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 13866/2022 R.G.
proposto da
COMUNE DI QUINDICI, rappresentato e difeso dall ‘ avv. NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
e contro
ASL DI AVELLINO
– intimata –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 930 del 7/3/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/5/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
–NOME COGNOME conveniva in giudizio il Comune di Quindici e l’ASL di Avellino chiedendo il risarcimento dei danni subiti per essere stato
aggredito, in data 6/4/2016, da un branco di cani randagi, uno dei quali lo aveva azzannato;
-instaurato il contraddittorio con i convenuti e trasformato il rito da ordinario in sommario, con l’ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del 25/2/2019 il giudice di primo grado respingeva la domanda attorea;
-i nvestita dell’impugnazione di RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 930 del 7/3/2022, riformava la decisione di primo grado e condannava il Comune e la ASL a risarcire all’appellante la somma di Euro 6.951,73, oltre a interessi e spese;
-avverso la predetta sentenza il Comune di Quindici proponeva ricorso per cassazione, fondato su tre motivi;
-resisteva con controricorso NOME COGNOME mentre non svolgeva difese la ASL di Avellino;
-il Comune di Quindici depositava memoria ex art. 380bis .1, comma 1, c.p.c.;
-all’esito della camera di consiglio del 12/5/2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380 -bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-col secondo motivo il Comune ricorrente deduce «violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 2043 e ss., art. 2697 e 2700 c.c.; degli artt. 99, 115, 116 c.p.c., in relazione agli art. 360 n. 3 c.p.c. »; nella domanda dell’attore mancano l’allegazione e la prova di una condotta colposa ascrivibile all’ente e della riconducibilità causale dell’evento a tale condotta ;
-il Collegio considera di rilievo nomofilattico la questione relativa alla necessità di allegare e provare la colpa (secondo il modello normativo dell’art. 2043 c.c.) dell’ente convenuto e indicato come soggetto responsabile dell’aggressione da parte di cani randagi;
-pertanto, al fine di un compiuto esame della predetta questione, appare necessario disporre il rinvio della presente causa alla pubblica udienza della Sezione;
p. q. m.
la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della Sezione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,