SENTENZA TRIBUNALE DI CAGLIARI N. 735 2026 – N. R.G. 00006001 2025 DEPOSITO MINUTA 20 03 2026 PUBBLICAZIONE 18 03 2026
NNUMERO_DOCUMENTO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL’UDIENZA DEL 18/03/2026
All’odierna udienza ad ore di rito davanti a l Tribunale, nella persona del AVV_NOTAIO, sono presenti i difensori delle parti che richiamano le conclusioni come in atti.
Il AVV_NOTAIO, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell’odierna udienza.
Il AVV_NOTAIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del AVV_NOTAIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. NUMERO_DOCUMENTO avente il seguente OGGETTO: responsabilità extracontrattuale, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO, C.F.
elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado.
APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO, C.F.
elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio del difensore che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d’appello notificato via Pec al procuratore costituito in data 24.09.2025, ha impugnato la sentenza del AVV_NOTAIO di COGNOME di Cagliari n. 600/2025 del 28.06.2025, emessa a definizione del giudizio di primo grado R.G. n. 3500/2022, che lo aveva condannato al pagamento in favore di di € 3.500,00 , a titolo di risarcimento dei danni volontariamente cagionati all’autovettura di proprietà di quest’ultima.
A sostegno delle proprie ragioni, ha sostenuto sinteticamente quanto segue:
-con ricorso ritualmente notificato del 11.01.2023, lo aveva citato in giudizio davanti al AVV_NOTAIO di COGNOME di Cagliari allegando di essere proprietaria della vettura Audi A1 targata TARGA_VEICOLO, custodita nel locale ad uso parcheggio di proprietà comune col convenuto;
-in data 21.03.2021, la aveva sporto denuncia-querela contro ignoti, avendo riscontrato danni sulla carrozzeria della sua vettura consistenti in graffi e segni lungo entrambi i lati della stessa;
-dato che gli episodi di danneggiamento si erano ripetuti, in data 17.06.2021 la aveva installato un sistema di telecamere sulla propria autovettura, al fine di individuare il responsabile;
-l’attrice aveva sostenuto nel giudizio di primo grado che le immagini riprese dal sistema avevano consentito di identificare il mentre colpiva la carrozzeria dell’Audi con mastelli della spazzatura, borse od altri oggetti;
-secondo le allegazioni della dall’11.08.2021 al 25.01.2022 erano stati rilevati molteplici episodi di danno dello stesso tipo;
-le immagini, depositate presso la questura di Cagliari in data 02.02.2022, erano state inviate alla Procura di Cagliari ad integrazione della prima querela sporta contro ignoti, unitamente alla nuova denuncia presentata il 26.01.2022;
-la nel giudizio di primo grado aveva dunque rassegnato le seguenti conclusioni:
‘ 1) accertare e dichiarare la responsabilità di per i danni arrecati all’autovettura Audy A1 TARGA_VEICOLO per i titoli di cui all’espositiva dell’atto introduttivo e per quanto emerso e attestato dalle produzioni attoree e dall’istruttoria espletata;
per l’effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma di euro 3.673,96 a titolo di risarcimento dei danni materiali arrecati alla vettura attorea e, inoltre, condannandolo al risarcimento dei danni morali, a favore dell’attrice, per i fatti di causa, che si indicano in misura di euro 1.000,00 ovvero di quell’altra ulteriore che verrà ritenuta di giustizia dal AVV_NOTAIO di COGNOME;
in ogni caso, con vittoria delle spese e competenze di lite, delle quali si chiede la distrazione a favore del sottoscritto avvocato. al risarcimento dei danni quantificati in € 3.673,96 oltre IVA e di quelli morali, da determinarsi secondo equità ‘ .
Il si era costituito nel giudizio di primo grado, contestando di essere responsabile del danneggiamento anche per mera colpa dell’autovettura dell’attrice e la rilevanza probatoria delle immagini prodotte, le quali non costituivano prova né dei pretesi danneggiamenti né del loro autore.
Pertanto, il aveva chiesto il rigetto delle domande proposte dell’attrice , rassegnando le seguenti conclusioni:
‘ 1) rigettare la domanda proposta dalla signora , assolvendo il convenuto da ogni avversa pretesa;
con vittoria di spese e di competenze professionali del giudizio ‘.
A definizione del giudizio di primo grado, il AVV_NOTAIO di COGNOME, con sentenza n. 6798/2025 del 28.06.2025, aveva ritenuto che ‘ i danni subiti dall’autovettura sono visibili anche nelle foto e nel CD versati in atti dall’attrice, e , pur se privi di data certa, può ragionevolmente presumersi che siano gli stessi di quelli accertati dal RAGIONE_SOCIALE, non derivanti da alcun sinistro stradale, e che siano stati causati dal il quale -come già più sopra evidenziato -è stato
convocato in RAGIONE_SOCIALE rendendosi disponibile ad un risarcimento’ e che ‘ avendo la parte attrice provato il verificarsi del fatto, il danno ingiusto subito ed il nesso causale tra il fatto e l’effetto, ne consegue che la responsabilità debba ascriversi al convenuto il quale deve, pertanto, risarcire il danno causato ed ingiustamente subito dall’attrice ‘ .
Il AVV_NOTAIO di primo grado ha pertanto così disposto: ‘ 1) accoglie la domanda attorea in quanto fondata; 2) condanna al pagamento, in favore di , della somma di euro 3.500,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, escluso il danno morale per i motivi più sopra spiegati; 3) condanna al pagamento del compenso unico professionale che liquida in euro 650,00 oltre rimborso forfetario, c.p.a. ed iva come per legge, nonché, al rimborso delle spese vive e documentate del giudizio che liquida in euro 155,92, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ‘ .
Tanto premesso, avverso la sentenza del AVV_NOTAIO di COGNOME, ha proposto tempestivo appello, notificato in data 29.09.2025, per un unico motivo relativo all’ erronea interpretazione delle risultanze processuali, in quanto il AVV_NOTAIO di COGNOME aveva ‘malamente interpretato le risultanze processuali e le norme che regolano la materia (art. 2043 e 2697 Cod. Civ)’ .
A fondamento dell’appello, ha sostenuto: -con riguardo all’ an debeatur, non potevano rivestire valenza probatoria le dichiarazioni rese all’udienza del 01.03.2024 dalla teste figlia di e come pure le denunce-querele sporte dalla l’annotazione di servizio della Questura di Cagliari e, tantomeno, la comunicazione del 18.02.2022 inviata dall’appellante al solo
-il AVV_NOTAIO di COGNOME aveva erroneamente attribuito valenza probatoria alle registrazioni riversate nel CD e alle due denunce presentate dall’attrice (la prima peraltro contro ignoti);
-la teste dopo aver confermato l’esistenza dei danni, aveva dichiarato che
‘ dopo che abbiamo visto i danni subiti dalla macchina, i miei genitori hanno deciso di fare installare nella macchina delle telecamere ‘ ;
-la stessa nella querela del 26.01.2022 aveva affermato che le telecamere erano state in funzione dal 17.06.2021, pertanto le registrazioni non potevano fornire alcun elemento utile ai fini dell’attribuzione di responsabilità di danni verificatisi anteriormente , cioè nel mese di marzo del 2021;
-con riguardo al quantum , era stato preso in considerazione il NUMERO_DOCUMENTO del 07.01.2022 della carrozzeria di , redatto senza una effettiva constatazione dei danni all’autovettura, visto che era stata inclusa nella riparazione la porta posteriore sinistra, che era inesistente nell’autovettura di proprietà dell’ appellata, come confermato da all’udienza dell’ 01.03.2024, la quale aveva dichiarato ‘ preciso che l’auto è dotata di 3 (tre) porte ‘ ;
-infine, in merito al riconoscimento della propria responsabilità, con la comunicazione del 18.0 2.2022 inviata dall’appellante al fratello aveva affermato di non essersi mai accorto che nel portare i contenitori della spazzatura aveva danneggiato la vettura di proprietà del fratello, rendendosi disponibile al risarcimento dei danni a lui riconducibili, da quantificarsi di comune accordo, senza fare alcun riferimento a pretesi danni cagionati alla vettura dell’a ppellata.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
‘voglia l’Ill.mo Tribunale di Cagliari, respinta ogni diversa istanza, previa sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in totale riforma della sentenza del giudice di COGNOME di Cagliari n. 600 del 28.06.2025, resa in esito al giudizio contraddistinto col n. 3500/2025:
1) rigettare le domanda proposte dalla signora assolvendo il signor
a ogni avversa pretesa;
2) con vittoria di spese e di competenze professionali del doppio grado del giudizio ‘.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.12.2025, si è costituita nel presente giudizio di appello che ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame, sostenendo sinteticamente quanto segue:
-in data 21.03.2021 aveva sporto denuncia contro ignoti alla RAGIONE_SOCIALE Carabinieri di RAGIONE_SOCIALE Sant’Elena, lamentando che due giorni prima, una volta recatasi nel garage sito al piano terra della palazzina di INDIRIZZO di RAGIONE_SOCIALE Sant’Elena INDIRIZZO, si era accorta che la propria autovettura Audi A1, targata TARGA_VEICOLO, presentava graffi su entrambe le fiancate laterali, non presenti quando il giorno prima l’aveva parcheggiata;
-il 17.06.2021 aveva installato delle telecamere all’interno dell’autovettura, ritenendo che il responsabile dei danni (peraltro, presenti anche sull’auto di suo coniuge) fosse qualcuno che frequentava la palazzina;
-infatti, dal garage posto al piano terra si poteva accedere dalla pubblica via tramite due serrande che venivano tenute aperte solo durante le manovre di ingresso e uscita dei mezzi oppure dal pianerottolo interno della palazzina in cui vi erano due abitazioni, la prima ubicata al piano primo, in cui viveva l ‘appellata e quella posta al piano secondo, in cui viveva il
-dall’esame dei video estrapolati dalle telecamere, tra il luglio 2021 e l’agosto 2022, era emerso che i danni alle due autovetture, la Audi A1 e la Audi A3 rispettivamente di proprietà dell’appellata e del coniuge, erano stati cagionati intenzionalmente da
-in data 02 febbraio 2022 , l’appellata aveva pertanto sporto denuncia nei confronti di allegando la denuncia del marzo 2021 contro ignoti e 2 pen-drive contenenti diversi filmati degli atti vandalici perpetrati all’interno del garage ai danni delle due automobili;
-presso il RAGIONE_SOCIALE di P.S. di RAGIONE_SOCIALE Sant’Elena, in data 15.02.2022, gli agenti avevano
visionato i filmati e verbalizzato che un soggetto maschile era stato ripreso nell’atto di danneggiare ripetutamente due auto parcheggiate, una di colore grigio (l’Audi A3 di e l’altra di colore nero (l’Audi A1 di , ed era stato riconosciuto dalla denunciante nel cognato
-nella C.N.R. ex art. 347 c.p.p. redatta il 16.02.2022 dal Dirigente del RAGIONE_SOCIALE di P.G. era stato dato atto che era stato convocato per l’identificazione e l’ elezione di domicilio e che in quell’occasione ‘si dichiarò disponibile ad un eventuale chiarimento e risarcimento dei danni, successivamente non avvenuto per motivi non indicati’ ;
-il GIP, in accoglimento della richiesta del PM, aveva archiviato il procedimento penale stante l’assenza dell’aggravante di cui all’art. 635 comma II c.p., poiché sia l’autovettura dell’appellata che quella del coniuge, essendo ricoverate presso un parcheggio privato condominiale, non potevano dirsi ubicate in un ‘luogo pubblico o aperto al pubblico’ ;
-il reato di danneggiamento non aggravato era stato inoltre depenalizzato a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 7 del 15/01/2016;
-aveva inviato al fratello una formale lettera di scuse con raccomandata a/r del 18.02.2022;
-in ordine al quantum , il danno riportato dalla carrozzeria dell’auto era stato accertato dal titolare della carrozzeria , il quale aveva asseverato il preventivo di € 4.482,23 ;
-le doglianze contenute nell’atto di appello, infondate e pretestuose sia con riferimento all’ an che al quantum dei danni, erano connotate da mala fede e tali da costituire una condotta rilevante ex art. 96 c.p.c.;
-in ultimo, in base al D. Lgs. n. 7 del 2016 che aveva depenalizzato il danneggiamento semplice qualificandolo come illecito civile, l’appellata faceva istanza di irrogazione della sanzione pecuniaria a
favore dello Stato , dato l’accertata natura dolosa dei danneggiamenti.
Tanto premesso, nel giudizio di gravame ha rassegnato le seguenti conclusioni:
‘ affinché Il Tribunale di Cagliari adito voglia, contrariis reiectis:
rigettare l’appello perché infondato, con vittoria delle spese di lite del presente gravame, comprese le spese generali al 15 % e gli accessori di legge (RAGIONE_SOCIALE Avvocati e iva);
-nell’ipotesi in cui ravvisi nella condotta dell’appellante i presupposti per l’insorgenza della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e/o un abuso dello strumento processuale, con conseguente sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali e ingiustificato aumento del contenzioso che ostacola la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione, procedere d’ufficio a condannare l’appellante ad una somma equitativamente determinata in favore dell’appellata, pari alla metà dei compensi medi liquidabili in relazione al valore della causa come precisato in numerose pronunce dalla Suprema Corte (per tutte Cass. n. 16801/2018) o a quella diversa somma, anche maggiore, che verrà ritenuta di giustizia, se del caso facendo anche ricorso alla liquidazione in via equitativa;
nell’ipotesi in cui ritenga applicabili le disposizioni del D. Lgs. del 15/01/2016 n. 7, provveda ad irrogare a carico dell’appellante la sanzione pecuniaria a favore dello Stato prevista in tale decreto, nella misura ritenuta di giustizia ‘.
La causa, essendo matura per la decisione sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di primo grado, è stata rimessa all’odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per note da depositarsi 15 giorni prima.
Avuto riguardo al primo motivo di appello, il ha proposto gravame avverso la sentenza di primo grado sostenendo l’erronea interpretazione delle risultanze processuali in quanto il AVV_NOTAIO di
COGNOME aveva ‘ malamente interpretato le risultanze processuali e le norme che regolano la materia (art. 2043 e 2697 Cod. Civ)’ .
Il primo motivo di appello non è fondato e non può essere accolto, dovendo ritenersi che l’attrice in primo grado avesse adempiuto all’onere della prova sul la responsabilità del convenuto per i danneggiamenti all’auto mobile di sua proprietà.
Deve infatti essere condivisa e richiamata la motivazione contenuta nella sentenza del AVV_NOTAIO di prime cure per le ragioni che seguono.
In primo luogo, sono prodotte in atti le registrazioni delle telecamere poste all’interno del veicolo di proprietà della relative a danneggiamenti compiuti nel periodo giugno 2021/gennaio 2022, avvenuti all’interno del garage dello stabile di INDIRIZZO a RAGIONE_SOCIALE Sant’Elena.
Tali immagini acquisite delle telecamere hanno permesso di identificare con certezza l’autore dei danni verificatisi a partire dal giugno del 2021.
Infatti, d all’esame delle registrazioni video agli atti del procedimento, è stato individuato un individuo di sesso maschile mentre volontariamente colpiva e raschiava la carrozzeria dell ‘ automobile della con i piedi o con gli oggetti che portava in mano, quali mastelli della spazzatura, borse od altro, all’interno del garage, tra l’11.08.2021 e il 25.01.2022 (allegato 3 al fascicolo di primo grado di parte attrice, annotazione di servizio Questura di Cagliari del 15.02.2022).
All ‘ esito delle dichiarazioni rese dalla teste deve ritenersi accertato che osse il responsabile di tali danneggiamenti.
All’udienza del primo marzo 2024, la teste infatti ha dichiarato di aver visto personalmente i danni alla carrozzeria dell’auto della madre e che avevano pertanto deciso di far installare delle telecamere al suo interno : ‘ dopo che abbiamo visto i danni subiti dalla macchina, i miei genitori hanno deciso di fare installare nella macchina delle telecamere ‘.
La teste ha confermato che dai filmati delle telecamere aveva riconosciuto suo zio danneggiare la carrozzeria dell’auto della madre con vari oggetti (ombrelloni, spiaggine, mastelli) e che al garage potevano accedere solo i genitori e lo stesso in quanto di proprietà comune per metà dei genitori e per l’altra metà dell o stesso appellante.
In proposito si deve evidenziare che è incontestato in causa che dalla pubblica via si poteva accedere al garage posto al piano terra tramite due serrande che venivano aperte solo durante le manovre di ingresso e uscita dei mezzi, oppure dal pianerottolo interno della palazzina in cui vi erano solo due abitazioni, quella della ubicata al piano primo e l’altra del l piano secondo.
Pertanto, nessun altro soggetto era stato indicato né poteva altrimenti essere ritenuto responsabile dei danni avvenuti all’interno del garage, in ragione del fatto che ad esso avevano accesso solo le parti in causa.
A ciò si aggiunga che lo stesso convocato dalla Polizia a seguito della denuncia sporta dalla persona offesa, non aveva negato le proprie responsabilità, dimostrandosi al contrario propenso a rimediare al danno.
Infatti, nella C.N.R. del 16.02.2022 del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Sant’Elena si riporta quanto segue: ‘ convocato per l’identificazione ed elezione di domicilio, si dichiarava disponibile ad un eventuale chiarimento e risarcimento dei danni ‘ (doc. 2 allegato al fascicolo di primo grado di parte attrice).
Deve pertanto osservarsi che, seppure a tale dichiarazione non possa attribuirsi valore confessorio, non si può negare che l ‘ odierno appellante, convocato dalla Polizia Giudiziaria a seguito della denuncia della non avesse escluso gli addebiti, come confermato dalla lettera inviata a suo fratello (coniuge della , con la quale aveva manifestato anche la disponibilità al risarcire il
danno cagionato quantomeno all ‘ automobile dello stesso fratello (doc. 7 prod. attrice fascicolo di primo grado).
Deve pertanto ritenersi accertato che il soggetto ripreso dalle telecamere fosse proprio il come dichiarato dalla persona offesa e dalla teste
Tanto premesso, essendo stata provata la responsabilità del per gli eventi di danno ripresi dalle telecamere a partire dal mese di giugno del 2021 al mese di gennaio 2022, deve condividersi la decisione del AVV_NOTAIO di prime cure che ha ritenuto provata la responsabilità dell ‘ odierno appellante anche per i fatti relativi al periodo immediatamente precedente alla installazione delle telecamere, in epoca anteriore e prossima alla denuncia in data 21.03.2021 (allegato 1 al fascicolo di primo grado di parte attrice).
Insegna in proposito la Suprema Corte che ‘ in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia -di regola -desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi ‘ (RAGIONE_SOCIALEzione Civile, Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022, Rv. 664316 – 01).
Deve inoltre essere richiamato l’insegnamento della Suprema Corte in base al quale ‘ai fini della prova per presunzioni semplici non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, in quanto è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità’ (RAGIONE_SOCIALEzione Civile, Sez. 3, Sentenza n. 26081 del 30/11/2005, Rv. 585882 -01, cfr. anche Sez. 2, Sentenza n. 22656 del 31/10/2011 Rv. 619955 -01, Sez. 3, Sentenza n. 1163 del 21/01/2020 Rv. 656633 -03).
Nel caso di specie, questo Tribunale ritiene di condividere il ragionamento del AVV_NOTAIO di prime Cure che ha ritenuto provata, con ragionevole certezza, la responsabilità del anche per i precedenti accadimenti in ragione della convergenza di molteplici elementi.
Si deve evidenziare che i fatti ripresi dalle telecamere appaiono perfettamente compatibili, sia per le modalità della condotta che delle conseguenze dannose cagionate, con quelli relativi al periodo di marzo 2021.
A ciò si aggiunga che, come riferito dalla teste nessun ‘ altra persona oltre le odierne parti in causa aveva accesso al garage dove si trovava l ‘ automobile della né altri erano stati mai indicati come possibili autori degli atti illeciti.
Inoltre, non può ignorarsi che l ‘ appellante, sentito dalla Polizia in merito a tali accadimenti, non aveva negato gli addebiti, dimostrandosi al contrario disponibile a riparare il danno, come in parte era stato confermato dallo stesso nella lettera inviata a suo fratello quantomeno per ciò che riguardava i danni alla sua automobile (peraltro commessi con modalità ed effetti molto simili a quelli per cui è causa).
Traendosi le conclusioni, deve pertanto ritenersi accertata la condotta consistente in plurimi atti vandalici da parte del i danni dell ‘ automobile della
Il secondo motivo di appello è relativo al quantum dei danni riportati dall’autoveicolo dell’appellata .
Anche il secondo motivo di appello non è fondato e non può essere accolto.
Deve infatti ritenersi accertato il danno sulla base del preventivo di spesa prodotto in giudizio, in quanto proveniente da impresa specializzata e predisposto con le analitiche voci di costo in conformità ai prezzi di mercato (doc. 6 del fascicolo di primo grado di parte attrice).
Infatti, il teste , titolare della omonima carrozzeria, all’udienza del primo marzo 2024 aveva confermato il preventivo del 07.01.2022 pari a € 3.673,96 oltre IVA, prodotto dall’attrice, affermando di avere visionato personalmente il mezzo e di avere valutato i danni alla carrozzeria dell’Audi della
Tale somma è stata ritenuta congrua dal AVV_NOTAIO di prime cure nella misura di euro 3.500,00 e tale valutazione deve essere condivisa, essendo pacifico che in detto preventivo era stata erroneamente inclusa la riparazione della porta posteriore sinistra, nonostante fosse inesistente nell’autovettura dell’odierna appellat a.
Il AVV_NOTAIO di prime cure ha pertanto ritenuto di procedere alla liquidazione del danno senza necessità di CTU.
Sul punto insegna la Suprema Corte che ‘ qualora sia provata o non contestata l’esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa non solo quando è impossibile stimare con precisione l’entità’ dello stesso, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa. Nell’operare la valutazione equitativa egli non è, poi, tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l’ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo
accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata: nella specie, la S.C. ha ritenuto congruamente motivata la sentenza di merito che aveva ritenuto sufficiente, ai fini della prova sull’ammontare del danno subito dal proprietario di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, la produzione del solo preventivo descrivente le riparazioni necessarie , in ragione dell’esiguità dei danni stessi e per non gravare le parti di ulteriori spese peritali ‘ (RAGIONE_SOCIALEzione Civile, Sez. 3, Sentenza n. 8004 del 18/04/2005, Rv. 582202 -01).
Nel caso di specie deve pertanto ritenersi che il danno fosse stato correttamente liquidato dal AVV_NOTAIO di COGNOME sulla base del preventivo di spesa sopra indicato in quanto congruo ed analitico, cosicché una eventuale CTU (peraltro non sollecitata dalle parti) sarebbe stata antieconomica poiché avrebbe determinato l’addebito di ulteriori spese.
L’appello deve dunque essere rigettato.
Le spese di questo grado del giudizio seguono la soccombenza.
È stata inoltre richiesta dall’appellata, a seguito dell’accertamento della natura dolosa del danneggiamento, l’irrogazione della sanzione pecuniaria civile a favore dello Stato prevista dal D.Lgs. 15.01.2016 n. 7 relativo agli illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie che, per il disposto dell ‘ art. 8 dello stesso dettato normativo, devono essere applicate dal AVV_NOTAIO competente a conoscere dell’azione di risarcimento del danno.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Infatti, il danneggiamento semplice, a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 7 del 15.01.2016, integra un illecito civile sanzionato amministrativamente se comporta la distruzione, dispersione o deterioramento di beni altrui senza l’uso di violenza, minaccia o circostanze aggravanti.
La sanzione pecuniaria civile è infatti prevista dall’art. 4 del citato decreto, lettera c) a carico di ‘ chi distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili cose mobili o immobili altrui’ nella misura ‘ da euro cento a euro ottomila’.
Ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 7/2016, l’importo della sanzione è determinato tenendo conto della gravità della violazione, della reiterazione dell’illecito e dell’opera svolta dall’agente per l’eliminazione delle conseguenze dell’illecito , nonché della personalità dell’agente.
Nel caso di specie, ai fini della determinazione dell ‘ importo della sanzione, oltre all ‘ obiettiva gravità delle condotte commesse in continuazione dal si deve valorizzare anche la condotta processuale dell ‘ odierno appellante che, nonostante l ‘ evidente responsabilità per i fatti alla luce dell ‘ istruttoria espletata in primo grado, ha proposto un appello palesemente infondato, insistendo nelle originarie posizioni fino all ‘ odierna decisione.
Data la conferma della domanda risarcitoria proposta dalla persona offesa in primo grado, la sanzione civile pecuniaria da devolvere alla a carico del tenuto conto della reiterazione dell’illecito, si individua nella misura di 2.000,00 euro.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base allo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
rigetta l’appello proposto da conferma la sentenza del AVV_NOTAIO di COGNOME di Cagliari n. 600/2025 del 28.06.2025;
2. condanna l pagamento in favore della della sanzione pecuniaria civile pari a ll’importo di euro 2.000,00 per le causali in premessa;
3. condanna rifondere le spese di questo grado del giudizio in favore di che si liquidano in euro 2.552,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Cagliari, 18/03/2026
Il AVV_NOTAIO