SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 9991 2025 – N. R.G. 00043034 2019 DEPOSITO MINUTA 23 12 2025 PUBBLICAZIONE 23 12 2025
N. NUMERO_DOCUMENTO R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del AVV_NOTAIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa RAGIONE_SOCIALE di primo grado iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, C.F.
PARTE ATTRICE
contro
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME ( ) INDIRIZZO; elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, PARTE CONVENUTA P. C.F.
e contro
(C.F./P.I. , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO P.
NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO ( INDIRIZZO; elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, C.F.
(C.F./P.I.
) -terza chiamata contumace-
P.
PARTI TERZE CHIAMATE
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati per via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio in persona dell’amministratore p.t., per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro occorso in data 19/08/2016, mentre scendeva le scale dello stabile condominiale.
In particolare, l’attrice deduceva che: all’epoca dei fatti abitava in un immobile di proprietà del Comune di RAGIONE_SOCIALE, ma gestito e concesso in locazione da in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO -scala ‘L’ appartamento n. 122; in data 19/08/2016, alle ore 8:40 circa, ella scendeva le scale del condominio di INDIRIZZO (primi gradini della scala del piano della sua abitazione) allorquando scivolava RAGIONE_SOCIALE superficie dei gradini bagnata da acqua saponata; lo stato scivoloso delle scale non era facilmente individuabile, poiché per la pulizia era stato utilizzato un liquido trasparente e nelle immediate vicinanze non vi era il personale incaricato né tantomeno erano affisi avvisi di pericolo; non vi erano idonei presidi atti ad evitare lo sdrucciolamento quali bande di frizione sui gradini; nonostante la presenza del corrimano l’attrice non riusciva ad evitare la caduta o ad attenuarne gli effetti; la sig.ra si trovava in compagnia della sig.ra amica e ospite dell’attrice, la quale prontamente soccorreva l’attrice e chiamava il 118; la Sig.ra veniva trasportata mediante autolettiga al P.S. dell’RAGIONE_SOCIALE ‘Luigi Sacco’ di RAGIONE_SOCIALE, ove, all’esito di accertamenti clinico -strumentali, veniva diagnosticata frattura con affossamento della limitante superiore di L1 ed era dimessa con prescrizione di riposo funzionale ed adozione di busto TARGA_VEICOLO per mesi due (doc. 1 att, ); l’attrice si sottoponeva quindi alle cure e terapie riabilitative prescritte fino alla stabilizzazione dei postumi; la Sig.ra il 16/2/17 si sottoponeva a visita
neuropsichiatrica presso il servizio specialistico dell’RAGIONE_SOCIALE all’esito della quale risultava un aggravamento della patologia (depressione maggiore e ciclotimia) a causa delle lesioni traumatiche riportate in occasione dell’evento del 19/8/16 (doc. 11 att.). Con riferimento al quantum debeatur , l’attrice esponeva che, RAGIONE_SOCIALE base della relazione medico-legale di parte versata in atti (doc. 13 att.), il danno patito poteva stimarsi in un’ITP al 75 % di gg. 100, oltre ad un’ITP del 50% per gg.50, oltre un’ITP del 25% per giorni 50, nonché in un’IP nella misura del 16,5 %.
Allegava inoltre la che dall’evento del 19/8/16 e sino all’11/3/17 era rimasta assente dal lavoro in malattia (doc. 12 att.), dichiarando tuttavia che l’ non le aveva riconosciuto alcun indennizzo.
Tanto premesso, la sig.ra argomentava in diritto RAGIONE_SOCIALE responsabilità della convenuta ai sensi dell’art. 2051 c.c. in qualità di custode della scala, ravvisando il collegamento causale di quest’ultima con il danno per l’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere la caduta altamente probabile anche in ragione del fatto che l’edificio era privo di ascensore e che non era stata data adeguata segnalazione del pericolo.
Concludeva quindi per l’accertamento dell’esclusiva responsabilità di ai sensi degli artt. 2051 c.c., con condanna della società convenuta al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni da lei subite nel sinistro del 19/08/2016, quantificati in base alla relazione medicolegale allegata in complessivi € 62.494,00, comprensivi del danno biologico e morale, ovvero della diversa somma ritenuta di RAGIONE_SOCIALE, oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la convenuta esponendo che le scale non presentavano anomalie o pericoli occulti quanto a illuminazione, tipo di pavimento ed esistenza del corrimano, tenuto anche conto che l’attrice abitava da anni nell’immobile e doveva conoscerne le caratteristiche. Riferiva inoltre che la pulizia delle scale veniva eseguita sempre negli stessi giorni e che il personale provvedeva ad affiggere un cartello per segnalare il lavaggio della pavimentazione. Eccepiva il concorso
di colpa dell’attrice, adducendo che la stessa avrebbe tenuto un comportamento imprudente, fino ad interrompere del tutto il nesso causale alla stregua di fortuito. Chiedeva comunque, in via preliminare, l’autorizzazione alla chiamata in causa di quale impresa cui aveva affidato i servizi di pulizie nell’immobile in questione, per essere dalla stessa manlevata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea. Nel merito concludeva per il rigetto di ogni avversaria domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Autorizzata la richiesta di chiamata di terzo da parte della società convenuta, che procedeva a regolare estensione del contraddittorio per l’udienza come rinviata ex art. 269 co. 2 c.p.c., si costituiva in giudizio la quale negava qualsiasi responsabilità rispetto al sinistro. Esponeva che all’epoca dei fatti essa era affidataria dei servizi di pulizia presso gli stabili di tra cui quello di INDIRIZZO, in cui si è verificato il sinistro di cui è causa, ove in data 19/8/2016 stava effettuando i servizi di risanamento e pulizia, come concordato con e secondo le direttive della medesima. In particolare, come da consuetudine, nei giorni precedenti aveva affisso apposito avviso all’ingresso della scala e, durante lo svolgimento del servizio, aveva esposto il cartello di avviso ‘pavimento bagnato’ all’ingresso di ogni scala interessata dalle sanificazioni (come da fotografie proAVV_NOTAIOe doc. 2 terza chiamata). Esponeva di aver utilizzato normali proAVV_NOTAIOi per la pulizia e che gli addetti operanti in quel momento, i sig.ri e avevano segnalato all’attrice di prestare cautela nello scendere le scale. Chiedeva a sua volta in via preliminare autorizzarsi chiamata in causa di con cui aveva in essere polizza per la responsabilità RAGIONE_SOCIALE all’epoca dei fatti di causa, per essere da quest’ultima manlevata in caso di accoglimento anche parziale della domanda. Concludeva per il rigetto della domanda dell’attrice e, comunque, per il rigetto della domanda di manleva svolta nei suoi confronti dalla convenuta.
All’udienza del 22.12.2020, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia dell’altra terza chiamata e, su richiesta delle parti, venivano assegnati i termini di cui all’art. 183 co. 6 c.p.c.
La causa veniva istruita con l’assunzione di prova orale e l’espletamento di CTU medico -legale RAGIONE_SOCIALE persona dell’attrice. All’udienza del 17.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini massimi di legge per conclusionali e repliche.
2.1 La domanda attorea è fondata e va parzialmente accolta per quanto di ragione nei confronti della convenuta trovando applicazione l ‘ invocato disposto normativo di cui all ‘ art. 2051 c.c., ipotesi speciale di responsabilità aquiliana da cose in custodia.
Com’è noto, secondo l ‘ indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità, ormai consolidatosi, la responsabilità in tema di danni da cose in custodia è di natura oggettiva e si fonda non su un comportamento o su un’attività del custode, bensì su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa; conseguentemente il fondamento della stessa è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni proAVV_NOTAIOi dalla cosa che non dipendano da caso fortuito ed il profilo del comportamento del custode è del tutto estraneo alla struttura della fattispecie aquiliana sopracitata.
Il predetto inquadramento normativo riflette peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti: invero, allorquando il danno è causato da cose dotate di un intrinseco dinamismo, l’attrice ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, mentre non è necessaria la dimostrazione della pericolosità della cosa; quando, invece, il danno è causato da cose inerti e statiche (marciapiedi, scale, strade, pavimenti e simili), che richiedono la concomitanza dell’agire umano nella produzione del danno, la danneggia può provare il nesso di causa tra cosa e danno anche dimostrandone la pericolosità; in tal caso la prova del nesso causale può essere offerta dimostrando che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile il danno (v. Cass. civ., n. 2660/2013).
Una volta adempiuto l’onere probatorio gravante su parte attrice, spetta eventualmente alla parte convenuta che ha il potere di custodia RAGIONE_SOCIALE cosa la prova liberatoria dell’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel
nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità.
2.2 Rammentati i predetti consolidati principi ed alla luce delle risultanze della prova orale, deve ritenersi che l’attrice abbia fornito prova del verificarsi dell’evento dannoso con le modalità e nelle circostanze spazio-temporali descritte, nonché del nesso causale di tale evento con la cosa in custodia, che presentava caratteri di obiettiva pericolosità in base a quanto di seguito esposto.
Partendo dalle risultanze dell’istruttoria orale, mette conto soffermarsi di seguito sulle dichiarazioni testimoniali più significative, per verificare quali delle circostanze descritte da parte attrice possano ritenersi confermate, all’esito del vaglio di attendibilità oggettiva e soggettiva delle deposizioni e, quale sia il significato da attribuire alla conferma dei capitoli di prova ai fini dell’adempimento dell’onere probatorio gravante su parte attrice.
Parte attrice ha indicato sui due capitoli di prova formulati e parzialmente ammessi (ammesso solo il capitolo 1 in quanto il secondo irrilevante) la teste che è stata sentita all’udienza del 28.04.2022, anche a prova contraria sui capitoli ammessi della terza chiamata e che, come si evince dalla narrativa dell’atto di citazione e dai chiarimenti resi in udienza dal teste, era amica dell’attrice ed era presente al momento del sinistro in quanto si era recata a far visita alla la sera precedente il sinistro, essendosi quindi fermata a dormire da lei. La sig.ra ha dichiarato di avere assistito all’evento in quanto lei e l’att rice erano uscite di casa insieme. In particolare, ha dichiarato: ‘ Confermo. Lo so in quanto ero presente, perché il giorno prima ero andata a trovare la mia amica e mi ero fermata a dormire da lei. La mattina del 19.8.2016 siamo uscite da casa sua insieme, il pavimento era bagnato, io avevo iniziato a scendere i primi gradini tenendomi al corrimano, la mia amica era dietro di me e dopo aver sceso il primo gradino è scivolata ed è caduta giù fino al pianerottolo successivo. NOME: Io sotto i piedi ho sentito il pavimento bagnato e scivoloso .’ La teste dunque ricordava nitidamente la sensazione del pavimento bagnato e scivoloso sotto i piedi. Inoltre, pur non avendo visto nessun addetto alle pulizie appena
uscita di casa (v. risposta al cap. 1 di parte terza chiamata), né alcun avviso di pavimento bagnato, ha affermato che: ‘ il vano delle scale era illuminato dalla luce del giorno e c’era una finestra grande che faceva penetrare la luce del giorno dalle scale ‘.
In assenza di elementi di natura soggettiva che rendano il teste inattendibile (tale non è il semplice rapporto di amicizia), la natura dettagliata delle dichiarazioni rese dalla consente di ritenerle attendibili anche sul piano oggettivo. Ulteriore conferma è data relazione del pronto soccorso (doc. 1 att.), che attesta l’accesso dell’attrice (il 19/08/2016 alle ore 9:44) con la seguente nota di anamnesi: ‘ caduta dalle scale con trauma lombare ‘.
La presenza di addetti alle pulizie per attività straordinaria è stata, in ogni caso, ammessa dalla stessa attrice nel rendere interrogatorio formale sui capitoli ammessi della memoria ex. art. 183 co.6 n. 2 cpc di parte terza chiamata sempre all’udienza del 28/04/2022: ‘ Confermo che quella mattina c’erano i due addetti alle pulizie, sentivo le loro voci, forse erano ai piani superiori. All’epoca dell’incidente le pulizie non venivano effettuate lo stesso giorno della settimana preciso, inoltre, che la mattina del 19.8.2016 mi resi conto che veniva effettuata una pulizia ‘di fino’, che non avevo visto fare prima. NOME: Per pulizia ‘di fino’ intendo una pulizia più accurata del solito, perché altre volte la pavimentazione delle scale veniva pulita senza utilizzo dell’acqua e inoltre avevo visto che c’era un finestrone aperto nella tromba delle scale e ho immaginato che lo stessero lavando ‘.
La circostanza della pulizia eccezionale delle scale è stata del resto anche confermata dai dipendenti di sentiti come testimoni, ed in particolare , che ha dichiarato di svolgere mansioni di responsabile dei cantieri, da , che ha riferito di organizzare i lavori nei vari cantieri e a volte di eseguire lavori in quota o di sanificazione, nonché da , che la mattina del 19.8.2016 si è occupato della pulizia delle scale in questione.
La teste in risposta ai capitoli della parte terza chiamata, all’udienza del 13.10.2022, ha affermato: ‘ Confermo. La mattina del 19.8.2016 non ero
presente nello stabile di INDIRIZZO, ma so che i due signori e dovevano svolgervi le pulizie, in quanto ero io ad organizzare i cantieri ‘. Ha precisato inoltre quanto segue: ‘ Nego che sia stata utilizzata la cera sulle scale in questione, in quanto è un condominio senza ascensore e per passare la cera occorre essere sicuri che non passi dopo nessuno per circa due ore, altrimenti il lavoro è inutile. NOME: Non ricordo adesso che proAVV_NOTAIOo è stato utilizzato, ma comunque non era cera ‘.
Anche il teste confermava tale ricostruzione all’udienza del 13.10.2022: ‘ Da quello che mi risulta la mattina del 19.8.2016 nello stabile di INDIRIZZO non erano in corso lavori di pulizia ordinaria, ma lavori di pulizia straordinaria, che avevamo organizzato nella zona di Quarto Oggiaro a partire dal mese di giugno, in quanto avevamo vinto da poco l’appalto e nel contratto erano previsti questi lavori straordinari ‘. Precisava inoltre quanto segue: ‘ Nego che sia stata utilizzata cera. Come ho detto si trattava di togliere lo sporco incrostato da anni, io ho detto 30, ma non saprei quanti. Si utilizzava quindi un detergente sgrassante, nello specifico ricordo che per i lavori nel quartiere Quarto Oggiaro avevamo acquistato un detergente della Sutter che si chiama , che è di colore giallo ‘.
Anche l’addetto affermava all’udienza del 4.10.2023: ‘ Confermo che ad agosto 2016 ero in Italia e alle dipendenze di mi occupavo delle pulizie negli stabili condominiali in zona Quarto Oggiaro. Insieme a me lavoravano 60 persone in quella zona per un periodo di 6 mesi. Io in particolare ho lavorato un mese e mezzo, anzi per la precisione dal 22.7.2016 al 22.9.2016, ed il lavoro consisteva nella pulizia generale della scala, che dovevamo sgrassare togliendo il nero. Usavamo un detergente sciolto in acqua, che appena asciugato consentiva di passare comunque dalle scale. Non sono in grado di confermare a distanza di tanto tempo se la mattina del 19.8.2016 ho pulito io le scale dell’edificio di INDIRIZZO. Contro
2.3 Tirando le fila delle risultanze dell’istruttoria orale, riguardata nell’ottica dell’assolvimento dell’onere della prova dell’attrice ai sensi dell’art. 2051 c.c., va rilevato che risulta senz’altro provato il fatto storico della caduta dalle scale e la circostanza che
esse fossero bagnate e scivolose, in quanto erano in corso pulizie straordinarie che prevedevano l’utilizzo di particolari detergenti in grado di sgrassare lo sporco incrostato sui gradini.
Da quanto sopra discende, ad avviso di questo AVV_NOTAIO, accedendo ad un ragionamento presuntivo ai sensi dell’art. 2727 c.c., che la causa della caduta dell’attrice la mattina del 19.08.2016 sia riconducibile alle condizioni della scala, che si presentava non solo bagnata, ma anche scivolosa in quanto era stata appena lavata con acqua e un detergente più efficace di quello adoperato per le pulizie ordinarie (al riguardo il teste dichiarava: ‘ il proAVV_NOTAIOo che usavamo era ‘ceranto’, ma non è una cera. Dopo averlo passato si lavava con acqua e ammoniaca ‘).
Ciò posto, è altresì vero che, trattandosi di cosa inerte non intrinsecamente pericolosa, l’attrice avrebbe potuto prevedere e superare la situazione di pericolo attraverso l’adozione di cautele rapportate alla situazione concreta, in quanto ella stessa ammetteva che si era avveduta delle pulizie in corso: ‘ Confermo che quella mattina c’erano i due addetti alle pulizie, sentivo le loro voci, forse erano ai piani superiori Preciso inoltre che la mattina del 19.8.2016 mi resi conto che veniva effettuata una pulizia ‘di fino’, che non avevo visto fare prima NOME: Per pulizia ‘di fino’ intendo una pulizia più accurata del solito, perché altre volte la pavimentazione delle scale veniva pulita senza utilizzo dell’acqua e inoltre avevo visto che c’era un finestrone aperto nella tromba delle scale e ho immaginato che lo stessero lavando ‘. Tale dovere di cautela in base al principio di autoresponsabilità di cui all’art. 1227 c.c. va contemperato con l’oggettiva pericolosità dei luoghi, determinata da un pavimento più sdrucciolevole di quanto ordinariamente prevedibile perché lavato con detergenti professionali sgrassanti, ragion per cui si stima equo ridurre la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. del custode in misura pari al 50%, valutando in pari misura il concorso di colpa dell’attrice.
2.4 Sempre in tema di an , occorre vagliare la domanda di manleva svolta da nei confronti della terza chiamata società incaricata di effettuare le pulizie straordinarie nel Condominio dove è caduta la sig.ra
Al riguardo si sottolinea che, pur essendo in atti (v. doc. 2 conv.) il contratto di servizi di pulizia affidati da a in data 13.4.2016, ma non il Capitolato Speciale d’Appalto ivi citato (dove dovevano essere previste le modalità di esecuzione delle attività commissionate), dalle deposizioni testimoniali innanzi riportate emerge senza ombra di dubbio che trattavasi di attività di pulizia straordinaria e di sanificazione, tra l’altro delle scale. E’ inoltre pacifico che i condomini di INDIRIZZO erano obbligati all’utilizzo delle scale in quanto non vi erano ascensori ed, in base a quanto dichiarato dalla teste , la caduta dell’attrice è avvenuta non appena la stessa era uscita dalla propria abitazione e si apprestava a scendere le scale, ragion per cui nella specie a nulla sarebbe servito l’avviso ‘pavimento bagnato’ posto all’ingresso, utile piuttosto per chi entrando doveva servirsi delle scale per salire.
Ciò posto, è presumibile, e comunque conforme alla regola dell’arte e agli obblighi di diligenza e cautela dell’appaltatore, che nel Capitolato speciale d’appalto fossero previste tra le modalità di esecuzione dell’attività di pulizia straordinaria quelle prodromiche di affissione di opportuni avvisi di segnalazione dei giorni e degli orari in cui tali attività dovevano essere eseguite, per renderne eAVV_NOTAIOi i condomini e consentire loro di adoperare maggiore prudenza nel servirsi della cosa comune.
In proposito, la conferma dell’esecuzione della procedura di affissione degli avvisi agli ingressi delle scale nei giorni precedenti è data dalla teste , che sul capitolo 2 della terza chiamata ha affermato: ‘ Confermo che era stato messo l’avviso nei giorni precedenti, in quanto non si trattava della pulizia settimanale, ma di una pulizia di fondo che si fa 12 volte l’anno. NOME: Non ricordo se sono stata io stessa o un mio collega ad affiggere l’avviso 2 -3 giorni prima, come in genere si fa. ‘.
Conferma della prassi si ha anche dal teste ‘ Confermo che per quel tipo di pulizie affiggevamo 23 giorni prima un avviso all’ingresso e in bacheca o vicino alle caselle postali. Sull’avviso erano riportati i giorni e gli orari delle pulizie. ADR: Probabilmente l’avviso in questione fu affisso dalla signora che è stata sentita come teste prima di me e che si occupava di queste cose ‘. Va peraltro rimarcato che il teste in
risposta al successivo capitolo 4, ha fatto la seguente premessa: ‘ pur non essendo personalmente presente quella mattina, in quanto ero in ferie ‘.
Inoltre l’addetto NOME ha affermato che: ‘ ricordo che in quella zona veniva messo all’ingresso della scala da pulire un avviso due -tre giorni prima della data stabilita. Posso dire che negli avvisi di cui ho parlato era indicato come orario dalle 8 di mattina alle ore 5 di pomeriggio. In quell’arco temporale non pulivamo una sola scala, ma ne facevamo 5 ‘. Si rileva che anche il teste in risposta al capitolo 1 di parte terza chiamata, ha dichiarato: ‘ Non sono in grado di confermare a distanza di tanto tempo se la mattina del 19.8.2016 ho pulito io le scale dell’edificio di INDIRIZZO .’
Dal canto suo, la teste ha negato di aver visto esposti tali avvisi. Per la precisione, in risposta al capitolo 2 di parte terza chiamata, ha precisato: ‘ Io come ho detto sono arrivata a casa della mia amica la sera prima e quando le ho citofonato non ho visto alcun avviso delle pulizie da effettuare. ADR: Sono arrivata verso le 16-16,30 del pomeriggio del giorno prima .’.
Come si è visto, nemmeno la teste che pure si occupava personalmente dell’affissione degli avvisi, ricordava di averlo fatto personalmente per il INDIRIZZO, ben potendo essere stato incaricato di ciò un suo sostituto, trattandosi di giorni a ridosso del Ferragosto. E’ evidente che la conferma dell’esecuzione di un’attività come attività da eseguirsi per prassi non vale a dimostrare che essa sia stata in concreto eseguita. Ne consegue che, nel raffronto tra le varie deposizioni testimoniali, che – come noto – non va fatto su basi esclusivamente numeriche, è da ritenere maggiormente attendibile anche sul punto la testimonianza della sig.ra , che era presente quella mattina e che ha conservato ricordi nitidi della circostanza della mancata affissione, dichiarando poi in risposta al successivo capitolo 4 di parte terza chiamata di essersi trattenuta fuori dall’edificio in attesa dell’ambulanza la mattina del 19.8.2016, allorquando avrebbe potuto soffermarsi RAGIONE_SOCIALE presenza dell’avviso, se non lo aveva visto il pomeriggio del giorno precedente.
Ed allora, non avendo la terza chiamata adempiuto all ‘ onere probatorio circa il diligente assolvimento degli obblighi contrattuali, nei quali rientrava l ‘ avviso delle pulizie straordinarie ai condomini con congruo anticipo, la domanda di manleva di nei confronti di appare fondata nei limiti in cui è stata ritenuta la responsabilità della prima nei confronti dell’attrice, e va quindi accolta come meglio in dispositivo, dichiarando tenuta e condannando l’appaltatrice terza chiamata a tenere indenne la committente di quanto la stessa dovrà versare per risarcimento dei danni e per spese legali e di CTU a parte attrice.
2.5 A sua volta, come si è visto, ha proposto domanda di manleva nei confronti della terza chiamata con cui aveva in essere una polizza a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilità RAGIONE_SOCIALE verso terzi (v. doc. 3 terza chiamata). Dalla lettura delle clausole del contratto di assicurazione non emergono profili di inoperatività rispetto all’ipotesi per cui è causa. Da ciò discende l’accoglimento della domanda di manleva formulata da nei confronti di come meglio in dispositivo.
Ciò posto, occorre procedere alla quantificazione e liquidazione dei danni lamentati dall ‘ attrice, che sono stati accertati dalla CTU medico-legale redatta dalla AVV_NOTAIOssa
. Quest’ultima ha ritenuto che il quadro traumatico subito dall’attrice è in accordo con la dinamica della caduta descritta in atti, e lo ha così riassunto: ‘ Dalla documentazione medica allegata, dal racconto della stessa infortunata e dalla relazione specialistica del AVV_NOTAIO radiologo, si evince che la Signora riportò, a seguito dell’evento infortunistico avvenuto il giorno in data 19.08.2016 a RAGIONE_SOCIALE, trauma contusivo del rachide lombo-sacrale tenuto conto della natura ed entità delle lesioni riportate, dei controlli clinici e strumentali eseguiti, della terapia riabilitativa eseguita, si riconoscono alla Signora un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 75 % di giorni 15 (quindici) ed un periodo successivo al 50 % di giorni 30 (trenta) ed al 25% di altri giorni 30 (trenta) per controlli e riabilitazione. Venendo ora al quesito ‘se il soggetto sia stato o meno in grado di percepire gli effetti della malattia sul ‘fare quotidiano’, si precisa che nei primi 15 giorni (temporanea
parziale al 75%) la paziente potè attendere alle ordinarie occupazioni solo in parte escludendo quelle che comportavano flessione del busto, nei successivi 60 giorni (temporanea parziale al 50% ed al 25%) vi attese invece con ripresa via via progressivamente graduale. Grado di sofferenza media nei primi 15 giorni, lieve nei restanti 60 giorni Nulla invece riferisce in merito ad eventuale attuale alterazione del tono dell’umore postumi permanenti conseguenti al noto evento lesivo e limitati alle lesioni di natura scheletrica, delineanti esclusivamente una riduzione dell’efficienza psico-fisica della persona (danno biologico) nella misura del 3% (tre per cento). Per tale valutazione si fa riferimento alla voce ‘esiti di trauma minore del rachide lombare con persistente rachialgia e limitazione antalgica dei movimenti del tronco’ che riporta 2% (due per cento) su GUIDA ALLA VALUTAZIONE MEDICO LEGALE DELL’INVALIDITA’ PERMANENTE dei Proff. e ed alla voce ‘esiti di distorsione, con limitazione di almeno due escursioni articolari fino a ¼ e sfumati disturbi radicolari strumentalmente accertati’ che riporta 1 -3 % (uno-tre per cento) su LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE DEL DANNO ALLA PERSONA IN AMBITO CIVILISTICO di . Grado di sofferenza menomazione correlata: lieve, ovviamente facendo riferimento ai soli esiti contusivi e prescindendo pertanto dalla presenza di preesistenti alterazioni degenerative del rachide in toto, del tutto indipendenti dal trauma subito ed aggravate dall’ obesità Spese mediche e di cura: non sono allegate ricevute di spese mediche e di cura congrue alla lesione riportata, essendo la spesa documentata di € 240,00 per iperestensione vertebrale, datata 23.08.2016, legata all’erronea diagnosi di frattura del soma di L1, che non è invece ricorsa. A parte si segnala la spesa di € 610,00 per relazione medico legale del Prof. .
Facendo osservazioni alla bozza, il CTP dell’attrice prof. contestava la quantificazione dell’invalidità permanente e temporanea, considerato che, se la paziente non avesse subito l’infortunio ‘ nemmeno sarebbe stata vittima dell’errore diagnostico dei curanti stessi: e perciò il nesso causale per la IT non deve ritenersi interrotto. E l’errore medico (diagnosi di frattura attuale in L1) comportò per la le seguenti
prescrizioni con correlato iter clinico (ricostruito in ctu) e correlata temporanea incapacità ‘ (osservazioni del 26/2/2024).
Questo AVV_NOTAIO ritiene di dover comunque recepire e fare proprie le valutazioni di cui all’elaborato peritale, essendo congruamente motivate con riferimento all’esame dei referti delle indagini strumentali effettuato con l’ausilio di specialista radiologo. Positivamente apprezzabile e da condividere è poi la risposta del CTU AVV_NOTAIO. alle predette osservazioni, che di seguito si riporta: ‘ La durata dell’inabilità temporanea così come proposta dal Prof. (200 giorni in totale) appare del tutto inaccettabile sotto il profilo medico legale in quanto modulata RAGIONE_SOCIALE falsa riga di una frattura vertebrale, che da successiva consulenza radiologica è stata smentita. I sanitari che hanno avuto in cura la Signora hanno consigliato immobilizzazione del busto in tutore, controlli clinici e strumentali del rachide lombare nonché cure riabilitative come di prassi si fa in presenza di una lesione fratturativa a carico di una vertebra lombare. La frattura non è in realtà ricorsa essendo la sua diagnosi formulata in sede di P.S. un errore interpretativo delle immagini radiografiche ivi eseguite e, a cascata, anche dei successivi controlli radiologici; di conseguenza decade la necessità di osservarne i tempi di guarigione nonché di ripresa funzionale. Ciò non vuol dire che si sottovaluta la soggettività riferita dall’infortunata, tanto più che nella presente relazione si riconosce la presenza di postumi permanenti conseguenti all’evento per cui è causa; ci si limita soltanto a valutare la stabilizzazione del quadro clinico della Signora entro i giusti termini della lesione effettivamente occorsa: nel caso in specie si è trattato di una semplice contusione della colonna lombare in un soggetto obeso e già affetto da sindrome fibromialgica e, soprattutto, da discopatie multiple a sede lombare con impronta sul sacco durale. ‘.
Ciò posto, secondo l’orientamento preferibile, recentemente avallato dalla Corte di Cassazione, ‘ i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall’art. 139 c.ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva
applicato le tabelle ex art. 139 c.ass. per la liquidazione del pregiudizio, riconducibile a responsabilità ex art. 2051 c.c., conseguente all’urto tra il veicolo conAVV_NOTAIOo dalla danneggiata e alcune lastre di travertino abbandonate RAGIONE_SOCIALE sede stradale ).’ (Cass. Sez. 6, 11/02/2022, n. 4509).
Ed allora, pur avendo il CTU accertato postumi da lesioni di lieve entità, ovvero inferiori al 9%, trovano applicazione i criteri di liquidazione del danno alla persona indicati dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Edizione 2024.
In particolare, le lesioni riportate dall’attrice a seguito del sinistro del 19/8/2016 hanno comportato, secondo la valutazione espressa dal C.T.U., un periodo di inabilità temporanea di 15 giorni al 75%, di 30 giorni al 50% e di 30 al 25%. Il CTU ha peraltro valutato che il danno temporaneo subito dall’attore ha determinato una sofferenza soggettiva di grado medio solo per i primi 15 giorni, lieve per i restanti.
Al riguardo va ricordato che la domanda attorea, sin dall’atto di citazione, conteneva il riferimento ai danni conseguenti alle lesioni subite dalla comprensivi del danno biologico e morale, per cui sarebbe in astratto valutabile un incremento del valore monetario standard di liquidazione in ragione della sofferenza menomazione-correlata. Tuttavia, come recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 13383/2025), al riconoscimento di danni biologici di lieve entità corrisponde un maggior rigore nell’allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendosi rilevare che sul punto l’attrice non ha formulato specifiche deduzioni. Si stima dunque confacente ad un integrale ristoro un importo giornaliero per l’invalidità temporanea assoluta di € 115,00, che è dato dalla somma dei valori monetari standard della componente biologica o dinamico-relazionale e di quella da sofferenza soggettiva interiore. Complessivamente si ottiene dunque l’importo di € 3.881,25 .
Circa la liquidazione del danno biologico permanente del 3%, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell’entità dei postumi permanenti, avuto sempre riguardo ai criteri di liquidazione del danno alla persona indicati dall’RAGIONE_SOCIALE Edizione 2024, nell’ottica di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale
biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, può essere riconosciuto per i postumi permanenti, avuto riguardo all’età dell’attrice all’epoca della stabilizzazione dei postumi permanenti (fine malattia il 2.11.2016, data di nascita DATA_NASCITA, età 58 anni), l’importo in moneta attuale di € 4.203,00 , non essendovi motivi per far luogo ad aumenti per personalizzazione, tenuto conto che il CTU alla stabilizzazione dei postumi permanenti ha valutato una sofferenza menomazione correlata lieve.
A tale importo va aggiunto il superiore importo di € 3.881,25 per invalidità temporanea, così ottenendosi l’importo complessivo in moneta attuale di € 8.084,25 , in cui è già ricompresa la componente del danno morale, denominazione tradizionale del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni in termini di sofferenza soggettiva, in quanto da presumersi in base all’entità ed agli effetti delle lesioni patite.
Come detto sopra, l’apporto causale della responsabilità del ex art. 2051 c.c. deve essere quantificato nel 50%, così dovendosi di conseguenza ridurre il risarcimento dei danni spettante all’attore alla somma di € 4.042,12 , che deve formare oggetto di condanna come da dispositivo.
Trattandosi di somma dovuta a titolo risarcitorio e quindi di debito di valore, RAGIONE_SOCIALE stessa, prima devalutata e poi via via rivalutata (cfr. Cass. SS.UU. n. 1712/1995), vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale di cui all’art. 1284 co. 1 c.c. (stimato equo dal Tribunale) a far tempo dalla data del sinistro (19/08/2016) fino alla data della presente pronuncia, nonché i soli interessi legali RAGIONE_SOCIALE somma così determinata da quest’ultima data al saldo.
Con distinti capi di condanna si deve poi procedere in dispositivo all’accoglimento delle domande di manleva, per le ragioni già esposte.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, in considerazione dell’esito del giudizio che ha visto un notevole ridimensionamento nell’ an (per l’accertato concorso di colpa della e nel quantum della domanda attorea, per compensare nella misura della metà le spese di lite tra le parti, dichiarando tenuta e condannando la convenuta alla
rifusione in favore dell’attrice della restante metà di dette spese, liquidate per l’intero come in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa e della natura delle questioni trattate.
Le spese di lite sostenute dalla convenuta in virtù della fondatezza della domanda di manleva svolta nei confronti di devono essere rifuse da quest’ultima, che a sua volta sarà tenuta indenne dalla Compagnia terza chiamata.
Le spese di lite sostenute da vanno dichiarate non ripetibili in ragione dell’esito del giudizio e della mancata costituzione della Compagnia terza chiamata, che non costituendosi nulla ha opposto all’operatività della garanzia azionata.
Le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, vengono poste definitivamente a carico della convenuta per prevalente soccombenza, con successiva manleva in maniera analoga alla condanna per il capitale e per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, Sezione decima RAGIONE_SOCIALE, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
dichiara la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. della convenuta nella produzione del sinistro verificatosi in data 19 agosto 2016, in concorso di colpa al 50% con parte attrice;
dichiara tenuta e condanna la convenuta a corrispondere all ‘ attrice la somma di € 4.042,12 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi come in motivazione, già calcolato l ‘ accertato concorso di colpa dell ‘ attrice nella misura del 50%;
compensate le spese di lite nella misura della metà, dichiara tenuta e condanna la convenuta a rifondere all’attrice la restante metà di dette spese, che liquida per l’intero in € 1.396,00 per esborsi (ivi comprese spese di CTP documentate) ed € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa;
dichiara tenuta e condanna a manlevare e tenere indenne la convenuta di quanto verserà a parte attrice in virtù dei capi che precedono;
6)
dichiara tenuta e condanna
a rifondere ad
le spese di lite,
che liquida in € 2.540,00;
7)
dichiara tenuta e condanna
a manlevare e tenere indenne la terza
chiamata
di quanto andrà a rifondere alla convenuta
in
base ai capi precedenti.
RAGIONE_SOCIALE, 23.12.2025
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