Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25073 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25073 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9014/2023 proposto da:
NOME L elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO, dalla quale è rappresentata e difesa, per procura speciale in atti; -ricorrente –
-contro-
NOME.
;I NOME
RAGIONE_SOCIALE
l; elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME, la quale li rappres. e difende, per procura speciale in atti;
-controricorrente-
NOMECOGNOME
-intimata- avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, pubblicata in data 13.03.2023;
NOME
Numero registro generale 9014,2023
Numero sezionale 2559,2024
Numero di raccolta generale 25073,2024
Data pubblicazione 18/09/21:124
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de 5.06.2024 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO COGNOME.
RI LEVATO CHE
Con sentenza del 2022 il Tribunale per i minorenni di Palermo disponeva farsi luogo all’adozione del minore R.G. 2015, da parte dei coniugi lett. d), I. n. 184/83 e 263 c.c., accogliendo il ricorso di questul statuendo altresì che il minore anteponesse il cognome NOME al proprio. I, nato nel ex art. 44, RF-
NOME COGNOME NOME COGNOME l, madre del minore, ha proposto appello avverso la suddetta decisione. Si costituiva COGNOME NOME COGNOME [ madre di proponendo appello incidentale con il quale lamentava la mancata acquisizione del consenso della madre all’adozione speciale e l’insussistenza dei presupposti della stessa. Si costituivano anche g adottanti. NOME
Con sentenza del 13.3.23 la Corte d’appello ha respinto le impugnazioni, osservando che: la madre del minore era stata sentita e, comunque, non era legittimata all’audizione essendo decaduta dalla responsabilità genitoriale nel 2018; la madre del minore, trasferitasi a Formia con il figlio appena nato per convivere con il compagno, era stata dapprima collocata in casa-famiglia, di nuovo incinta, con decreto del Tribunale per i minorenni di Roma e poi, con successivo decreto del 4.2.2015, era stata sospesa la responsabilità genitoriale, nominando tutore il sindaco di Formia, collocando il minore presso la nonna I M.A. I, con il controllo dei Servizi sociali di Termini Imerese; successivamente, trasferitasi a Palermo dalla madre, l’appellante NOME era stata inserita presso una casa d’accoglienza in Palermo dalla quale si era allontanata per rientrare a casa dalla madre e poi trasferendosi presso la zia paterna, NOME ; l’appellante si era di nuovo trasferita a Napol
Numero registro generale 9014,2023
Numero sezionale 2559,2024
Numero di raccolta generale 25073,2024
Data pubblicazione 18/09/21:124
Numero registro generale 9014,2023
Numero sezionale 2559,2024
Numero di raccolta generale 25073,2024
Data pubblicazione 18/09/21:124
la famiglia affidataria e manifestato poco interesse nel mantenere le relazioni affettive con i fratelli biologici, non riconoscendo la madre qual soggetto competente a svolgere nei suoi confronti un ruolo educativo ed affettivo; gli affidatari avevano dimostrato una forte motivazione nell’affidamento e nell’adozione del minore, seguendo le indicazioni degli operatori e assecondando la possibilità di favorire i contatti con la madr naturale e i fratellini per i quali mostrava empatia e affetto; il Cent salute mentale di Formia- distretto 5 di Latina- aveva rilevato che i disturbo dell’umore e l’immaturità di NOME rendevano impensabile un ruolo materno, pur avvertendo la stessa la motivazione a mantenere la continuità di un rapporto affettivo significativo con il figlio; alla dell’istruttoria espletata sussistevano i presupposti dell’adozione c “mite”, ex art. 44, c.1, lett. d, I. n. 184/83, considerando che: il min all’età di otto anni, aveva consolidato il legame con gli affidatari; madre era stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale per gli abbandoni degli altri figli, avuti da uomini diversi; l’intent rinforzare il legame tra i fratelli con la conservazione e monitoraggio degli incontri protetti.
NOME NOME , nonna del minore, ricorre in cassazione con tre motivi. NOME RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso. Non svolge difese NOME RAGIONE_SOCIALE
RITENUTO CHE
Il primo motivo deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 330 e ss, c.c., 336, c.1 e 4, c.c., 17, c.2, I. n. 184/83, 75, c. c.p.c., in relazione alle norme costituzionali e della Convenzione di NY e della Convenzione europea di Strasburgo del 25.1.96, per la mancata nomina di un curatore speciale del minore NOME.NOME.
Il secondo motivo deduce nullità della sentenza per violazione degli artt.
132, c.2, n.4, c.p.c., 111 Cost., per aver la Corte d’appello motivato
NOME
Numero registro generale 9014,2023
Numero sezionale 2559,2024
Numero di raccolta generale 25073,2024
Data pubblicazione 18,09,2024
maniera apparente in ordine alla maggiore utilità dell’adozione cd. mite per il minore rispetto alla prosecuzione dell’affidamento, non approfondendo quanto dichiarato dalla madre del minore all’udienza del 6.12.19 innanzi al Tribunale per i minorenni circa le minacce che avrebbe subito dal figlio della zia affidata ria e dal padre per indurla non dire al minore che era sua madre.
La ricorrente si duole in particolare che i giudici di merito non abbiano valorizzato i profili positivi della madre, come emersi nell’istruttori circa la sua volontà di porre rimedio alle precedenti mancanze attraverso la creazione di un rapporto sempre più solido con i figli, anche considerando che i fatti posti a fondamento della sentenza impugnata non presentavano una gravità tale da legittimare l’adozione disposta.
Il terzo motivo deduce nullità della sentenza, per violazione degli art
132, c.2, n.4, c.p.c., 8 Cedu, per non aver la Corte d’appello valuta all’attualità ed in concreto, attraverso una c.t.u., le capacità di cura accadimento della nonna materna in relazione alla sua richiesta d’affidamento del minore.
La Prima Presidente ha respinto un’istanza formulata dal collegio di assegnazione della causa alle Sezioni Unite in ordine alla questione del rinvio della causa, in primo grado o in appello, nel caso di cassazion della sentenza d’appello per nullità derivante dall’omessa nomina del curatore speciale, per insussistenza di un effettivo contrasto in seno al giurisprudenza di questa Corte, alla luce dell’orientamento consolidatosi negli ultimi anni (che afferma il rinvio in appello), come si dirà.
Anzitutto, va esaminata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, sollevata dai controricorrenti. In punto di diritto, va osservato che genitore non affidatario non è legittimato ad impugnare, neppure con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., il provvedimento di adozione in casi particolari, posto che l’art. 313 cod. civ., come novellato d
Numero registro generale 9014,2023
Numero sezionale 2559,2024
Numero di raccolta generale 25C173,2024
1311bblicadone 18,09,2024
legge n. 184 del 1983 (art. 65) conferisce la legittimaigne impugnare il decreto del Tribunale solo all’adottante, all’adottando ed al Pubblico Ministero, non anche al suddetto genitore, che pur deve, ai sensi dell’art. 56, terzo comma della cit. legge n. 184 del 1983, presta l’assenso, il cui rifiuto, peraltro, siccome espresso da genitore n esercente la potestà quale è quello non affidatario (artt. 317, ulti comma cod. civ. e 155 comma terzo cod. civ.) non preclude al Tribunale di procedere all’adozione, ove ritenga il rifiuto stesso ingiustifica contrario all’interesse dell’adottando. Tuttavia, nell’ipotesi in l’adozione riguardi un minore, il genitore legittimo, anche se non affidatario e non esercente la potestà gen itoria le, può impugnare ex art 313 cod. civ. Il decreto del Tribunale per i minorenni quale rappresentante del figlio minore, posto che in più occasioni il legislator (artt. 155, 317, 317 bis cod. civ.) ha inteso far salvo, per il genitore affidatario, un potere di vigilanza sulla crescita del minore, nel c ambito rientra la facoltà di adire il giudice ove ritenga sussistere pericolo di un pregiudizio per l’interesse del figlio (Cass., n. 5776/20 n. 8015/97; n. 5046/87).
Nella specie, come detto, la ricorrente non è il genitore del minore, n l’affidatario, ma la nonna.
Al riguardo, il difetto di legittimazione è rileva bile anche d’ufficio, in stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato interno, che n è configurabile, neppure in forma implicita, nella fattispecie cd. assorbimento improprio, dovuta alla decisione sulla base di una ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l’evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto all’ordine del questioni di cui all’art. 276, comma 2, c.p.c. (Cass., n. 41019/21).
Numero reg istro g enerale 9014,2023
Numero sezionale 2559,2024
Numero di raccolta
g enerale 25C173,2024
one 18’99/2024
Tuttavia, nella specie, occorre tener conto che la nonna ric8ei’dajcag stata parte nei gradi precedenti, senza che sia stata mai messa in discussione tale sua qualità; sul punto si è formato il giudicato inter perché la Corte territoriale ha risposto sulle questioni sollevate dal ricorrente, adesive a quelle della figlia (vedi pag. 4 sentenza impugnat par. 3.), e la decisione ruota attorno all’idoneità vicariante de M.A.
Rilevato dunque che la ricorrente è legittimata a promuovere il ricorso, il primo motivo è fondato. Invero, premesso che dagli atti si evince la mancata nomina di un curatore del minore, va premesso che nella specie non si applica il principio di diritto, affermato da questa Corte, a tenor del quale nel procedimento di adozione in casi particolari di cui all’ar 44, comma 1, lett. d), della I. n. 184 del 1983, non è configurabile conflitto di interessi”in re ipsa”, anche solo potenziale, tra il min adottando ed il genitore-legale rappresentante, che imponga la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., dovendo, anzi, individuarsi nel necessità dell’assenso del genitore dell’adottando, di cui all’art. 46 de legge citata, un indice normativo contrario all’ipotizzabilità astratta di u tale conflitto, che, invece, va accertato in concreto da parte del giudi di merito. Tale peculiare istituto, infatti, mira a dare riconosciment giuridico, previo accertamento della corrispondenza della scelta all’interesse del minore, a relazioni affettive continuative e di natu stabile instaurate con quest’ultimo e caratterizzate dall’adempimento di doveri di accudimento, di assistenza, di cura e di educazione analoghi a quelli genitoriali, in quanto inteso a consolidare, ricorrendone condizioni di legge, legami preesistenti e ad evitare che si protraggan situazioni di fatto prive di uno statuto giuridico adeguato (Cass., 12962/16).
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Data pubblicazione 18,09,2024
Infatti, nel caso concreto, proprio perché il contenzioso si è sviluppa per un conflitto tra parenti della minore, l’una – la nonna- che vuole svolgere la funzione vicariante e gli altri che chiedono l’adozione in ca particolari, l’interesse del minore non è rappresentato dai genitori perché la madre è stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale nel 2018, mentre il padre non risulta individuato per quanto si evince dagli atti di causa; inoltre, entrambi i genitori sono anc estranei al processo.
Ne consegue la necessità della nomina del curatore che rappresenti il minore, il quale possa dunque interloquire circa la contrapposizione emersa tra la ricorrente e la coppia degli zii affidatari in ordine a richiesta di adozione mite, al fine di perseguire il miglior interesse medesimo minore.
Dato che il giudizio si è svolto in mancanza del curatore speciale de minore, deve ritenersi applicabile per analogia la norma di cui all’art. 10 comma 2, della 1.183/1984, relativa ai procedimenti in materia di adozione, che prevede sia l’invito ai genitori o, in mancanza, ai parent a nominare un difensore, sia l’informazione che, qualora non vi provvedano, si procederà alla nomina di un difensore d’ufficio, sia la puntualizzazione che la partecipazione agli accertamenti è consentita a tali soggetti con l’assistenza del difensore, del minore, il quale parte, e, in mancanza di una disposizione specifica, sta in giudizio mezzo di un rappresentante legale ovvero, se sussista conflitto di interessi, di un curatore speciale, soggetti cui compete la nomina de difensore tecnico (Cass. 9100/2019).
Nella fattispecie, sebbene, come detto, non emerga un vero e proprio conflitto d’interessi tra il minore e i genitori, la nomina del curat speciale s’impone comunque come doverosa al fine di garantire il suo miglior interesse.
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L’omessa nomina del curatore speciale ha dunque comportato la nullità del giudizio per mancata costituzione del rapporto processuale e violazione del contraddittorio. Tale nullità è stata ritenuta da quest Corte rilevabile d’ufficio, trattandosi di verifica officiosa contraddittorio, in rapporto a litisconsorte pretermesso (cd. Cass. 5256/2018; Cass. 21381/218; Cass. 8627/2020; Cass. 1471/2021; Cass. 11786/2021).
Al riguardo, si è discusso se, accolto il ricorso per cassazione l’omessa nomina del curatore speciale, la causa debba essere rinviata al giudice d’appello, oppure al giudice di primo grado. Secondo un primo orientamento maggioritario nei giudizi che abbiano ad oggetto provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, i virtù del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’art. 336 c.c., v nominato al minore un curatore speciale ai sensi dell’art. 78, comma 2, c.p.c., determinandosi in mancanza una nullità del procedimento che, se accertata in sede di impugnazione, comporta la rimessione della causa al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio (Cass., n. 1471/21; n. 8627/21, 40490/21).
Successivamente, è emerso un diverso orientamento di questa Corte, ormai consolidato- al quale il collegio intende dare continuità- a tenor del quale, in siffatti casi, nel caso di mancata nomina di un curator speciale, deve essere peraltro escluso il rinvio del giudizio in pri grado, giacché tale rimessione, comunque contraria alle esigenze di speditezza del procedimento diretto all’accertamento dello stato di adottabilità, risulta preclusa dalla natura tassativa delle ipotesi di agli art. 353 e 354 c.p.c., ed il giudice di appello deve pert procedere, a norma dell’art. 354, comma 4, c.p.c., alla rinnovazione degli atti del procedimento che risultano viziati a causa del lor
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Data pubblicazione 18,09,2024
compimento in assenza della partecipazione necessaria del curatore speciale del minore (Cass., n.12020/19; n. 7734/22; n. 2829/23). Gli altri motivi sono da ritenere assorbiti dall’accoglimento del primo. Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata; la causa va rinviata alla Corte d’appello anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ricorso, assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo- sezione per i minorenni- in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Dispone che ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 giugno 2024.