Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30011 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30011 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2024
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 3293 del ruolo AVV_NOTAIO dell’anno 2023, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Ancona n. 1360/2022, pubblicata in data 22 novembre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
15 ottobre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione immobiliare promosso dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME, il giudice dell’esecuzione, in accoglimento dell’istanza avanzata dalla
Oggetto:
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617 C.P.C.)
Ad. 15/10/2024 C.C.
R.G. n. 3293/2023
Rep.
debitrice ai sensi dell’art. 483 c.p.c., ha disposto il divieto di cumulo della procedura esecutiva immobiliare con quella presso terzi già in corso, ordinando la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
Avverso tale provvedimento, la banca procedente ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., che è stata rigettata dal Tribunale di Ancona.
Ricorre la RAGIONE_SOCIALE, sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso la COGNOME.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Il pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c. chiedendo l’accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso, con assorbimento del terzo.
Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 483 c.p.c. e 2740 c.c., in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c. ».
Con il secondo motivo si denunzia « nullità della sentenza per violazione dell’ art. 132 c.p.c., sotto il profilo di una motivazione assente, gravemente insufficiente o comunque illogica e contraddittoria, in relazione all’ art. 360 n. 4 c.p.c. ».
I primi due motivi del ricorso sono connessi e possono, pertanto, essere esaminati congiuntamente.
Essi sono fondati.
1.1 È opportuno sintetizzare i fatti (pacifici) che hanno dato luogo alla presente controversia.
La banca ricorrente, vantando nei confronti della COGNOME un credito di circa € 38.000,00, consacrato in titolo esecutivo di formazione giudiziale, dopo avere ottenuto l’assegnazione del quinto dello stipendio della debitrice all’esito di una prima procedura esecutiva promossa nelle forme del pignoramento di crediti e dopo avere in concreto ottenuto in pagamento dal terzo pignorato un importo complessivo di circa € 20.00 0,00, a parziale soddisfazione di quel credito, ha successivamente promosso nei confronti della COGNOME una nuova procedura esecutiva, nelle forme dell’espropriazione immobiliare.
La debitrice ha sostenuto che in tal modo era stato posto in essere un abuso del cumulo dei mezzi di espropriazione, ai sensi dell’art. 483 c.p.c., e il giudice dell’esecuzione immobiliare, in accoglimento della sua istanza, ha dichiarato improcedibile tale ultima procedura esecutiva.
1.2 Il Tribunale di Ancona, in sede di opposizione agli atti esecutivi, ha confermato l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, ritenendo che non costituisse ‘ ragionevole interesse del creditore ‘, idoneo a giustificare il cumulo in questione in tal modo condividendo la medesima valutazione già operata dal giudice dell’esecuzione quello di ottenere una più rapida e certa soddisfazione del proprio credito e non considerando, peraltro, rilevante, in senso contrario, neanche la circostanza che, sulla base de ll’ordinanza di assegnazione del quinto dello stipendio della COGNOME già conseguita dalla creditrice, la soddisfazione di quest’ultima avrebbe richiesto l’esaurimento delle trattenute ancora in corso, per un considerevole lasso di tempo in cui vi era la possibilità che il rapporto di lavoro venisse meno, quanto meno per il sopraggiungere dell’età pensionabile della debitrice. A sostegno di tale conclusione, sempre in conformità a quanto già ritenuto dal giudice dell’esecuzione, ha osservato che la
procedura esecutiva immobiliare era stata introAVV_NOTAIOa dalla banca creditrice solo dopo quattro anni dal pignoramento presso terzi e che tale procedura, di esito comunque incerto, avrebbe determinato un aumento di spese a carico della debitrice.
Ha concluso, pertanto, affermando che « l’ulteriore mezzo di esecuzione attivato dal creditore non appare allo stato idoneo ad una più celere soddisfazione del credito vantato, bensì volto ad un aumento considerevole di spese che inevitabilmente verrebbero poste a carico esclusivo del debitore esecutato ».
1.3 La decisione impugnata risulta manifestamente in contrasto con la ratio e con la lettera dell’art. 483 c.p.c., come costantemente ricostruite nella giurisprudenza di questa stessa Corte, oltre a risultare logicamente contraddittoria.
Il tribunale ha enunciato, mostrando di condividerli, i principi di diritto effettivamente applicabili alla fattispecie, secondo i quali « il cumulo dei mezzi espropriativi è uno strumento consentito dall’ordinamento, tranne in caso di immotivato e abusivo ricorso agli strumenti processuali con finalità vessatorie del debitore e senza alcuna ragione a giustificazione della tutela del credito », onde « la limitazione del cumulo a seguito dell’opposizione del debitore ha, quindi, carattere eccezionale, potendo essere disposta nel solo caso di abuso, ravvisabile quando il sacrificio del debitore, coinvolto in plurime procedure esecutive, non sia giustificato da un ragionevole interesse del creditore » (cfr., in proposito, cfr.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4375 del 09/04/1992, Rv. 476715 -01; Sez. 3, Sentenza n. 10216 del 26/07/2001, Rv. 548507 -01; Sez. 3, Sentenza n. 11360 del 16/05/2006, Rv. 589803 -01; Sez. 3, Sentenza n. 7078 del 09/04/2015, Rv. 635106 -01; Sez. 5, Sentenza n. 10668 del 17/04/2019, Rv. 653657 -02).
Proprio in base a tali principi -che vanno senz’altro condivisi e ribaditi ancora una volta -è da ritenere fuori di dubbio, in
AVV_NOTAIO, che il creditore possa legittimamente operare il cumulo (anche successivo) di differenti mezzi di espropriazione, al fine di conseguire una più rapida e certa soddisfazione del proprio credito.
Altrettanto evidente è che sono inevitabilmente ed oggettivamente correlati al legittimo cumulo dei mezzi di espropriazione sia la normale alea relativa all’esito di ogni procedimento giudiziario, anche esecutivo, sia le relative conseguenze in tema di spese processuali per il debitore.
In altri termini, il cumulo di diversi mezzi di espropriazione, che, come già visto, deve ritenersi di regola legittimo, da una parte, comporta sempre, inevitabilmente, un aggravio di spese per il debitore (che potrà peraltro evitarlo semplicemente estinguendo il proprio debito, ferma restando la facoltà del giudice di non riconoscere le spese ritenute superflue: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23847 del 18/09/2008, Rv. 604632 -01; Sez. 3, Sentenza n. 13204 del 26/07/2012, Rv. 623575 – 01), mentre, per converso, non potrà mai -comunque -assicurare al creditore, sulla base di una astratta valutazione ex ante , la assoluta certezza della soddisfazione del credito per cui si procede, quanto meno se non siano adAVV_NOTAIOe e documentate dallo stesso debitore specifiche ed eccezionali circostanze che inducano a ritenere prevedibile la sicura infruttuosità di una o più delle procedure esecutive promosse , quanto meno nell’ottica dell’interesse del creditore, di modo che la loro instaurazione si risolva esclusivamente in un aggravio per il debitore stesso, senza alcun effettivo vantaggio per il creditore.
Di conseguenza, né il presumibile aggravio delle spese processuali gravanti su l debitore, né l’ordinaria mancanza di certezza sulla fruttuosità dei procedimenti esecutivi in concreto promossi possono costituire argomenti idonei, di per sé e in astratto, a fondare una valutazione di abusività del cumulo.
D’altra parte, è noto che l’assegnazione di un credito futuro periodico, all’esito del procedimento esecutivo di espropriazione presso terzi, non determina l’immediata ed integrale soddisfazione del creditore, che si realizza esclusivamente a seguito del pagamento del terzo e nei limiti in cui esso effettivamente avvenga (cfr., ex multis : Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18123 del 23/06/2023, Rv. 668454 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8151 del 24/04/2020, Rv. 657581 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 30862 del 29/11/2018, Rv. 651638 -01; Sez. 1, Sentenza n. 7508 del 31/03/2011, Rv. 617490 – 01).
1.4 Tanto premesso, ne consegue che, nella specie, non avrebbero potuto costituire ragioni idonee a ritenere sussistente un abusivo cumulo dei mezzi di espropriazione, come invece erroneamente affermato prima dal giudice dell’esecuzione e poi dal tribunale nella decisione impugnata:
né il fatto che la seconda procedura esecutiva (di espropriazione immobiliare) era stata promossa a distanza di quattro anni dalla definizione della prima (di espropriazione di crediti) con una ordinanza di assegnazione non integralmente attuata, specie considerando che, frattanto, il credito da soddisfare si era appena poco più che dimezzato e il residuo dovuto era ancora pari ad almeno € 18.000,00;
né la considerazione che non poteva esservi certezza sull’esito e la durata della seconda procedura esecutiva (per espropriazione immobiliare), trattandosi di alea ineliminabile connaturata a qualunque azione giudiziaria, quanto meno in mancanza di qualunque elemento concreto idoneo ad indurre a ritenere la sicura infruttuosità della predetta procedura;
né la circostanza che la seconda procedura esecutiva avrebbe comportato un aggravio di spese per la debitrice, circostanza del tutto normale ed anzi inevitabile in caso di cumulo di mezzi di espropriazione (e, comunque, come già visto, soggetta a
verifica e valutazione in ordine all’effettiva utilità di tali spese, anche ex post ).
Sotto i profili appena richiamati, pertanto, la decisione impugnata, oltre a costituire una non corretta applicazione delle disposizioni di cui all’art. 483 c.p.c., deve effettivamente ritenersi, altresì, del tutto priva di una effettiva e logica motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza, in concreto, di un abuso del creditore, ancora insoddisfatto, nel promuovere una seconda espropriazione dei beni della debitrice.
1.5 L’espropriazione di una pluralità di beni del debitore rende, di regola, certamente più probabile e più rapida l’integrale soddisfazione del creditore e costituisce sempre legittimo interesse di quest’ultimo ottenere tale (più) rapida e (più) probabile soddisfazione, di modo che l’abuso potrebbe sussistere esclusivamente laddove sia il debitore a dimostrare l’esistenza di elementi concreti che inducano, con certezza, ad escludere che, nella specie, sia possibile conseguire uno dei suddetti risultati, mediante il cumulo dei mezzi di espropriazione.
Nel caso, come quello di specie, in cui l’assegnazione di un credito futuro del debitore dipendente da un rapporto contrattuale di durata di natura corrispettiva richieda un considerevole periodo di tempo per l’estinzione dell’obbligazione azionata dal creditore (con la possibilità che frattanto venga meno quel rapporto), l’espropriazione di un altro suo bene determina , oggettivamente, non solo una maggiore probabilità di integrale soddisfazione per il creditore, ma anche una maggiore rapidità di tale risultato, salva la prova contraria, che ovviamente resta a carico del debitore e che, nella specie, non risulta in alcun modo fornita: sia il giudice dell’esecuzione che il tribunale in sede di opposizione agli atti esecutivi, si sono, infatti, limitati a rilevare che la maggior probabilità e rapidità di soddisfazione del creditore non erano certe.
In tal modo hanno sovvertito l’oggetto ed il corretto assetto degli oneri probatori, in proposito, in quanto non avrebbero dovuto valutare se vi era la certezza di tali risultati, ma se il debitore aveva fornito la prova della sicura esclusione della possibilità di conseguirli mediante il cumulo.
1.6 In definitiva, l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, oggetto dell’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla banca creditrice e confermata dal tribunale con la sentenza impugnata nella presente sede, in quanto fondata su una non corretta applicazione dell’art. 483 c.p.c., come fin qui chiarito, avrebbe dovuto essere certamente revocata, con accoglimento dell’opposizione.
Non sono, dunque, necessari ulteriori accertamenti di fatto a tal fine e la controversia può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’opposizione stessa nella presente sede e la revoca dell’ordinanza che ne è oggetto .
Con il terzo motivo si denunzia « nullità della sentenza per violazione dell’ art. 112 c.p.c. , in relazione all’ art. 360 n. 4 c.p.c. ».
Il motivo, avente ad oggetto le spese del procedimento cautelare, resta assorbito in conseguenza della cassazione della decisione impugnata, che rende necessaria una nuova regolamentazione delle spese dell’intero processo, ivi inclusa la fase sommaria cautelare svoltasi davanti al giudice dell’esecuzione .
Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, l’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla banca ricorrente è accolta, con conseguente revoca dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione opposta : per la natura meramente rescindente di ogni opposizione agli atti esecutivi, è rimessa al giudice dell’esecuzione erroneamente dichiarata improcedibile l’adozione, in seno alla medesima, di ogni opportuno provvedimento per darvi seguito.
Le spese del giudizio (per tutte le sue fasi, ivi inclusa quella sommaria cautelare davanti al giudice dell’esecuzione) possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione della novità, quanto meno negli esatti termini emergenti dalla decisione impugnata, delle questioni affrontate.
Per questi motivi
La Corte:
-accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione agli atti esecutivi della banca ricorrente, con conseguente revoca dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione opposta;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-