Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2390 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 2390 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20579-2018 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME e COGNOME NOME COGNOME tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE Nazionale di RAGIONE_SOCIALE ed Assistenza Medici ed Odontoiatri, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
R.G.N. 20579/2018
COGNOME
Rep.
Ud. 12/12/2024
CC
avverso la sentenza n. 5795/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/01/2018 R.G.N. 4595/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
Con sentenza n. 5795 del 9.1.2018, la Corte d’appello di Roma ha accolto parzialmente il gravame proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME eredi di NOME e NOME NOME avverso la sentenza del tribunale di Fros inone che aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo richiesto da questi ultimi nei confronti dell’Enpam, ente che aveva liquidato un supplemento di trattamento pensionistico per complessivi € 22.035,64 a favore del comune dante causa, comprensivo di capitale e interessi, ma -secondo i ricorrenti -con un errato calcolo degli accessori, poiché sul capitale dovuto sarebbero spettati, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.m. n. 352/98, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a decorrere dal maggio 1990, secondo il calcolo meglio esposto in ricorso e fino al soddisfo.
La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse, a supporto dei propri assunti di parziale accoglimento del gravame dell’Enpam, riteneva che essendo il credito vantato nei confronti di un ente gestore di forme di previdenza obbligatoria, il cumulo di rivalutazione e interessi, poteva essere riconosciuto dal 30.5.1990 al 31.12.1991, in quanto, successivamente, trovava applicazione la disciplina del divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali a valere con decorrenza 1.1.92, dettata in via generale e con carattere inderogabile dalla legge n. 412/91, per i crediti previdenziali, quindi, il predetto cumulo non poteva essere riconosciuto anche per il periodo successivo,
in particolare fino al pagamento del supplemento, corrisposto in data 2.3.04.
Avverso tale sentenza, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME eredi di COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso in cassazione sulla base di un motivo, illustrato da memoria, mentre l’Enpam ha resistito con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 22 comma 36 della legge n. 274/94, dell’art. 16 comma 6 della legge n. 412/91, del DM n. 352/98 e dell’art. 429 comma 3 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte del merito aveva ritenuto che fosse insussistente il diritto dei ricorrenti a percepire sia la rivalutazione monetaria che gli interessi legali sul supplemento di pensione del loro dante causa, a decorrere dalla liquidazione della prima quota d’indennità in capitale, in sostituzione del trattamento ordinario di pensione, avvenuta il 30.5.1990 e fino alla data del pagamento del saldo della stessa indennità, eseguito dalla Fondazione Enpam, solo in data 2.3.2004.
Il motivo è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘La rivalutazione monetaria, come gli interessi legali, costituisce una componente essenziale del credito assistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l’originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato; pertanto, dovendo pure tale credito mantenere il suo contenuto economico fino al momento del pagamento, è legittimo, con
riferimento a credito anteriore all’introduzione della disciplina di cui all’art. 16 legge 412 del 1991 e all’art. 22, comma trentaseiesimo della legge n. 724 del 1994, il cumulo tra interessi e rivalutazione’ (Cass. n. 12023/03, 21896/04, cfr. Cass. sez. un. nn. 5895/96, 10955/02) .
Nella specie, la Corte territoriale si è discostata dal consolidato orientamento giurisprudenziale, incorrendo nella violazione delle norme indicate nella rubrica del motivo di censura; infatti, se la liquidazione della prima quota dell’indennità in capitale, in sostituzione del trattamento ordinario di pensione è avvenuta il 30.5.90, il saldo della stessa indennità, eseguito dalla Fondazione Enpam è stato corrisposto solo in data 2.3.04, quando tutta l’indennità avrebbe dovuto invece essere corrisposta il 30.5.90, in un’unica soluzione e non rate almente, pertanto, trattandosi di ritardato pagamento di crediti previdenziali maturati antecedentemente all’entrata in vigore dell’art. 16 comma 6 della legge n. 412/91, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, non è escluso il cumulo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, affinché, alla luce dei