Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5690 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5690 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7702/2021 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE COGNOME INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME(CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
INTESA
SAN
NOME
SPA
-intimato-
sul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO di Cagliari n. 397/2020 depositata il 16/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Ritenuto che:
NOME COGNOME in qualità di erede di NOME COGNOME proponeva appello avverso la decisione del Tribunale di Nuoro nei confronti di Intesa San Paolo s.p.a. e per essa Italfondiario s.p.a. con cui era stata rigettata l’opposizione all’esecuzione finalizzata alla declaratoria di nullità degli interessi applicati ai contratti di mutuo fondiario stipulati tra le parti in data 20.5.1997.
Con sentenza nr 397/2020 la Corte di appello di Cagliari lo accoglieva parzialmente limitatamente alla clausola che prevedeva l’applicazione degli interessi moratori sull’intera rata, composta di una quota capitale e di una quota di interessi corrispettivi ritenuta erroneamente valida dal Tribunale sul presupposto che detto meccanismo non concretasse un fenomeno anatocistico illegittimo, in quanto normativamente assentito.
Riteneva invece con riferimento agli interessi moratori che le critiche mosse dall’appellante non erano condivisibili considerando
che le modalità di computo dei tassi del Teg adottata dal c.t.u. erano in linea con i dettami della Suprema Corte in materia di omogeneità dei parametri Tegm e Teg.
Osservava che i tassi corrispettivi e moratori pattuiti nei contratti di mutui oggetto di causa erano sottosoglia nel trimestre di corrispondenza, come correttamente valutato dal c.t.u., il quale aveva incluso nel calcolo del teg tutte le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese connesse all’erogazione del credito.
Rilevava che in questo quadro nessun rilievo assumeva la contestazione sollevata contro la sentenza impugnata nella parte in cui non veniva data applicazione all’art 1815 secondo comma c.c., sanzione che deve essere esclusa alla luce della legittimità dei tassi contrattuali.
Riteneva infondata la richiesta dell’appellante di opporre in compensazione un controcredito che traeva origine nella sentenza nr 5517/2017 della cassazione tenuto conto che tale pronuncia aveva deciso nel merito la domanda di NOME COGNOME rigettandola.
Avverso tale decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria cui Intesa San Paolo ha resistito con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico articolato motivo che investe la regolazione delle spese di c.t.u. interamente poste a carico dell’Istituto bancario dal giudice del gravame.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che:
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della legge 198/1996 art 1 e 2, comma quattro, violazione e falsa applicazione dell’art 1383 c.c.
Si censura, in particolare, che il Giudice distrettuale si sarebbe limitato a recepire le conclusioni del c.t.u. nella parte in cui ha ritenuto non usurari gli interessi applicati escludendo che si possa configurare un cumulo di interessi corrispettivi e moratori, ai fini dell’usura e/o per effetto dell’anatocismo indebito.
Si sostiene infatti che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare il meccanismo contrattuale che stabilisce in caso di inadempimento l’applicazione sulla quota di capitale sia degli interessi corrispettivi sia degli interessi di mora, configurati questi ultimi come aggiuntivi e non come maggiorazione degli interessi convenzionali.
Detto cumulo- si afferma- si sarebbe potuto evitare se la clausola contrattuale che prevede gli interessi moratori fosse stata costruita con la previsione di uno spread sugli interessi convenzionalmente pattuiti.
Con un secondo motivo si deduce la violazione degli articoli 1242 e 1243 c.c., l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia per avere la Corte di appello sulla base di una parziale lettura della sentenza della cassazione nr 5517/2017 aveva rigettato la domanda di compensazione formulata dall’appellante.
Il primo motivo è inammissibile.
Giova, infatti, rimarcare che la Corte d’Appello, nel pronunciarsi nei termini contestati, ha inteso richiamare l’attenzione sul fatto che non si configura un cumulo di interessi corrispettivi moratori ai fini dell’usura per un effetto anatocistico indebito trovando applicazione gli interessi moratori solo nell’ipotesi specifica contrattualmente per essi prevista sull’intera rata( composta da capitale e interessi)e che i tassi corrispettivi e moratori pattuiti nei contratti di mutui oggetto
di causa risultano sotto soglia nel trimestre di corrispondenza come rilevato dal c.t.u. il quale aveva incluso nel calcolo teg tutte le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese connesse all’erogazione del credito.
Rispetto a questo chiaro enunciato la postulazione ricorrente insiste nella mera riproposizione delle argomentazioni già oggetto di pregressa negativa disamina nei gradi di merito e si astiene perciò dallo sviluppare qualsiasi confronto critico con quanto diversamente affermato nella sentenza impugnata, in tal modo risolvendosi nella prospettazione di un “non motivo” inammissibile per difetto di specificità (Cass., Sez. I, 24/09/2018, n. 22478).
Il secondo motivo innanzitutto evidenzia una inammissibile commistione di mezzi di impugnazione eterogenei, senza indicare espressamente alcuno dei motivi tassativi ex art. 360 c.p.c., comma 1.
Da un lato, difatti, pare volersi prospettare la violazione e falsa applicazione delle disposizioni in materia di compensazione , dunque, ipoteticamente potendo sussumersi la doglianza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; dall’altro, pare volersi denunciare un vizio motivazionale della – gravata sentenza o comunque l’omesso esame di fatti decisivi, id est: in forza dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; senonchè, così esposti, i profili di doglianza sono tra loro incompatibili e – de facto – nell’articolazione del motivo.
In tema di ricorso per cassazione, “è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli
elementi di fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, tale da renderla insufficiente in quanto meramente figurativa e apparente, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi ‘impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse” (Cass., Sez. 1 -, Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018; Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/9/2011; v. anche Cass., Sez. U, Sentenza n. 9100 del 6/5/2015).
Ma anche qualora si volessero valutare i vizi entro la cornice segnata dalle varie ipotesi di vizio indicate nell’art. 360 c.p.c., si osserva che la Corte di merito, nel caso concreto, con motivazione esaustiva ed esente da vizi logico-giuridici, e dunque insindacabile, resa nel rispetto del minimo costituzionale sotto il profilo della
motivazione (cfr. SSUU Cass. n. 8053/2014), ha spiegato le ragioni per le quali non vi erano le condizioni per opporre in compensazione un controcredito sottolineando che la decisione di questa Corte (nr 5571/2018) invocata dall’appellante si era conclusa con il rigetto della domanda fatta valere da NOME COGNOME
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso principale va dichiarato inammissibile.
L’inammissibilità che affligge perciò il ricorso principale determina l’inefficacia del ricorso incidentale di Banca Intesa ai sensi dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ., trattandosi di ricorso incidentale tardivo, vero infatti che il termine per impugnare la sentenza notifica in data 7.1.2021 andava a scadere il giorno 8.3.2021, mentre il ricorso incidentale risulta notificato il 29.3.2021.
Le spese di legittimità vanno poste a carico dei ricorrenti principali secondo il principio della soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso principale inammissibile ed inefficace il ricorso incidentale.
Condanna la ricorrente principale al pagamento in favore della controricorrente delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi € 6000,00 oltre ad € 200,00 per esborsi ed al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma 26.2.2025
Il Presidente
(NOME COGNOME)