Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31775 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31775 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17306/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrenti- contro
MONTE
DEI
COGNOME
DI
-intimato-
RAGIONE_SOCIALE
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 4384/2020 depositata il 17/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Ritenuto che:
Con citazione del 26.11.2014 COGNOME NOME, titolare dell’omonima ditta individuale, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, la Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE S.p.A. chiedendo la condanna del convenuto istituto bancario, previo accertamento del saldo dei rapporti con lo stesso intrattenuti (apertura di credito e di conto corrente su c/c ordinario n. 8330.22 e 11462-20 conto anticipo fatture), alla restituzione delle somme indebitamente percepite in ragione dell’iniquità della capitalizzazione anatocistica trimestrale, di interessi ultralegali e della non convenuta commissione di massimo scoperto.
Con sentenza n. 2676/2017 del 10.11.2017 il Tribunale dichiarava la nullità del contratto di conto corrente ordinario n. 8330.22 e 11462-20 conto anticipo fatture del 10.02.1999, e, per l’effetto, l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale, degli interessi passivi, commissione massimo scoperto, e delle spese ed oneri addebitati alla parte attrice, e condannava l’istituto di credito al pagamento, in favore del correntista, della somma di € 237.026,66.
Avverso la citata pronuncia il Monte dei Paschi proponeva appello chiedendo la riforma dell’impugnata sentenza.
Con comparsa del 20.2.RAGIONE_SOCIALE (per l’udienza del 13.3.RAGIONE_SOCIALE) si costituiva COGNOME NOME, nella qualità unico di erede di COGNOME NOME, deceduto l’8.4.2016, resistendo al gravame.
Con sentenza nr 4320/2020 la Corte di appello di Napoli accoglieva parzialmente il gravame dichiarando la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi operata dalla Banca con riguardo al contratto di c.c. n. 8330.22, e il diritto del ricorrente ad ottenere, su tale rapporto, il ricalcolo del dovuto senza capitalizzazione alcuna, rigettando nel resto la domanda proposta da COGNOME NOME con citazione del 26.11.2014.
Osservava che correttamente il primo giudice aveva circoscritto, in motivazione, l’ammissibilità della domanda attorea al mero accertamento negativo, teso ad ottenere la dichiarazione di nullità di alcune clausole contrattuali, e l’accertamento delle somme addebitate dalla banca in base a clausole nulle.
Date tali premesse, pacifica essendo – nel caso concreto – la circostanza che i rapporti bancari in contestazione fossero ancora in essere al momento della proposizione della domanda giudiziale (tant’è che alla loro chiusura ha proceduto l’erede dell’attore in pendenza del giudizio di secondo grado: cfr. documentazione prodotta all’udienza del 13.3.RAGIONE_SOCIALE), non era senz’altro coerente con le argomentazioni esposte la statuizione di condanna resa dal primo giudice, poiché contraria alle premesse motivazionali sopra esposte.
La sentenza gravata doveva essere, pertanto, riformata sul punto, con elisione totale della resa statuizione di condanna.
Rilevava poi che non erano condivisibili le conclusioni cui era pervenuto il giudice a quo in punto invalidità dei contratti esibiti dalla banca in quanto privi della sottoscrizione dell’istituto di credito.
Riteneva infatti che la questione del contratto c.d. monofirma (secondo motivo di gravame), doveva essere riesaminata alla luce del noto
pronunciamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (SS.UU. 16.01.RAGIONE_SOCIALE n. 898), che, componendo il contrasto formatosi tra le Sezioni Semplici, hanno definitamente statuito che ‘in tema d’intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contrattoquadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti’.
Nella specie, l’appellata non aveva contestato la ricezione del contratto di conto corrente, ed era in atti la prova dell’esecuzione del rapporto sicchè la domanda di accertamento negativo formulata dall’attore andava esaminata alla luce delle previsioni contrattuali validamente intervenute inter partes .
Osservava poi con riferimento alla eccezione di calcolo di interessi anatocistici, che occorreva differenziare i contratti antecedenti e quelli successivi alla delibera CICR del febbraio 2000.
Il contratto di conto corrente n. 8330.22 era stato concluso tra le parti in data 10.2.1999; lo stesso conteneva, all’art. 7 delle condizioni generali di contratto, una clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Tale clausola doveva ritenersi nulla in quanto si basava su di un uso negoziale (art. 1340 c.c.) e non su di un uso normativo favorevole, così ponendosi in contrasto con le limitazioni fissate in materia di anatocismo dall’art. 1283 c.c., (vedi Cass. 2374/99; 3096/99; 12507/99)
e quindi per detto contratto la capitalizzazione trimestrale andava depurata, ed il calcolo del dovuto andava fatto senza capitalizzazione alcuna.
Non sanava tale illegittimità ad avviso della Corte di appello la deduzione di parte appellante secondo cui, a partire dal 2000, la Banca aveva applicato il criterio della reciprocità delle condizioni di cui alla delibera CICR del 2000, poiché occorreva comunque una specifica e nuova pattuizione scritta in proposito, che agli atti mancava per il contratto esaminato.
In assenza di allegazione della c.t.u. espletata in primo grado, non era possibile quantificare tale importo, e l’emananda pronuncia non poteva che essere, sul punto, generica.
Il secondo contratto, n. 9250-11462, stipulato il 23.6.2006, era invece successivo alla delibera, e conteneva la previsione di pari cadenza temporale nella produzione degli interessi sia a credito che a debito (pagina 8 e art. 9 delle condizioni generali di contratto), sicché in riferimento a tale contratto non si imponeva alcun ricalcolo.
Ritenuta, dunque, per le ragioni sopra esposte, la piena validità di tali contratti, la questione andava riesaminata alla luce delle previsioni pattizie ivi contenute considerare valide in presenza della necessaria forma scritta (art. 1224 c.c.)
Osservava in particolare che il contratto 8330,22 recava l’esatta indicazione dei saggi degli interessi ed in particolare: per i tassi a debito 14,750 per sconfinamenti se autorizzati; il contratto 11462 conteneva le seguenti indicazioni: per i tassi a debito: TAN 13,525 TAE 14,226 per sconfinamenti e/o scoperti se autorizzati; TAB 8,40 TAE 8,668 sconfinamento SBF.
Avverso detta pronuncia NOME COGNOME, quale erede di NOME COGNOME, ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro cui ha resistito con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria dei crediti pecuniari individuabili ‘in blocco’, stipulato in data 20 dicembre 2017 ai sensi e per l’effetto di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge 130 e dell’art. 58 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Con memoria illustrativa il ricorrente ha eccepito l’inammissibilità della costituzione di parte resistente stante il difetto di legittimazione passiva della società RAGIONE_SOCIALE, mera cessionaria del credito di Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE trattandosi di giudizio afferente alla validità del contratto, e delle relative pattuizioni economiche, che in quanto tale compete alla cedente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1 n.5 c.p.c. per avere la Corte di appello mancato di valutare le risultanze della CTU che costituisce una omissione relativa a fatto decisivo del giudizio e sul quale le parti hanno abbondantemente discusso nei gradi di giudizio precedenti e da cui deriva una violazione dei diritti l’odierno ricorrente, al quale viene negata una pronuncia precisa e determinata, che contenga l’esatta quantificazione del proprio credito, ossia l’accertamento dell’esatto dare – avere tra le parti.
Si sostiene che l’affermata indisponibilità del fascicolo non sarebbe in realtà ravvisabile in quanto trattasi di atto depositato telematicamente in
data 28/01/2017, dal nominato AVV_NOTAIO, nel fascicolo di primo grado ed in quanto tale nella piena disponibilità della Corte adita.
Con un secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1346, 1418 e 1325 c.c. in relazione all’art. 360 nn 3 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuta valida la clausola relativa alla CMS
Con un terzo motivo si censura la decisione della Corte di appello sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 117 T.U.B. in relazione all’art. 360 nn 3 c.p.c. per non avere il giudice del gravame statuito circa la non debenza di tutte le spese, degli oneri di qualsiasi tipo, anche rinvenienti da altri rapporti ed addebitati sul conto oggetto di contestazione e ricostruzione, non contrattualizzati
Con un quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 92, comma 2 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn 3 c.p.c. per avere la Corte di appello disposto la compensazione delle spese relative all’intero giudizio.
Preliminarmente va osservato in ordine alla eccepita inammissibilità del controricorso, depositata dalla cessionaria del credito, che trattasi del successore a titolo particolare ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ. nella titolarità attiva del credito, né il giudizio ha ad oggetto la risoluzione dell’originario rapporto giuridico (avuto riguardo ai precedenti di legittimità citati in memoria). L’eccezione è dunque infondata.
Il primo motivo è fondato.
Va premesso che “in ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonché per omologia con quanto prevede la norma di cui al secondo comma dell’art. 384 cod. proc. civ. (n.d.r.: ora divenuta ultimo comma) (là dove consente la salvezza dell’assetto di interessi, per come regolato dalla sentenza di
merito, allorquando la soluzione della questione di diritto data dalla sentenza impugnata sia errata e, tuttavia, esista una diversa ragione giuridica, che, senza richiedere accertamenti di fatto, sia idonea a giustificare la soluzione della controversia sancita dal dispositivo della sentenza in relazione alla questione sollevata dal motivo di ricorso), deve ritenersi che, nell’esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, la Corte di cassazione può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte e individuata d’ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l’esperimento di ulteriori indagini di fatto, fermo restando, peraltro, che l’esercizio del potere di qualificazione non deve inoltre confliggere con il principio del monopolio della parte nell’esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto, con la conseguenza che resta escluso che la Corte possa rilevare l’efficacia giuridica di un fatto se ciò comporta la modifica della domanda per come definita nelle fasi di merito o l’integrazione di una eccezione in senso stretto”( Cass 2025 nr 8208).
Questo approccio è necessario, perché l’illustrazione del motivo trascura di considerare che la mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado non determina un vizio del procedimento o la nullità della sentenza, potendo al più integrare il vizio di difetto di motivazione, ove venga specificamente prospettato come nella specie che da tale fascicolo il giudice d’appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili “aliunde” ed esplicitati dalla parte interessata, considerato che, in virtù del principio di “non dispersione (o di
acquisizione) della prova”, l’efficacia probatoria dei documenti prodotti non si esaurisce nel singolo grado di giudizio e prescinde dalle successive scelte difensive della parte (Cass 10202/23).
Ciò posto, ricorre il difetto di motivazione in ordine a circostanza decisiva, considerato che la corte territoriale ha omesso di pronunciare in ordine al quantum assumendo l’assenza della CTU in atti.
Il secondo motivo è infondato.
La censura per come concretamente argomentata, mostra di non tenere nel minimo conto l’affermazione della corte distrettuale secondo cui’ i contratti contengono specifica e determinata previsione della c.m.s., degli oneri contrattuali e delle valute’ in piena aderenza al principio più volte espresso da questa Corte (Cass 1373/24; Cass. 19825/2022).
In tema di conto corrente bancario, non è infatti nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti.
Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità.
Il ricorrente critica una non precisata affermazione della Corte di Appello secondo cui non andrebbero epurate altri addebiti senza specificare quali voci di addebito avrebbe contestato e quando le avrebbe contestate rendendo in tal modo la censura inammissibile.
L’ultimo motivo investendo la disciplina delle spese resta assorbito stante l’accoglimento del primo motivo.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va accolto limitatamente al primo motivo, rigettato il secondo e dichiarato inammissibile il terzo ed assorbito il quarto e rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, dichiara inammissibile il terzo e assorbito il quarto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma 27.11.2025
Il Presidente
( NOME COGNOMECOGNOME