Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8652 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 8652  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME  NOME , rappresentato  e  difeso  dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in INDIRIZZO -ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE , mandataria di RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente  domiciliato  presso  il  suo  studio  in  RomaINDIRIZZO  INDIRIZZO.
-controricorrente-
Nonché
RAGIONE_SOCIALE
Oggetto:
conto
corrente fideiussione
-intimata-
Avverso  la  sentenza  della  Corte  di  Appello  di  Roma  n. 311/2021, pubblicata il 18.1.2021, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera  di consiglio del 27.3.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .-COGNOME NOME proponeva, in proprio e quale legale rappresentante p.t. della RAGIONE_SOCIALE, azione di accertamento negativo in relazione alla pretesa ereditaria di € 269.014,43 avanzata da RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, fondata sull’esposizione debitoria risultante da due contratti di conto corrente bancari o n.500079144 e 500079145, nonché nei suoi confronti, in virtù di una fideiussione omnibus asseritamente sottoscritta a favore di RAGIONE_SOCIALE nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE Gli attori, dopo aver dichiarato di non aver mai ricevuto copia dei contratti di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente, lamentavano altresì l’omessa comunicazione da parte della banca degli estratti di conto corrente e della variazione dei tassi di interesse ed eccepivano l’insussistenza del debito verso la banca, essendo il risultato di operazioni illegittime poste in essere dalla stessa. Nel corso del giudizio di prime cure interveniva il fallimento della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, riassunta la causa dalla RAGIONE_SOCIALE, la stessa proseguiva soltanto nei confronti di COGNOME, poiché veniva dichiarata la contumacia della Curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE
2 .─ Il Tribunale di Roma  con sentenza n. 9236/2017 respingeva le domande  attoree ed accoglieva la  domanda riconvenzionale spiegata da RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’attore con condanna al pagamento di € 293.924,22. Accertava che la Banca aveva prodotto i relativi contratti e tutti gli estratti conto  e  che  gli  attori  non  avevano  mosso  alcuna  specifica contestazione  su  la  documentazione  esibita  a  corredo  della riconvenzionale.
3 .─ COGNOME  NOME  proponeva gravame dinanzi alla Corte  di  Appello  di  Roma.  La  Corte  adita,  con  la  sentenza  qui impugnata, ha rigettato l’appello.
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisato che:
a) nel giudizio promosso da un soggetto “in bonis”, e proseguito dal curatore, per il recupero di un credito, la domanda riconvenzionale, proposta dal convenuto, volta all’accertamento del proprio credito nei confronti del fallito, in quanto soggetta al rito speciale previsto dagli artt. 93 ss. l. fall. per l’accertamento del passivo, deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile; la domanda principale, per contro, resta innanzi al giudice adito, al pari di quelle formulate dal convenuto 11ei confronti del condebitore e del fideiussore del fallito, stante il carattere solidale della loro responsabilità e l’autonomia dell’azione di pagamento esercitala nei loro confronti rispetto a quella intrapresa verso il fallito;
b) come correttamente evidenziato dal Tribunale, la Banca ha depositato  i  contratti  di  conto  corrente  e  gli  estratti  conto  dall’ inizio  del  rapporto  che  non  sono  stati  fatti  oggetto  di  specifica contestazione. In ordine al mancato espletamento della CTU al fine di verificare eventuali nullità, la estrema genericità della allegazione dimostra la natura totalmente esplorativa della CTU, non emergendo, peraltro, ex actis profili di nullità.
4. ─ COGNOME NOME ha presentato ricorso per cassazione con due motivi.
RAGIONE_SOCIALE, mandataria di RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce:
5. ─ Con il primo motivo: Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. -Vizio  di  motivazione  della  sentenza  impugnata  su  un punto decisivo e necessario della controversia. La Corte avrebbe
illegittimamente considerato la CTU esplorativa, nonostante che fosse necessaria oggettivamente come unico mezzo a disposizione per l’accertamento dei fatti.
5.1 ─ Le censure sono inammissibili.
Il vizio di motivazione per omessa ammissione di mezzo istruttorio può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” risulti priva di fondamento (cfr. Cass. n. 18072 del 2024 n. 16214 del 2019). La censura viene così ad acquistare la caratteristica di denuncia di vizio motivazionale (Cass. n. 5654 del 2017). L’esistenza di doppia conforme preclude tuttavia nel caso di specie la proponibilità del vizio motivazionale.
Quanto al resto la censura ha il carattere di confutazione della valutazione  delle  risultanze  istruttorie  ed  è  dunque  preclusa  in sede di legittimità.
–  Con  il  secondo  motivo:  Violazione  e  falsa  applicazione dell’art. 115 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c. La corte era obbligata ad ammettere la CTU, la quale non è stata ammessa senza giustificazione
6.1 -La censura è inammissibile; non coglie, infatti, la ratio decidendi che individua la motivazione della non ammissione della CTU nella  genericità  della  formulazione  della  richiesta  e  non  si confronta adeguatamente sul suo contenuto.
D’altronde, in tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle  prove  adottato  del  giudice  di  merito,  la  valutazione  del materiale probatorio – in quanto destinata a risolversi nella scelta di  uno  (o  più)  tra  i  possibili  contenuti  informativi  che  il  singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire
all’osservazione  e  alla  valutazione  del  giudicante  –  costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali di questa Corte di legittimità.
7. -Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M .
La  Corte  dichiara inammissibile  il ricorso  e  condanna  il ricorrente  al  pagamento  delle  spese  del  presente  giudizio  di legittimità che liquida in € 5.500 per compensi e € 200 per esborsi oltre  spese  generali,  nella  misura  del  15%  dei  compensi,  ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma  nella  camera  di  consiglio  della  Prima