Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21944 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21944 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 35033/2019 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale conferita con separato atto dall’AVV_NOTAIO, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all’indirizzo pec indicato.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore,
– intimato –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Bari n. 892/2019, depositata in data 11 aprile 2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 23/4/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME deduceva di avere presentato opposizione avverso ordinanza fiscale emessa ex art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 27 del 1978, dal pretore di Sansevero, in data 27/11/1997, su richiesta RAGIONE_SOCIALE‘ufficio del registro del Comune, per il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo di lire 10.816.000,00, a titolo di occupazione e costruzione abusiva su area del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo Stato.
In particolare, evidenziava che l’ingiunzione originava dal sopralluogo effettuato dei funzionari RAGIONE_SOCIALE‘ufficio tecnico erariale di Foggia che, con l’ausilio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in data 18/2/1985, avevano accertato la costruzione di un immobile abusivo di proprietà del COGNOME, occupante per mq 51 il suolo demaniale del Comune di Lesina, di cui 14 mq con il fabbricato e 37 mq con l’area cortilizia.
L’opponente, per quel che ancora qui rileva, contestava la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘ammontare RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo dovuto, oltre che RAGIONE_SOCIALEe sanzioni applicate, nonché la «determinazione RAGIONE_SOCIALEa linea demaniale».
Il tribunale rigettava l’opposizione e, dopo l’espletamento RAGIONE_SOCIALEa prova per testi, non ammetteva la chiesta CTU.
La Corte d’appello di Bari respingeva il gravame e, per quel che ancora qui rileva, con riferimento al quarto motivo d’appello, evidenziava che dalle risultanze probatorie, e soprattutto dal verbale di sopralluogo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del 3/3/1984, emergeva «la presenza RAGIONE_SOCIALEa costruzione abusiva confermata dalle risultanze RAGIONE_SOCIALEa prova per testi espletata in primo grado».
La Corte territoriale precisava che il teste NOME COGNOME, quale dipendente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, aveva confermato «l’esistenza del fabbricato abusivo come risultante da un verbale agli atti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del territorio datato 9/6/1984, n. 3226/653/84/1 nonché da un verbale di sopralluogo del 22/5/1996 da lui stesso redatto».
Lo stesso teste era a conoscenza che agli atti RAGIONE_SOCIALE‘ufficio «vi era un verbale di constatazione elevato dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE a carico del COGNOME», indicando le particelle su cui insisteva il fabbricato, all’epoca del sopralluogo, «confermando che si trattava di suolo demaniale dal 1984 sino al 1996 in cui aveva eseguito il sopralluogo».
Venivano sentiti anche NOME COGNOME, quale appartenente alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il quale confermava che agli atti vi era la nota n. 3226/653/84/1 che conferiva ulteriore sostegno alla tesi RAGIONE_SOCIALEa «natura abusiva RAGIONE_SOCIALEa costruzione realizzata su suolo demaniale dal COGNOME».
Univoche dichiarazioni provenivano anche da NOME COGNOME, comandante del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Capoiale, per il quale «tutti gli immobili sull’istmo erano sforniti di licenza di edificazione e che aveva accertato che l’intero fabbricato del COGNOME era abusivo».
Per tali ragioni, la Corte d’appello reputava che «trattavasi di una prova solida e convincente che rendeva superflua la CTU».
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, che è stato ammesso al gratuito patrocinio ed ha depositato memoria scritta.
È rimasto intimato il RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
Con un unico motivo di ricorso per cassazione NOME COGNOME deduce la «violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. e 61 c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.), per avere omesso la Corte territoriale di pronunciarsi in ordine alla richiesta di CTU avanzata dall’appellante ovvero per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione dalla parte».
Il primo giudice aveva escluso la CTU per la verifica tecnica e geografica RAGIONE_SOCIALE‘area demaniale in località ‘Tammaricella’ reputando «idonea la testimonianza resa dai signori COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME».
La Corte territoriale aveva confermato la decisione del tribunale, disattendendo «la richiesta di dirimere il contrasto fra l’area demaniale necessaria Marittima ed i terreni non ricadenti in essa»; di qui «il rigetto di ammissione RAGIONE_SOCIALEa CTU», che – secondo il ricorrente – sarebbe affetto «da vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione».
In realtà, la CTU, non concessa sia dal tribunale che dalla Corte d’appello, avrebbe dovuto avere ad oggetto: 1. Accertare se l’area demaniale fosse stata determinata ed individuata in maniera legittima e precisa, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 cod. nav.; 2. Verificare e accertare la esatta estensione RAGIONE_SOCIALEa battigia in località ‘Tammaricella’ «in quella parte di costa a seguito RAGIONE_SOCIALE‘apertura del canale di foce Schiaparo»; 3. Accertare e individuare la nuova conformazione dei luoghi siti nella medesima località; 4. Accertare «la esatta linea di demarcazione tra l’area demaniale necessaria Marittima e l’area non demaniale»; 5. Individuare in tale località «la sede RAGIONE_SOCIALEa spiaggia e RAGIONE_SOCIALE‘eventuale arenile e, quindi, accertare se il terreno su cui ha edificato il signor NOME COGNOME si trovasse ad un livello più elevato rispetto a quello sede RAGIONE_SOCIALEa spiaggia e RAGIONE_SOCIALE‘eventuale arenile».
Per tali ragioni sarebbe stato utile ed indispensabile ammettere la CTU «quale elemento imprescindibile per accertare i fatti essendo necessarie RAGIONE_SOCIALEe specifiche cognizioni tecniche».
Tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa nuova formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., emersa ai sensi del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello sarebbe «affetta da anomalia motivazionale nell’accezione RAGIONE_SOCIALEa violazione di legge costituzionalmente rilevante, poiché attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in sé, in quanto mancanza assoluta di motivi, ovvero motivazione apparente».
Tale sentenza «non risulta sufficientemente chiara, comprensibile, coerente ed adeguata, non avendo bene spiegato le ragioni RAGIONE_SOCIALEa condivisione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni in quella sede assunte dal giudice di prime cure, con riferimento alle risultanze RAGIONE_SOCIALEa prova per testi espletata in primo grado».
Non si comprenderebbe l’iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale nel respingere la richiesta di CTU.
Pur essendo la decisione di ricorrere o meno ad una CTU un potere discrezionale del giudice, tuttavia questi è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione RAGIONE_SOCIALEa stessa.
Tra l’altro, sia il tribunale che la Corte territoriale avrebbero «omesso l’esame RAGIONE_SOCIALE‘estratto cartografico prodotto, dal quale si evinceva che la particella 235 non può essere attribuita come violazione a carico del signor COGNOME NOME, poiché ricadente in altra area ed erroneamente inserita tra le voci indicate nella nota Prot. 2502/2001 di occupazione abusiva di area demaniale in riferimento sia al fabbricato individuato, sia all’area annessa alla fabbrica».
Solo in tal modo sarebbe stato possibile accertare «se le particelle 235 e 236 del foglio 34/B (località ‘Tammaricella’, Agro del
Comune di Lesina), ove insiste il fabbricato del COGNOME, sconfinassero o meno sul suolo demaniale necessaria marittimo».
In realtà, «l’unica particella ricadente oltre la linea demaniale sarebbe per ipotesi la particella 236, pari a 15 m²». Tra l’altro, i testi escussi non avrebbero riferito di indicare «di quale strumentazione si fosse avvalsi per effettuare i rilievi al momento del sopralluogo e RAGIONE_SOCIALEa redazione del verbale».
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
2.1. In primo luogo, si è in presenza di una «doppia decisione conforme» di merito, sicché era precluso l’utilizzo RAGIONE_SOCIALEa censura sulla motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come previsto dall’art. 348ter c.p.c., vigente ratione temporis , per cui «quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerente alle questioni di fatto, poste a base RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360», con la precisazione, al quinto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 348ter c.p.c. che «La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all’art. 348bis , secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado».
Si è ritenuto, del resto, che il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allo strumento RAGIONE_SOCIALEa consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è censurabile per cassazione unicamente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., soggiacendo la relativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regola RAGIONE_SOCIALEa cd. “doppia conforme” di cui all’art. 348ter , comma 5, c.p.c. ratione temporis vigente – (Cass., sez. L, 25 agosto 2023, n. 25281).
2.2. Inoltre, in secondo luogo, il ricorrente neppure ha trascritto i passi essenziali RAGIONE_SOCIALEa motivazione del giudice di prime cure e di quello d’appello.
Infatti, per questa Corte, nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado e RAGIONE_SOCIALEa sentenza di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., sez. 3, 6 novembre 2023, n. 30759).
Inoltre, quanto alla non fondatezza, il motivo di ricorso per cassazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., è stato articolato nella declinazione previgente a quella applicabile nella specie.
Infatti, per questa Corte la riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile alle sentenze depositate a partire dall’11 settembre 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” RAGIONE_SOCIALEa
motivazione (Cass., sez.un., 7 aprile 2014, n. 8053); con la precisazione che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALEa controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALEe previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez.un., 7 aprile 2014, n. 8053; vedi Cass., 7472 del 2017, proprio con riferimento alla mancata disposizione RAGIONE_SOCIALEa CTU; richiamata in Cass., sez. 1, 26 giugno 2019, n. 17165).
3.2. Tuttavia, contrariamente all’assunto del ricorrente, la motivazione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello è presente, non solo graficamente, ma anche nelle argomentazioni logico-giuridiche utilizzate per giungere alla soluzione RAGIONE_SOCIALEa stessa, pure con riferimento alla mancata ammissione RAGIONE_SOCIALEa CTU richiesta dall’attore.
Infatti, la Corte territoriale ha reputato acclarata la linea di delimitazione RAGIONE_SOCIALE‘area demaniale marittima, attraverso la
deposizione dei testi che hanno svolto indagini proprio per individuare con precisione l’eventuale occupazione di suolo del RAGIONE_SOCIALE da parte RAGIONE_SOCIALE‘attore.
Sono state riportate, sia pure per sintesi, le dichiarazioni rese da tre testimoni ed è stato indicato anche il «verbale di sopralluogo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe 3/3/1984», mediante il quale «è stata accertata la presenza RAGIONE_SOCIALEa costruzione abusiva confermata dalle risultanze RAGIONE_SOCIALEa prova per testi espletata in primo grado».
In particolare, è stata valorizzata la testimonianza di NOME COGNOME, quale dipendente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, il quale «ha confermato l’esistenza del fabbricato abusivo come risultante da un verbale agli atti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del territorio datato 9/6/1984 n. 3326/653/84/1 nonché da un verbale di sopralluogo del 22/5/1996 da lui stesso redatto».
Il teste ha anche precisato «di essere a conoscenza che, agli atti RAGIONE_SOCIALE‘ufficio vi era un verbale di constatazione elevato dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE a carico del COGNOME».
Con l’indicazione RAGIONE_SOCIALEe «particelle su cui insisteva il fabbricato all’epoca del sopralluogo» e la «conferma che si trattava di suolo demaniale dal 1984 sino all’anno 1996 in cui aveva eseguito il sopralluogo».
Analoghe deposizioni sono state rese poi da NOME COGNOME, brigadiere capo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il quale ha riferito che «agli atti del RAGIONE_SOCIALE Capoiale vi era la nota n. 3326/653/84/1 e confermava la natura abusiva RAGIONE_SOCIALEa costruzione realizzata su suolo demaniale dal COGNOME».
Conforme era anche la deposizione di NOME COGNOMECOGNOME comandante del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Capoiale, il quale ha riferito che «tutti gli immobili sull’istmo erano sforniti di
licenza di edificazione e che aveva accertato che l’intero fabbricato del COGNOME era abusivo».
Pertanto, la Corte d’appello, dinanzi a tale «prova solida e convincente» ha- motivatamente – reputato superflua la CTU.
Va, al riguardo, data continuità al principio giurisprudenziale per cui la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità RAGIONE_SOCIALEe parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina RAGIONE_SOCIALE‘ausiliario e potendo la motivazione RAGIONE_SOCIALE‘eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (Cass., sez. 6-1, 13 gennaio 2020, n. 326).
Non è ravvisabile, inoltre, violazione alcuna RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2697 c.c., e, quindi, RAGIONE_SOCIALEa regola di riparto RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova.
Infatti, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALEe fattispecie, basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., 23/10/2018, n. 26769); quindi solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione RAGIONE_SOCIALEe acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito RAGIONE_SOCIALEa prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., 19/08/2020, n. 17313). Nella specie, tale vizio è precluso dalla doppia conforme
6.1. In relazione, poi, al dedotto «omesso esame RAGIONE_SOCIALE‘estratto cartografico», va rilevato che non ne è stato riprodotto il contenuto, neppure per stralcio, non consentendo a questa Corte di verificarne la decisività ai fini del giudizio.
Non si provvede sulle spese del giudizio in assenza di svolgimento di difesa da parte del RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di cassazione non è competente alla liquidazione dei compensi al difensore RAGIONE_SOCIALEa parte ammessa al gratuito patrocinio, atteso il tenore RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 2 del d.P.R. n. 115 del 2002, senza che conclusioni diverse possano trarsi dal comma 3bis del medesimo art. 83 – introdotto dall’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 208 del 2015 che nell’imporre al giudice l’adozione del decreto di pagamento “contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”, esplicita solo una finalità acceleratoria senza incidere sulle regole di competenza per la liqu
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1-q uater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2024