Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30000 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30000 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 16027-2019 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, (cod. fisc. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-ricorrente -contro
RAGIONE_SOCIALE (cod. fisc. CODICE_FISCALE), con sede in Milano, a INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con i quali elettivamente domicilia in Roma, a INDIRIZZO, presso lo studio de ll’AVV_NOTAIO .
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, depositata in data 9 maggio 2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/9/2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
NOME COGNOME convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Nicosia, il RAGIONE_SOCIALE, con atto di citazione notificato in data 29.9.199, esponendo che: i) aveva intrattenuto con il predetto istituto di credito una pluralità di rapporti (di conto corrente, di mutuo agrario, di garanzia fideiussoria); e chiedendo che: ii) in relazione ai tre contratti di conto corrente, venisse dichiarata la nullità tanto della clausola contrattuale che rinviava agli usi per la determinazione del tasso di interesse, quanto di quella che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nonché l’applicazione della commissione di massimo scoperto, con conseguente rideterminazione del saldo dei conti e la compensazione delle somme legittimamente addebitate, ovvero la condanna della convenuta alla restituzione delle stesse; ed istando, altresì, iii) per la condanna della controparte al risarcimento del danno patito in conseguenza della violazione dei principi di correttezza e di buona fede, nonché per la declaratoria di nullità delle fideiussioni rilasciate in favore della RAGIONE_SOCIALE, società della quale era stato socio ed amministratore.
2.Nella resistenza della banca, che chiedeva in via riconvenzionale la condanna del correntista alla corresponsione dei saldi, nonché al pagamento di una cambiale agraria dell’importo di euro 50.699,80, il Tribunale di Nicosia, con la sentenza n. 2/2008, in parziale accoglimento della domanda attorea, previa declaratoria di nullità delle clausole riguardanti gli interessi ed avuto altresì riguardo alla domanda riconvenzionale avanzata dall’istituto di credito, condannava il COGNOME alla corresponsione di euro 109,24, oltre interessi, in favore della banca, compensando integralmente le spese di lite.
Proposto appello principale da parte della RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria della RAGIONE_SOCIALE, cessionaria dei crediti del RAGIONE_SOCIALE, ed appello incidentale da parte di NOME COGNOME
COGNOME, la Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza qui ricorsa per cassazione, ha confermato la sentenza impugnata, rigettando pertanto i contrapposti gravami e compensando le spese del grado.
La corte del merito ha ritenuto, per quanto qui ancora di interesse per l’esame dei motivi di ricorso per cassazione, che : a) dopo il rigetto dell’appello principale proposto dall’istituto di credito in punto di capitalizzazione trimestrale degli interessi, violazione degli artt. 1831 e 1825 cod. civ., violazione dell’art. 1284 cod. civ., quanto alla ‘clausola di rinvio agli usi su piazza’ per la determinazione degli interessi e alla compensazione dei saldi attivi e passivi, il saldo dei conti oggetto di causa dovesse essere determinato sulla base delle modalità di calcolo operate dal c.t.u. nominato, le cui conclusioni erano immune da vizi logici ed errori di calcolo e dunque condivisibili, con la conseguenziale conferma della condanna del COGNOME al pagamento della somma pari ad euro 109,24; b) anche il primo motivo dell’appello incidentale – con il quale si denunciava, in relazione al conto corrente n. 8422410051196, la nullità della clausola determinativa degli interessi in ragione della sua indeterminatezza – era infondato, posto che il tenore testuale della predetta clausola determinava in modo certo il saggio di interesse ultralegale, dovendosi ritenere diversa la fattispecie in cui si rinvii alle ‘condizioni usualmente praticate su piazza’, che comporta un’ indubbia indeterminatezza dell’oggetto (non essendo riscontrabile nella prassi un uso bancario di costante ed univoca applicazione) da quella, oggetto del presente esame, in cui sia possibile invece la preventiva ed esatta determinazione del regolamento negoziale posto in essere dalle parti, anche tramite il rinvio a criteri prestabili ed elementi estrinseci, essendo ammissibile la determinazione del tasso di interesse per relationem ; c) anche l’ultima doglianza, con la quale si invocava la nullità delle fideiussioni, con le quali il COGNOME aveva garantito i rapporti di conto corrente intrattenuti dalla RAGIONE_SOCIALE, nonché il risarcimento del danno patito per la violazione del dovere di correttezza e di buona fede, era infondata in quanto la motivazione impugnata non era affetta da illogicità e contraddittorietà in parte qua e perché la predetta garanzia, prestata in data 19.11.1991, era stata opportunamente adeguata in data 5.4.1992 alle previsioni della legge
n. 154/92, mediante la sottoscrizione della scrittura integrativa che aveva fissato il tetto massimo della garanzia in euro 1.084.559,48; d) parimenti da disattendere erano altresì le ulteriori doglianze articolate come violazione dell’art. 1956 cod. civ., mercè le quali si era affermato che l’istituto bancario avrebbe fatto credito alla società pur sapendo che le sue condizioni patrimoniali erano divenute tali da rendere problematica la restituzione del prestito, posto che l’appellante incidentale era stat o socio ed amministratore (fino all’anno 1998) della RAGIONE_SOCIALE, debitrice principale poi dichiarata fallita dal Tribunale di Nicosia con sentenza del 3.5.1999, circostanze che inducevano a ritenere che il garante avesse avuto piena conoscenza delle difficoltà economiche in cui versava la società garantita, sì da escludere ogni irregolarità nel comportamento dell’istituto di credito .
2. La sentenza, pubblicata il 9 maggio 2018, è stata impugnata da COGNOME NOME con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui la RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., violazione degli artt. 111 Cost., 2697 cod. civ., 112 e 115 c.p.c., sul rilievo che erroneamente la Corte di appello avrebbe determinato l’entità del saldo dei rapporti di conto corrente riportandosi semplicemente ai valori calcolati dal C.t.u. nel giudizio di prime cure, senza valutare in alcun modo le diverse risultanze della C.t.u. rinnovata in appello, dalle cui conclusioni la Corte territoriale si sarebbe dunque discostata in modo immotivato e senza formulare alcuna argomentazione in ordine alle diverse conclusioni accolte al termine del giudizio di gravame.
1.1 Il motivo è fondato.
Il ricorrente deduce infatti a sostegno delle sue doglianze il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., indicando come fatto – il cui omesso esame avrebbe inficiato il percorso logico-argomentativo della motivazione impugnata – proprio la consulenza tecnico contabile, espletata in grado di
appello e dalle cui conclusioni il giudice di secondo grado si sarebbe discostato senza fornire alcuna ragione giustificativa.
Ebbene, le obiezioni colgono nel segno.
Sul punto, giova ricordare che, secondo un consolidato filone interpretativo sviluppatosi nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Sez. 3, Sentenza n. 13922 del 07/07/2016; v. anche Cass. n. 5148 del 2011; Cass. Sez. 3 – , Sentenza n. 13399 del 29/05/2018; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13770 del 31/05/2018 secondo cui verbatim ‘ Il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Tale vizio ricorre anche nel caso in cui nel corso del giudizio di merito siano state espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, ed il giudice si sia uniformato alla seconda consulenza senza valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, limitandosi ad un’acritica adesione ad essa, ovvero si sia discostato da entrambe le soluzioni senza dare adeguata giustificazione del suo convincimento mediante l’enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti ‘; nello stesso senso da ultimo chiarito, v. anche Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18598 del 07/09/2020).
1.2 Va aggiunto, per completezza di analisi, che a tale consolidato orientamento esegetico si contrappone in realtà un solo precedente che tuttavia può considerarsi isolato e non determinate per il rilievo di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità. Ed invero è stato anche affermato, in senso difforme, che ‘ L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o
secondario, nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d’ufficio – atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova per l’accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) – in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il “fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente ‘ (v. Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12387 del 24/06/2020: nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso in quanto la ricorrente non aveva evidenziato quale “fatto storico” decisivo fosse stato omesso nell’esame condotto dai giudici di merito, limitandosi a denunciare una omessa valutazione delle risultanze della CTU). 1.3 Ma al di là del possibile differente inquadramento dogmatico del vizio denunciato, ciò che rileva e non è comunque superabile risulta essere la circostanza che la Corte di appello abbia omesso ogni valutazione della seconda consulenza tecnica, senza giustificare in alcun modo il discostamento dalle conclusioni raggiunte dal secondo consulente ed aderendo in modo pressoché acritico alle risultanze della prima consulenza svolta nel corso del giudizio di primo grado, così rendendo la motivazione, qui impugnata, involuta e criptica, come tale ben al di sotto della soglia del ‘minimo costituzionale’ (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014).
Ne consegue l’accoglimento del primo motivo.
Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 1284, 1321, 1323, 1362, 1366, 1367 e 1372 cod. civ., nonché dell’ art. 117 Tub, sul rilievo dell’ erroneità della decisione impugnata in punto di affermata legittimità della determinazione degli interessi convenzionali tramite una ‘relatio’.
2.1 Il secondo motivo è invece infondato.
2.1.1 Si duole infatti il ricorrente del fatto che la misura degli interessi passivi sarebbe stata determinata facendo rinvio agli usi praticati dalle aziende di credito su piazza escludendo a fini ricognitivi il tasso al momento della conclusione del contratto, evidenziando che la circostanza che al momento della stipula del contratto il tasso fosse stato determinato in un certo ammontare dalle parti non avrebbe potuto spostare i termini della questione,
legata come tale alla possibilità che l’istituto di credito potesse nel corso del rapporto mutare il saggio di interesse senza alcuna predeterminazione dei criteri in base ai quali tale ius variandi potesse essere esercitato.
2.1.2 Pur essendo condivisibili i principi giurisprudenziali richiamati dal ricorrente nell’esposizione delle sue doglianze, tuttavia gli stessi evidenziano nel caso di specie la piena legittimità dei comportamenti adottati dall’istituto di credito nel corso del rapporto contrattuale.
È stato invero affermato costantemente dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che, in tema di contratto di conto corrente bancario, la clausola relativa agli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato e, ove esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua esatta individuazione concreta, nel corso della vita del rapporto contrattuale, è necessario il riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti, come ad esempio i cd. usi su piazza, dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione (Sez. 6 – 1, Sentenza n. 22179 del 30/10/2015; Sez. 3, Sentenza n. 12276 del 19/05/2010; Sez. 1, Ordinanza n. 24153 del 13/10/2017).
Orbene, è emerso già dalla lettura della sentenza impugnata (cfr. pag. 8 sentenza impugnata) che il saggio di interesse era stato, nel caso di specie, convenzionalmente stabilito per iscritto dalle parti tramite la precisa indicazione dei criteri per la sua determinazione, risultando così infondata la doglianza secondo cui tale determinazione sarebbe stata richiamata dalle pa rti tramite il rinvio ad ‘usi piazza’.
3. Il terzo mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 c.p.c., 1956, 1957 e 2697 cod. civ., sul rilievo dell’erronea valutazione contenuta nella sentenza impugnata circa la non concessa liberazione del garante in relazione alla conoscenza da parte del creditore delle difficoltà economiche della società garantita.
3.1 Le doglianze così proposte sono inammissibili perché le stesse non si confrontano affatto con la ratio decidendi (peraltro, conforme, per quanto a
breve si dirà, ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità) posta a sostegno del rigetto del relativo motivo di gravame in appello.
È stato infatti affermata nel provvedimento impugnato l’inapplicabilità del disposto normativo di cui all’art. 1956, primo comma, cod. civ., con la conseguenziale ‘liberazione’ del fideiussore dall’obbligo di garanzia, perché era emerso che quest’ultimo era stato socio ed amministratore della società debitrice principale, sicchè era da considerarsi acquisita la conoscenza da parte del garante delle condizioni di difficoltà economica della società garantita, circostanza quest’ultima che esonerava l’istituto di credito da eventuali responsabilità nella elargizione del credito.
Ebbene tale ratio decidendi è stata completamente ignorata dal ricorrente, con il risultato di rendere irrilevanti le ulteriori censure, qui peraltro solo genericamente proposte.
3.2 A ciò va aggiunto che le statuizioni contenute nella sentenza impugnata sono peraltro conformi agli insegnamenti impartiti da questa Corte di legittimità nella materia qui in esame.
È stato infatti affermato che il socio che abbia prestato fideiussione per ogni obbligazione futura di una società a responsabilità limitata, esonerando l’istituto bancario creditore dall’osservanza dell’onere impostogli dall’art. 1956 cod. civ., non può invocare, per ottenere la propria liberazione nonostante la sottoscritta clausola di esonero, la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del creditore per avere quest’ultimo concesso ulteriore credito alla società benché avvertito dallo stesso fideiussore della sopravvenuta inaffidabilità della stessa a causa della condotta dell’amministratore. In tale situazione, infatti, per un verso non è ipotizzabile alcun obbligo del creditore di informarsi a sua volta e di rendere edotto il fideiussore, già pienamente informatone, delle peggiorate condizioni economiche del debitore e, per altro verso, la qualità di socio del fideiussore consente a quest’ultimo di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione della società (mediante la revoca dell’amministratore) o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti (mediante l’anticipata revoca della fideiussione) (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8850 del 07/09/1998; Sez. 1, Sentenza n. 2902 del 15/02/2016).
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso; rigetta i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla causa alla Corte di appello di Caltanissetta che, in diversa composizione, deciderà anche in ordine alle spese di lite del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 8.9.2023