Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2762 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14013/2020 R.G., proposto da
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO ), in virtù
di procura unita al ricorso;
-ricorrente-
nei confronti di
NOME COGNOME
; rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME
NOME
(
)
e
NOME
COGNOME
(
),
in
virtù di
procura in calce al controricorso;
-controricorrente –
nonché di
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata-
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2762 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2024
C.C. 13.11.2023 N. R.G. 14013/2020 Pres. COGNOME Est. COGNOME
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 1252/2019 del la CORTE d’APPELLO di GENOVA, pubblicata il 20 settembre 2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 13
novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. il 3 gennaio 2007, il quotidiano ‘I RAGIONE_SOCIALE ‘ pubblicò un articolo in cui si diceva che la RAGIONE_SOCIALE aveva proposto un’azione risarcitoria nei confronti dello Stato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge n. 117 del 1988, per responsabilità civile del magistrato NOME AVV_NOTAIO, per diversi anni giudice delegato ai fallimenti presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, il quale avrebbe colpevolmente autorizzato una lunga serie di scelte sbagliate da parte del curatore fallimentare; l’azione sarebbe stata promossa su iniziativa del nuovo giudice delegato, NOME COGNOME, che aveva nominato, al riguardo, un coadiutore dopo che il curatore si era rifiutato di sottoscrivere la procura al difensore incaricato di proporre la citazione;
c ontestualmente alla pubblicazione dell’articolo, fu esposta presso le edicole di RAGIONE_SOCIALE una locandina dello stesso quotidiano, recante la notizia del seguente tenore : ‘ RAGIONE_SOCIALE giudice citato per danni ‘;
la domanda risarcitoria contro lo Stato, effettivamente proposta dinanzi al Tribunale di Genova, fu dichiarata inammissibile, ex art.5 RAGIONE_SOCIALE legge n. 117 del 1988, con decreto dell’ 11 dicembre 2007, confermato in sede di reclamo dalla Corte d ‘appello di Genova nel 2008 e, in sede di legittimità, dalla Corte di cassazione nel 2012;
NOME COGNOME convenne in giudizio, dinanzi allo stesso Tribunale di Genova, l’autore dell’articolo (il giornalista NOME COGNOME) e la società editrice del quotidiano (RAGIONE_SOCIALE,
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cui succedette RAGIONE_SOCIALE), chiedendone la condanna al risarcimento del danno derivatogli a causa RAGIONE_SOCIALE diffamazione subìta;
la domanda è stata rigettata sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello di Genova, la quale, con sentenza 20 settembre 2019, n. 1252, ha rigettato l’appello di NOME COGNOME, sulla base dei seguenti rilievi:
Isussisteva la pertinenza ( ovverosia, l’ interesse pubblico alla conoscenza del fatto), poiché l’iniziativa giudiziaria , di cui il quotidiano aveva dato notizia, riguardava una citazione promossa dalla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE contro lo Stato per un rilevante danno patrimoniale asseritamente derivante dalla condotta colposa del magistrato; e ciò, per iniziativa del successore dello stesso magistrato nell’esercizio delle funzioni di giudice delegato al RAGIONE_SOCIALE;
IIsussisteva la verità sostanziale dei fatti narrati, atteso che il giornalista aveva avvertito che l ‘affermazione RAGIONE_SOCIALE condotta colpevole del giudice delegato, da cui sarebbero derivati ingenti danni, costituiva oggetto di una tesi di parte che avrebbe dovuto essere dimostrata nel merito, potendo, anzi, la domanda essere anche dichiarata inammissibile -come poi fu -anche per ragioni meramente procedurali; in proposito la Corte territoriale ha osservato che l’obiezione per cui l’autore dell’articolo avrebbe dovuto verificare la fondatezza delle imputazioni contestate al magistrato non coglieva nel segno, poiché, nel momento in cui il giornalista riferisce notizie relative ad atti giudiziari , il criterio RAGIONE_SOCIALE verità sostanziale RAGIONE_SOCIALE notizia non riguarderebbe il contenuto RAGIONE_SOCIALE dichiarazione resa in sede giudiziaria e l ‘ attendibilità del dichiarante; piuttosto, la verità andrebbe riferita al fatto rappresentato, cioè al fatto che vi sia stata effettivamente quella dichiarazione, con indicazione, se necessario, del contesto giudiziario nel quale è stata resa, sempre che quanto riportato corrisponda al reale
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contenuto RAGIONE_SOCIALE dichiarazione, senza alterazioni del significato sostanziale che possano creare nel lettore la rappresentazione di una realtà diversa da quella effettivamente attribuibile alla dichiarazione; il giornalista, infatti -secondo la Corte territoriale -si porrebbe quale semplice intermediario tra i fatti e le situazioni realmente accaduti nell ‘ attività giudiziaria, da un lato, e l ‘ opinione pubblica, dall ‘ altro, e non sarebbe tenuto a svolgere specifiche indagini sull ‘ attendibilità del dichiarante;
IIIsussisteva, ancora, la continenza (vale a dire, la correttezza formale nell’esposizione) , dal momento che l’articolo era privo di espressioni volgari, offensive o ingiuriose e non venivano formulate, nei confronti di NOME COGNOME, censure o critiche con espressioni denigratorie e trasmodanti i limiti del diritto di cronaca;
IVquanto alla locandina, sebbene l ‘espressione ‘ RAGIONE_SOCIALE giudice citato per danni ‘ fosse erronea, perché l’azione giudiziaria era stata proposta nei confronti dello Stato, tuttavia l’ errore poteva reputarsi neutralizzato, da un lato , dall’assenza del nome del giudice; ed era superato , dall’altro, dal preciso riferimento all’articolo evocato nella locandina stessa, ove si spiegava che chiamata a comparire in Tribunale non era la persona del giudice COGNOME, bensì la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
propone ricorso per cassazione NOME AVV_NOTAIO COGNOME sulla base di quattro motivi; risponde con controricorso NOME COGNOME; non svolge attività difensiva in questa sede la RAGIONE_SOCIALE, che resta intimata;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380 -bis .1 cod. proc. civ.;
Il pubblico ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni scritte;
C.C. 13.11.2023
N. NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
non sono state depositate memorie.
Considerato che:
1.1. con il primo motivo viene denunciata, in primo luogo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt.2043, 2055, 2697 cod. civ.; 115 cod. proc. civ.; 76 disp. att. cod. proc. civ.; 2, 24 e 111 Cost.; 6, 8, 13 CEDU: il ricorrente deduce, segnatamente, la « violazione dei principi in materia di cronaca giudiziaria civile e non penale con particolare riguardo alla disciplina dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova circa la verità RAGIONE_SOCIALE notizia denigratoria »;
con lo stesso primo motivo, viene denunciata, in secondo luogo, ai sensi dell’art. 360 n.4 cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ.: il ricorrente deduce, segnatamente, l’omessa pronuncia sui motivi di gravame che chiedevano di confrontare il rilievo RAGIONE_SOCIALE ‘ clausola di salvaguardia ‘ con il tenore denigratorio complessivo RAGIONE_SOCIALE notizia divulgata, in relazione, non solo al contenuto, ma anche alle modalità RAGIONE_SOCIALE pubblicazione;
sempre con il primo motivo, viene denunciata, in terzo luogo, ancora ai sensi dell’art. 360 n.4 cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione degli artt. 111 Cost. e 132 n. 4 cod. proc. civ.: il ricorrente deduce, segnatamente, la « totale assenza di motivazione riguardo la comparazione tra ‘clausola di esonero’ e contesto giornalistico »;
1.2. con il secondo motivo viene denunciata , ai sensi dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ., la violazione degli artt.2043, 2055, 2697 cod. civ.; 115 cod. proc. civ.; 76 disp. att. cod. proc. civ.; 2. Cost.; 8 e 13 CEDU;
il ricorrente deduce, segnatamente, la « violazione dei principi in materia di cronaca giudiziaria civile e non penale con particolare riguardo alla disciplina dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova circa la verità RAGIONE_SOCIALE notizia
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denigratoria e al ruolo RAGIONE_SOCIALE stampa quale intermediario del fatto di cronaca giudiziaria, narrato professionalmente senza alterare enfatizzare o sposare la notizia »;
osserva c he la Corte d’appello avrebbe impropriamente richiamato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella massima di cui alla pronuncia n. 12358 del 2006; si duole che il giornalista, nella fattispecie, non avrebbe mediato tra ‘dichiarazione giudiziaria’ e la pubblica comunità, destinataria dell’informazione, ma, insieme all’editore, avrebbe creato la notizia, non attribuibile alla dichiarazione di un terzo, non identificato, contro cui la vittima avrebbe potuto esigere riparazione; sostiene che, pertanto, non opererebbe la ‘scriminante’ sull’attività di intermediazione nella diffusione delle dichiarazioni giudiziarie; deduce la violazione del regime di riparto dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova, per essere stato onerato RAGIONE_SOCIALE dimostrazione di una circostanza negativa; evidenzia che la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere accertato ex art. 115 cod. proc. civ., il « fatto pacifico non contestato riguardo l’archiviazione RAGIONE_SOCIALE vicenda sul presunto danno erariale », la quale avrebbe preceduto di oltre sei mesi la pubblicazione;
1.3. con il terzo motivo viene denunciata , ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., per omessa pronuncia e incoerenza rispetto « al tema di fatto connesso con il motivo di impugnazione »; la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art.132 n. 4 cod. proc. civ., per « assenza totale di motivazione sul collegamento logico tra la risposta, disallineata dalla domanda processuale, ed i fatti valutati a giustificazione RAGIONE_SOCIALE decisione incoerente », nonché, anche ai sensi dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ., « sulle ragioni RAGIONE_SOCIALE conce ssione, estesa all’editore, dell’esimente RAGIONE_SOCIALE
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‘clausola di salvaguardia’ nonostante la accertata e non controversa disomogeneità dei comportamenti tra giornalista ed editore »;
il ricorrente deduce, segnatamente, il giudizio sulla sussistenza RAGIONE_SOCIALE continenza espositiva, espresso dalla Corte di merito attraverso l’improprio riferimento alla ‘ clausola di riserva ‘ in favore del pubblicista, inopinatamente estesa all ‘ editore, che, a fronte RAGIONE_SOCIALE cautela e RAGIONE_SOCIALE misura attribuite al primo, aveva reclamizzato e venduto la notizia con sensazionalità;
1.4. con il quarto motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n.3, la violazione degli artt. 2043, 2055, 2697 cod. civ.; 115 cod. proc. civ. (in relazione alla pretermissione del fatto pacifico non contestato dell’archiviazione RAGIONE_SOCIALE vicenda sul presunto danno erariale) ; 76 disp. att. cod. proc. civ.; 2 Cost.; 8, 13 CEDU;
viene inoltre denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., l’ omessa pronuncia ex artt. 112 e 342 cod. proc. civ. e la totale mancanza di motivazione ex artt. 111 Cost. e 132 n.4 cod. proc. civ. « sui motivi di impugnazione che commettevano indagine comparata richiedendo fosse bilanciato il contrappeso RAGIONE_SOCIALE clausola di salvaguardia rispetto al peso del contenuto denigratorio RAGIONE_SOCIALE notizia pubblicata, soprattutto nella locandina e nei titoli, tenuto conto anche delle modalità RAGIONE_SOCIALE pubblicazione »;
il ricorrente censura la mancata risposta RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale alle critiche rivolte alla sentenza di primo grado in ordine alla valutazione RAGIONE_SOCIALE ‘ clausola di salvaguardia ‘ , compiuta in modo avulso dal contesto complessivo; critica la valutazione di ‘inoffensività’ RAGIONE_SOCIALE , pur accertata, ‘inesattezza’ contenuta nel titolo RAGIONE_SOCIALE locandina, RAGIONE_SOCIALE prima pagina e RAGIONE_SOCIALE pagina di cronaca del giornale; evidenzia il valore preponderante del titolo in quanto, nella sua « icastica perentorietà », idoneo ad « impressionare e fuorviare il lettore, ingenerando giudizi
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lesivi sull’altrui reputazione » ; censura l’esclusione RAGIONE_SOCIALE portata diffamatoria RAGIONE_SOCIALE circostanza che il RAGIONE_SOCIALE, quale attore nella causa risarcitoria contro lo Stato, fosse stato identificato con la RAGIONE_SOCIALE e non con il coadiutore appositamente nominato dal nuovo giudice delegato.
i motivi -da esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione -sono inammissibili per plurime ragioni;
2.1. anzitutto, essi difettano di tassatività in ragione RAGIONE_SOCIALE mescolanza e sovrapposizione di molteplici ed eterogenee ragioni di doglianza;
al riguardo giova ricordare che, in tema di ricorso per cassazione, l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censura per sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall ‘ art. 360 cod. proc. civ., può essere superata solo se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., Sez. Un., 06/05/2015, n. 9100; Cass. 09/12/2021, n.39169);
al contrario, non è consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili (quali quello RAGIONE_SOCIALE violazione di norme di diritto e dell’omesso esame di fatto decisivo e controverso), allorché, come nel caso di specie, l’esposizion e diretta e cumulativa RAGIONE_SOCIALE questioni, per un verso, venga formulata pretermettendo gli oneri processuali, distinti per ogni doglianza, gravanti sulla parte ricorrente (avuto riguardo alla circostanza che il mezzo relativo alla violazione di norme di diritto suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere RAGIONE_SOCIALE violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norma,
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mentre quello dell’omesso esame richiede l’allegazione RAGIONE_SOCIALE mancata considerazione di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico-naturalistico); per altro verso (anche con riferimento alla contestuale e promiscua deduzione dei vizi di violazione di norme di diritto e di nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza e del procedimento), risolvendosi nella commistione di diversi profili, tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non consente al giudice di legittimità di individuare il nucleo delle censure proposte, onde ricondurne ognuna ad uno specifico motivo di impugnazione tra quelli enunciati dall’art. 360 cod. proc. civ.;
2.2. in secondo luogo, il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art.36 6 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., perché privo di una corretta ed essenziale narrazione dei fatti processuali, RAGIONE_SOCIALE sintetica esposizione RAGIONE_SOCIALE soluzione accolta dal giudice di merito, nonché RAGIONE_SOCIALE chiara illustrazione dell’errore da quest’ultimo commesso e delle ragioni che lo facciano considerare tale, così rendendosi pressoché incomprensibile il mezzo processuale, addossando in tal modo a questa Corte il compito, ad essa non spettante, di sceverare da una pluralità di elementi quelli rilevanti ai fini del decidere;
2.3. in terzo luogo, nei limiti in cui le critiche svolte nel mezzo processuale risultano comprensibili, esse si rivolgono sostanzialmente nei confronti dei giudizi di verità e di continenza espositiva formulati dal giudice del merito, contestando, per un verso, il peso attribuito alla c.d. clausola di salvaguardia e, per l’a l tro, l’omesso rilievo RAGIONE_SOCIALE mancata mediazione tra la dichiarazione giudiziaria e la destinazione pubblica dell ‘ informazione da essa tratta;
tali specifiche censure, che con molta fatica possono essere tratte dalla mescolanza delle argomentazioni invece inintelligibili
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promiscuamente formulate nel ricorso, sono tuttavia ugualmente inammissibili, dovendosi al riguardo riaffermare il consolidato principio secondo cui, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo RAGIONE_SOCIALE stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione, la valutazione dell’esistenza o meno dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione (tra le tante, Cass. 18/10/2005, n. 20138; Cass. 10/01/2012, n.80; Cass. 21/05/2014, n. 11268; Cass. 27/07/2015, n.15759; Cass. 30/05/2017, n. 13520);
il controllo affidato al giudice di legittimità è dunque limitato alla verifica dell’avvenuto esame, da parte del giudice del merito, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei requisiti RAGIONE_SOCIALE continenza , RAGIONE_SOCIALE veridicità dei fatti narrati e dell’ interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato RAGIONE_SOCIALE congruità e logicità RAGIONE_SOCIALE motivazione, secondo la previsione dell’art. 360 n.5 c od. proc. civ., applicabile ratione temporis ; r esta invece del tutto estraneo al giudizio di legittimità l’accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione, non potendo la Corte di cassazione sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito in ordine a tale accertamento;
in definitiva, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile;
le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale tra il ricorrente e il controricorrente NOME COGNOME seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo; sulle spese del giudizio di legittimità concernenti il rapporto processuale vertente tra NOME COGNOME e l’intimata RAGIONE_SOCIALE
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RAGIONE_SOCIALE, invece, non vi è luogo a provvedere, stante l’ indefensio di quest’ultima;
5. avuto riguardo al tenore RAGIONE_SOCIALE pronuncia, va infine dato atto -ai sensi dell’art.13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 –RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
Per Questi Motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.650,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione