Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11482 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11482 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
R.G.N. 13558/2019
C.C. 29/02/2024
DIRITTI REALI
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO/2019 ) proposto da:
NOME, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta su foglio materialmente allegato al ricorso, dall’AVV_NOTAIO e con indicazione del domicilio digitale all’indirizzo PEC: EMAIL;
-ricorrente –
contro
AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso da se stesso ai sensi dell’art. 86 c.p.c., oltre che dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale rilasciata su foglio materialmente allegato al controricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, INDIRIZZO; -controricorrente –
nonché
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME; -intimati –
avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste n. 814/2018 (pubblicata il 2 novembre 2018);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1. NOME impugnava per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 822/2011 (pubblicata il 21 dicembre 2011), con la quale era stata parzialmente riformata la sentenza del Tribunale di Trieste n. 999 del 2009, nella causa vertente tra NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, partecipanti al Condominio di INDIRIZZO, in Trieste, e comproprietari per 1/4 dell’area verde adiacente al Condominio.
Il citato Tribunale aveva condannato NOME COGNOME a pagare l’importo di euro 18.479,63, oltre interessi, a favore di NOME COGNOME, nonché la somma di euro 4.500,00 oltre interessi a favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME, a titolo di rimborso pro quota delle spese di messa in sicurezza e riparazione del muro comune, eretto a protezione della scarpata posta a confine con le sottostanti proprietà facenti capo al Condominio di INDIRIZZO. I lavori di messa in sicurezza e riparazione si erano resi necessari dopo che, in data 18 gennaio 2004, a seguito di un evento atmosferico riconducibile ad una pioggia torrenziale, si era verificata la caduta del muro per un tratto della lunghezza di circa 20 metri.
La Corte d’appello di Trieste aveva – con la citata sentenza n. 822/2011 -confermato che il crollo del muro non era imputabile ai lavori eseguiti dai sigg. COGNOME e COGNOME sul suolo comune nelle porzioni rispettivamente in uso, in quanto il CTU aveva accertato che la ricarica del terreno effettuata in tali occasioni era una delle cinque probabili concause dell’evento, e, vertendosi in tema di responsabilità aquiliana, l’onere probatorio che gravava sull’appellante COGNOME non era stato assolto. La Corte territoriale aveva, quindi, riformato la sentenza di primo grado
limitatamente alla quantificazione dell’importo dovuto dall’appellante NOME a NOME COGNOME.
NOME NOME aveva proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi e questa Corte lo aveva accolto, per quanto di ragione, con la sentenza n. 3884/2017.
In particolare, con quest’ultima sentenza, era stata ravvisata la fondatezza del terzo motivo (rispetto agli accertamenti fattuali richiamati nell’esposizione del primo motivo), da cui era conseguito l’assorbimento degli altri.
Occorre rimarcare che, con il primo motivo, la NOME aveva denunciato la violazione degli artt. 882, 885 c.c., 113 e 115 c.p.c., contestando che la Corte d’appello non aveva tenuto conto della situazione di comproprietà del muro, che era crollato contestualmente allo smottamento del terreno scosceso su cui insisteva, dopo essere stato oggetto di modificazioni per innalzamento e ricarico di terreno, nella porzione ad uso esclusivo dei comproprietari COGNOME e COGNOME. Si aggiungeva che, accertata la precarietà del muro, sia per il contesto di progressiva erosione e instabilità del versante a valle e del pendio, sia per lo stato del muro stesso, i predetti comproprietari COGNOME e COGNOME avrebbero dovuto rinforzare a loro spese il muro prima di procedere ai lavori di sopraelevazione, come peraltro la ricorrente COGNOME aveva denunciato con lettera del 12 marzo 1999, e ribadito con lettera del 29 gennaio 2004. Si evidenziava, altresì, che l’assunto emergeva dall’integrazione alla relazione del CTU del 18 maggio 2008, in cui il consulente aveva affermato che la sopraelevazione del muro e i ricarichi di terreno erano stati realizzati senza essere preceduti da alcun elaborato tecnico, pur ricadendo in zona B2 della Zonizzazione geologica -tecnica, per la quale erano prescritte specifiche verifiche da attuare prima di ogni intervento. Inoltre, la relazione del CTU in data 21 settembre 2009 dava atto che il muro poteva entrare in crisi anche con una piccola variazione, avendo «un’altezza decisamente rilevante per la sua base fondazionale».
Con il terzo motivo la NOME aveva dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., nonché un vizio di motivazione, confutando l’interpretazione offerta dalla Corte d’appello delle conclusioni
del CTU, avuto riguardo all’esclusione del nesso eziologico tra i lavori effettuati dai comproprietari e il crollo del muro. La ricorrente aveva evidenziato che il CTU, nella relazione in data 21 settembre 2007, ebbe ad affermare che una delle cinque concause probabili dell’evento dannoso era la ricarica di terreno effettuata dai comproprietari COGNOME e COGNOME, che pur non essendo da sola sufficiente a provocare l’evento, aveva sicuramente contribuito ad aumentare la criticità preesistente. La Corte d’appello, invece, aveva ritenuto irrilevante l’incidenza della concausa imputabile all’attività di ricarica del terreno, sicché la ratio decidendi della sentenza rimaneva incerta. Ulteriore e conseguenziale errore di giudizio risiedeva – secondo la ricorrente -nell’applicazione del regime probatorio, avendo la Corte di merito preteso che dovesse essere essa appellante a dimostrare il nesso causale al di là del ragionevole dubbio. A sostegno dell’accoglimento del terzo motivo, questa Corte – con la citata sentenza n. 3884/2017 – rilevava che il nucleo centrale del ricorso riguardava la valutazione delle cause del crollo del muro di sostegno del terzo terrazzamento in comproprietà tra i partecipanti al Condominio.
La questione, che ovviamente ridondava sulla ripartizione delle spese di messa in sicurezza e riparazione del muro, aveva costituito oggetto di causa sin dal primo grado di giudizio, per mezzo dell’eccezione proposta dalla sig.ra COGNOME, originariamente convenuta in giudizio assieme agli altri comproprietari da NOME COGNOME, che aveva sostenuto le suddette spese. Pertanto, diversamente da quanto eccepito dal controricorrente, non si trattava di questione nuova.
Nel merito, con la richiamata sentenza di legittimità n. 3884/2017, si poneva in risalto la complessiva inadeguatezza delle argomentazioni con cui la Corte d’appello aveva escluso ogni collegamento tra il crollo del muro, avvenuto nel 2004 a seguito di pioggia torrenziale, e i lavori edili eseguiti anni prima dai comproprietari COGNOME e COGNOME, nella parte in cui avevano comportato ricarica di terreno e, quindi, sovraccarico del muro.
Si rimarcava che la Corte territoriale aveva richiamato la CTU, la quale individuò cinque concause probabili del crollo, e cioè: 1) la progressiva
erosione del versante a valle; 2) lo scarso smaltimento delle acque; 3) la precaria stabilità del pendio; 4) lo stato del muro; 5) la ricarica del terreno, ritenendo, altresì, che «le prime tre fossero indipendenti tra loro, mentre le restanti due, dipendenti da almeno una delle altre».
Proseguiva la citata sentenza di legittimità che dalla valutazione tecnica, così sintetizzata in sentenza, la Corte d’appello aveva fatto derivare l’ininfluenza del comportamento riconducibile alla ricarica del terreno imputabile al COGNOME e ai COGNOME, non essendo possibile una comparazione tra concause imputabili e concause naturali.
Si aggiungeva che l’applicazione astratta del principio di diritto enucleato in riferimento a fattispecie di responsabilità medica, non giustificava la conclusione raggiunta dalla Corte d’appello.
Nel caso di specie, infatti, la questione non era se il crollo del muro fosse stato causato dalla ricarica del terreno, ma se il sovraccarico del muro, incontestato seppure di incerta consistenza, avesse agito come concausa del crollo, ed in quale misura. In proposito, la risposta della Corte d’appello era stata astratta poiché non aveva tenuto conto della precarietà dei luoghi (pendio, terreno franoso, consistenza del muro) su cui si era inserita l’attività umana, sicché non era predicabile in automatico l’ininfluenza della concausa umana, sulla scorta del richiamato principio giurisprudenziale.
Si era, dunque, riscontrato, in tale passaggio, un evidente salto logico nel ragionamento della Corte territoriale, che si era accompagnato ad un deficit nell’accertamento in concreto dell’efficienza causale del fattore umano, anche alla luce della mancanza di prova di preventive e puntuali verifiche circa la capacità del muro di sopportare il sovraccarico, il cui onere incombeva sui comproprietari autori dei lavori.
Alla stregua di tali rilievi, questa Corte, con la menzionata sentenza n. 3884/2017, rilevava che la motivazione della sentenza impugnata risultava complessivamente insufficiente a giustificare l’esclusione di qualsiasi incidenza causale, sul crollo del muro in comproprietà, della ricarica di terreno.
2. A seguito della riassunzione in sede di rinvio da parte del COGNOME NOME, cui resisteva la sola NOME, la Corte friulana, pronunciandosi con la sentenza n. 814/2018 (pubblicata il 2 novembre 2018), così statuiva: -in parziale riforma della originaria sentenza del Tribunale di Trieste, confermata per il resto, accoglieva per quanto di ragione l’appello di NOME, determinando in euro 13.249,26 la somma dalla stessa dovuta all’appellato COGNOME NOME, oltre ad interessi dalla domanda al saldo; -determinava in euro 11.566,13 l’importo dovuto da COGNOME NOME e COGNOME NOME al COGNOME, oltre ad interessi dalla domanda al saldo; -dichiarava improcedibile l’appello incidentale dei non costituiti COGNOME NOME e COGNOME NOME; -disponeva la restituzione alla citata COGNOME delle maggiori somme – rispetto a quelle sopra determinate – nelle more corrisposte al COGNOME ed ai consorti COGNOME –COGNOME per quanto di rispettiva ragione, a titolo di capitale ed interessi, oltre agli interessi dal dì dei rispettivi pagamenti; -ferme le quantificazioni delle spese operate nei primi due gradi del giudizio, le compensava parzialmente nella misura di 1/3, così pure per il giudizio di cassazione e per quello di rinvio, con la conseguente condanna dell’appellante COGNOME a rifondere al COGNOME i due terzi in euro 4.000,00 per il giudizio di cassazione ed in euro 4.600,00 per quello di rinvio, oltre, quanto a tutte le fasi e i gradi, agli accessori di legge, fermo rimanendo compensato tra le parti il rimanente terzo; -disponeva la restituzione alla COGNOME NOME dell’eccedenza rispetto a quanto sopra liquidato di quanto corrisposto a tale titolo rispettivamente al COGNOME e COGNOME per i primi due gradi del giudizio, oltre ad interessi ai tassi di legge dal giorno dei pagamenti, detratto quanto già restituito dal COGNOME.
A sostegno della decisione adottata in sede di rinvio, la Corte triestina osservava che il principio enunciato nella sentenza della Corte di cassazione n. 3884/2017, nel presupporre l’accertamento del sovraccarico, sembrava altresì attribuire alla realizzazione del terrapieno una -non più discutibile – efficienza concausale, nello spingersi a dettare regole esplicite sulla ripartizione probatoria sotto l’ulteriore profilo dell’assenza di colpa, indagine che non avrebbe avuto ragion d’essere ove si fosse negato a monte l’esistenza del nesso. Pertanto, il giudice di rinvio
evidenziava che, ferma la percepibilità della ‘precarietà di luoghi (pendio, terreno franoso, consistenza del muro)’, difettava la prova di ‘preventive e puntuali verifiche circa la capacità del muro di sopportare il sovraccarico, il cui onere incombeva sui comproprietari assuntori dei lavori’. Sulla base di questa premessa la Corte di rinvio riteneva che il suo compito era limitato alla valutazione del concorso ascrivibile a questi ultimi, che si riteneva di quantificare nella misura del 20%, con la conseguenza che la quota gravante sulla NOME NOME risultava corrispondente alla somma di euro 13.249,26, da cui il suo diritto a vedersi restituito quanto in eccedenza pagato al COGNOME per sorte e capitale.
Avverso la suddetta sentenza n. 814/2018 emessa all’esito del giudizio di rinvio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, NOME NOME. Ha resistito con controricorso il solo intimato COGNOME NOME, mentre le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
La difesa della ricorrente ha anche depositata memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c., per non essersi conformato il giudice di rinvio al principio riconducibile alla sentenza rescindente della Corte di cassazione n. 3884/2017 nello svolgimento del compito di accertare in concreto l’efficienza causale del fattore umano, nel rispetto di criteri e principi che erano stati dettati in questa direzione. L’elusione di tale uniformazione era derivata dalla considerazione che la Corte di rinvio aveva ritenuto il proprio compito ‘ridotto’ solo alla valutazione in termini percentuali del concorso ascrivibile agli autori delle opere e ciò in virtù del fatto – non corrispondente al vero – che con la sentenza della Corte di cassazione era rimasto stabilito di attribuire, nel merito, alla realizzazione del terrapieno una ‘non più discutibile’ efficienza concausale in termini di responsabilità concorrente o di concorso di colpa comparabile.
Con la seconda censura, la ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. e 384, comma 2, c.p.c., avendo la sentenza impugnata attribuito anche alla natura una sorta di concorso di colpa, astrattamente commisurato al novero (in numero di 4) delle cc.dd. concause naturali, laddove, per giurisprudenza costante di legittimità, tale comparazione -ai fini della riduzione proporzionale della responsabilità – non può darsi (si cita Cass. n. 30922/2017), come implicato dalla sentenza di annullamento con rinvio nella specifica vicenda processuale.
Con la terza doglianza, la ricorrente ha lamentato – in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. – la violazione degli artt. 885, 882, 2051, 2053, 1669 e 1673 c.c., nonché degli artt. 112 e 113 c.p.c., in conseguenza della determinazione di sollevare da responsabilità gli autori delle opere per la ‘misura’ preponderante dell’80%, nonostante la necessità dell’assolvimento dell’onere della prova su loro incombente di procedere a ‘preventive e puntuali verifiche circa la capacità del muro di sopportare il sovraccarico’, onde – nel caso di inidoneità a tollerare il peso della sopraelevazione eseguita da COGNOME e COGNOME spettava agli stessi ricostruirlo e rinforzarlo a loro spese (ai sensi dell’art. 885, comma 2, c.c.), donde non avrebbero potuto pretendere che essa NOME dovesse rimanere onerata pro quota della spesa cagionata dalla loro condotta.
Con il quarto motivo, la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame di due fatti decisivi per il giudizio che erano stati oggetto di discussione tra le parti, riguardanti: -la mancata valutazione che i lavori di sovraccarico del muro avevano natura illecita tipizzata ed eseguiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie pertinenti e, quindi, insanabili; -l’omesso esame della circostanza che suo marito, nel corso dei lavori di realizzazione delle opere illecite, aveva il 12 marzo 1999 scritto ai comproprietari per manifestare, tra l’altro, il proprio allarme per il pesante sovraccarico causato da tali opere.
Con il quinto mezzo, la ricorrente ha – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la consequenziale violazione dell’art. 2033 c.c., avuto riguardo alle disposte restituzioni limitate alle differenze risultanti dall’imputazione del predetto 20% quanto alle spese per i lavori, e dalla compensazione per 1/3 delle spese processuali dei due gradi di merito.
Con il sesto ed ultimo motivo, la ricorrente ha lamentato – in ordine all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sul presupposto che, poiché ella aveva chiesto fondatamente la cassazione della precedente sentenza di appello n. 822/2011 nel contraddittorio con il controricorrente COGNOME, avrebbe avuto certamente diritto di vedersi da costui rimborsate le spese del relativo giudizio di legittimità.
I primi due motivi -esaminabili congiuntamente in quanto connessi sono fondati.
E’ necessario ribadire che questa Corte, con la sentenza n. 3884/2017, aveva annullato la precedente sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione, demandando al giudice di rinvio -in relazione all’individuazione del nesso eziologico della causa del crollo nella proprietà della RAGIONE_SOCIALE e al riparto dell’onere della prova applicabile in proposito – di verificare in concreto l’efficienza causale del fattore umano (riconducibile all’origine degli interventi che avevano determinato tale crollo). Tale accertamento avrebbe dovuto essere compiuto anche con riferimento alla valutazione dell’omessa verifica, da parte degli autori (COGNOME e COGNOME) delle opere realizzatrici del muro e del terrapieno, circa la capacità del muro di sopportare il sovraccarico conseguente all’esecuzione di dette opere e, quindi, di accertare adeguatamente la relativa colpa (e l’inerente grado di essa) nella causazione dell’evento dannoso: ciò anche tenendo presente che, a tal fine, avevano contribuito una serie di concause, come accertato in sede di c.t.u., la cui incidenza eziologica si sarebbe potuta instaurare solo tra una pluralità di condotte umane colpose e non tra una causa umana imputabile ed una causa naturale non imputabile.
Orbene, così inquadrata la portata della ricordata sentenza rescindente di questa Corte, non può ritenersi che il giudice di rinvio si sia attenuto ai
richiamati principi ed abbia colmato il ‘deficit’ motivazionale della sentenza precedentemente cassata (cfr. Cass. n. 448/2020 e Cass. n. 17240/2023), in quanto, anziché verificare il riscontro dell’assolvimento dell’onere della prova – incombente in capo agli autori delle opere – circa l’adozione delle preventive verifiche sulla capacità o meno del muro di sopportare il sovraccarico, pur avendo ritenuto ferma la già accertata percepibilità della ‘precarietà di luoghi (pendio, terreno franoso, consistenza del muro)’, ha rilevato che difettava la prova di ‘preventive e puntuali verifiche circa la capacità del muro di sopportare il sovraccarico, il cui onere incombeva sui comproprietari assuntore dei lavori’.
Orbene, pur partendo da questa esatta premessa, il giudice di rinvio -con un salto illogico ed immotivato – ha considerato che il suo compito fosse ridotto alla sola valutazione del concorso ascrivibile ai citati comproprietari, quantificato – senza che si riesca a comprendere in base a quali criteri o parametri concreti – nella misura del 20%, ritenendo, quindi, malgrado il suddetto difetto di prova, attribuibile alla RAGIONE_SOCIALE una concorrente responsabilità colposa tale da determinare il suo obbligo a rifondere – in termini percentuali – una somma ‘pro quota’ al COGNOME (che aveva anticipato il totale delle spese occorse per il ripristino dell’area interessata dal crollo, previa messa in sicurezza del muro sul quale era stato realizzato il sovraccarico).
8. Anche il terzo motivo è fondato.
Esso è collegato ai due precedenti con riferimento all’incidenza – in particolare -della prospettata violazione degli artt. 885, comma 2, e 882, comma 1, c.c., tale da estendere i suoi effetti sulla possibile esclusione del determinismo concausale in capo alla COGNOME in termini di imputazione colposa a titolo extracontrattuale.
Infatti, la prima norma accolla a colui che esegue la sopraedificazione su un muro non idoneo a sostenerla l’obbligo di ricostruirlo o di rinforzarlo a sue spese, mentre la seconda, pur prevedendo come regola generale quella del concorso di spesa in proporzione delle rispettive quote a carico di tutti coloro che hanno diritto sul muro comune ove necessiti di riparazione o debba essere ricostruito, fa salva l’eccezione
dell’imputazione della spesa totale in capo a colui che abbia cagionato, in via esclusiva, il fatto dannoso.
La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, puntualizzato: -da un lato, che, a i sensi dell’art. 882, primo comma, c.c., le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti i comproprietari in proporzione alle rispettive quote, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto esclusivo di uno dei partecipanti, nel qual caso l’obbligo di riparare il muro comune è posto per l’intero a chi abbia cagionato il fatto che ha dato origine alla spesa (cfr. Cass. n. 20733/2012); dall’altro lato, che, in ipotesi di fondi a dislivello in un contesto abitato, il proprietario del fondo sovrastante, che eserciti la facoltà di abbassarne il livello con opere di sbancamento o che intenda consolidarlo con interventi di ‘sopralzo’ ai fini del contenimento di maggiori volumi di terreno a ridosso, deve, se possibile, lasciare integro il muro comune posto a cavallo del confine, mentre, ove ne sia necessario l’abbattimento, deve ricostruirlo, a proprie spese, nella stessa posizione (Cass. n. 8992/1992). Ciò implica che quest’ultimo obbligo a carico dei proprietari dei fondi soprastanti consegue anche nell’eventualità in cui il muro crolli per cause riconducibili alla realizzazione di opere di loro esclusiva pertinenza, fatto salvo l’accertamento della possibile emergenza di concause naturali od umane, queste ultime ricollegabili -in ipotesi -anche a condotte od omissioni dei proprietari dei fondi sottostanti (attività valutativa , quest’ultima, demandata ovviamente – al giudice di merito).
Per effetto della ravvisata fondatezza dei primi tre motivi va dichiarato l’assorbimento dei restanti.
In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente esposte, devono essere accolti i primi tre motivi del ricorso, con derivante assorbimento dei rimanenti; da ciò consegue la cassazione della sentenza impugnata, con il rinvio della causa alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione, la quale – oltre a rivalutare le risultanze probatorie acquisite con l’adozione di una motivazione logica ed adeguata in ordine all’accertamento delle cause riconducibili al crollo del muro in questione e
ad uniformarsi ai principi di diritto enunciati con riferimento all’ambito di applicabilità e alle condizioni previste dagli artt. 882 e 885 c.c. -provvederà a liquidare anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso e dichiara assorbiti i restanti.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della