Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 215 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 215 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/01/2026
OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27570/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 2320/2022 della Corte d’Appello di Roma, pubblicata in data 24.05.2022, N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4.12.2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Roma ha rigettato gli appelli proposti da NOME COGNOME e dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato illegittima per violazione dei termini previsti dall’art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001 la sanzione disciplinare prot. 0001023 del 12.5.2016, irrogata dall’RAGIONE_SOCIALE alla lavoratrice ed ha invece ritenuto legittima la sanzione disciplinare prot. n. 0000033 del 9.1.2017 irrogata dall’RAGIONE_SOCIALE alla medesima dipendente.
Riguardo alla prima sanzione, la Corte territoriale ha individuato nella data di prima acquisizione della notizia di infrazione (1.12.2015) la decorrenza del termine di decadenza dall’azione disciplinare; ha pertanto ritenuto la tardività della contestazione e della sanzione.
Per quanto attiene alla seconda sanzione, ha rilevato che alla COGNOME era stato contestato di avere utilizzato frasi dal contenuto minaccioso e diffamatorio, riportate sul proprio profilo personale Facebook con riferimento all’operato del commissario Straordinario, e della squadra della Protezione Civile in servizio presso la città di Norcia in relazione all’emergenza antisismica, e di avere in tal modo espresso giudizi e di avere impropriamente utilizzato nelle relazioni extrapersonali la qualifica di ‘Dirigente ricerca tecnologo presso l’RAGIONE_SOCIALE‘, avendo assunto comportamenti che avevano danneggiato l’immagine dell’istituto.
Il giudice di appello, richiamato il codice di comportamento dell’RAGIONE_SOCIALE, ha evidenziato che l’iscrizione a Facebook può anche avvenire in forma anonima ed ha rilevato che nulla imponeva alla COGNOME di qualificarsi come ‘Dirigente ricerca tecnologo dell’istituto’.
Ha escluso la continenza delle espressioni utilizzate, ha rilevato che la COGNOME non aveva verificato la veridicità dei fatti contestati ed ha ritenuto che tali espressioni fossero idonee a danneggiare l’immagine dell’RAGIONE_SOCIALE e di terzi.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale omesso di motivare riguardo al rispetto dei limiti di continenza sostanziale e formale, nonché alla pertinenza.
Evidenzia il carattere tautologico della motivazione e ne lamenta l’apparenza; deduce che la sentenza impugnata non ha esposto il percorso logicoargomentativo in forza del quale ha ritenuto superato i limiti della continenza e della pertinenza.
Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie il decisum .
La Corte territoriale ha testualmente riportato le espressioni utilizzate dalla COGNOME nei post ed ha richiamato la sentenza del Tribunale, secondo cui la lavoratrice, attraverso riferimenti denigratori non meglio precisati e non provati, aveva utilizzato espressioni insinuanti e generiche.
Ha inoltre escluso la continenza per il carattere allusivo e in qualche modo diffamatorio di tali espressioni, contestualmente alla diffusione di notizie di stampa, tese ad incrementare dubbi e sospetti, se non concrete consapevolezze, nelle persone che avevano accesso a Facebook per un numero non limitato alla cerchia delle più strette amicizie della COGNOME, come ad avvalorare il sospetto di comportamenti non corretti da parte del personale impegnato nella ricostruzione post terremoto.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2105 e 2106 cod. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente valutato l’estensione dell’obbligo di fedeltà del lavoratore e l’esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro riguardo alla libera manifestazione del pensiero del prestatore al di fuori del proprio luogo di lavoro e su argomenti ad esso estranei.
Evidenzia che nel primo post oggetto di contestazione la COGNOME si era limitata a commentare un articolo di giornale riguardante presunti illeciti nella gestione degli appalti per le ‘casette’ dei terremotati e un suo parere tecnicopolitico sulla figura del Commissario di Governo COGNOME, mentre nel secondo aveva commentato in maniera dubitativa quanto appreso da alcuni cittadini di Norcia e da un convegno pubblico tenuto nell’ottobre 2016 in ordine alle mancate puntellature degli edifici.
Deduce che tali opinioni tecnico-politiche avrebbero potuto essere da chiunque ricavate dalla lettura dei suddetti articoli di giornale ed erano state espresse al di fuori del contesto lavorativo.
Aggiunge che l’informazione personale riguardante la sua attività lavorativa non era idonea a qualificare le espressioni da lei utilizzate come provenienti dal datore di lavoro; l’RAGIONE_SOCIALE non aveva peraltro attivato vademecum o linee guida riguardanti la gestione delle pagine Facebook dei dipendenti, né aveva consigliato ai medesimi di non indicare il datore di lavoro.
Contesta l’assunto secondo cui la rilevanza disciplinare delle espressioni utilizzate dalla COGNOME era derivata dal fatto che l’RAGIONE_SOCIALE aveva un costante rapporto con il Commissario di Governo e con la Protezione Civile, essendo ogni lavoratore libero di esprimere le proprie considerazioni politiche.
La censura è inammissibile nella parte in cui prospetta che le espressioni utilizzate dalla COGNOME nei post non erano riferibili al datore di lavoro.
La Corte territoriale non ha infatti affermato che tali espressioni potevano essere percepite come riferibili al datore di lavoro, ma le ha considerate idonee a danneggiare l’immagine dell’RAGIONE_SOCIALE, oltre che di terzi, in quanto la COGNOME si era qualificata come dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE medesimo; ha in proposito rilevato che in base al Codice di comportamento i dipendenti non devono menzionare la posizione che ricoprono nell’RAGIONE_SOCIALE per conseguire indebite utilità, né danneggiare l’immagine dell’RAGIONE_SOCIALE.
Nel prospettare che le opinioni tecnico-politiche espresse dalla COGNOME avrebbero potuto essere da chiunque ricavate dalla lettura dei suddetti articoli di giornale e che erano state espresse al di fuori del contesto lavorativo, la censura non si confronta con la sentenza impugnata, che ha evidenziato il
carattere contestuale della diffusione degli articoli di stampa e dei commenti ai medesimi espressi nei post , ed ha rilevato che erano tesi ad incrementare i dubbi e sospetti nei confronti del personale impegnato nella ricostruzione post terremoto, nei confronti della platea degli utenti di Facebook.
Il riferimento al costante rapporto dell’RAGIONE_SOCIALE con il Commissario di Governo e con la Protezione Civile è contenuto nella sentenza di primo grado (trascritta in parte qua nella sentenza impugnata), al fine di evidenziare la rilevanza e la gravità delle espressioni utilizzate dalla COGNOME e la connessione della condotta con il contesto lavorativo (la provenienza di tali espressioni dai vertici dell’RAGIONE_SOCIALE, e dunque da un soggetto in possesso di specifiche competenze tecniche e professionali è stato ritenuto idoneo ad assumere speciale credibilità e ad influenzare il pensiero dei lettori dei post ).
Nella restante parte la censura è infondata.
Questa Corte ha affermato che il diritto di critica si concreta nell’espressione di un giudizio, necessariamente soggettivo, rispetto ai fatti stessi; non può dunque pretendersi che l’opinione sia assolutamente obiettiva, potendo la stessa essere esternata con un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l’integrità morale del soggetto (Cass. n. 4955/2024).
In tema di diffamazione con il mezzo televisivo, si è in particolare chiarito che l’esercizio del diritto di critica quale libera estrinsecazione del pensiero è idoneo a scriminare l’illiceità dell’offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica; in requisito della verità anche solo putativa della notizia richiede che la medesima sia il frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tanto più attento a fronte della diffusività del mezzo impiegato, che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche solo colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore o dell’ascoltatore rappresentazioni della realtà oggettiva false, dovendo in definitiva l’esercizio del
diritto di critica essere connotato non soltanto dalla verità oggettiva della notizia, ma anche dall’astensione dall’impiego di maliziose ambiguità ed espressioni potenzialmente fuorvianti (Cass. n. 21651/2023).
La Corte territoriale si è attenuta a tali principi, avendo escluso la verifica della verità dei fatti ed avendo ravvisato il carattere allusivo e offensivo delle espressioni utilizzate, che erano tese ad incrementare dubbi e sospetti nei confronti della platea degli utenti di Facebook.
Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione ed errata valutazione della legge n. 190/2012, in relazione alla mancata analisi delle conseguenze sulla sanzione disciplinare comminata, derivanti dall’incompatibilità del AVV_NOTAIO NOME con la carica di Responsabile dell’UPD, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Evidenzia che all’epoca del procedimento disciplinare, il AVV_NOTAIO. NOME era membro del Consiglio di Amministrazione del RAGIONE_SOCIALE (copartecipato dall’RAGIONE_SOCIALE), nonché Responsabile della Trasparenza e Garante del Piano triennale Anticorruzione dell’ente, ruoli incompatibili con quello di Responsabile dell’UPD.
Lamenta che la Corte territoriale aveva omesso di esaminare tale incompatibilità, nonostante la richiesta formulata dalla COGNOME.
La censura, formulata ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., è inammissibile, in quanto prospetta l’omessa pronuncia su un motivo di appello senza denunciare la nullità della sentenza impugnata.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 17931/2013 hanno affermato che: ‘Nel giudizio per cassazione – che ha ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.- il ricorso deve essere articolato in specifici motivi immediatamente ed inequivocabilmente riconducibili ad una delle cinque ragioni di impugnazione previste dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronunzia, da parte della impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni formulate, non è indispensabile che faccia espressa menzione della ricorrenza dell’ipotesi di cui
al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. (con riferimento all’art. 112 cod. proc. civ.), purché nel motivo si faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione. Va invece dichiarato inammissibile il motivo allorquando, in ordine alla suddetta doglianza, il ricorrente sostenga che la motivazione sia stata omessa o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge’; si vedano anche, nei medesimi termini, Cass. n. 10862/2018; Cass. n. 35345/2023; Cass. n. 31410/2024.
Questa Corte ha ribadito anche in tempi più recenti che l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello – così come l’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio – risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., o del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo ” error in procedendo ” – ovverosia della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. – la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità – in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello; pertanto, alla mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro ” ex actis ” dell’assunta omissione, consegue l’inammissibilità del motivo. (Cass. n. 29952/2022; Cass. n. 21444/2024).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
9 . Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare
l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, 4 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME