Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27863 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27863 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17573/2023 R.G., proposto da
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO.
NOME COGNOME (pec dichiarata: EMAIL), in virtù di procura su foglio separato;
-ricorrente-
nei confronti di
INDIRIZZO , in persona dell’amministratore in carica ;
-intimato- per la cassazione della sentenza n. 113/2023 della CORTE d ‘ APPELLO di CATANIA, depositata il 24 gennaio 2023; udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. con sentenza 24 gennaio 2023, n.113 , la Corte d’appello di Catania, rigettando sia l’impugnazione principale proposta dal Condominio di INDIRIZZO di Aci Castello, sia l’impugnazione incidentale spiegata da NOME COGNOME, ha confermato la decisione del locale Tribunale che, sulla base della CTU espletata, ritenuta la responsabilità del Condominio per le infiltrazioni subìte dal locale deposito di proprietà del COGNOME, accertato altresì il concorrente fatto colposo di quest’ultimo nella misura del 25%, aveva condannato il primo a risarcire al secondo i danni conseguenti al detto evento lesivo;
la Corte territoriale, precisamente, accertato che il locale di proprietà di NOME COGNOME era stato interessato per anni da infiltrazioni di umidità che lo avevano reso inagibile, avuto riguardo alle risultanze della CTU disposta ed espletata in primo grado, ha ritenuto che la causa principale di tale evento lesivo dovesse individuarsi nel contegno omissivo del Condominio, che non aveva provveduto alla manutenzione delle parti comuni dell’edificio, donde le infiltrazioni erano persistentemente promanate, omettendo altresì di effettuarne la dovuta ispezione periodica , ai sensi dell’art.1 117 cod. civ.; con tale causa era tuttavia concorso per il 25% il fatto colposo del danneggiato, il quale per anni aveva omesso di denunciare il danno sofferto; al netto delle conseguenze pregiudizievoli ascrivibili al concorso di colpa del COGNOME COGNOME, quelle imputabili al Condominio danneggiante (nella misura del 75%), tenuto conto dei criteri enunciati da Cass., Sez. Un., n.33645 del 2022 e della circostanza che le infiltrazioni avevano reso inagibile il locale per lungo tempo, andavano quantificate nella somma complessiva di Euro 43.537,50, sulla base del valore locativo di Euro 1.350,50 mensili stimato dal CTU;
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ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di un unico motivo; non ha svolto difese in sede di legittimità il Condominio, che è restato intimato;
in data 21 dicembre 2023, il consigliere a ciò delegato ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art.380 -bis cod. proc. civ., sul presupposto dell’ inammissibilità dello stesso;
ricevuta la comunicazione della proposta, il difensore del ricorrente, munito di nuova procura speciale, ha peraltro formulato tempestiva istanza di decisione del ricorso, la cui trattazione è stata quindi fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380 -bis .1 cod. proc. civ.;
il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte;
il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
con l’unico motivo di ricorso viene denunciato, ai sensi dell’art.360 n. 5 cod. proc. civ., « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti »;
il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere acriticamente aderito alle conclusioni del CTU, sia in ordine alla individuazione delle conseguenze imputabili al proprio fatto colposo concorrente (valutate nella misura del 25%), sia, soprattutto, in ordine alla liquidazione del danno, effettuata sulla base di un’inesatta stima del valore locativo dell’immobile, che sarebbe stato calcolato dal CTU nella misura di Euro 1.350,00 mensili sulla base di una applicazione non corretta dei ‘ valori OMI’ ( ossia delle quotazioni contenute nella banca dati dell’ RAGIONE_SOCIALE), esattamente applicati, invece, dal consulente tecnico di parte, il quale aveva stimato il maggior importo di Euro 2.500,00 mensili;
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sulla base di questi rilievi, il ricorrente si duole anche del rigetto della sua richiesta di rinnovo della CTU;
2. il ricorso è manifestamente inammissibile;
2.1. in primo luogo, va rammentato il principio, assolutamente pacifico e consolidato, secondo cui l’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del decreto -legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, ha introdotto un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui ambito non è di per sé inquadrabile la consulenza tecnica d’ufficio; pertanto non è la critica, in sé e per sé, alla consulenza tecnica recepita dal giudice che rileva ai fini della deduzione del novellato mezzo di ricorso (integrando essa l’enunciazione di mere argomentazioni difensive), ma il fatto storico decisivo, che sia stato oggetto di discussione e sia stato fatto valere dalla parte interessata attraverso le critiche rivolte all’elaborato del perito ( ex multis , Cass. 26/07/2017, n. 18391; Cass. 24/06/2020, n. 12387; Cass. 16/03/2022, n. 8584; tra le più recenti, Cass. 21/03/2024, n. 7716);
nel caso in esame, pur impugnando la sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., il ricorrente non ha dedotto alcuna circostanza storica decisiva e controversa di cui sarebbe stata omessa la considerazione, ma si è limitato a rivolgere delle critiche alla CTU espletata e a censurarne l'(asserito) acritico recepimento, contestando la valutazione delle conseguenze del fatto colposo attribuitogli in concorso e, soprattutto, la stima del valore locativo dell’immobile , reputata inesatta alla luce di altra e più favorevole stima effettuata dal consulente di parte;
la censura è dunque inammissibile, nella misura in cui, imputando al CTU generici errori ed omissioni incidenti sul giudizio di stima (in particolare, sulla base di una asserita non
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corretta applicazione dei valori OMI), non individua, in una alla critica alla consulenza tecnica recepita dal giudice del merito, un preciso fatto storico sottoposto al contraddittorio delle parti e di natura decisiva, di cui quegli abbia omesso l’esame ;
2.2. in secondo luogo, e più in generale, va rilevato -conformemente a quanto già osservato dal consigliere delegato alla proposta di decisione accelerata -che il motivo di ricorso per cassazione, ad onta della formale intestazione, attinge nella sostanza il giudizio di fatto espresso dalla Corte d’ appello, omettendo di considerare che tale giudizio, ove -come nella specie -debitamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità in quanto rientra nella competenza esclusiva del giudice del merito, cui è anche riservata la discrezionale valutazione circa la rinnovazione della CTU (Cass. 19/07/2013, n. 17693; Cass. 29/09/2017, n. 22799; Cass. 24/01/2019, n. 2103);
in definitiva, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, stante l ‘ indefensio del Condominio intimato;
per la medesima ragione, non può emettersi a carico del ricorrente la condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., prevista, dall’art. 380 -bis , ultimo comma, cod. proc. civ., quale conseguenza della definizione del giudizio in conformità alla proposta di decisione accelerata;
l ‘art.96 cod. proc. civ. va però applicato con riferimento all’ulteriore previsione in ess o contenuta (quarto comma), che prescrive la condanna del ricorrente soccombente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che, nella fattispecie, pare equo determinare in Euro 500,00;
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6. a norma dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, ove dovuto.
Per Questi Motivi
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi del combinato disposto degli artt. 380bis , ultimo comma e 96, quarto comma, cod. proc. civ., condanna il ricorrente a pagare alla cassa delle ammende la somma di Euro 500,00;
a norma dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza
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