Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10171 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10171 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16197-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME;
– intimato-
avverso la sentenza n. 511/2021 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 16/04/2021 R.G.N. 684/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
LICENZIAMENTO
COLLETTTIVO
R.G.N. 16197/2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 06/02/2024
CC
RILEVATO CHE
la Corte d’Appello di Catanzaro, in accoglimento del reclamo proposto da NOME COGNOME nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Catanzaro che aveva respinto le originarie domande, in riforma della sentenza impugnata ha annullato il licenziamento impugnato (pronunciato in esito a procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale avviata con comunicazione del 22.5.2018) e condannato la società a reintegrare il reclamante nel posto di lavoro, a corrispondergli un’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione;
la Corte distrettuale, in sintesi, ha accolto le prospettazioni del reclamante in ordine all’illegittimità, perché generici, valutativi e discrezionali, dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare adottati e seguiti dalla società nell’ambito della procedura in questione; precisamente ha valutato che i criteri in questione si limitassero a una generica descrizione delle competenze coincidente o con la mera denominazione dei macchinari aziendali o dei software applicativi o con alcune lavorazioni o con un certo tipo di attività o con il possesso di alcune certificazioni, e che non fossero chiari al fine di accertare la specifica competenza comportante l’assegnazione di punteggi aggiuntivi, così portando ad un metro di valutazione della posizione professionale dei lavoratori da licenziare disancorato da parametri oggettivi e verificabili suscettibili di controllo, anche in relazione a specifiche competenze del reclamante non riconosciutegli in rapporto ad altri colleghi;
per la cassazione della predetta sentenza la società propone ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria; il lavoratore è rimasto intimato; al termine della
camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo, la società ricorrente deduce (art. 360, n. 5, c.p.c.) omesso esame di fatto decisivo per il giudizio consistente nella chiara e dettagliata descrizione delle esigenze produttive ed organizzative a base dei criteri di scelta utilizzati;
con il secondo motivo (art. 360, n. 4, c.p.c.), motivazione illogica, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., 118 disp att. c.p.c., con riguardo alla valutazione delle competenze del lavoratore per cui è causa;
con il terzo motivo (art. 360, n. 4, c.p.c.) violazione della condizione dell’azione costituita dall’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), ancora con riguardo alla valutazione delle competenze del lavoratore per cui è causa;
con il quarto motivo (art. 360, n. 5, c.p.c.), omesso esame di fatto decisivo, sempre con riguardo alla valutazione delle competenze del lavoratore per cui è causa;
osserva il Collegio che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di licenziamento collettivo, i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità devono essere, tutti e integralmente, basati su elementi oggettivi e verificabili, in modo da consentire la formazione di una graduatoria rigida e da essere controllabili in fase applicativa, e non possono implicare valutazioni di carattere discrezionale, neanche sotto forma di possibile deroga all’applicazione di criteri in sé oggettivi (Cass. n. 12544/2011, n. 10119/2022);
la Corte di merito si è conformata ai suddetti principi di diritto in materia di trasparenza e verificabilità dei criteri di scelta
dei lavoratori licenziandi in procedura collettiva; se, infatti, è del tutto legittimo derogare dai criteri legali, costituisce valutazione di fatto, estranea al perimetro del giudizio di legittimità, il concreto apprezzamento della rispondenza o meno ai suddetti parametri dei criteri di natura tecnicoorganizzativa applicati nel caso concreto;
in questo senso, la sentenza gravata ha spiegato con congrua motivazione le ragioni della carenza di trasparenza e verificabilità dei criteri di scelta nel caso concreto, per difetto di oggettività;
da ciò deriva l’inammissibilità dei motivi primo e quarto del ricorso, in quanto, in fatto, la considerazione delle ragioni organizzative, delle competenze dei lavoratori, e della comparazione tra gli stessi non sono stati omessi nella motivazione della decisione gravata, ma, al contrario, sono stati espressamente valutati nel merito alla luce dei principi di cui sopra;
pertanto, le censure di cui ai suddetti motivi non colgono un’effettiva mancanza di motivazione, ma esprimono un sostanziale dissenso nella valutazione dei fatti e delle prove, in contrasto con il principio per cui il giudizio di Cassazione non è strutturato quale terzo grado di merito nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v. Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata; Cass. n. 20814/2018, n. 20553/2021);
parallelamente, non è ammissibile il secondo motivo, posto che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017; conf. Cass. n. 20921/2019), restando il
sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. S.U. n. 8053/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019); nel caso in esame, come sopra evidenziato, la Corte ha esplicitato il percorso di valutazione delle risultanze istruttorie seguito nel caso concreto in applicazione dei consolidati principi di diritto in materia, e la censura si risolve, come detto, in un dissenso rispetto a detta valutazione, che non integra profili di nullità procedimentale;
il terzo motivo è infondato;
il lavoratore ricorrente, contestando il proprio licenziamento nell’ambito di procedura collettiva, ha anche necessariamente dedotto il pregiudizio in suo danno derivante dalla comparazione in concreto operata, e confermato, con l’impugnazione della sentenza di primo grado, il proprio interesse ad agire diretto all’annullamento del recesso, quale dipendente licenziato per effetto di dedotta applicazione di criteri di scelta pregiudizievoli con rilievo determinante rispetto alla sua specifica posizione, in relazione alla valutazione delle competenze lavorative in comparazione con altri lavoratori con medesimo livello professionale (cfr. Cass. n. 13871/2019 sull’identificazione del pregiudizio in concreto legittimante l’impugnativa da parte del singolo lavorat ore in tema di licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta);
il ricorso deve, pertanto, essere respinto;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, stante la mancata costituzione del lavoratore intimato;
al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali;
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 6 febbraio 2024.