Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3365 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 3365 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6801/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n. 1884/2020, depositata il 31/12/2020, R.G. n. 2672/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
con la sentenza impugnata è stata confermata la pronuncia del Tribunale di Bari con la condanna della “RAGIONE_SOCIALE” a risarcire i danni patiti da NOME in misura pari alla differenza tra la retribuzione spettante nel periodo dal giugno 2005 fino al 11 febbraio 2014 ed il trattamento di integrazione salariale percepito, attesa la illegittimità della sospensione e contestuale collocazione in CIGS del lavoratore;
per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la “RAGIONE_SOCIALE“, affidato a quattordici motivi;
NOME NOME NOME resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria;
Considerato che:
con il primo motivo la ricorrente – denunciando nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine alla eccepita violazione da parte del giudice di prime cure del disposto di cui all’art. 112 c.p.c., nonché mancanza della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ex art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. – si duole che il giudice di appello non si sia pronunciato sul motivo di gravame incentrato sul rilievo che la sentenza di primo grado non avesse preso in considerazione l’onere del lavoratore di prendere posizione su ogni accordo di CIGS e sui singoli vizi degli stessi;
con il secondo motivo – denunciando nullità della sentenza e violazione dell’artt. 112 e 114 c.p.c., con riguardo all’assenza di specifiche contestazioni in merito alla procedura di cassa di cui al verbale sottoscritto in data 10 ottobre 2013, “extrapetitum”, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. – lamenta che le violazioni indicate nella sentenza di appello sono state frutto di una
“valutazione autonoma” effettuata dal giudice di primo grado e dalla Corte di Appello, i quali si sono di fatto integralmente sostituiti a ricorrente, ignorando integralmente le censure formulate e rilevando autonomamente pretesi vizi della procedura, in quanto, con la deduzione che non risultavano specificati i criteri da adottare per l’individuazione dei lavoratori da sospendere, il dipendente si era limitato a contestare la mera mancata previsione dei criteri e non la genericità degli stessi; sicché il “petitum” si sostanziava nel verificare la corretta o meno esecuzione degli accordi sottoscritti con le RAGIONE_SOCIALE.SS senza estendersi alla verifica della legittimità di quanto ivi previsto;
con il terzo motivo- denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – lamenta che il predetto giudice abbia ritenuto non assoggettato al termine di prescrizione quinquennale il credito del lavoratore omettendo di considerare che una volta annullato l’atto di gestione con cui è stato sospeso il rapporto si determina la reviviscenza del rapporto originario con conseguente diritto alla percezione delle retribuzioni -, nonché l’azione di annullamento dell’atto di gestione del rapporto;
con il quarto motivo – denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – si duole che la Corte territoriale abbia omesso di considerare che l’inerzia del lavoratore – tradottasi nella mancata assunzione di alcuna iniziativa volta a contestare i provvedimenti datoriali e/o a rivendicare ipotetiche differenze retributive – nei dieci anni di collocazione in CIGS aveva determinato la perdita del diritto;
con il quinto motivo – denunciando omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato fatto oggetto di discussione tra le parti, avuto riguardo alla sussistenza di ulteriori elementi di fatto, ritualmente dedotti ed acquisiti al processo, tali da determinare l’acquiescenza al disposto collocamento in cassa integrazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. – lamenta che la
predetta Corte abbia omesso di esaminare i fatti dedotti nella memoria di costituzione e nel ricorso in appello che avrebbero consentito di qualificare il comportamento dei dipendenti come volontà di rinuncia a ogni pretesa risarcitoria;
con sesto motivo – denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 1219, primo comma, c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – si duole che il giudice del gravame abbia ritenuto insussistente l’obbligo, per il lavoratore, di costituire in mora il datore di lavoro, mediante una intimazione o richiesta fatta per iscritto;
con il settimo motivo – denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 7, della I. n. 223 del 1991, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – si duole che la Corte territoriale, nella parte in cui ha rilevato che le par contrattuali si sono limitate a richiamare i criteri di scelta de lavoratori in esubero da licenziare nella procedura di licenziamento collettivo di cui all’art. 5 della legge 223.1991, omettendo di considerare che la legge non prevede alcun tipo di sanzione nell’ipotesi di mancata indicazione dei criteri dell’accordo, peraltro non obbligatorio, attenendo la genericità alla comunicazione, però dal lavoratore mai dedotta;
r -con, 1 ottavo motivo- denunciando nullità della sentenza per motivazione apparente in ordine alle argomentazioni esposte dalla corte territoriale quanto alla illegittimità della CIGS, in relazion all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. – lamenta che il predetto giudice, dopo aver dato atto del passaggio in giudicato dei capi di sentenza di primo grado relativi alle richieste correlate agli accordi antecedenti a quello del 10 ottobre 2013 per mancanza di impugnativa sul punto, abbia erroneamente assimilato quest’ultimo accordo a quelli precedenti, da un lato obliterando la circostanza che l’accordo in questione prevedeva, a differenza degli altri, i criteri d scelta dell’anzianità di servizio, dei carichi di famiglia e delle esigenze
tecnico organizzative e produttive ai fini dell’individuazione dei lavoratori da collocare in CIGS, nonché, dall’altro, omesso di valutare che il citato accordo, sempre a differenza degli altri, non prevedeva un meccanismo di rotazione;
1 – con ono motivo – denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 7, della I. n. 223 del 1991, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – lamenta che l’accordo, in ipotesi di genericità della comunicazione di avvio ( peraltro mai accertata), sarebbe stato idoneo a sanare anche in caso di contestazioni, i vizi della comunicazione di avvio. Osservava che la legge non prevede che in sede di accordo debbano essere indicate le concrete modalità applicative dei criteri di scelta e, dall’altro, che la genericità dei crit deve ritenersi esclusa ove siano richiamati i parametri individuati direttamente dal legislatore (che ha evidentemente ritenuto gli stessi specifici), con la conseguenza che il richiamo a detti criteri implica, attesa l’assenza nel caso di una diversa disposizione dell’accordo, che gli stessi dovevano essere applicati in maniera concorrente (incidenza di 1/3 per ogni criterio);
con il decimo motivo – denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – si duole che il giudice del gravame abbia posto in capo ad essa ricorrente un onere che essa non aveva, in quanto la dimostrazione del mancato rispetto, da parte del datore, dei principi generali di correttezza e buona fede nella scelta dei lavoratori da sospendere, grava sul lavoratore, il quale deve non solo provare l’esistenza di diversi criteri di selezione, ma anche dimostrare che la loro applicazione avrebbe comportato la sospensione di altro lavoratore;
/ con/undicesimo motivo – denunciando nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. – lamenta che il predetto giudice, nel motivare, non abbia tenuto conto del fatto che i criteri fissati erano stati oggetto d
discussione nell’ambito degli incontri tenutisi presso il RAGIONE_SOCIALE e condivisi con le 00.SS. firmatarie dell’accordo, così come evidenziato nell’atto di appello, senza che detta circostanza sia stata oggetto di ntestazione ad opera della controparte;
con odicesimo motivo – denunziando nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine alla applicabilità alla fattispecie del disposto di cui all’art. 1227 c.c., in relazione all’art. 360, prim comma, n. 4, c.p.c. – si duole che la Corte territoriale non si sia pronunciata sulla richiesta, contenuta nell’atto di appello, di abbattimento del risarcimento anche in applicazione dell’art. 1227 c.c.; jl con ìfredicesimo motivo – denunziando violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – lamenta che la predetta Corte sia incorsa in vizio di extrapetizione, in quanto, a fronte di una domanda del lavoratore volta all’accertamento dell’illegittimità della sospensione e contestuale sua collocazione in CIGS, avrebbe fondato la propria decisione di rigetto del motivo di gravame, incentrato sulla necessità della rideterminazione del compendio risarcitorio – essendo stata la società ammessa al trattamento di CIGS in ragione di provvedimenti amministrativi validi ed efficaci, sicché i lavoratori, comunque, ruotando sarebbero stati collocati in CIGS, ancorché per un minor periodo rispetto al sofferto -, sulla base di una richiesta, mai formulata, di “disapplicazione incidenter tantum del provvedimento amministrativo concessorio della CIGS”;
con il quattordicesimo motivo – denunciando nullità della sentenza per motivazione apparente nella parte in cui la Corte territoriale ha delibato in ordine ai motivi fondanti la richiesta dell società di riduzione del compendio risarcitorio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. – si duole che il giudice del gravame abbia rigettato la richiesta di divisione matematica del periodo di CIGS tra tutti i dipendenti con motivazione apparente, ossia sul
presupposto della “violazione delle disposizioni sulla indicazione e sulla comunicazione alle organizzazioni sindacali di adeguati criteri di scelta del personale da sospendere e di meccanismi di rotazione della sospensione”, attesa, per converso, la legittimità dei criteri determinati in sede di accordo sottoscritto in data 10 ottobre 2013 fra società e RAGIONE_SOCIALE e la previsione di non dar corso alla rotazione.
Ritenuto che:
il primo motivo è da disattendere, poiché, quanto al dedotto vizio di omessa pronunzia, vale il principio che esso non è configurabile su questioni processuali (cfr., tra le altre, Cass. 25/01/2018, n. 1876); peraltro il vizio di ultrapetizione è configurabile solo con riguardo alla ipotesi in cui il Giudice attribuisca o neghi , ad alcuno dei contendenti, un bene diverso da quello richiesto e non compreso, neppure virtualmente, nella originaria domanda ( Cass.n. 22753/2019). Nel caso in esame, peraltro, la corte di merito ha esaminato il materiale probatorio allegato comprensivo di tutti i documenti e verbali in discussione, traendo da essi il proprio convincimento decisorio;
il secondo motivo è inammissibile, perché si risolve nella mera contrapposizione dell’interpretazione della domanda operata dalla ricorrente a quella effettuata nella sentenza impugnata (la quale, a fronte della deduzione che non risultavano specificati in tutti gli accordi sindacali sottoscritti dalla società convenuta i criteri da adottare per l’individuazione dei lavoratori da sospendere, ha plausibilmente ritenuto che il ricorso contenesse la denunzia di genericità dei predetti criteri); del resto, la ipotetica erronei dell’interpretazione in questione è deducibile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. (cfr., sul punto, Cass. 3.12.2019, n. 31546);
il terzo motivo è inammissibile nella parte in cui è introdotta la questione dell’avvenuta prescrizione quinquennale dell’azione di annullamento dell’atto di gestione del rapporto, non risultando dal ricorso per cassazione (né dalla sentenza impugnata) che la questione predetta sia stata fatta oggetto di gravame in appello; per il resto, è da disattendere in quanto, per giurisprudenza costante, la richiesta del lavoratore di risarcimento danni per l’illegittima sospensione a seguito di collocamento in RAGIONE_SOCIALE ha ad oggetto un credito da inadempimento contrattuale (costituito dall’atto di gestione del rapporto non conforme alle regole), soggetto all’ordinaria prescrizione decennale (così, tra le altre, Cass. 13/12/2010, n. 25139; v., da ultimo, Cass. 20/04/2021, n. 10376, in motivazione);
il quarto motivo va disatteso, perché l’orientamento nettamente prevalente di questa Corte è nel senso che la mera inerzia non è sufficiente a determinare la perdita del diritto in capo al creditore, occorrendo un “quid pluris” che valga ad esprimere una chiara e certa volontà abdicativa (cfr., sul punto, Cass. 21/09/2011, n. 19235: «In materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, la mancata iniziativa del lavoratore diretta a sollecitare l’attuazione della clausola di rotazione non preclude il diritto del medesimo di far valere la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per l’inadempimento di detta clausola (non riconducibile alla figura del contratto a favore di terzo), poiché la mera inerzia ad esercitare un proprio diritto non prova di per sé una volontà abdicativa, dovendo ogni rinuncia essere espressa o ricavarsi da condotte univoche. Né può ritenersi che la non immediata proposizione dell’azione risarcitoria integri una concausa del verificarsi del fatto generatore del danno e, quindi, giustifichi una riduzione del risarcimento a norma dell’art. 1227 c.c.»; v., altresì, di recente, Cass. 5/02/2018, n. 2739: «La rinuncia ad un diritto oltre che espressa può anche essere tacita; in tale ultimo caso può desumersi soltanto da un
comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa; al di fuori dei casi i cui gravi sul creditore l’onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, il silenzio o l’inerzia non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito, la quale non può mai essere oggetto di presunzioni»; in senso analogo v. Cass. 13/02/2020, n. 3657: «La rinuncia al compenso da parte dell’amministratore può trovare espressione in un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà dismissiva del relativo diritto; a tal fine è pertanto necessario che l’atto abdicativo si desuma non dalla semplice mancata richiesta dell’emolumento, quali che ne siano le motivazioni, ma da circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato negoziale al contegno tenuto»);
anche il quinto motivo deve essere disatteso oltre che per la sua genericità anche in ragione della esistenza, sul punto, di una “doppia conforme” e della mancata dimostrazione di una diversità tra le decisioni di primo e secondo grado, sul punto ( Cass.n. 29673/2019; Cass. 26744/2016);
il sesto e l’undicesimo motivo sono inammissibili per via dell’operatività della preclusione derivante dalla cd. “doppia conforme”, in difetto di dimostrazione, ad opera della ricorrente, che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello siano state tra loro diverse (cfr., sul punto, tra le altre, Cass. 22/12/2016, n. 26774);
il settimo, e il nono motivo sono inammissibili, perché non si Agr2 confronta/ con la intera motivazione della sentenza impugnata, la quale, con riguardo al parametro delle esigenze tecnicoorganizzative, ha evidenziato che «La prova evidente dell’assoluta genericità dei criteri è nelle stesse giustificazioni addotte dall’appellante con l’atto di gravame: “… COGNOME ha quindi
provveduto ad assegnare un punteggio per ciascuno dei tre criteri di cui sopra (anzianità aziendale, carichi di famiglia, esigenze organizzative) a tutti i lavoratori aventi mansioni fungibili, sospendendo coloro i quali, nella ponderazione dei tre criteri di cui sopra (ciascuno con rilevanza di 1/3 ai fini della graduatoria) avessero un punteggio più basso … Con riferimento al criterio delle esigenze tecnico – organizzative, veniva assegnato il punteggio 11,11 se in caso di operaio generico ovvero di 33,33 se polivalente ovvero se specializzato di 22,22″. Dunque il datore di lavoro ha adottato un criterio totalmente discrezionale, non concordato, non desumibile dal generico richiamo alle esigenze tecnico-produttive e, per certi aspetti, anche arbitrario (La qualifica di polivalente, ad esempio, come e da chi è stata accertata? Con quali criteri è stata attribuita tale qualifica? Perché l’operaio polivalente andava preferito rispetto all’operaio generico o specializzato, avuto riguardo alle esigenze riorganizzative?)»; sicché la illegittimità è stata ravvisata, in primo luogo, nell’attribuzione assolutamente discrezionale dei predetti punteggi, che ha inevitabilmente alterato l’applicazione in maniera concorrente dei tre richiamati criteri;
l’ottavo motivo è inammissibile stante la chiara considerazione fatta dalla corte territoriaAu gli Accordi sottoscritti dal organizzazioni sindacali ed il datore di RAGIONE_SOCIALE, compreso l’accordo del 10.10.2013. Il vizio denunciato , pertanto, non coglie nel segno poichè la nullità della sentenza, come ricordato da questa Corte di legittimità , sussiste solo allorchè ” l’anomalia motivazionale (che) si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le .t( risultanze processuall. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente
incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (per tutte Cass. SU n. 8053/2014).
il decimo motivo è inammissibile perché riproponendo in parte le censure già contenute nel primo motivo (e sopra disattese), di nuovo non si misura con la “ratio decidendi” della sentenza impugnata, imperniata non sul mancato rispetto di criteri di scelta, e dunque sulla prova della loro errata applicazione, bensì sulla previsione di criteri generici e, quindi, illegittimamente adottati. La censura si appalesa inadeguata rispetto al decisum.; a9) (A4-t n e2
L’undicesimo motivo è inammissibile -pcciThh con esso – a fronte di una motivazione che soddisfa (tenuto conto dei passaggi sopra riportati) i requisiti minimi di cui all’art. 132 c.p.c. – si mira introdurre impropriamente il vizio di omesso esame di una circostanza (“id. est”: discussione dei criteri nell’ambito degli incontri tenutisi presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) non decisiva, essendo la sentenza incentrata sull’assoluta genericità dei criteri (per come sopra visto);
il dodicesimo GLYPH motivo è inammissibile, trattandosi di questione affrontata dalla corte territoriale e comunque da escludere per costante giurisprudenza (cfr., sul punto, Cass. n. 19235 del 2011, sopra citata) in punto di applicabilità dell’art. 1227, secondo comma, c.c ;
gli ultimi due motivi, da trattare congiuntamente, sono da rigettare, poiché sulla questione della divisione matematica del periodo di CIGS tra tutti i dipendenti (sulla cui base il lavoratore comunque sarebbe stato assoggettato ad un periodo di CIGS) il giudice del gravame ha reso effettiva motivazione citando un precedente di questa Corte (Cass. 29/09/2011, n. 19618, ove si legge che «In materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, l’illegittimità del provvedimento concessorio dell’intervento di integrazione salariale in ragione della mancata indicazione e comunicazione alle organizzazioni sindacali dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere – di rotazione ovvero,
ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento, dei criteri alternativi determinati ai sensi dell’art. 1, comma 8, legge n. 223 del 1991 – comporta l’illegittimità della sospensione operata dal datore di lavoro dei lavoratori stessi, i quali, vantando una posizione di diritto soggettivo, possono chiedere al giudice ordinario l’accertamento, previa disapplicazione “incidenter tantum” del provvedimento amministrativo di concessione della c.i.g.s., dell’inadempimento del datore di lavoro in ordine all’obbligazione retributiva alla stregua dell’ordinario regime previsto dall’art. 1218 c.c., essendo venuta meno, quale ragione d’esonero dalle conseguenze dell’inadempimento, l’elevazione al livello dell’impossibilità della prestazione delle situazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione industriale») ed aggiungendo che «la COGNOME non ha neanche provato che ricorrevano tutti i presupposti per la messa in CIGS (anche) della parte ricorrente e per quanto tempo»;
la motivazione, sul punto, non si rivela apparente, in quanto chiarisce che, a fronte della genericità dei criteri adottati per la messa in CIGS del dipendente, e, quindi della illegittimità della sospensione, sarebbe stato onere della società provare le condizioni dell’ipotetico abbattimento del risarcimento derivante dall’applicazione di un periodo minore di cassa integrazione;
senza contare che la stessa censura – imperniata sul rilievo che la questione non necessitava di alcuna prova “trattandosi di conseguenze automatiche di fatti pacifici” – è mal posta, poiché, da un lato, essa denunzia, nella sostanza, una errata applicazione del principio dell’onere della prova in materia, e, dall’altro (ciò che più conta), non illustra in maniera intelligibile, da un lato, in qual modo il ricorrente avrebbe potuto essere comunque collocato legittimamente in CIGS a fronte della accertata genericità dei criteri, e, dall’altro, come avrebbe potuto calcolarsi in concreto l’ipotetico (e
non plausibile, per quanto appena detto) abbattimento della posta risarcitoria;
le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
PQM
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 4.500,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 8 novembre 2022.