Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9367 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 9367 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7135/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore con procuratore speciale nel presente giudizio dott. NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME, SETTE CATERINA, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME e NOME COGNOME;
-controricorrenti-
nonché contro
COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME;
-intimati- avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO DI BARI n. 1881/2020; depositata il 05/01/2021; R.G.N. 1859/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023 dal
Consigliere Dott. NOME COGNOME.
Rilevato che:
con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bari ha dichiarato cessata la materia del contendere tra la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME; in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno in favore di NOME COGNOME, come statuito dal Tribunale con esclusione del periodo maggio 2014 -maggio 2015, confermando nel resto la sentenza di primo grado; ha respinto l’appello della società nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, confermando la pronuncia di primo grado di condanna della RAGIONE_SOCIALE a risarcire i danni subiti dai citati lavoratori in misura pari alla differenza tra la retribuzione spettante nei periodi indicati nei rispettivi ricorsi ed il trattamento di integrazione salariale percepito, attesa la illegittimità della sospensione e contestuale collocazione in CIGS dei lavoratori;
per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE con ventuno motivi;
NOME COGNOME e NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME hanno resistito con distinti controricorsi; NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME non hanno svolto difese;
è stata depositata memoria nell’i nteresse della COGNOME.
Considerato che:
preliminarmente, deve darsi atto che la RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di rinuncia al ricorso nei confronti di NOME COGNOME e relativa notifica, precisando che non intende contestare la sentenza d’appello nella parte in
cui ha dichiarato la cessazione della materia del contendere anche in ordine alle spese di entrambi i gradi di giudizio’; ha inoltre depositato atti di rinuncia al ricorso nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME e relative notifiche, nonché verbali di conciliazione in sede sindacale;
le rinunce non risultano accettate, ma tale circostanza, non applicandosi al giudizio di cassazione l’art. 306 c.p.c., non rileva ai fini dell’estinzione del processo. La rinunzia al ricorso per cassazione, infatti, non richiede l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali, (Cass. n. 28675 del 2005) ed inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass., sez. un., n. 1923 del 1990; n. 4446 del 1986, Ord. n. 23840 del 2008). Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 c.p.c. perché sia dichiarata l’estinzione del processo nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME. Non si fa luogo alla regolazione delle spese in quanto i predetti sono rimasti intimati;
la società ricorrente ha depositato verbale di conciliazione sottoscritto con NOME COGNOME il 4.5.2021 dinanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro; deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere tra la società e la COGNOME, con compensazione delle spese di lite;
il ricorso nei confronti dei rimanenti lavoratori, NOME COGNOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME, non è fondato e si richiamano i molteplici precedenti di questa Corte (per tutti, Cass. n. 33343/2022; Cass. n. 28421/2022; Cass. n. 31927/2022; Cass. n. 33000/2022) emessi per la medesima vicenda del licenziamento collettivo della RAGIONE_SOCIALE;
con il primo motivo la ricorrente – denunciando nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine alla eccepita violazione da parte del giudice di prime cure del disposto di cui all’art. 112 c.p.c. nonché mancanza della e sposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione di cui all’art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. – deduce che il giudice di appello e quello di primo grado hanno omesso di statuire sull’eccezione relativa al mancato rispetto dell’onere, gravante sul ricorrente, di prendere posizione in ordine a ciascun accordo di CIGS
nonché in relazione agli specifici vizi da cui ciascun accordo sarebbe stato affetto.
con il secondo motivo – denunciando nullità della sentenza e violazione degli artt. 112 e 414 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. – sostiene che le violazioni accertate siano state frutto di una valutazione autonoma effettuata dal giudice di primo grado e dalla Corte di Appello, i quali, sostituendosi al ricorrente, avrebbero ignorato integralmente le censure formulate e rilevato autonomamente pretesi vizi della procedura; infatti, con la deduzione che non risultavano specificati i criteri da adottare per l’individuazione dei lavoratori da sospendere, il dipendente si era limitato a contestare la mancata previsione dei criteri e non la genericità degli stessi, sicché il ‘petitum’ si sostanziava nel verificare la corretta (o meno) esecuzione degli accordi sottoscritti con le OO.SS e non era esteso alla verifica della legittimità di quanto negli accordi stessi previsto;
con il terzo motivo – denunciando nullità della sentenza e violazione degli artt. 112 e 414 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. – deduce che la Corte d’appello ha autonomamente esteso, in assenza di contestazione, i pretesi vizi della procedura di cui al verbale del 10.10.2013 anche a quelle successive, nonostante la loro oggettiva diversità e sebbene controparte avesse omesso qualsiasi deduzione in punto di fatto e di diritto in merito alle citate procedure.
con il quarto motivo – denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. -deduce che la predetta Corte abbia errato nel ritenere applicabile alla fattispecie oggetto di causa la prescrizione ordinaria.
con il quinto motivo -denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – si sostiene che il giudice del gravame abbia omesso di considerare che l’inerzia dei lavoratori – tradottasi nella mancata assunzione di alcuna iniziativa volta a contestare i provvedimenti datoriali e/o a rivendicare ipotetiche differenze retributive – nei dieci anni di collocazione in CIGS aveva determinato la perdita del diritto;
con il sesto motivo – denunciando omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato fatto oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. – afferma che il predetto
giudice abbia omesso di esaminare gli ulteriori elementi di fatto dedotti nella memoria di costituzione e nel ricorso in appello che avrebbero consentito di qualificare il comportamento del dipendente come volontà di rinuncia a ogni pretesa risarcitoria;
con il settimo motivo – denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 1219, primo comma, c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. -censura la sentenza impugnata per aver ritenuto insussistente l’obbligo, per il lavoratore, di costituire in mora il datore di lavoro, mediante una intimazione o richiesta fatta per iscritto;
con l’ottavo motivo -denunciando nullità della sentenza per motivazione apparente in ordine alle argomentazioni esposte dalla Corte territoriale quanto alla illegittimità della CIGS, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. – rileva che la predetta Corte, dopo aver dato atto del passaggio in giudicato dei capi di sentenza di primo grado relativi alle richieste correlate agli accordi antecedenti a quello del 10 ottobre 2013 per mancanza di impugnativa sul punto, abbia erroneamente assimilato quest’ultimo accordo a quelli precedenti, da un lato obliterando la circostanza che l’accordo in questione prevedeva, a differenza degli altri, i criteri di scelta dell’anzianità di servizio, dei carichi di famiglia e delle esigenze tecnico organizzative e produttive ai fini dell’individuazione dei lavoratori da collocare in CIGS, nonché, dall’altro, omesso di valutare che il citato accordo, sempre a differenza degli altri, non prevedeva un meccanismo di rotazione;
con il nono motivo – denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 7, della l. n. 223 del 1991, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – deduce che il giudice di appello, nella parte in cui ha affermato che «le parti contrattuali si sono limitate a richiamare i criteri di scelta dei lavoratori in esubero da licenziare nella procedura di licenziamento collettivo di cui all’art. 5 della legge 223.1991», abbia omesso di considerare che la legge non prevede alcun tipo di sanzione nell’ipotesi di mancata indicazione dei criteri dell’accordo, peraltro non obbligatorio, attenendo la genericità alla comunicazione, però dal lavoratore mai dedotta;
con il decimo motivo – denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 7, della l. n. 223 del 1991, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – sostiene che il predetto giudice, nella parte in
cui ha affermato che «le parti contrattuali si sono limitate a richiamare i criteri di scelta dei lavoratori in esubero da licenziare nella procedura di lice nziamento collettivo di cui all’art. 5 della legge 223/1991», abbia omesso di considerare, da un lato, che la legge non prevede che in sede di accordo debbano essere indicate le concrete modalità applicative dei criteri di scelta e, dall’altro, che la gene ricità dei criteri deve ritenersi esclusa ove siano richiamati i parametri individuati direttamente dal legislatore (che ha evidentemente ritenuto gli stessi specifici), con la conseguenza che, nel caso attesa l’assenza di una diversa disposizione dell’a ccordo -, i criteri in questione dovevano essere applicati in maniera concorrente (incidenza di 1/3 per ogni criterio);
con l’undicesimo motivo – denunciando omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. – deduce che la Corte territoriale abbia omesso di esaminare il documento n. 22 contenuto nel fascicolo di primo grado (richiamato nella memoria di costituzione e nell’atto di appello), contenente le ‘slides’ esibite e proiettate alle parti nel corso dell’incontro presso il MISE del 10 ottobre 2013, nelle quali risultavano chiarite le modalità applicative dei criteri di scelta;
con il dodicesimo motivo – denunciando omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. deduce che la predetta Corte abbia ritenuto che quella del 3 marzo 2015 ‘fosse esclusivamente una mera proroga dell’accordo sindacale sottoscritto in data 10 ottobre 2013’, omettendo di esaminare il documento n. 24 allegato al fascicolo di primo grado e, in particolare, il verbale del 3 marzo 2015 (dal quale emergeva che il nuovo collocamento in CIGS era stato disposto alla sca denza del periodo di cassa e nell’ambito di un nuovo esame congiunto), nonché il verbale di accordo del 14 ottobre 2015, sottoscritto innanzi al RAGIONE_SOCIALE, per cessazione dell’attività in merito all’unità produttiva sita in Ginosa (onde non sussisteva qualsivoglia problematica connessa con la mancata rotazione, essendo stati sospesi tutti i dipendenti);
con il tredicesimo, la ricorrente ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale
l’ individuazione dei criteri della procedura di CIGS del 14 ottobre 2015, in virtù dell’accordo in tale data innanzi al RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito di un nuovo esame congiunto relativo alla sola unità produttiva di Ginosa e non in corso di procedura, sulla base pertanto di presupposti diversi da quelli, errati, alla base della decisione della Corte territoriale al riguardo;
con il quattordicesimo motivo – denunciando violazione del d.lgs. n. 148 del 2015 ‘ratione temporis’ vigente, in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – deduce che il giudice del gravame abbia omesso di considerare l’incidenza, sulla CIGS disposta a far data dal 14 ottobre 2015, delle disposizioni introdotte dal citato decreto legislativo;
con il quindicesimo motivo – denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 1, comma 7, della l. n. 223 del 1990, e 24, comma 2, del d.lgs. n. 148 del 2015, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. -afferma che il predetto giudice, con riferimento alla sospensione del rapporto disposta nell’ambito delle procedure di CIGS relative ai periodi dal 3 marzo 2015 al 15 ottobre 2015 e dal 16 ottobre 2015 al 13 ottobre 2016, giustificate, rispettivamente, per sospensione e cessazione integrale dell’attività presso l’ unità produttiva di Ginosa, non abbia considerato che nella fattispecie di ‘cessazione dell’attività’ con sospensione integrale di tutti i lavoratori addetti ad una unità produttiva non sussiste alcun obbligo di indicare i criteri di rotazione e quelli con nessi con l’identificazione di quelli sospesi;
con il sedicesimo motivo si censura la sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello con cui la società contestava la decisione di primo grado nella parte in cui aveva rigettato l’eccezione di decadenza dall’impugnativa del trasferimento presso l’unità di Ginosa, disposto nei confronti dei controricorrenti;
con il diciassettesimo motivo – denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. -censura la sentenza d’appello per aver posto in capo al datore di lavoro un onere che questi non aveva, in quanto la dimostrazione del mancato rispetto, da parte del datore medesimo, dei principi generali di correttezza e buona fede nella scelta dei lavoratori da sospendere, grava sul lavoratore – che, nel caso, in primo grado non aveva sollevato alcuna contestazione specifica sull’applicazione dei criteri di cui all’accordo nei propri confronti –
, il quale deve non solo provare l’esistenza di diversi cr iteri di selezione, ma anche dimostrare che la loro applicazione avrebbe comportato la sospensione di altro lavoratore;
con il diciottesimo motivo – denunciando nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. – deduce che la predetta Corte, nel motivare, non abbia tenuto conto del fatto che i criteri fissati erano stati oggetto di discussione nell’ambito degli incontri tenutisi presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e condivisi con le OO.SS. firmatarie del l’accordo, così come evidenziato nell’atto di appello, senza che detta circostanza sia stata oggetto di contestazione ad opera della controparte;
con il diciannovesimo motivo – denunziando nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine alla applicabilità alla fattispecie del disposto di cui all’art. 1227 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. -deduce che il giudice del gravame non si sia pronunciato sulla richiesta, contenuta nell’atto di appello, di abbattimento del risarcimento ‘anche in applicazione dell’art. 1227 c.c.’;
con il ventesimo motivo – denunziando violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. sostiene che il predetto giudice sia incorso in vizio di extrapetizione, in quanto, a fronte di una domanda del lavoratore volta all’accertamento dell’illegittimità della sospensione e contestuale sua collocazione in CIGS, avrebbe fondato la propria decisione di rigetto del motivo di gravame fondato sulla necessità della rideterminazione del compendio risarcitorio essendo stata la società ammessa al trattamento di CIGS in ragione di provvedimenti amministrativi validi ed efficaci, sicché i lavoratori, comunque, ruotando, sarebbero stati collocati in CIGS, ancorché per un minor periodo rispetto al sofferto – sulla base di una richiesta, mai formulata, di «disapplicazione ‘incidenter tantum’ del provvedimento amministrativo concessorio della CIGS»;
con il ventunesimo motivo – denunciando nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. – deduce che la predetta Corte abbia rigettato la richiesta di divisione matematica del periodo di CIGS tra tutti i dipendenti, e di conseguente riduzione del compendio risarcitorio, con motivazione apparente, ossia sul presupposto della «violazione delle (…) disposizioni sulla indicazione e sulla comunicazione
alle organizzazioni sindacali di adeguati criteri di scelta del personale da sospendere e di adozione di meccanismi di rotazione nella sospensione», attesa, per converso, la legittimità dei criteri determinati in sede di accordo sottoscritto in data 10 ottobre 2013 fra società e OO.SS e la previsione di non dar corso alla rotazione.
Ritenuto che:
il primo motivo è da disattendere, poiché, quanto al dedotto vizio di omessa pronunzia, vale il principio che esso non è configurabile su questioni processuali (cfr., tra le altre, Cass. 25/01/2018, n. 1876); peraltro, a p. 5 della impugnata sentenza si legge che «Vanamente la COGNOME deduce che non è stata censurata dagli istanti la legittimità dei criteri né sono stati addotti presunti profili di discriminazione o violazione dei principi di correttezza e buona fede…. I lavoratori hanno denunciato l’assoluta genericità dei criteri di cui agli ac cordi – di per sé violativi degli obblighi di trasparenza di cui si è detto a fronte di scelte datoriali non verificabili – al di là delle modalità attuative adottate, discrezionalmente, dalla società»; sicché vi è risposta al motivo di gravame, con motivazione che certamente soddisfa i requisiti normativamente previsti;
il secondo motivo è inammissibile, perché si risolve nella mera contrapposizione dell’interpretazione della domanda operata dalla ricorrente a quella effettuata nella sentenza impugnata (la quale, a fronte della deduzione che non risultavano specificati in tutti gli accordi sindacali sottoscritti dalla società convenuta i criteri da adottare per l’individuazione dei lavoratori da sospendere, ha plausibilmente ritenuto che il ricorso contenesse la denunzia di genericità dei predetti criteri); del resto, la ipotetica erroneità dell’interpretazione in questione è deducibile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. (cfr., sul punto, Cass. 3.12.2019, n. 31546);
il terzo motivo è inammissibile; la Corte territoriale nell’esaminare la censura relativa alla genericità dei criteri di scelta, pur valutando la diversità degli accordi intervenuti in successione, comunque ha individuato un comune vizio di genericità da cui gli stessi sono affetti, con ciò utilizzando tutta la documentazione inerente la complessa vicenda quale strumento interpretativo; sicché, nessuna ultrapetizione ricorre in tale attività interpretativa;
il quarto motivo è inammissibile nella parte in cui è introdotta la questione dell’avvenuta prescrizione quinquennale dell’azione di annullamento dell’atto di gestione del rapporto, non risultand o dal ricorso per cassazione (né dalla sentenza impugnata) che la questione predetta sia stata fatta oggetto di gravame in appello; per il resto, è da disattendere in quanto, per giurisprudenza costante, la richiesta del lavoratore di risarcimento danni pe r l’illegittima sospensione a seguito di collocamento in RAGIONE_SOCIALE ha ad oggetto un credito da inadempimento contrattuale (costituito dall’atto di gestione del rapporto non conforme alle regole), soggetto all’ordinaria prescrizione decennale (così, tra le altre, Cass. 13/12/2010, n. 25139; v., da ultimo, Cass. 20/04/2021, n. 10376, in motivazione);
il quinto motivo va disatteso, perché l’orientamento nettamente prevalente di questa Corte è nel senso che la mera inerzia non è sufficiente a determinare la perdita del diritto in capo al creditore, occorrendo un ‘quid pluris’ che valga ad esprimere una chiara e certa volontà abdicativa (cfr., sul punto, Cass. 21/09/2011, n. 19235: «In materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, la mancata iniziativa del lavoratore diretta a sollecitare l’attuazione della clausola di rotazione non preclude il diritto del medesimo di far valere la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per l’inadempimento di detta clausola (non riconducibile alla figura del contratto a favore di terzo), poiché la mera inerzia ad esercitare un proprio diritto non prova di per sé una volontà abdicativa, dovendo ogni rinuncia essere espressa o ricavarsi da condotte univoche. Né può ritenersi che la non immediata proposizione del l’azione risarcitoria integri una concausa del verificarsi del fatto generatore del danno e, quindi, giustifichi una riduzione del risarcimento a norma dell’art. 1227 c.c.»; v., altresì, di recente, Cass. 5/02/2018, n. 2739: «La rinuncia ad un diritto oltre che espressa può anche essere tacita; in tale ultimo caso può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa; al di fuori dei casi in cui gravi sul creditore l’o nere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, il silenzio o l’inerzia non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito, la quale non può mai essere oggetto di presunzioni»; in senso analogo v. Cass. 13/02/2020, n. 3657: «La rinuncia al compenso da parte dell’amministratore può trovare espressione in un comportamento
concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà dismissiva del relativo diritto; a tal fine è pertanto necessario che l’atto abdicativo si desuma non dalla semplice mancata richiesta dell’emolumento, quali che ne siano le motivazioni, ma da circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato negoziale al contegno tenuto»);
il sesto, l’undicesimo, il dodicesimo e il tredicesimo motivo sono inammissibili per via dell’operatività della preclusione derivante dalla cd. ‘doppia conforme’, in difetto di dimostrazione, ad opera della ricorrente, che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello siano state tra loro diverse (cfr., sul punto, tra le altre, Cass. 22/12/2016, n. 26774);
il settimo motivo è inammissibile, non risultando dal ricorso per cassazione che la questione sia stata fatta oggetto di gravame, né l’effettuato esame della stessa emerge dalla sentenza impugnata, nella quale è affrontato il solo tema della mancata offerta della prestazione lavorativa, mediante il corretto richiamo a Cass. 4/05/2009, n. 10236 (ove è affermato che «In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, ove il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa sia illegittimo, è questo stesso atto negoziale unilaterale, con il rifiuto di accettare la prestazione lavorativa, a determinare la ‘mora credendi’ del datore di lavoro; ne consegue che il lavor atore non è tenuto ad offrire la propria prestazione ed il datore medesimo è tenuto a sopportare il rischio dell’estinzione dell’obbligo di esecuzione della prestazione»);
l’ottavo motivo è da rigettare, poiché la sentenza impugnata esplicita chiaramente le ragioni della ritenuta genericità dei criteri di scelta (cfr., tra l’altro, il seguente passo della motivazione, non riportata nel motivo: «Nella specie, gli accordi fanno riferimento a esigenze tecnicoorganizzative connesse al piano di riorganizzazione ma senza alcuna indicazione dei criteri in base ai quali individuare i singoli soggetti che, in ragione di quelle esigenze, andavano, di volta in volta, sospesi. (…) il datore di lavoro ha adottato un criterio totalmente discrezionale, non concordato, non desumibile dal generico richiamo alle esigenze tecnico-
produttive e, per certi aspetti, anche arbitrario (…). In definitiva, la COGNOME ha autonomamente individuato i lavoratori da sospendere senza aver dovuto rispettare predeterminati criteri che stabilissero le priorità tra i vari parametri considerati – anzianità, carichi, esigenze produttive -, le modalità applicative dei criteri medesimi, la platea dei soggetti interessati in riferimento alle qualifiche possedute e alle concrete mansioni esercitate in funzione degli obiettivi aziendali di risanamento e riorganizzazione», pag. 5);
il nono motivo è da rigettare, già solo perché la genericità dei criteri si riverbera, inevitabilmente, in chiave negativa, sugli adempimenti prescritti dall’art. 1, comma 7, della l. n. 223 del 1991 (sicché la deduzione della predetta genericità è idonea ad identificare il ‘petitum’ coerente con la previsione normativa);
il decimo motivo è inammissibile, perché non si confronta con la intera motivazione della sentenza impugnata, la quale, con riguardo al parametro delle esigenze tecnico-organizzative, ha evidenziato che «La prova evidente dell’assoluta genericità dei criteri è nelle stesse giustificazioni addotte dall’appellante con l’atto di gravame: ‘… AVV_NOTAIO ha quindi provveduto ad assegnare un punteggio per ciascuno dei tre criteri di cui sopra (anzianità aziendale, carichi di famiglia, esigenze organizzative) a tutti i lavoratori aventi mansioni fungibili, sospendendo coloro i quali, nella ponderazione dei tre criteri di cui sopra (ciascuno con rilevanza di 1/3 ai fini della graduatoria) avessero un punteggio più basso … Con riferimento al criterio delle esigenze tecnico – organizzative, veniva assegnato il punteggio 11,11 se in caso di operaio generico ovvero di 33,33 se polivalente ovvero se specializzato di 22,22′. Dunque, il datore di lavoro ha adottato un criterio totalmente discrezionale, non concordato, non desumibile dal generico richiamo alle esigenze tecnico-produttive e, per certi aspetti, anche arbitrario (La qualifica di polivalente, ad esempio, come e da chi è stata accertata? Con quali criteri è stata attribuita tale qualifica? Perché l’operaio polivalente andava preferito rispetto all’operaio generico o specializzato, avuto riguardo alle esigenze riorganizzative?)»; sicché la illegittimità è stata ravvisata, in primo luogo, nell’attribuzione assolutamente discrezionale dei predetti punteggi, che ha inevitabilmente alterato l’applicazione in maniera concorrente dei tre richiamati criteri;
il quattordicesimo motivo – ove la doglianza si riferisce in concreto alla fattispecie della ‘cessazione di attività’, di cui alla procedura avviata con il verbale di accordo del 14 ottobre 2015 – è da disattendere, in quanto nella sentenza impugnata non vi è cenno alcuno al predetto verbale del 14 ottobre 2015, essendo la statuizione limitata al riconoscimento di posta risarcitoria per il periodo di cassa integrazione precedente;
il quindicesimo motivo è inammissibile in quanto, pur facendo riferimento al vizio di violazione di legge, esso tuttavia non si configura, non implicando la doglianza un problema interpretativo delle norme denunciate, né di loro falsa applicazione, che consiste nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione (Cass. 30 aprile 2018, n. 10320; Cass. 25 settembre 2019, n. 23851). Con la censura si richiede piuttosto una nuova valutazione di merito rispetto a quella già compiuta dalla corte territoriale (che ha evidenziato come gli accordi, nel testo finale, facessero riferimento ad una quota massima di 370 lavoratori dello stabilimento di Ginosa e non alla totalità degli stessi): sicché, essa si risolve, nella sostanza, in una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987);
il sedicesimo motivo è anch’esso inammissibile; la censura è inconferente per irrilevanza della lamentata omessa pronuncia sulla dedotta decadenza, non prospettandosi nel caso di specie un effettivo trasferimento implicante un’esigenza di tutela dei l avoratori, mediante impugnazione nel termine di decadenza previsto dall’art. 32, terzo comma, lett. c) legge n. 183/2010 (come esattamente ritenuto dal Tribunale, nella parte della sentenza, a ciò relativa: riportata in nota 41 di pag. 53 54 del ricorso): esso rilevando -per l’accertamento compiuto dalla Corte territoriale che l’ha comunque ritenuto avvenuto d’ufficio e per fini amministrativi -in funzione della (il)legittimità selettiva del personale in pendenza di CIGS;
il diciassettesimo motivo è inammissibile perché, riproponendo in parte le censure già contenute nel primo motivo (e sopra disattese), di nuovo non si misura con la ‘ratio decidendi’ della sentenza impugnata, imperniata non sul mancato rispetto di criteri di scelta, bensì sulla previsione di criteri generici e, quindi, illegittimamente adottati;
il diciottesimo motivo è inammissibile, poiché con esso – a fronte di una motivazione che soddisfa (tenuto conto dei passaggi sopra riportati) i requisiti minimi di cui all’art. 132 c. p.c. -si mira ad introdurre impropriamente il vizio di omesso esame di una circostanza (‘id. est.’: discussione dei criteri nell’ambito degli incontri tenutisi presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) non decisiva, essendo la sentenza incentrata sull’assoluta genericità dei criteri (per come sopra visto);
il diciannovesimo motivo è infondato; non sussiste l’omessa pronuncia denunciata per avere la Corte territoriale implicitamente rigettato la richiesta (Cass. 21 ottobre 1972, n. 3190; Cass. 2 aprile 2020, n. 7662), avendo dato atto della mancata giustificazione di ‘una riduzione del risarcimento del danno a norma dell’art. 1227 c.c.’ da parte del Tribunale (al penultimo capoverso della parte espositiva della sua decisione, a pag. 2 della sentenza), avendo poi integralmente rigettato l’appello della società avverso di essa; in applicazione di una costante giurisprudenza di questa Corte, che esclude la rilevanza concausale della non immediata proposizione dell’azione risarcitoria nella produzione del fatto generatore del danno, non giustificando quindi una riduzione del risarcimento a norma dell’art. 1227, secondo comma c.c. (Cass. 21 settembre 2011, n. 19235; Cass. 28 ottobre 2022, n. 31922);
il ventesimo motivo è inammissibile, poiché esso si risolve in una mera denunzia all’impianto argomentativo del giudice di merito imperniato su una statuizione di questa Corte (sulla quale v. ‘infra’, ove è contenuto il riferimento alla ‘disapplicazione incidenter tantum del provvedimento amministrativo concessorio della CIGS’), senza che possa in alcun modo ravvisarsi l’emissione di una pronuncia oltre la domanda;
l’ultimo motivo è infine da rigettare, poiché sulla questione della divisione matematica del periodo di CIGS tra tutti i dipendenti (sulla cui base il lavoratore comunque sarebbe stato assoggettato ad un periodo di CIGS) il giudice del gravame ha reso effettiva motivazione citando un precedente di questa Corte (Cass. 29/09/2011, n. 19618, ove si legge che
«In materia di cassa integrazione guadagni straordina ria, l’illegittimità del provvedimento concessorio dell’intervento di integrazione salariale in ragione della mancata indicazione e comunicazione alle organizzazioni sindacali dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere – di rotazione ovvero, ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento, dei criteri alternativi determinati ai sensi dell’art. 1, comma 8, legge n. 223 del 1991 -comporta l’illegittimità della sospensione op erata dal datore di lavoro dei lavoratori stessi, i quali, vantando una posizione di diritto soggettivo, possono chiedere al giudice ordinario l’accertamento, previa disapplicazione ‘incidenter tantum’ del provvedimento amministrativo di concessione della c.i.g.s., dell’inadempimento del datore di lavoro in ordine all’obbligazione retributiva alla stregua dell’ordinario regime previsto dall’art. 1218 c.c., essendo venuta meno, quale ragione d’esonero dalle conseguenze dell’inadempimento, l’elevazione al livello dell’impossibilità della prestazione delle situazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione industriale») ed aggiungendo che «la COGNOME non ha neanche provato che ricorrevano tutti i presupposti per la messa in CIGS (anche) della parte ricorrente e per quanto tempo»;
la motivazione, sul punto, non si rivela apparente, in quanto chiarisce che, a fronte della genericità dei criteri adottati per la messa in CIGS del dipendente, e, quindi della illegittimità della sospensione, sarebbe stato onere della società provare le condizioni dell’ipotetico abbattimento del risarcimento derivante dall’applicazione di un periodo minore di cassa integrazione;
senza contare che la stessa censura – imperniata sul rilievo che la questione non n ecessitava di alcuna prova ‘trattandosi di conseguenze automatiche di fatti pacifici’ – è mal posta, poiché, da un lato, essa denunzia, nella sostanza, una errata applicazione del principio dell’onere della prova in materia, e, dall’altro (ciò che più cont a), non illustra in maniera intelligibile, da un lato, in qual modo il ricorrente avrebbe potuto essere comunque collocato legittimamente in CIGS a fronte della accertata genericità dei criteri, e, dall’altro, come avrebbe potuto calcolarsi in concreto l’i potetico (e non plausibile, per quanto appena detto) abbattimento della posta risarcitoria;
per le ragioni esposte, il ricorso della RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME deve essere respinto;
le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, de ll’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME. Dichiara la cessazione della materia del contendere tra la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, a spese compensate.
Rigetta il ricorso proposto nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida, in favore di COGNOME, in euro 4.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, e, in favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME, in euro 4.400,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ul teriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale dell’1.2.2023.