Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4518 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 4518 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6804/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n. 1890/2020 depositata il 31/12/2020, R.G. n. 1700/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con la sentenza impugnata è stata confermata la pronuncia del Tribunale di Bari con la quale la “RAGIONE_SOCIALE” è stata condannata a risarcire i danni patiti da NOME COGNOME in misura pari alla differenza tra la retribuzione spettante nel periodo dal febbraio 2006 fino all’il febbraio 2014 ed il trattamento di integrazione salariale percepito, attesa la illegittimità della sospensione e contestuale collocazione in CIGS del lavoratore.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la “RAGIONE_SOCIALE“, affidato a sedici motivi e NOME COGNOME ha resistito con tempestivo controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria mentre il P.G. non ha formulato richieste.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza, l’omessa pronuncia in ordine alla eccepita violazione, da parte del giudice di prime cure, del disposto di cui all’art. 112 c.p.c., la mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in relazione all’art. 132, c 2° n. 4 c.p.c. e si addebita alla sentenza impugnata di non avere considerato, riproducendo un errore contenuto già nella decisione di primo grado, che il lavoratore aveva omesso di prendere posizione in ordine a ciascun accordo di CIGS, nonché in relazione agli specifici vizi dei quali ogni singolo accordo sarebbe stato affetto, secondo la tesi avversaria. In tale prospettiva ci si duole del silenzio mantenuto dal giudice di appello al riguardo.
1.1. Il motivo non può essere accolto. Quanto al denunciato vizio di omessa pronunzia, vale il principio che esso non è configurabile su questioni processuali (cfr., tra le altre, Cass. 25/01/2018, n. 1876); peraltro il vizio di ultrapetizione è configurabile solo con riguardo alla ipotesi in cui il Giudice attribuisca o neghi, ad alcuno dei contendenti, un bene diverso da quello richiesto e non compreso, neppure virtualmente, nella originaria domanda (Cass. n. 22753 del 2019). Nel caso in esame, peraltro, la Corte di merito ha esaminato il materiale probatorio allegato comprensivo di tutti i documenti e verbali in discussione, traendo da essi il proprio convincimento decisorio.
Con il secondo motivo è prospettata la nullità della sentenza e la violazione del art. 112 c.p.c. GLYPH e dell’art. 414 c.p.c. in relazione alla mancanza di specifiche contestazioni in merito alla procedura di CIGS, conclusasi con verbale del 10.10.2013. Deduce la ricorrente che il lavoratore non aveva contestato i criteri connessi con l’individuazione dei lavoratori che sarebbero stati posti a zero ore in CIGS, ma si era limitato a riferire che negli accordi era prevista la rotazione. Sostiene che perciò la Corte sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione denunciato esaminando tale questione mai posta.
2.1. La censura non può essere accolta in quanto, diversamente da quanto affermato dalla società, sin dal primo grado il lavoratore si era doluto della sua illegittima collocazione in CIGS per il periodo in esame con riferimento alla mancata indicazione dei criteri di scelta nell’individuare i lavoratori da sospendere oltre che in relazione alla violazione dei criteri posti a base della rotazione dei lavoratori.
Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – e si lamenta che con la sentenza si sia ritenuto erroneamente che i crediti fossero assoggettati al termine di prescrizione decennale sebbene, in relazione alla natura del credito che verrebbe qui in considerazione – commisurato a retribuzioni in tesi non percepite – il termine prescrizionale applicabile dovrebbe essere quinquennale, proprio delle retribuzioni che si corrispondono con cadenza mensile.
3.1. Il motivo è infondato. Per giurisprudenza costante, la richiesta del lavoratore di risarcimento danni per l’illegittima sospensione a seguito di collocamento in CIGS ha ad oggetto un credito da inadempimento contrattuale (costituito dall’atto di gestione del rapporto non conforme alle regole), soggetto all’ordinaria prescrizione decennale (così, tra le altre, Cass. 13/12/2010, n. 25139; v., da ultimo, Cass. 20/04/2021, n. 10376, in motivazione e con specifico riguardo a questo contenzioso cfr. tra le altre Cass. n. 31866 del 2022).
Il quarto motivo, che investe la sentenza con riguardo alla violazione o falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. è infondato. La ricorrente deduce che il ricorso di primo grado è stato notificato il 29.4.2016 e che invece la
società è stata condannata a versare somme con decorrenza dal febbraio 2006 sebbene quanto meno pro quota fossero prescritte.
4.1. Tuttavia non considera la ricorrente che il diritto al risarcimento del danno azionato si inizia a prescrivere solo dal momento in cui il danno si verifica e può essere fatto quindi valere. Nella specie l’evento dannoso si è realizzato solo nel giugno del 2006, quando si sarebbe dovuto e non si è provveduto alla rotazione e dunque correttamente si è ritenuto che alla data dell’aprile 2016 nessuna prescrizione era maturata.
5. Il quinto motivo prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. in relazione all’art. 360, co. 10 n. 3 c.p.c. e sulla premessa della deduzione – formulata dalla Società all’atto della costituzione in primo grado – secondo la quale il lavoratore, durante gli otto anni di collocazione in CIGS, non aveva assunto alcuna iniziativa, giudiziale o stragiudiziale, volta a contestare i provvedimenti datoriali e/o rivendicare pretese differenze retributive (tanto è vero che, come denunciato nel quarto motivo di impugnativa, qui richiamato per connessione di argomenti, la Corte territoriale, per dare ingresso alla domanda avversaria, aveva dovuto, del pari erroneamente, ritenere insussistente la necessità di una previa costituzione in mora del datore da parte del lavoratore), si addebita alla sentenza impugnata di non avere considerato il recente, ma ormai consolidato, indirizzo di questa Suprema Corte che ha attribuito rilevanza al comportamento inerte del titolare di una situazione giuridica, creditoria o potestativa, al fine di fondare la conclusione nel senso della perdita di quella situazione di vantaggio.
5.1. La censura va disattesa, perché l’orientamento nettamente prevalente di questa Corte è nel senso che la mera inerzia non è sufficiente a determinare la perdita del diritto in capo al creditore, occorrendo un “quid pluris” che valga ad esprimere una chiara e certa volontà abdicativa (cfr., sul punto, Cass. 21/09/2011, n. 19235: «In materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, la mancata iniziativa del lavoratore diretta a sollecitare l’attuazione della clausola di rotazione non preclude il diritto del medesimo di far valere la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per l’inadempimento di detta clausola (non riconducibile alla figura del contratto a favore di terzo), poiché la mera inerzia ad esercitare un proprio diritto non prova di per sé una volontà abdicativa, dovendo ogni rinuncia
essere espressa o ricavarsi da condotte univoche. Né può ritenersi che la non immediata proposizione dell’azione risarcitoria integri una concausa del verificarsi del fatto generatore del danno e, quindi, giustifichi una riduzione del risarcimento a norma dell’art. 1227 c.c.»; v., altresì, di recente, Cass. 5/02/2018, n. 2739: «La rinuncia ad un diritto oltre che espressa può anche essere tacita; in tale ultimo caso può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa; al di fuori dei casi in cui gravi sul creditore l’onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, il silenzio o l’inerzia non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito, la quale non può mai essere oggetto di presunzioni»; in senso analogo v. Cass. 13/02/2020, n. 3657: «La rinuncia al compenso da parte dell’amministratore può trovare espressione in un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà dismissiva del relativo diritto; a tal fine è pertanto necessario che l’atto abdicativo si desuma non dalla semplice mancata richiesta dell’emolumento, quali che ne siano le motivazioni, ma da circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato negoziale al contegno tenuto») (cfr. Cass. 31866 2022 cit.).
6. Il sesto e l’undicesimo motivo di ricorso, che denunciano in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti con riguardo, il sesto alla dedotta acquiescenza al collocamento in cassa, e l’undicesimo con riguardo all’omesso esame di un documento esibito nel giudizio di primo grado da cui si sarebbe evinto che, nel corso dell’incontro tenuto il 3.10.2013, precedente alla sottoscrizione del verbale di accordo, erano stati espressamente illustrati alle 00.SS. i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, sono inammissibili perché preclusi a norma dell’art. 348 ter c.p.c.. Il ricorrente non spiega in che maniera le motivazioni differissero.
7. Con il settimo motivo di ricorso è prospettata la violazione o falsa applicazione dell’art. 1219, 1° comma c.c. e la deducente ribadisce che il lavoratore avrebbe dovuto costituire in mora la Società, atteso che la sospensione del rapporto di lavoro non era meramente legata al solo provvedimento amministrativo di riconoscimento della CIGS, ma era stata
altresì disposta a seguito della sottoscrizione di specifici verbali con le 00.SS. maggiormente rappresentative (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE).
7.1. La censura non può essere accolta. Premesso che dal ricorso per cassazione non risulta che la questione sia stata fatta oggetto di gravame, né l’effettuato esame della stessa emerge dalla sentenza impugnata, nella quale è affrontato il solo tema della mancata offerta della prestazione lavorativa, mediante il corretto richiamo a Cass. 4/05/2009, n. 10236 (ove è affermato che «In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, ove il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa sia illegittimo, è questo stesso atto negoziale unilaterale, con il rifiuto di accettare la prestazione lavorativa, a determinare la “mora credendi” del datore di lavoro; ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad offrire la propria prestazione ed il datore medesimo è tenuto a sopportare il rischio dell’estinzione dell’obbligo di esecuzione della prestazione»)
8. L’ottavo motivo di ricorso prospetta una doglianza di “nullità della sentenza per motivazione apparente in ordine alle argomentazioni esposte dalla Corte territoriale quanto alla illegittimità della CIGS”. La ricorrente lamenta che la Corte, dopo aver dato atto del passaggio in giudicato dei capi di sentenza di primo grado relativi alle richieste correlate agli accordi antecedenti a quello del 10 ottobre 2013 per mancanza di impugnativa sul punto, abbia erroneamente assimilato quest’ultimo accordo a quelli precedenti, da un lato obliterando la circostanza che l’accordo in questione prevedeva, a differenza degli altri, i criteri di scelta dell’anzianità d servizio, dei carichi di famiglia e delle esigenze tecnico organizzative e produttive ai fini dell’individuazione dei lavoratori da collocare in CIGS, nonché, dall’altro, omesso di valutare che il citato accordo, sempre a differenza degli altri, non prevedeva un meccanismo di rotazione.
8.1. Il motivo è infondato atteso che la sentenza impugnata esplicita chiaramente le ragioni della ritenuta genericità dei criteri di scelta (cfr., tr l’altro, il seguente passo della motivazione, non riportata nel motivo: «Nella specie, gli accordi fanno riferimento a esigenze tecnicoorganizzative connesse al piano di riorganizzazione ma senza alcuna
indicazione dei criteri in base ai quali individuare i singoli soggetti che, in ragione di quelle esigenze, andavano, di volta in volta, sospesi. (…) il datore di lavoro ha adottato un criterio totalmente discrezionale, non concordato, non desumibile dal generico richiamo alle esigenze tecnicoproduttive e, per certi aspetti, anche arbitrario (…).
8.2. In definitiva, la COGNOME ha autonomamente individuato i lavoratori da sospendere senza che fossero stati rispettati predeterminati criteri che stabilissero le priorità tra i vari parametri considerati – anzianità, carichi, esigenze produttive -, le modalità applicative dei criteri medesimi, la platea dei soggetti interessati in riferimento alle qualifiche possedute e alle concrete mansioni esercitate in funzione degli obiettivi aziendali di risanamento e riorganizzazione.
9. Nel nono motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 1, co. 7 0 I. 223/91 (in relazione all’art. 360, co. 10 n. 3 c.p.c.) attesa irrilevanza dei criteri indicati nell’accordo in assenza di censure in merito alla comunicazione di avvio. La Società ritiene che l’art. 1 comma 7 L. 223/1991 non abbia ad oggetto il contenuto del verbale di accordo, ma esclusivamente la comunicazione di avvio e pertanto sarebbe errata la decisione che dalla pretesa genericità dell’accordo ha desunto la violazione della citata norma. Deduce che solo una volta verificata, a seguito di un’espressa censura -mai formulata nel corso del presente giudiziol’eventuale genericità della comunicazione, sussisterebbe la necessità di verificare se le parti sociali hanno sanato il vizio procedurale nell’accordo. Allega che ove la Corte abbia “dato per acquisita” la genericità della comunicazione, la decisione sarebbe viziata da ultra-petizione. In caso contrario, invece, la decisione sarebbe errata.
10. Il decimo motivo di ricorso ha ad oggetto ancora la violazione o falsa applicazione dell’art. 1, co. 7 0 L. n. 223/91, in relazione all’art. 360, co. 10 n. 3 c.p.c. e si deduce che il concordare con le 00.SS. il richiamo ai criteri di scelta dei lavoratori in esubero da licenziare nelle procedure di licenziamento collettivo di cui all’art. 5 della legge 223/1991 è circostanza di per sé idonea ad integrare adempimento degli obblighi previsti dall’art. 1 L. n. 223/91. Con il richiamo ai criteri legali si esclude la configurabilità, anche in astratto, di un profilo di genericità dei medesimi ed afferma che le modalità applicative dei criteri non erano oggetto di contestazione.
11. Le due censure da esaminare congiuntamente sono infondate.
12. Con il dodicesimo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1° n. 3 c.p.c. e si sostien che la sentenza non avrebbe tenuto conto della mancata contestazione da parte degli originari ricorrenti dell’applicazione nei loro confronti dei criteri sanciti dall’accordo, ciò che determinava appunto la violazione della regola in tema di riparto dell’onere probatorio ed aveva così posto a carico della Società un onere probatorio che, in tale contesto, non le competeva più.
12.1. La censura è inammissibile perché non si misura con la “ratio decidendi” della sentenza impugnata, imperniata non sul mancato rispetto di criteri di scelta, bensì sulla previsione di criteri generici e, quind
illegittimamente adottati (cfr. analogamente Cass. 31866 e 31856 del 2022).
Il tredicesimo motivo ha ad oggetto la nullità della sentenza in relazione alla motivazione meramente apparente della stessa, ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. e si deduce che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto della circostanza che i criteri fissati erano stati oggetto di discussione negli incontri al RAGIONE_SOCIALE del Lavoro e di condivisione con le 00.SS. e tali circostanze non erano contestate e dovevano perciò ritenersi pacifiche.
13.1. Il motivo è inammissibile, poiché con esso – a fronte di una motivazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all’art. 132 c.p.c. – si mira ad introdurre impropriamente il vizio di omesso esame di una circostanza (“id. est.”: discussione dei criteri nell’ambito degli incontri tenutisi presso il RAGIONE_SOCIALE Lavoro) non decisiva, essendo la sentenza incentrata, come più sopra evidenziato, sull’assoluta genericità dei criteri.
Il quattordicesimo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia circa l’applicabilità dell’art. 1227 c.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.. La ricorrente si duole che il giudice del gravame non si sia pronunciato sulla richiesta, contenuta nell’atto di appello, di abbattimento del risarcimento “anche in applicazione dell’art. 1227 c.c.”
14.1. Il motivo è inammissibile, non emergendo dal ricorso che già in primo grado la ricorrente ebbe a dedurre l’applicabilità (come noto esclusa, in materia, da costante giurisprudenza; cfr., sul punto, Cass. n. 19235 del 2011) dell’art. 1227, secondo comma, c.c., oppure che la questione (non rilevabile di ufficio; cfr., tra le altre, Cass. 19/07/2018, n. 19218) ebbe ad essere comunque esaminata nel detto grado (cfr. in termini Cass. n. 31856 del 2022).
Il quindicesimo motivo di ricorso ha ad oggetto la denuncia della violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 10 n. 3 c.p.c. e si sostiene che essendo stata la Società ammessa al trattamento di CIGS sulla base di provvedimenti amministrativi validi ed efficaci, doveva trovare ingresso la richiesta di rideterminazione del compendio risarcitorio, se non altro perché, nel periodo in contestazione, durante i mesi di sospensione in CIGS gli appellati avrebbero dovuto
ruotare e, dunque, in ogni caso avrebbero dovuto essere collocati, per quanto di ragione, in CIGS. Sostiene la ricorrente che nella specie difetterebbe una domanda di disapplicazione incidenter tantum del provvedimento amministrativo concessorio della CIGS, ostativa rispetto alla richiesta di divisione matematica del periodo di CIGS con conseguente riduzione del compendio risarcitorio. Pertanto, la sentenza sarebbe viziata da ultrapetizione poiché per attribuire alla controparte il bene della vita con l’estensione in concreto adottata, ha adottato una pronuncia che si spingerebbe oltre la richiesta della controparte.
16. Con il sedicesimo motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente nella parte in cui la Corte d’Appello ha delibato in ordine ai motivi fondanti la richiesta della Società in ordine alla riduzione del compendio risarcitorio. La società ricorrente si duole del fatto che il giudice del gravame abbia rigettato la richiesta di divisione matematica del periodo di CIGS tra tutti i dipendenti con motivazione apparente.
16.1. Gli ultimi due motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati così come già ritenuto da questa Corte in un caso del tutto sovrapponibile già deciso (cfr. Cass. n. 31841 del 2022). In quella decisione si è osservato, condivisibilmente che “sulla questione della divisione matematica del periodo di CIGS tra tutti i dipendenti (sulla cui base il lavoratore comunque sarebbe stato assoggettato ad un periodo di CIGS) il giudice del gravame ha reso effettiva motivazione citando un precedente di questa Corte (Cass. 29/09/2011, n. 19618, ove si legge che «In materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, l’illegittimità del provvedimento concessorio dell’intervento di integrazione salariale in ragione della mancata indicazione e comunicazione alle organizzazioni sindacali dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere – di rotazione ovvero, ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento, dei criteri alternativi determinati ai sensi dell’art. 1, comma 8, legge n. 223 del 1991 – comporta l’illegittimità della sospensione operata dal datore di lavoro dei lavoratori stessi, i quali, vantando una posizione di diritto soggettivo, possono chiedere al giudice ordinario l’accertamento, previa disapplicazione “incidenter tantum” del provvedimento GLYPH amministrativo GLYPH di GLYPH concessione GLYPH della GLYPH c.i.g.s., dell’inadempimento del datore di lavoro in ordine all’obbligazione
retributiva alla stregua dell’ordinario regime previsto dall’art. 1218 c.c., essendo venuta meno, quale ragione d’esonero dalle conseguenze dell’inadempimento, l’elevazione al livello dell’impossibilità della prestazione delle situazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione industriale») ed aggiungendo che «la COGNOME non ha neanche provato che ricorrevano tutti i presupposti per la messa in CIGS (anche) della parte ricorrente e per quanto tempo»; la motivazione, sul punto, non si rivela apparente, in quanto chiarisce che, a fronte della genericità dei criteri adottati per la messa in CIGS del dipendente, e, quindi della illegittimità della sospensione, sarebbe stato onere della società provare le condizioni dell’ipotetico abbattimento del risarcimento derivante dall’applicazione di un periodo minore di cassa integrazione; senza contare che la stessa censura – imperniata sul rilievo che la questione non necessitava di alcuna prova “trattandosi di conseguenze automatiche di fatti pacifici” – è mal posta, poiché, da un lato, essa denunzia, nella sostanza, una errata applicazione del principio dell’onere della prova in materia, e, dall’altro (ciò che più conta), non illustra in maniera intelligibile da un lato, in qual modo il ricorrente avrebbe potuto essere comunque collocato legittimamente in CIGS a fronte della accertata genericità dei criteri, e, dall’altro, come avrebbe potuto calcolarsi in concreto l’ipotetico (e non plausibile, per quanto appena detto) abbattimento della posta risarcitoria”.
17. Alla luce delle considerazioni su esposte il ricorso, conclusivamente, deve essere rigettato e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della soccombente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in C 4.500,00 per compensi e in C 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale dell’8 novembre 2022
Il Presidente