Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6807 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6807 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14908/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, quale titolare del RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 62520/1997 depositato il 15/5/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/2/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’oggetto del giudizio è rappresentato dalla impugnazione del rigetto del reclamo ex art. 26 l.fall. adottato dal Tribunale di Milano, Sezione Fallimentare, in composizione collegiale, in data 4 maggio 2023.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE quali creditori ammessi al passivo del fallimento RAGIONE_SOCIALE in sede chirografaria, hanno chiesto di essere soddisfatti parzialmente, o sino alla concorrenza del proprio diritto, con le somme accantonate in relazione al c.d. creditori irreperibili.
Sia il G.D. del menzionato fallimento, con il decreto 1° marzo 2023, sia il Tribunale di Milano, con il provvedimento collegiale qui impugnato, hanno respinto la richiesta delle ricorrenti.
Avverso tale ultimo provvedimento è stato presentato ricorso per cassazione.
Gli intimati non si sono costituiti.
E’ stata, quindi, fissata udienza camerale per il 13 febbraio 2026, in vista della quale la ricorrente ha depositato memoria scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto si fonda su due motivi di doglianza, così compendiati:
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 117, comma 3, l. fall. (nel testo antecedente alla riforma di cui al d.lgs. 5/2006), nonché degli artt. 1213 e 1411 c.c. e 2 d.l. 143/2008, conv. con legge n. 181/2008;
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 117, comma 3, l. fall. (nel testo antecedente alla riforma di cui al d.lgs. 5/2006), nonché degli artt. 24, 41, 42, e 3 Cost., nonché 1, Protocollo 1, Cedu.
Le ricorrenti ritengono che l’art. 117, comma 3, l.fall. nel testo previgente -seppure inquadrabile nella figura del deposito liberatorio ex art. 1210 c.c. – non escluderebbe la possibilità che, decorsi cinque anni dall’avvenuto deposito delle somme, i creditori rimasti in tutto o in parte
insoddisfatti all’esito del riparto finale, possano concorrere su dette somme (già spettanti ai c.d. creditori irreperibili); le stesse, quindi, andrebbero considerate come non definitivamente perdute dalla curatela; sotto altro profilo, potrebbe ritenersi esistente una linea di continuità fra detta disposizione e la successiva formulazione dell’art. 117, comma 4, l.fall. che, invece, consente tale attribuzione prima della definitiva devoluzione delle somme non riscosse al bilancio dello Stato.
In secondo luogo, il ricorso paventa che l’interpretazione data dal Tribunale alla richiamata disposizione si ponga in contrasto con principi di rango costituzionale e sovranazionale, in quanto non vi sarebbero interessi sovraordinati da tutelare rispetto a quello dei creditori richiedenti la distribuzione supplementare.
I due motivi di ricorso possono essere affrontati congiuntamente, stante la loro evidente connessione. Essi si incentrano, infatti, sull’interpretazione più corretta da attribuire al testo dell’art. 117, comma 3, l.fall., nella formulazione antecedente la riforma degli anni 2006/2007.
Va innanzitutto rilevato che, con affermazione non soggetta a censura, il provvedimento impugnato rileva che il caso è regolato dall’art. 117 nel testo previgente rispetto alla riforma del 2006-2007, sulla scorta della norma transitoria di cui all’art. 150 d.lgs. n. 5/2006, che , come noto, prevede che le procedure fallimentari e di concordato pendenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo restino soggette alla legge fallimentare anteriore.
Tanto premesso, la soluzione interpretativa offerta dal Tribunale di Milano si pone in linea con un costante orientamento di questo S.C., fondandosi essenzialmente sulle pronunce rese da Cass. 4514/2019 e Cass. 5618/2020.
La prima decisione ha affermato che, nel caso di dichiarazione di fallimento anteriore all’entrata in vigore della introduzione dell’art. 117, comma 5, l. fall. ad opera dell’art. 107 d. lgs. n. 5 del 2006, non trova
applicazione la disciplina così come innovata, dovendo, invece, ritenersi applicabile quella previgente sulle forme dei depositi giudiziari, ai sensi dell’art. 2 del r.d. n. 149 del 1910, presso l’ufficio postale incaricato del relativo servizio e sulla devoluzione al RAGIONE_SOCIALE giustizia delle somme non reclamate entro cinque anni, ai sensi dell’art. 2 del d. l. n. 143 del 2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 181 del 2008,.
La seconda decisione ha ulteriormente motivato che ‘il loro deposito presso l’istituto di credito designato equivale a distribuzione, sicché, da detto momento, esse fuoriescono dalla massa attiva fallimentare e sono sottratte alla disponibilità degli organi concorsuali’.
Ciò impedirebbe una distribuzione delle somme ai creditori istanti non integralmente soddisfatti stante la devoluzione delle somme non reclamate alla cassa pubblica.
Successivamente, anche Cass. 18571/2025 ha ribadito detto insegnamento, osservando che in tema di amministrazione straordinaria, le somme non riscosse dai creditori irreperibili in esito al riparto finale, ai sensi dell’art. 117, comma 3, l.fall. – nel testo applicabile alle procedure instaurate anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 ed estensibile alla procedura di amministrazione straordinaria in virtù del combinato disposto degli artt. 1, ult. comma, del d.l. n. 26 del 1979, conv. con modif. dalla l. n. 95 del 1979, e 213, ult. comma, l.fall. – non possono essere svincolate e ripartite fra gli altri creditori – quali i garanti escussi e non inclusi nello stato passivo – poiché detta disciplina prevede un’efficacia liberatoria per la procedura una volta avvenuto il deposito delle somme presso l’istituto di credito, che impedisce alla procedura di riottenerne la disponibilità ed esclude pertanto la possibilità di un riparto supplementare. Le argomentazioni sollevate dalla ricorrente per superare detto indirizzo non sono persuasive: quanto al rilievo da attribuire all’art. 1213, comma 2, c.c., infatti, il ritiro del deposito da parte del debitore postula un consenso da parte del creditore o dei creditori interessati, consenso che
non può certamente ricondursi all’inerzia assoluta che connota la posizione dei c.d. creditori irreperibili e che, al contrario, è espressamente considerato dal legislatore dell’epoca contegno rilevante al diverso fine di compiere la successiva destinazione delle somme residue all’erario; -quanto alla pretesa di richiamare la disciplina del contratto a favore di terzi, di cui all’art. 1411 c.c. v’è da aggiungere che il deposito in questione -alla luce del testo normativo applicabile -non determina la nascita di alcuna relazione contrattuale a favore di terzi, segnando all’opposto l’adempimento finale da parte del curatore e la definitiva fuoriuscita delle somme dalla disponibilità della procedura (cfr. il testo allora vigente, secondo cui ‘ il certificato di deposito vale quietanza ‘ ).
Sotto un diverso profilo, neppure può ritenersi fondata la questione di costituzionalità o la pretesa contrarietà all’art. 1 del Protocollo aggiuntivo alla CEDU, in quanto -come già osservato in motivazione dalla citata sentenza Cass. n. 18571/2025 -‘la disciplina di cui all’art. 117, comma 3, l. fall., nel testo applicabile ratione temporis, nel prevedere l’efficacia liberatoria del deposito presso l’istituto di credito ed escludendo la possibilità di un riparto supplementare delle somme spettanti ai creditori che non si siano presentati a riscuoterle o che siano rimasti irreperibili, non viola alcuna disposizione costituzionale, né si pone in contrasto con l’art. 1 del Primo Protocollo aggiuntivo alla CEDU, in quanto tali somme, dopo l’assegnazione, fuoriescono dalla disponibilità del fallimento e non possono formare oggetto di alcun diritto dei creditori rimasti insoddisfatti’.
Va aggiunto, inoltre, che la regolamentazione data all’epoca dal legislatore non poteva di per sé ritenersi neppure irrazionale, valendo ad evitare che operasse la prescrizione del diritto a richiedere il rimborso alla banca depositaria e attribuendo perciò le somme non riscosse all’erario, secondo un criterio residuale volto ad evitare la formazione di una res nullius e la conseguente locupletazione da parte di un soggetto del tutto terzo come la banca presso la quale le somme della procedura fallimentare erano
state depositate, criterio che può essere anche discrezionalmente mutato nel tempo dal legislatore senza che per questo ne derivi un’automatica illegittimità della scelta normativa anteriore.
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c., non essendo emersi elementi per mutare il consolidato orientamento del S.C. Nulla sulle spese in assenza di rituale costituzione degli intimati.
Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se ed in quanto dovuto per legge.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura prevista per il ricorso, se ed in quanto dovuto per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2026
Il Presidente