Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17276 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17276 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 5162-2021 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE (c.f. e p. iva P_IVA), (già RAGIONE_SOCIALE) con sede legale in Roma INDIRIZZO, in persona del Responsabile della Funzione Affari Legali e Societari e Procuratore Speciale della predetta Società AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, congiuntamente e anche disgiuntamente, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma in INDIRIZZO, in forza di procura speciale allegata al ricorso introduttivo
-ricorrente –
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE (n. 5/2013 R.F.), in persona del Curatore
AVV_NOTAIO
-intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Potenza, depositato in data 19.01.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Potenza ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento di RAGIONE_SOCIALE proposta da RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE (in seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso il provvedimento del G.D. che aveva, a sua volta, rigettat o la domanda dell’opponente di ammissione al passivo, con collocazione prelatizia, del credito di euro 677.669, vantato nei diretti confronti di RAGIONE_SOCIALE ma garantito da ipoteca volontaria e privilegio speciale industriale iscritti su beni che la debitrice aveva alienato, con atto del 28.10.2005, alla società poi fallita.
Il tribunale ha ritenuto di aderire all’insegnamento tradizion ale di questa Corte, ancorché contrastato da Cass. n. 2657/2019, secondo il quale il mero titolare di un diritto di prelazione su un bene del fallito non è un creditore concorsuale e pertanto i suoi diritti non possono essere accertati mediante la domanda di ammissione al passivo fallimentare.
Il decreto, pubblicato il 19.01.2021, è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Il Fallimento RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 52, 2° comma e 111, 1°° comma, n. 2) l. fall.. Sostiene che la decisione del Tribunale di Potenza è errata, avendo essa diritto ad essere soddisfatta sul realizzo di quei beni immobili e mobili oggetto delle garanzie reali (ipoteca e privilegio speciale industriale) che, trasferiti da RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALE prima che questa venisse dichiarata fallita, erano entrati a far parte de ll’attivo della relativa procedura concorsuale.
1.2 Il motivo è infondato alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8557/2023 che, nel dirimere il contrasto
giurisprudenziale esistente sul punto, hanno affermato che ‘ I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al titolo II, capo V della legge fallimentare, in quanto non sono creditori del fallito, né soggetti che agiscono per la restituzione o la rivendica dei beni acquisiti al fallimento ‘, precisando altresì che ‘ I detti creditori possono intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell’attivo per richiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura che sono stati ipotecati o pignorati ‘ e che ‘ Avverso il piano di riparto del curatore che escluda o includa (in tutto o in parte) il diritto del titolare della nuda prelazione alla distribuzione delle dette somme, il creditore ipotecario o pignoratizio e, rispettivamente, gli altri creditori interessati al riparto del ricavato della vendita del bene possono proporre reclamo a norma dell’art. 110, comma 3, l. fall. ‘ .
Con il secondo mezzo la ricorrente denuncia violazione d ell’art. 112 c.p.c., sul rilievo che il tribunale avrebbe omesso di pronunciare sulla richiesta, da essa avanzata in subordine, di riconoscimento del suo diritto a essere soddisfatta sul realizzo dei beni mobili e immobili oggetto delle garanzie reali rientranti nell’attivo fallimentare.
2.1 Il motivo è infondato, in quanto il tribunale (che comunque ha dichiarato di aderire alla giurisprudenza maggioritaria secondo cui il terzo garantito sui beni del fallito deve avanzare domanda di partecipazione al riparto) non era tenuto a pronunciare su una richiesta totalmente esulante dall’ambito del giudizio di opposizione.
Con il terzo motivo la ricorrente censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 92, 2 comma c.p.c.. Lamenta che il tribunale l’abbia condannata al pagamento delle spese legali, nonostante l’e videnziato contrasto giurisprudenziale, per di più violando il parametro valutativo di cui all’art. 4 co. 1 del d.m. 55/2014.
3.1 Il motivo è inammissibile in entrambe le sue articolazioni, posto che non è sindacabile in cassazione la statuizione con la quale il giudice del merito condanna la parte soccombente al pagamento delle spese legali, determinandole in un ammontare compreso fra i parametri minimi e massimi ed escludendo di poterle compensare in ragione, come nella specie, d ell’esistenza di un consolidato orientamento di legittimità non inciso dall’ unico precedente difforme.
Poiché il Fallimento non ha svolto difese, nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 30.05.2025