Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25111 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25111 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3488/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE N. 1-115/92, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1651/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 22/11/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
NOME COGNOME citò in giudizio il RAGIONE_SOCIALE, chiedendo le fosse riconosciuto il credito, ammontante a € 622.061,25, corrispondente alla metà del valore dei beni elencati nell’atto di citazione, che le si appartenevano in comproprietà al 50% con il coniuge NOME COGNOME (dichiarato personalmente fallito insieme alla sRAGIONE_SOCIALE); chiedeva, inoltre la ‘revoca’ di un atto di compravendita immobiliare per un corrispettivo manifestamente inferiore a quello di mercato, nonché l’accertamento del danno patrimoniale procurato all’esponente, in relazione a un fondo, oggetto di revocatoria fallimentare, goduto senza corrispettivo da terzi; nonché, infine, accertarsi la comproprietà di un immobile in fase di cessione al comune di Eboli.
L’adito Tribunale dichiarò l’improponibilità di talune domande e rigettò le altre.
La Corte d’appello di Salerno rigettò l’impugnazione dell’attrice.
La soccombente appellante avanzava ricorso sulla base di due motivi, ulteriormente suddivisi in ulteriori profili di doglianza, l’intimata resisteva con controricorso. Entrambe le parti depositavano memorie.
Il Consigliere delegato RAGIONE_SOCIALE Sezione ha proposto definirsi il ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.
La ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, hanno chiesto decidersi il ricorso.
Il processo è stato fissato per l’adunanza camerale del 12 settembre 2024.
Occorre premettere che nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente RAGIONE_SOCIALE sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte -ed eventualmente essere nominato relatore – del collegio investito
RAGIONE_SOCIALE definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (S.U., n. 9611, 10/04/2024, Rv. 670667 -01).
Ciò posto il consigliere proponente NOME COGNOME legittimamente compone il Collegio.
In via di ulteriore preliminarietà deve stigmatizzarsi il contenuto largamente improprio dell’istanza con la quale la ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso. Con essa, infatti, la ricorrente non si è limitata, come avrebbe dovuto ai sensi dell’art. 380 bis, co. 2, cod. proc. civ., a chiedere la decisione, ma si è spesa in apprezzamenti giuridici, come si trattasse d’una integrazione del ricorso o, comunque, d’una memoria atipica, che precede la fissazione RAGIONE_SOCIALE trattazione RAGIONE_SOCIALE causa, invece che seguirla, con deposito nel termine perentorio di cui all’art. 380 bis 1 cpc. Di un tale contenuto, pertanto, non deve tenersi conto (Sez. 2, n. 8303, 27/03/2024, Rv. 670576 -01).
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 38 cod. proc. civ. e 118 disp. attuaz. cod. proc. civ., anche in relazione al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.
Con un primo profilo (sub. 1-A) la ricorrente afferma che la Curatela fallimentare aveva tardivamente, solo con la comparsa conclusionale, eccepito l’incompetenza del giudice investito in favore di quello del fallimento.
Con un secondo profilo (sub 1-B) viene addebitato alla sentenza l’errore di non avere considerato che sfuggiva alla ‘vis attractiva’ RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare l’accertamento delle posizioni giuridiche già esistenti al momento RAGIONE_SOCIALE declaratoria di fallimento e che non trovano causa o titolo in quest’ultimo.
Con un terzo profilo (1-C), evidenziante anche la violazione dell’art. 150 d. lgs. n. 6/2006, si afferma che la <> era comunque sottratta alla procedura fallimentare, avviatasi nel 1992, soggetta pertanto al testo dell’art. 24 RAGIONE_SOCIALE legge fallimentare anteriore alla riforma operata con il citato d. lgs., che escludeva l’attrazione.
8.1. Le mosse critiche, sopra richiamate sono destituite di giuridico fondamento.
8.1.1. Quanto al primo profilo.
Senza necessità d’esplorare l’apodittico asserto (puntualmente contestato dal controricorrente, il quale ha dedotto di avere eccepito l’attrazione fallimentare con la comparsa di risposta, pag. 2, all. 1 fascicolo di primo grado), non corredato dagli indispensabili concreti riferimenti che ne avrebbero potuto consentire la verifica, la critica non si confronta con il consolidato arresto di legittimità, che ha avuto modo di spiegare che le questioni concernenti l’autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito, anche se impropriamente formulate in termini di competenza, sono in realtà questioni di rito; pertanto, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso fallimentare, il giudice erroneamente adito è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza, ma l’inammissibilità, l’improcedibilità o l’improponibilità RAGIONE_SOCIALE domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi
inidonea a conseguire una pronuncia di merito, configurando detta questione una vicenda “litis ingressus impediens”, concettualmente distinta dalla incompetenza, che deve essere esaminata e rilevata dal giudice di merito prima ed indipendentemente dall’esame RAGIONE_SOCIALE questione di competenza che, eventualmente, concorra con essa (Sez. l. n. 16867, 02/08/2011, Rv. 618952 -01; ex multis, già Cass. nn. 8018/2000, 6475/2003, 453/2005, 5063/2008, 16867/2011, 21669/2013, successivamente, Cass. n. 20090/2023).
8.1.2. Quanto al secondo profilo.
Il principio cardine RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare è scolpito nell’art. 52, già nella formulazione al tempo vigente, imponendo che ogni credito, pur se munito di diritto di prelazione, deve essere accertato nella sede fallimentare.
Si è reputato che sfuggano a questa regola, in via di stretta eccezione, solo i diritti in capo al fallito preesistenti all’apertura del fallimento. Esattamente in questi termini si è espressa questa Corte (proprio con la pronuncia evocata dalla ricorrente), la quale ha precisato che è attribuita alla competenza del tribunale ordinario e non di quello fallimentare, ai sensi dell’art. 24 l. fall., l’azione restitutoria ex art. 1526 c.c. conseguente alla risoluzione del contratto di leasing finanziario intervenuta prima RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di fallimento e, in quanto tale, ricompresa tra quelle già esistenti nel patrimonio del fallito. Solo ove l’azione sia stata proposta a seguito di dichiarazione di scioglimento dal contratto operata dal curatore, ai sensi dell’art. 72 RAGIONE_SOCIALE stessa legge, essa deriva dal fallimento e non osta all’attrazione al foro fallimentare la circostanza che, sul piano sostanziale, il credito restitutorio, operando lo scioglimento con effetti “ex tunc”, abbia quale fatto costitutivo il venir meno del contratto “ab origine” (sez. 6, n. 15958, 18/06/2018, Rv. 649544 -03).
Qui, ben diversamente, è appena il caso di ricordare che la COGNOME pretende l’accertamento di un credito proprio nei confronti RAGIONE_SOCIALE massa fallimentare.
8.1.3. Quanto al terzo profilo.
L’art. 24 RAGIONE_SOCIALE legge fallimentare nel testo previgente alla riforma del 2006 disponeva: <>. Come noto l’eccezione verrà cancellata dalla riforma del 2006.
Qui, tuttavia, la ricorrente non ha agito con un’azione reale immobiliare, bensì per il riconoscimento di un preteso credito ammontante a poco più di 622.000 euro; riconoscimento che non può essere sottratto alla regola RAGIONE_SOCIALE ‘par condicio’.
Il secondo motivo, a sua volta articolato in quattro profili, poiché diretto a dimostrare il fondamento del diritto di credito prospettato, non può che restare assorbito in senso improprio, dal rigetto del primo, che ha confermato l’improponibilità RAGIONE_SOCIALE domanda davanti a giudice diverso da quello fallimentare.
Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento RAGIONE_SOCIALE decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera RAGIONE_SOCIALE legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis cod. proc. civ. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro RAGIONE_SOCIALE disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al
persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”.
Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore effettivo e RAGIONE_SOCIALE qualità RAGIONE_SOCIALE causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, in favore del controricorrente.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, conforme alla proposta di definizione anticipata, consegue, ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., vigente art. 96, co. 3 e 4, cod. proc. civ., la condanna RAGIONE_SOCIALE ricorrente al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE controparte e RAGIONE_SOCIALE cassa delle ammende, delle somme, stimate congrue, di cui in dispositivo (cfr. S.U. n. 27195/2023).
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; condanna, altresì, la ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di € 10.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente, ai sensi dell’art. 96, co. 3, cod. proc. civ.; nonché RAGIONE_SOCIALE somma di € 3.000,00, ai sensi dell’art. 96, co. 4, cod. proc. civ., in favore RAGIONE_SOCIALE cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza
dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 12 settembre 2024.