Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2844 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2844 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3845/2020 R.G. proposto da : ING COGNOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BRESCIA n. 1677/2019 depositata il 22/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE ha convenuto in giudizio la Ing. NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e in Concordato Preventivo innanzi al Tribunale di Brescia al fine di sentire accertare e dichiarare la natura prededucibile del credito, a titolo di spese di lite, sorto, a suo favore, in conseguenza della emissione della sentenza n. 1779/2015 del Tribunale di Treviso, passata in giudicato, che aveva rigettato la domanda della Ing. NOME COGNOME diretta ad ottenere la condanna della Ing. COGNOME al pagamento della somma di € 102.138,40.
Il Tribunale di Brescia aveva accolto la domanda di RAGIONE_SOCIALE quale incorporante per fusione di RAGIONE_SOCIALE accertando il rango prededuttivo del credito vantato.
La Corte d’ appello di Brescia, con sentenza n. 1677/2019, depositata il 22.11.2019, in riforma della sentenza di primo grado, ha accertato la natura concorsuale del credito vantato da RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, ora fallita.
Il giudice di secondo grado ha ritenuto che il credito da spese legali vantato RAGIONE_SOCIALE vittoriosa nel giudizio instaurato nei suoi confronti da Ing. NOME COGNOME quando era ancora in bonis, può essere considerato anteriore all’apertura della procedura di concordato preventivo, in quanto lo stesso, sotto il profilo cronologico, seppur contenuto in una pronuncia giudiziale successiva al decreto di ammissione al concordato, trova il proprio fondamento in un fatto costitutivo verificatosi in epoca precedente, essendo le spese di lite accessori di un diritto di credito che, ove riconosciuto, andrebbe soddisfatto con rango concorsuale. Inoltre,
dal punto vista funzionale, il giudice d’appello ha evidenziato l’assoluta estraneità della vicenda di cui è causa alla procedura di concordato preventivo il cui piano neppure contemplava, quale posta attiva, il portato economico dell’auspicato successo della causa.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Ing Bank N.V. affidandolo ad un unico articolato motivo.
Il fallimento RAGIONE_SOCIALE Pio COGNOME RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha resistito in giudizio con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis. 1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ stata dedotta la violazione dell’art. 111 comma 2° L.F. e dell’art. 91 c.p.c.
Espone la ricorrente che, con riferimento al criterio cronologico, se è corretto ritenere, per il riconoscimento della prededuzione, che il fatto generatore della sentenza che definisce il merito della controversia risiede nella domanda giudiziale da cui il processo è scaturito – per cui vi è un rapporto di causalità tra la domanda e la sentenza di merito – la condanna alle spese presenta, invece, profili di autonomia e diversità sostanziali rispetto alla pronuncia di merito, tali da giustificare un trattamento necessariamente diverso. Il credito relativo alle spese legali sorge, dunque, contestualmente all’emissione della sentenza di condanna.
Sotto il profilo dell’elemento funzionale, espone la ricorrente che l’attivazione e la coltivazione del giudizio che ha originato il credito di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Treviso, non possono non ritenersi funzionali alla procedura concorsuale sopravvenuta in corso di giudizio, attesa l’evidente strumentalità alla conservazione ovvero all’incremento del patrimonio dell’imprenditore assoggettato nelle more al concordato preventivo e, poi, al fallimento. Ove, infatti, il giudizio avesse avuto esito positivo, avrebbe generato un
consistente attivo pari a € 5.312.142,69 che sarebbe andato ad esclusivo vantaggio e beneficio della massa dei creditori.
Ne consegue che se è pacifico che l’eventuale esito positivo della causa avrebbe comportato un incremento dell’attivo destinato alla soddisfazione dei creditori concorsuali, dovrebbe essere altrettanto pacifica la necessità di addossare alla massa dei creditori il risultato negativo (in punto spese di causa) dell’esito sfavorevole della lite.
2. Il ricorso è infondato.
Va osservato che, sotto il profilo dell’elemento cronologico della prededuzione, la pronuncia sulle spese di lite – come del resto evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 77/2018 (ribadendo quanto già affermato nell’ordinanza n. 314 del 2008) -ha «natura accessoria» rispetto alla decisione sul merito, essendo funzionalmente servente rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.).
Ne consegue che il credito derivante dalla statuizione sulle spese di lite, seppur sorto dopo l’apertura della procedura di concordato preventivo, proprio perché ha natura accessoria rispetto al credito il cui fatto generatore è anteriore all’inizio della procedura concorsuale, ha, parimenti, natura concorsuale.
In ordine al profilo funzionale, va osservato che, recentemente, questa Corte, nella sentenza a Sezioni Unite n. 42092/2021, ha enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso alla procedura è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art. 161 l.fall., sia stata funzionale, ai sensi dell’art. 111, comma 2, l.fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio “ex ante” rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori
aziendali dell’impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l.fall.
Anche in epoca precedente, questa Corte (vedi Cass. n. 8958/2014), esaminando un caso più simile a quello di specie, in cui si discuteva di un credito maturato nell’ambito di un giudizio cui aveva partecipato la società poi ammessa al concordato, aveva conformemente affermato che non può escludersi l’ammissione al beneficio dei crediti derivanti da attività svolte in giudizi già pendenti alla data dell’apertura della procedura, a condizione che dalla relativa verifica ne emerga l’adeguatezza funzionale agli interessi della massa. E’ stato, infatti, ritenuto il beneficio che la procedura può trarre da azioni giudiziarie eventualmente intraprese per il recupero di beni o di crediti dell’imprenditore o dalla difesa in giudizio nei confronti di azioni intentate da terzi, i cui vantaggi, in termini di accrescimento dell’attivo o di salvaguardia della sua integrità, possono ben costituire oggetto di valutazione.
Ciò premesso, va, tuttavia, osservato che questa Corte, nell’affermare il principio sopra enunciato, aveva preso in esame una situazione ben diversa da quella di specie, occupandosi del credito del professionista che aveva assistito la procedura in una causa di recupero di un credito vantato dalla società poi ammessa al concordato preventivo. In tale eventualità, la funzionalità, secondo un giudizio ex ante, di tale credito agli scopi della procedura, in relazione alla sua attitudine a produrre vantaggi per il ceto creditorio, era palese.
Ben diverso è il ragionamento sulla funzionalità agli scopi della procedura del credito, a titolo di spese di lite, liquidate a favore del soggetto che, come nel caso di specie, aveva contrastato la pretesa creditoria vantata dalla società poi ammessa al concordato e che, pertanto, non solo era estraneo al debitore concordatario, ma era addirittura suo avversario in una lite.
In un simil fatto, è evidente il difetto, in radice, di adeguatezza funzionale di tale credito alla realizzazione degli scopi della procedura, avendo, ovviamente, l’avversario del debitore concordatario in bonis un interesse confliggente alla salvaguardia o, a maggiore ragione, all’accrescimento del suo patrimonio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 7.200, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 10.12.2024