Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5003 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5003 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2026
R.G.N. 24269/21
C.C. 12/2/2026
Vendita -Fornitura -Prescrizione breve in materia societaria
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti
NOME COGNOMENOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME;
-controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari n. 72/2021, pubblicata il 19 febbraio 2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
vista la memoria illustrativa depositata nell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. -Con decreto ingiuntivo n. 133/2017 del 6 febbraio 2017, il Tribunale di Sassari intimava il pagamento, a carico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e in favore di COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE somma di euro 80.052,52, oltre accessori, a titolo di corrispettivo dovuto per la cessione di uve relativamente alle annate 2012, 2013 e 2014, come da fatture nn. 1/2012, 1/2013 e 1/2014.
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione avverso il predetto provvedimento monitorio, contestando la parziale estinzione del credito, in ragione dei pagamenti eseguiti con assegni e bonifici bancari, mentre -per il residuo dovuto pari ad euro 7.318,21 -eccepiva in compensazione il credito inerente alla sanzione pari ad euro 44.249,00, inflitta al socio COGNOME per il mancato conferimento delle uve relativamente all’annata 2016.
Si costituiva nel giudizio di opposizione COGNOME NOME, il quale deduceva che il credito relativo alla sanzione indicata -fatto valere in compensazione -era inopponibile, in quanto privo di certezza, liquidità ed esigibilità, essendo oggetto di un giudizio arbitrale pendente.
Sosteneva, poi, che la RAGIONE_SOCIALE aveva invalidamente imputato i pagamenti eseguiti alle ultime fatture del 2012, 2013 e 2014, ossia a quelle azionate in monitorio, invece che alle fatture precedenti emesse per le forniture relativamente alle annate 2010 e 2011, sicché -previo deposito delle fatture nn. 2/2010 e 4/2011 e degli estratti dei registri contabili, le cui annotazioni corrispondevano al partitario dei fornitori già agli atti del
procedimento monitorio, come sottoscritto dalla RAGIONE_SOCIALE il 26 marzo 2015 e, quindi, in epoca successiva ai detti pagamenti -, alla luce RAGIONE_SOCIALE eventuale debenza anche alla stregua di tali pregresse fatture, il credito dovuto sarebbe risultato comunque inalterato.
Nel corso del giudizio era ordinata l’esibizione dei registri IVA RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, relativamente alle annate 2010-2014.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 637/2018, depositata il 31 maggio 2018, accoglieva per quanto di ragione l’opposizione e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE somma di euro 7.318,21, oltre interessi, ritenendo inammissibile la domanda nuova fondata su fatture diverse da quelle azionate nel procedimento monitorio e, in ogni caso, prescritti i crediti portati da tali fatture, ai sensi dell’art. 2949 c.c.
2. -Proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure COGNOME NOME, lamentando: 1) che erroneamente era stato ritenuto inammissibile l’ampliamento RAGIONE_SOCIALE sua domanda, nonostante si trattasse di una mera modifica del petitum , connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio; 2) che erroneamente era stata applicata alla fattispecie la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2949 c.c., che si riferiva esclusivamente ai rapporti inerenti all’organizzazione sociale; 3) che erroneamente erano state ritenute valide le imputazioni di pagamento addotte dall’opponente, benché non fossero state adeguatamente rese note al creditore e benché nel partitario dei fornitori del 26 marzo 2015 -e, quindi, successivamente ai
pagamenti -risultasse un credito del COGNOME superiore ad euro 80.000,00; 4) che erroneamente non erano state considerate le scritture contabili delle parti, attestanti reciproci rapporti di debito-credito, dalle quali risultava un credito in favore del COGNOME.
Resisteva al gravame la RAGIONE_SOCIALE, la quale instava per il rigetto dell’appello e, in via incidentale, chiedeva che il capo RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata -con cui erano state compensate le spese del giudizio di primo grado -fosse riformato.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Cagliari -Sezione distaccata di Sassari, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello principale e l’appello incidentale.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che non erano ammissibili, ai sensi dell’art. 183 c.p.c., le domande aggiuntive rispetto a quella proposta nell’atto introduttivo, ma solo quelle modificative; b ) che, nella specie, la domanda di pagamento di crediti diversi da quelli originariamente fatti valere in giudizio rappresentava un’aggiunta alla domanda iniziale e non una sua mera sostituzione; c ) che, infatti, solo dopo che era stato provato in giudizio il fatto estintivo RAGIONE_SOCIALE pretesa azionata, il creditore aveva domandato il pagamento di ulteriori pretese, in aggiunta a quelle precedenti; d ) che non poteva neanche utilmente sostenersi che le diverse pretese creditorie azionate in giudizio, relative alle diverse fatture emesse dal creditore, fossero tutte riconducibili alla medesima situazione giuridica sostanziale, vale a dire al rapporto di scambio ‘uva contro prezzo’ in essere tra le
parti, in quanto, in realtà, all’interno del contratto di scambio, ogni fattura aveva per oggetto uno specifico ed autonomo rapporto obbligatorio e, dunque, prestazioni determinate ed unitarie non sostituibili ed alternative tra loro; e ) che neppure poteva porsi a fondamento del credito azionato in giudizio il partitario fornitori del 2015, attestante -in quel momento -un credito superiore ad euro 80.000,00, riguardando tale documento il complesso dei rapporti negoziali tra le parti e non solo quelli oggetto del presente giudizio, limitati agli anni 2012/2014; f ) che, in sostanza, una volta domandato il pagamento delle fatture di cui al decreto ingiuntivo, a fronte del dimostrato pagamento, l’opposto non poteva ampliare la domanda chiedendo il pagamento di crediti relativi a diverse fatture per gli anni precedenti, neanche ai sensi dell’art. 183, quinto comma, c.p.c.; g ) che, inoltre, era applicabile il termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 2949 c.c., poiché, trattandosi di diritti che derivavano da rapporti sociali, veniva in considerazione il credito vantato dal socio in adempimento del suo obbligo di conferimento dei prodotti previsto nel contratto sociale; h ) che rientravano nell’ambito di tale previsione tutti i crediti relativi ai conferimenti di uva antecedenti al quinquennio rispetto alla notifica del decreto ingiuntivo del febbraio 2017 e, quindi, antecedenti al febbraio 2012, tra cui anche quelli relativi alle fatture relative agli anni 2010 e 2011.
-Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, COGNOME NOME.
Ha resistito, con controricorso, l’intimata RAGIONE_SOCIALE.
4. -In prossimità RAGIONE_SOCIALE fissata adunanza camerale non partecipata, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 183, quinto e sesto comma, c.p.c. vigente ratione temporis , per avere la Corte di merito ritenuto che fosse inammissibile, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda di condanna al pagamento del credito portato da fatture diverse da quelle azionate nel procedimento monitorio.
Osserva l’istante che la richiesta di condanna al pagamento del credito portato da altre fatture emesse in precedenza si giustificava in ragione RAGIONE_SOCIALE riconduzione allo stesso rapporto continuativo tra le parti, sicché tale produzione non aveva cambiato il nucleo dei fatti causalmente collegati con l’oggetto RAGIONE_SOCIALE domanda originaria azionata nel monitorio, considerato che l’obbligazione dedotta atteneva allo stesso rapporto sotteso alle originarie fatture (rapporto continuativo di fornitura di uva da socio imprenditore a RAGIONE_SOCIALE).
Con l’effetto che, mutata la causa petendi , sarebbe rimasto immutato il thema decidendum e il petitum oggetto del procedimento.
1.1. -Il motivo è fondato.
E ciò perché nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è sempre ammessa la modifica RAGIONE_SOCIALE domanda da parte del creditore opposto, sia con riguardo al petitum che alla causa
petendi , purché la domanda modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si determini né una violazione dei diritti di difesa RAGIONE_SOCIALE controparte, né l’allungamento dei tempi del processo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4007 del 13/02/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 9668 del 13/04/2021).
Conclusione, questa, sintonica con l’indirizzo nomofilattico più generale a mente del quale la modificazione RAGIONE_SOCIALE domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi RAGIONE_SOCIALE stessa ( petitum e causa petendi ), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive RAGIONE_SOCIALE controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015; nello stesso senso Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23975 del 06/09/2024; Sez. 3, Sentenza n. 30455 del 02/11/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 4031 del 16/02/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 3127 del 09/02/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 20898 del 30/09/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 31078 del 28/11/2019; Sez. 6-1, Ordinanza n. 13091 del 25/05/2018).
Nella specie, la domanda formulata dal creditore opposto -volta ad ottenere il pagamento delle somme ancora dovute per il conferimento di uve in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, alla stregua RAGIONE_SOCIALE debitoria risultante dal partitario prodotto del 26 marzo 2015, come sottoscritto dalla RAGIONE_SOCIALE medesima, per l’importo già cristallizzato nel decreto ingiuntivo opposto, previa eventuale rettifica delle annate rispetto alle quali tale pendenza non era
stata saldata -era certamente collegata a quella azionata con il decreto ingiuntivo, trattandosi di rapporto continuativo con la RAGIONE_SOCIALE, di cui l’ingiungente era socio.
Inoltre, nessuna potenzialità difensiva di quest’ultima è stata compromessa, tanto che la medesima RAGIONE_SOCIALE ha potuto tempestivamente eccepire la prescrizione dei crediti fatti valere con la domanda modificata.
2. -Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 2949 c.c., per avere la Corte territoriale applicato alla fattispecie la disciplina RAGIONE_SOCIALE prescrizione breve quinquennale in materia societaria, norma applicabile solo alle situazioni propriamente organizzative dei rapporti sociali e non ai rapporti attinenti, in modo diretto, allo svolgimento dell’attività imprenditoriale, soggetti, invece, alla prescrizione ordinaria decennale.
Obietta l’istante che la prescrizione quinquennale dettata dall’art. 2949, primo comma, c.c. avrebbe avuto portata ristretta e non già smisurata, essendo esclusi dall’applicazione RAGIONE_SOCIALE prescrizione breve tutti i diritti che fossero risultati solo occasionalmente legati all’organizzazione dell’ente ovvero tutti gli altri diritti che avessero trovato la propria ragion d’essere negli ordinari rapporti giuridici che la società avrebbe potuto contrarre, ad esempio con i terzi, al pari di ogni altro soggetto.
Ipotesi in cui sarebbe rientrato il caso di specie, atteso che la pretesa azionata avrebbe trovato il suo titolo, non già direttamente nel contratto sociale, ma invece in contratti di scambio che la RAGIONE_SOCIALE, nel perseguimento dello scopo
sociale, sia pure in conformità con le previsioni dell’atto costitutivo, concludeva, di volta in volta, con i singoli soci.
2.1. -Il motivo è fondato.
Si premette che la Corte distrettuale ha -dapprima -ritenuto inammissibile, perché nuova, la domanda di pagamento dei crediti spettanti all’opposto, in quanto non azionati con il decreto ingiuntivo, e -poi -ha reputato comunque prescritti tali crediti, in quanto maturati per gli anni 2010 e 2011, trattandosi di diritti che derivavano da rapporti sociali e venendo in considerazione il credito vantato dal socio in adempimento del suo obbligo di conferimento dei prodotti, come previsto nel contratto sociale, ex art. 2949 c.c. (e tanto ai fini di confermare la pronuncia impugnata del Tribunale).
Ebbene, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, la prescrizione quinquennale, come dettata dall’art. 2949, primo comma, c.c., ha portata ristretta. La stessa riguarda unicamente, cioè, i diritti che derivano da rapporti inerenti all’organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto sociale, nonché da rapporti relativi alle situazioni propriamente organizzative determinate dal successivo svolgimento RAGIONE_SOCIALE vita sociale. Con esclusione, pertanto, di quanto legato solo occasionalmente al l’organizzazione dell’ente e di quanto attinente in modo diretto allo svolgimento dell’attività imprenditoriale. Nel riferirsi agli atti e vicende specificamente attinenti alla struttura organizzativa dei rapporti sociali, la norma trova la sua ragione di regime diverso da quello comune, come ordinariamente dettato per il correre RAGIONE_SOCIALE prescrizione, di cui all’art. 2964 c.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 4007 del 13/02/2024; Sez. 1, Sentenza n. 6561 del 14/03/2017; Sez. 1, Sentenza n. 12957 del 13/07/2004).
Seguendo questa stessa direttrice, la Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare che i rapporti sociali, ai quali si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2949 c.c., si riferiscono a quei diritti che derivano dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell’organizzazione sociale, in dipendenza diretta con il contratto di società, e dalle situazioni determinate dallo svolgimento RAGIONE_SOCIALE vita sociale, mentre ne restano esclusi tutti gli altri diritti che trovano la loro ragion d’essere negli ordinari rapporti giuridici che una società può contrarre al pari di ogni altro soggetto. Il termine di prescrizione previsto dall’art. 2949 c.c. si applica, quindi, anche al diritto RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE a ricevere dai soci i versamenti di denaro disposti a loro carico, quali prestazioni accessorie previste dallo statuto per far fronte alle spese di normale funzionamento RAGIONE_SOCIALE società, determinate dalla delibera assembleare e con decorrenza del termine dalla stessa (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21903 del 25/09/2013).
In siffatta prospettiva, proprio con riguardo alle società cooperative di conferimento (cui pertiene la vicenda in esame), si è ribadito che i contratti societari sono caratterizzati non già dalla corrispettività delle prestazioni dei soci, bensì dalla comunione di scopo, sicché i rimedi invocabili sono quelli del recesso e dell’esclusione del socio, mentre, nelle società cooperative, il rapporto attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società ed aventi ad oggetto prestazioni di collaborazione o di scambio tra socio e società si palesa ulteriore
rispetto a quello relativo alla partecipazione all’organizzazione RAGIONE_SOCIALE vita sociale ed è caratterizzato non dalla comunione di scopo, ma dalla contrapposizione tra quelle prestazioni e la retribuzione o il prezzo corrispettivo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14850 del 28/05/2024; Sez. 2, Sentenza n. 23606 del 02/08/2023).
Alla stregua di tale ricostruzione, la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello non ha chiarito in alcun modo se il rapporto dedotto in giudizio trovi la sua causa nella partecipazione alla organizzazione RAGIONE_SOCIALE vita sociale e sia connotato dalla comunione di scopo o se piuttosto abbia natura contrattuale e corrispettiva (sia pure originata all’interno di un rapporto di natura associativa).
La Corte sarda si è, infatti, limitata ad affermare genericamente che si tratta di un credito vantato dal socio in adempimento del suo obbligo di conferimento dei prodotti previsto nel contratto sociale.
Per converso, dalla motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza non risulta in alcun modo indagato l’oggetto delle previsioni contrattuali e quali fossero i reciproci obblighi intercorrenti tra socio e RAGIONE_SOCIALE. In altri termini, non vi è alcun riferimento alla causa e all’oggetto degli ulteriori crediti vantati dal COGNOME rispetto alle fatture già emesse e sulla base di quale titolo siano stati domandati, se in base al contratto sociale o in base ad accordi che, se pure riconducibili al contratto sociale, trovano la loro causa in un rapporto di scambio.
3. -In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorso deve essere accolto, nei sensi di cui in motivazione.
La sentenza impugnata va dunque cassata, nei sensi precisati, con rinvio RAGIONE_SOCIALE causa alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione civile, in data 12 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME