Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18667 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 1 Num. 18667 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/07/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 17758/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in CATANIA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE a Socio Unico, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME quest’ultimo in virtù di procura in data 28 maggio 2025
-controricorrente-
avverso il DECRETO di TRIBUNALE CATANIA n. 16294/2021 depositato il 12/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale COGNOME COGNOME che ha concluso per la proponibilità della domanda tardiva.
udito l’Avv. NOME COGNOME per il ricorrente.
Udito l’Avv. NOME COGNOME per il controricorrente.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE a socio unico (FED) ha proposto domanda di ammissione in via tardiva allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE -già in Amministrazione Straordinaria e poi in Fallimento – in prededuzione, quale cessionaria di credito ipotecario, già ammesso allo stato passivo dell’ amministrazione straordinaria.
L’ originario credito, vantato dal cedente Banca Popolare di Novara S.p.A. quale incorporante I.N.C.E. -Istituto Nazionale di Credito Edilizio S.p.A., era stato ammesso allo stato passivo di RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione Straordinaria con il privilegio ipotecario per € 9.639.244,42, oltre una quota al chirografo; i beni immobili oggetto di privilegio ipotecario erano stati venduti nel 2005 e nel 2008 ed era stato predisposto un primo progetto di riparto parziale in data 14 dicembre 2009 (pag. 13 decr. imp.). Successivamente il credito è stato ceduto all’attuale ricorrente e in data 23 aprile 2018 è stata disposta la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento.
17758/2023 R.G. 3. Il cessionario ha premesso di avere chiesto in via tardiva in data 8 aprile 2020 (domanda n. cron. 94) l’ammissione per l’importo di € 3.573.189,76 quali interessi legali sino alla vendita ex art. 2855,
terzo comma, l. fall., domanda poi accolta in data 22 novembre 2021. Al contempo, il ricorrente ha fatto istanza in data 19 maggio 2020 di predisposizione di ulteriore progetto di riparto, istanza integrata con nota in data 15 giugno 2020 con cui ha chiesto la corresponsione degli interessi successivi alla vendita, in prededuzione. Questa domanda -come risulta dal ricorso -è stata « separata» dal giudice delegato in sede di riparto, il quale ha fissato nuova udienza di verifica per tale domanda, iscritta al cronologico n. 124.
A fondamento della ulteriore domanda tardiva l ‘opponente ha dedotto, come risulta dal decreto impugnato, che vi è stato un ritardo « patologico» nella predisposizione dei successivi piani di riparto, per cui ha chiesto l’ammissione dell’importo di € 590.432,42 per interessi legali in prededuzione e, in subordine al privilegio ipotecario, interessi maturati -come risulta dal decreto impugnato -dalla data dalla vendita dell’ultimo cespite (« seconda vendita »: 4 giugno 2008) alla data « in cui sarebbe stato eseguito il riparto in data ragionevolmente prossima al 04.06.2020» . Il riconoscimento del credito prededucibile è stato fondato sulla indisponibilità della liquidità spettante al creditore ipotecario dalla liquidazione degli immobili.
Il Giudice Delegato ha escluso il credito.
Il Tribunale di Catania, con il decreto qui impugnato, ha accolto l ‘opposizione del creditore. Ha rilevato preliminarmente che la domanda di corresponsione degli interessi sul capitale dalla vendita al riparto non può essere fondata sulla qualità di creditore ipotecario dell’opponente , posto che gli interessi sul capitale ipotecario maturano al privilegio al tasso legale sino alla data della liquidazione del bene.
17758/2023 R.G. 7. Il Tribunale ha, tuttavia, riconosciuto gli interessi legali dalla vendita al riparto su valore di aggiudicazione al tasso legale, in
relazione alla domanda subordinata dell’opponente, da calcolarsi su ll’importo della liquidità spettante al creditore e non ancora distribuita, ritardo che ha temporaneamente privato il creditore ipotecario del ricavato a lui spettante dalla liquidazione dei beni gravati di ipoteca (« interessi sul capitale non tempestivamente goduto per via della tardiva predisposizione del piano di riparto e al relativo pagamento »). Sotto questo profilo, il giudice dell’opposizione ha dato atto della presentazione da parte del creditore cedente di tre istanze di pagamento in acconto e di richieste di predisposizione di progetti di ripartizione rimaste inevase; su tali presupposti è stata ritenuta fondata la domanda del creditore quale domanda risarcitoria di natura extracontrattuale. Il giudice dell’opposizione ha poi ritenuto corretta la parametrazione del danno al tasso di interesse legale sul ricavato della vendita dei beni ipotecati, tali da compensare il danno derivante dal « ritardato conseguimento della disponibilità di una somma di denaro quale tecnica di liquidazione del lucro cessante», quantificato in € 423.673,15; il credito è stato riconosciuto in prededuzione quale credito sorto durante la gestione della procedura concorsuale.
Ha proposto ricorso per cassazione il Fallimento, affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso il creditore. Le parti, in vista dell’adunanza camerale del 27 novembre 2024, hanno depositato memorie.
La causa è stata rinviata alla pubblica udienza con ordinanza di questa Corte n. 138/2025, avendo il collegio prospettato di ufficio la questione della proponibilità di un credito risarcitorio nei confronti della massa con la domanda di ammissione allo stato passivo fondata sul ritardo nell’esecuzione delle operazioni di riparto . Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni. Il ricorrente ha depositato ulteriore memoria, come anche il controricorrente, il quale ha depositato nuova procura.
17758/2023 R.G.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1224 cod. civ., nella parte in cui il decreto ha riconosciuto il credito risarcitorio a favore del creditore ipotecario in misura pari agli interessi legali sull’importo di aggiudicazione dalla vendita al riparto. Il ricorrente censura la statuizione del riconoscimento di una domanda di danni pari agli interessi post vendita per tardiva predisposizione del riparto, in quanto fondata sull’erroneo presupposto dell’ammissione del credito di € 3.573.189,76, corrispondente agli interessi di cui all’art. 2855, terzo comma, cod. civ., non oggetto di preventiva ammissione allo stato passivo nell’amministrazione straordinaria (limitata alla sola sorte capitale e a una quota chirografaria). Deduce che tale credito sarebbe stato fatto valere con la domanda tardiva in data 8 aprile 2020 (cron. n. 94), credito ammesso in data 22 novembre 2021. Secondo parte ricorrente, alla data in cui è stato prospettato il ritardo nella predisposizione del riparto, il credito del ricorrente da soddisfare non sarebbe stato ancora ammesso al passivo, in assenza del quale non vi sarebbe « alcun inadempimento né dei Commissari Straordinari, né dei Curatori» (pag. 26 ric.), né vi sarebbe inerzia dell’organo commissariale prima e dei curatori dopo la dichiarazione di fallimento.
17758/2023 R.G. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ. in termini analoghi al superiore motivo, nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto ascrivibile alla procedura concorsuale una responsabilità extracontrattuale sul presupposto dell’ammissione allo stato passivo del credito di € 3.573.189,76 (« atteso che il credito di FED è stato insinuato al passivo solo in data 8 aprile 2020 e lo stesso è stato ammesso al
passivo solo in data 22 novembre 2021» ), laddove nel caso di specie non vi era alcun obbligo ad adempiere da parte dei curatori, essendo tale obbligo collegato unicamente al credito insinuato al passivo in data 8 aprile 2020 e ammesso in data 22 novembre 2021
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 2909 cod. civ., 96 e ss. l. fall., nella parte in cui il giudice dell’opposizione ha omesso di esaminare l’eccezione di giudicato formulata dal fallimento opposto. Il ricorrente deduce che il creditore aveva proposto, con domanda tardiva in data 8 aprile 2020 (cron. 94) con cui av eva chiesto l’ammissione per € 3.573.189,76 quali interessi ex art. 2855, terzo comma, cod. civ. (maturati sino alla vendita), anche ulteriore domanda di ammissione per € 586.003,12 per interessi postvendita, domanda sulla quale il giudice delegato, con il decreto di ammissione del credito in via tardiva, non si era pronunciato, per cui doveva ritenersi implicitamente rigettata. Su tale presupposto era stata formulata l’eccezione di giudicato endofallimentare in relazione alla domanda tardiva di ammissione n. 124, in quanto fondata sui medesimi presupposti di fatto e di diritto della originaria domanda tardiva n. 94, coperta dal giudicato di rigetto
Con il quarto motivo si deducono profili analoghi a quelli di cui al superiore motivo, ma in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione delle medesime norme di cui al superiore motivo (artt. 112 cod. proc. civ., 2909 cod. civ., 96 e ss. l. fall.), con particolare riferimento all’omesso esame di più fatti decisivi oggetto di discussione per il giudizio, costituiti dalla formulazione della domanda di € 586.003,12 già con la domanda tardiva n. 94, benché non in prededuzione, laddove la prededuzione sarebbe stata formulata in sede di precisazione del
credito in sede di controversia in sede di riparto con memoria 15 giugno 2020.
Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 96 e ss. l. fall., per avere il giudice dell’opposizione omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammis sibilità dell’opposizione del creditore, il quale avrebbe mutato la domanda dalla fase di ammissione allo stato passivo in via tardiva, proposta in via ipotecaria. In particolare, con la domanda di riparto parziale depositata in data 19 maggio 2020 la domanda sarebbe stata proposta in via ipotecaria, mentre solo con la nota di deposito di documenti in data 15 giugno 2020 sarebbe stata formulata per la prima volta la domanda di ammissione in prededuzione, questione sulla quale il giudice dell’opposizione non si sarebbe pronunciato
D all’esame del ricorso emerge che il ricorrente non ha censurato l’accertamento compiuto dal giudice dell’opposizione circa la qualificazione del credito come di tipo risarcitorio (danno da responsabilità extracontrattuale) nei confronti della massa (« ritenuto che sulla massa grava quindi un’obbligazione extracontrattuale »: pag. 13 decr. imp.). Il profilo dell’esistenza e della configurabilità di una responsabilità della massa per il caso del ritardo ingiustificato nella predisposizione di un progetto di ripartizione di liquidità astrattamente spettante a un creditore ammesso allo stato passivo, « analoga a quella che grava nell’ipotesi di bene non restituito al proprietario e detenuto sine titulo» (decr. imp. loc. cit.), è dunque coperto da giudicato interno.
17758/2023 R.G. 7. Non è, pertanto, più sindacabile l’assunto circa la responsabilità della massa, anziché del curatore -come pur potrebbe dirsi in base alle circostanze esposte nel decreto, responsabilità azionabile nei confronti del curatore con l’azione di
rendiconto per scarsa diligenza nella gestione (Cass., n. 5129/2022; Cass., n. 6377/2019; Cass., n. 7320/2016; Cass., n. 21653/2010; Cass., n. 16019/2008; Cass., n. 547/2000; Cass., n. 10028/1997; Cass., n. 277/1985). Stante il giudicato interno formatosi, perde di rilevanza la questione della proponibilità della domanda (Cass., Sez. U., n. 8501/2021; Cass., n. 12948/2023), nella specie nelle forme della domanda di ammissione al passivo in via tardiva. Tale domanda, se proposta come domanda risarcitoria contro la massa, deve ritenersi senz’altro proponibile.
I primi due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili in quanto non colgono la ratio decidendi del decreto impugnato, che ha fondato la domanda risarcitoria del creditore sull’inerzia nella predisposizione dei riparti (dei commissari straordinari prima e dei curatori successivamente) rispetto all’ultima vendita del compendio assoggettato a ipoteca, avvenuta in data 4 giugno 2008 (« sulla massa grava quindi un’obbligazione extracontrattuale analoga a quella che grava nell’ipotesi di bene non restituito al proprietario e detenuto sine titulo dalla curatela in ragione di scelte gestorie »).
Per il vero, una ragione di insussistenza della mora debendi – fondata dal ricorrente sul mancato pagamento del credito insinuato in data 8 aprile 2020 e non ancora ammesso al passivo al momento della formulazione dell’ulteriore domanda « tardiva» oggetto di opposizione -sarebbe ascrivibile alla insussistenza di crediti insoddisfatti che avrebbero avuto titolo al soddisfacimento dal ricavato della vendita dei beni ipotecati liquidati negli anni 20052008 (questione sulla quale il controricorrente è tornato diffusamente in memoria). Tuttavia, sotto questo profilo, i primi due motivi di ricorso sono carenti di specificità e, dunque, sono inammissibili.
Il terzo motivo è infondato, posto che il giudice dell’opposizione si è espressamente pronunciato sulla ridetta eccezione, rigettandola, ritenendo che la nuova domanda tardiva era fondata su presupposti diversi della precedente .
Il quarto motivo è inammissibile, posto che la censura proposta attiene all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, il quale non può riguardare l’argomentazione della parte proprio perché l’argomentazione non è un fatto (Cass., n. 2961/2025).
In secondo luogo, il ricorrente intende censurare l’interpretazione degli atti processuali data dal giudice del merito, che ha escluso che la domanda di ammissione tardiva n. 124 avesse a oggetto il credito già oggetto della domanda di ammissione n. 94, interpretazione che spetta al giudice del merito ed è incensurabile in cassazione sotto il profilo dell’art. 360 , primo comma, n. 5 cod. proc. civ.
Il quarto motivo è ulteriormente inammissibile -come dedotto dal controricorrente -in quanto contiene la mescolanza tra diverse censure, non essendo rimesso al giudice di legittimità isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo (Cass., n. 3397/2024).
Il quinto motivo è infondato, in quanto (comunque e in apicibus ) non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, non occorrendo
17758/2023 R.G.
una specifica argomentazione in proposito. Il Tribunale, nel ritenere fondata la domanda di ammissione del credito in prededuzione, ha implicitamente rigettato l’eccezione di inammissibilità articolata dal fallimento opposto.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 7.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfetario e accessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25/06/2025.