Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 138 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 138 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/01/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 17758/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in Catania INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende, -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE a Socio Unico, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, controricorrente-
avverso decreto di Tribunale Catania n. 6169/2023 depositato il 12/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
I fatti che fanno da sfondo alla controversia posta all’attenzione di questo Collegio possono essere così ricostruiti.
N ell’ambito della procedura di Amministrazione Straordinaria della RAGIONE_SOCIALE, apertasi con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 26.3.1996, venne riconosciuto dai Commissari Giudiziali, a norma dell’art. 209 l.fall, il credito vantato da Banca Popolare di Novara (che aveva incorporato l’I.N.C.E Istituto Nazionale di Credito Edilizio s.p.a. ), per l’importo di € 9.639.244,42 con il grado ipotecario, oltre ad € 2.540.676,26 al chirografo, escludendo ‘il di più perché non dovuto’.
Alle vendite dei beni immobili sottoposti ad ipoteca avvenute nel 2005 e nel 2008 seguì un primo riparto parziale; la Banca, inoltre, ricevette dal Governo americano, in virtù di contratto di cessione dei crediti, i canoni di locazione del complesso dei beni ipotecati utilizzati dalle forze armate statunitensi (base di Sigonella).
Dichiarato, in data 23.4.2018, il fallimento della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a socio unico (di seguito denominata semplicemente RAGIONE_SOCIALE), cessionaria dei crediti di Banca Popolare di Novara, propose dapprima, in data 8/4/2020, domanda tardiva di ammissione al passivo del fallimento (contrassegnata dal nr. cron. 94) del credito di € 3.573.189,76, in via ipotecaria di primo grado per il residuo mutuo fondiario computati gli interessi maturati sino alla vendita dei beni, oltre ad € 586.003,12 per interessi maturati successivamente, in via ipotecaria, e quindi per complessivi € 4.159.192,88; dipoi, in data 19/5/2020, istanza al G.D. per
autorizzare i curatori alla ripartizione del medesimo credito oggetto di istanza di ammissione allo stato passivo nr. cron. 94.
Fed s.p.a., nell’ambito del procedimento di riparto, con nota del 15/6/2020, rettificò l’ammontare degli interessi post -vendita determinandoli in € 590.432,42 e chiedendo il pagamento in prededuzione.
I curatori non inserirono RAGIONE_SOCIALE nel piano di riparto e il G.D., pronunciandosi in sede di reclamo ex art. 110 l.fall., ritenne, con decreto del 17/7/2021, che gli interessi di mora ex art. 2855, comma 3, c.c., richiesti sino alla vendita del compendio immobiliare gravato da ipoteca non erano ricompresi nelle somme già ammesse al passivo in sede di amministrazione straordinaria, mentre, con riferimento alla domanda di riparto dei crediti in prededuzione, la stessa andava decisa con le forme del procedimento di verifica dello stato passivo con conseguente sua separazione e fissazione dell’udienza verifica come da relativo provvedimento.
Tale domanda veniva riproposta e contrassegnata con il n. cron 124 e riunita al procedimento per l’esame della domanda nr cron. 94.
Il provvedimento del G.D. fu confermato dal Tribunale di Catania, che rigettò il reclamo ex art 26 l.fall.
Decidendo sulle riunite domande di accertamento dei crediti, il G.D con provvedimento del 22.11.2021, ammise il credito per interessi ex art. 2855, ultimo comma, c.c., sino alla vendita, al rango ipotecario al tasso legale e rigettò la richiesta di ammissione, in prededuzione, del credito per gli interessi successivi alla vendita dei beni, rilevando che il decorso degli interessi successivamente alla dichiarazione di fallimento è previsto da norme eccezionali (artt. 54, ultimo comma, 55, comma 1, e 111 bis, comma 2, L.F.), che concorrono alla cristallizzazione operata dalla dichiarazione di fallimento sulla situazione del passivo dell’imprenditore e, come tali, non sono suscettibili di applicazione analogica, e la pretesa
creditoria degli interessi non rientrava in alcuna delle ipotesi previste dalle superiori disposizioni.
2 Con decreto del 1.6.2023 il Tribunale di Catania accoglieva l’opposizione di RAGIONE_SOCIALE ammettendo al passivo il credito dell’importo di € 423.673,15 in prededuzione.
Il Tribunale osservava: i) la domanda non era tardivamente proposta in quanto contenuta nel reclamo avverso il riparto dei curatori fallimentari del 28/3/2021; ii) risultavano provati tutti i presupposti della domanda, formulata in via subordinata da parte opponente, di ammissione allo stato passivo del credito per risarcimento dei danni subiti per avere la procedura, nonostante le reiterate richieste di pagamento di acconti e di esecuzione di riparti, ritardato in maniera intollerabile e senza alcuna giustificazione la distribuzione del residuo delle somme incassate dall’alienazione del compendio immobiliare; iii) il danno subito dal creditore poteva essere liquidato in € 423.673,15 pari alla misura dell’interesse legale il cui decorso veniva computato dal momento del primo atti di richiesta di pagamento di acconto sino al 04/06/2020 come da domanda; iv) il credito per l’indicato importo andava ammesso in prededuzione perché sorto nell’ambito della gestione della procedura.
3 Il Fallimento ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di cinque motivi; RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1224 c.c., rilevanti ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c: il ricorrente, muovendo dal presupposto che il credito della Banca per il pagamento degli interessi maturati sino alla data delle vendite (4 giugno 2008) di € 3.573.189,76 era stato oggetto
di insinuazione al passivo solo in data 8 aprile 2020, ed ammesso al passivo il successivo 22 novembre 2021, deduce l’ontologica inconfigurabilità dell’inadempimento della procedura nell’aver ritardato il riparto e l’insussistenza del un fatto illecito e della conseguente responsabilità extracontrattuale.
2. Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il credito per cui è causa -credito scaturente da un asserito inadempimento avente per oggetto la tardiva corresponsione dell’importo di € 3.573.189,76 per interessi maturati alla data del 4 giugno 2008 e quantificato in misura pari agli interessi maturati su detta somma dal 4 giugno 2008 in poi -e il rango prededucibile sarebbero stati riconosciuti sul presupposto che, alla data del 4 giugno 2008, il credito di Fed di € 3.573.189,76 fosse stato accertato e ammesso al passivo, e che, quindi, i Commissari Straordinari, prima, e i Curatori, poi, fossero tenuti a effettuare un piano di riparto in tempi brevi in favore di RAGIONE_SOCIALE, quando invece il credito per interessi maturati sino alla vendita dei beni è stato ammesso solo in data 22/11/2021 con conseguente inconfigurabilità di un fatto illecito e quindi l’inconcepibilità di una responsabilità extracontrattuale.
3. Il terzo motivo oppone violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 2909 c.c., 96 e ss. l .fall. rilevanti ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c..: il ricorrente lamenta il mancato esame da parte Tribunale dell’eccezione di giudicato sollevata in quanto la domanda nr. 94 di ammissione al passivo della somma di € 586.003,12 per interessi maturati successivamente, in via ipotecaria, poi rettificata nella richiesta di € 590.432,42 in prededuzione, era stata respinta e la mancata opposizione ex art. 98 l.fall. precludeva il riesame (e a maggior ragione il riconoscimento) del medesimo credito insinuato con l’istanza n. 124 nell’ambito della medesima procedura fallimentare.
Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 2909 c.c., 96 e ss. l.fall. rilevanti ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.: viene mossa la medesima censura inquadrandola sotto il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
5. Il quinto motivo denuncia, ancora, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 96 e ss. l.fall., rilevanti ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c. Si ascrive al Tribunale di aver omesso di statuire sulle eccezione sollevata dall’opposto di inammissibilità della proposizione della domanda nuova avente ad oggetto il riconoscimento della prededuzione. Inoltre, sempre a giudizio del ricorrente, nella fase anteriore, la Banca si sarebbe limitata a fondare la propria domanda sulla circostanza che il credito in analisi era costituito da interessi relativi a credito ipotecario, in via assertiva (ma contraddetta dai fatti), ammessi al passivo anche per la fase successiva alla vendita e, quindi, nuova sarebbe anche la domanda di risarcimento danni cagionato dal colposo ritardo nelle operazioni di riparto imputabile agli organi della procedura.
6. La causa richiede un approfondimento in pubblica udienza, peraltro, sulla questione, rilevabile d’ufficio ex art 382 comma 3 c.p.c., della proponibilità o meno della domanda di ammissione allo stato passivo, in prededuzione, del credito risarcitorio, derivante da ritardo nell’esecuzione delle operazioni di riparto.
PQM
Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso nella Camera del Consiglio del 27 novembre 2024.