Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 36168 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 36168 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 6259-2016 r.g. proposto da:
COGNOME AVV_NOTAIO NOME, nato a San AVV_NOTAIO Vesuviano (NA) l’DATA_NASCITA, con RAGIONE_SOCIALE in Scafati INDIRIZZO, alla INDIRIZZO, Codice Fiscale CODICE_FISCALE e Partita IVA P_IVA, del Foro di Nocera Inferiore e con Patrocinio in Cassazione, rappresentante di se stesso ex art.86 c.p.c. ed elett.te dom.to presso il suddetto suo RAGIONE_SOCIALE in Scafati INDIRIZZO), alla INDIRIZZO.
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, sedente in RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, in Amministrazione Straordinaria (con decreto nr.1/2013), part.Iva P_IVA, in persona del suo Commissario Straordinario profAVV_NOTAIO, rapp.to e difeso dal l’ AVV_NOTAIO con il quale elett.te domicilia in Roma presso lo “RAGIONE_SOCIALE” in INDIRIZZO.
-controricorrente –
avverso il decreto ex art.99 Legge Fallimentare, Rep. 1393/16, deciso il 7-32016 e depositato l’8-3-2016;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.L’AVV_NOTAIO chiedeva di essere ammesso al passivo RAGIONE_SOCIALE procedura di Amministrazione straordinaria, alla quale era stato sottoposto il RAGIONE_SOCIALE, per l’importo di euro 5.895,37 , in prededuzione per una serie di attività professionali svolte in favore del RAGIONE_SOCIALE.
Ammesso l’istante per il diverso e minore importo di euro 483,91 in prededuzione ed euro 39,36 in chirografo, l’AVV_NOTAIO proponeva dunque tempestiva opposizione, insistendo per il riconoscimento del suo credito professionale.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con il decreto qui oggetto di ricorso per cassazione, nella resistenza RAGIONE_SOCIALE amministrazione straordinaria, ha rigettato l’opposizione.
Il Tribunale ha ritenuto che: (i) in ordine alla doglianza con la quale il professionista si doleva RAGIONE_SOCIALE carente motivazione posta alla base RAGIONE_SOCIALE decisione degli organi concorsuali di quantificare nella minor somma sopra indicata il suo credito professionale, questi ultimi si erano in realtà limitati ad applicare gli accordi intervenuti tra le parti, i quali prevedevano un compenso per ogni singola pratica, determinato con una decurtazione del 20% sui valori minimi previsti dalle tariffe professionali; (ii) il profilo RAGIONE_SOCIALE discrasia tra quanto pattuito e quanto in concreto liquidato non era stato in verità specificatamente contestato dall’AVV_NOTAIO il quale si era limitato ad eccepire la già rilevata carenza di motivazione; (iii) competeva invece alla parte opponente dimostrare che la liquidazione riconosciuta non fosse conforme a quanto pattuito, non rientrando nell’ onus probandi dell’amministrazione straordinaria dimostrare, voce per voce, la corretta applicazione delle tariffe professionali, ma diversamente di essersi solo attenuta agli accordi intercorsi
tra le parti; (iv) l’AVV_NOTAIO non poteva invece lamentarsi RAGIONE_SOCIALE mancata specificazione delle singole voci liquidate, ma avrebbe dovuto dimostrare che gli organi concorsuali non avevano rispettato gli accordi presi, non applicando alla liquidazione operata le tariffe minime ridotte del 20%; (v) per completezza doveva essere precisato che l’AVV_NOTAIO aveva anche chiesto il riconoscimento di quanto maturato per l’attività svolta, successivamente all ‘ istanza di fallimento, nelle vertenze giudiziali contro RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE e che tali richieste creditorie non potevano essere esaminate nella sede del giudizio di opposizione perché non coltivate nella precedente fase di presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda di ammissione al passivo e dunque da considerarsi domande nuove.
3. Il decreto, pubblicato in data 8 marzo 2016, è stato impugnato da NOME COGNOME con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui l’amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, sul rilievo che il Tribunale avrebbe completamente ignorato la sua richiesta di ammissione al passivo corredata da ben quattro parcelle professionali, relative ai quattro mandati professionali e comprovanti come tali il suo credito che ammontava a circa seimila euro. Si evidenzia ancora da parte del ricorrente che tali parcelle erano state redatte e i relativi crediti professionali determinati proprio sulla base di quanto pattuito nell’accordo intercorso tra le parti, e cioè con la detrazione concordata del 20% e con la riduzione di quanto ricevuto a titolo di acconto, e con l’ulteriore conseguenza che il Tribunale avrebbe errato nel motivare sul punto.
1.1 Il motivo, così articolato, è all’evidenza inammissibile.
1.1.1 Giova infatti ricordare in termini generali che, secondo la ormai pacifica e costante giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 ), l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv.
in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALE controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
1.1.2 Ciò posto, risulta evidente come la parte ricorrente, lungi dall’indicare un ‘fatto storico’, discusso tra le parti, decisivo ai fini RAGIONE_SOCIALE definizione RAGIONE_SOCIALE controversia e nel cui omesso esame sarebbe incorso il giudicante, richiede invece a questa Corte di legittimità un nuovo apprezzamento RAGIONE_SOCIALE quaestio facti , tramite la rilettura degli atti istruttori (fatture ed accordo di mandato), scrutinio quest’ultimo che, per quanto sopra evidenziato, è invece inibito alla Corte di Cassazione.
1.2 Senza contare che le censure neanche si confrontano correttamente con la ratio decidendi su cui poggia il provvedimento impugnato, e cioè la mancata contestazione dell’accordo di mandato e delle pattuizioni in esse contenute in ordine alla quantificazione del credito riconosciuto dagli organi concorsuali al professionista e la conformità di tale quantificazione agli accordi stessi, profilo quest’ultimo che viene invece contestato dall’odierno ricorrente con deduzione generica, non autosufficiente (non essendo stato riportato il testo dell’accordo relativo al mancato professionale) e peraltro, per quanto già detto sopra, svolta in fatto.
Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ., sul
rilievo che il Tribunale avrebbe violato i principi regolatori RAGIONE_SOCIALE ripartizione degli oneri probatori nella materia in esame. Osserva il ricorrente che egli aveva assolto correttamente l’ onus probandi su di lui incombente, producendo in giudizio le quattro parcelle professionali dettagliate in relazione al credito professionale maturato, la cui quantificazione sarebbe stata operata nel pieno rispetto degli accordi intercorsi tra le parti. Ulteriore violazione dei principi regolatori dell’ onus probandi -precisa ancora il ricorrente -sarebbe rinvenibile nel decreto impugnato anche laddove lo stesso aveva statuito che la ‘discrasia tra quanto pattuito e quanto in concreto liquidato’ non sarebbe stata dal ricorrente medesimo contestata.
2.1 Anche il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
2.1.1 Va anche in questo caso ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere RAGIONE_SOCIALE prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 n. 5 c.p.c.: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13395 del 29/05/2018).
2.1.2 Anche in questo caso il ricorrente si duole non già dell’erronea applicazione dei principi regolanti la ripartizione dell’ onus probandi nella materia in esame, quanto piuttosto del diverso profilo dell’erroneo apprezzamento del contenuto probatorio RAGIONE_SOCIALE documentazione dalla stessa parte ricorrente allegata al ricorso principale, con ciò prospettando una censura non rientrante, ancora una volta, nell’ambito di cognizione di questa Corte.
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 2229 e 2233, primo e secondo comma, cod. civ., in riferimento al DM n. 140/2012 e all’art. 13, 10 comma, l. 247/2012, sul rilievo che il giudice del merito, rigettando l’opposizione, lo avrebbe privato del suo
diritto al compenso, adeguato all’importanza dell’opera e al decoro professionale, come statuito per l’appunto dall’art. 2233, 2 comma, cod. civ., nonché del suo diritto ad essere retribuito per il lavoro regolarmente espletato, anche esso tutelato dall’art. 36 Cost.
3.1 Anche il terzo motivo di censura è inammissibile perché, al pari dei precedenti, chiede – con deduzione, peraltro, solo genericamente formulate e articolate sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge – un nuovo apprezzamento RAGIONE_SOCIALE quaestio facti .
Sul punto non può essere dimenticato che – in tema di ricorso per cassazione – il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, RAGIONE_SOCIALE fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo RAGIONE_SOCIALE stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione RAGIONE_SOCIALE norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017). Più precisamente è stato affermato – sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità – che le espressioni ‘ violazione ‘ o ‘ falsa applicazione di legge ‘ , di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente all’applicazione RAGIONE_SOCIALE norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea RAGIONE_SOCIALE esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione.
Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione RAGIONE_SOCIALE norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).
Il quarto mezzo denuncia la ‘violazione e / o falsa applicazione dell’art. 95 RAGIONE_SOCIALE legge fallimentare, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. con carente, erronea e/o insufficiente motivazione RAGIONE_SOCIALE decisione’, sul rilievo che la mancata ammissione al passivo sarebbe stata giustificata e basata su una motivazione insufficiente e contraddittoria espressa dai commissari dell’amministrazione straordinaria.
4.1 Il motivo è inammissibile perché, per un verso, propone una questione sostanzialmente nuova in questo giudizio di legittimità (perché non dedotta come violazione dell’art. 95 l. fall. già nella fase oppositiva) e perché, comunque, la stessa si appunta su un profilo che esula completamente dalla ratio decidendi del provvedimento qui impugnato (per come già sopra ricordato), riguardando addirittura un profilo di legittimità delle determinazioni precedenti adottate dagli organi RAGIONE_SOCIALE procedura concorsuale. 5. Il quinto mezzo è invece articolato come violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
5.1 Anche la quinta ed ultima doglianza è inammissibile.
5.2 Lamenta il ricorrente che il Tribunale non si sarebbe pronunciato su tutta la domanda, posto che non avrebbe mai richiesto l’ammissione al passivo in prededuzione ma ‘anche eventualmente in prededuzione se consentito dalla legge’, diversamente invece da quanto affermato dal Tribunale nel decreto impugnato.
5.3 Si evidenzia ancora da parte del ricorrente che sarebbe ulteriormente erronea l’affermazione contenuta nel decreto impugnato laddove lo stesso aveva evidenziato che egli ricorrente non aveva contestato in alcun modo la discrasia tra quanto riconosciuto dagli organi concorsuali a titolo di credito professionale maturato e quanto pattuito nell’accordo di mandato professionale, posto che, diversamente, aveva sempre contestato tale
discrasia, esattamente quantificando le sue quattro prestazioni professionali e in ogni caso rimettendosi alla decisione giudiziale sul quantum .
5.4 Le obiezioni così sollevate dal ricorrente sono all’evidenza inammissibili, perché, quanto alle prime, non spiegano quale sarebbe stata la domanda giudiziale proposta ed oggetto RAGIONE_SOCIALE denunciata ultrapetizione (ovvero minuspetizione) da parte del Tribunale, affidando invece il ricorrente le proprie censure ad una confusa ricostruzione dello svolgimento del giudizio in relazione alla richiesta di prededuzione; e perché, quanto alle seconde, la censura , in ordine all’ intervenuta contestazione RAGIONE_SOCIALE prede tta ‘discrasia’ tra quanto liquidato e quanto invece pattuito, risulta formulata in modo generico e non autosufficiente, senza spiegare in quale atto giudiziale tale contestazione specifica sarebbe stata avanzata.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupp osti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2023